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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 01/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del Giudice Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 448 ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Jerzu, nella Via Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n. 170, presso lo studio dell'avv. Maurizio Corda, che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Marilena Pani come da procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al presente atto e da considerarsi apposto in calce, attore contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3
(c.f. , CP_3 C.F._4
(c.f. ), CP_4 C.F._5
c.f. ( ), Parte_2 C.F._6
(c.f. ), Controparte_5 C.F._7
(c.f. ), Parte_3 C.F._8
(c.f. ), Parte_4 C.F._9
(c.f. , Parte_5 C.F._10
(c.f. ), Parte_6 C.F._11
(c.f. ), Parte_7 C.F._12
(c.f. ), Parte_8 C.F._13
(c.f. , Parte_9 C.F._14
(c.f. , Controparte_6 C.F._15
(c.f. ), Parte_10 C.F._16
1 (c.f. , CP_7 C.F._17
(c.f. ), CP_8 C.F._18
(c.f. ), CP_9 C.F._19
(c.f. ), CP_10 C.F._20
(c.f. ), CP_11 C.F._21
(c.f. , Parte_11 C.F._22
(c.f. ), Parte_12 C.F._23
(c.f. ), Parte_13 C.F._24
(c.f. ), Parte_14 C.F._25
(c.f. , Pt_15 C.F._26
(c.f. ), CP_2 C.F._27
(c.f. ), Parte_16 C.F._28
(c.f. ), Parte_17 C.F._29
(c.f. ), Parte_18 C.F._30
(c.f. ), Parte_19 C.F._31
(c.f. ). Parte_20 C.F._32
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note conclusive del 28 gennaio 2025)
“affinché l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare quanto esposto in premessa e per l'effetto dichiarare il sig. Parte_1 proprietario per intervenuta usucapione dei seguenti immobili: L'immobile distinto in
Catasto Fabbricati Comune di Tertenia al Foglio 16; Particella 362; Sub. 8; Cat. A/3;
Classe 2; Consistenza 9,5 vani;
Piano T-1; Superficie Totale 186 mq;
Rendita Euro 539,70 e
l'immobile distinto in Catasto Fabbricati Comune di Tertenia al Foglio 16; Particella 362;
Sub. 10; Cat. D/8; Rendita Euro 1.166,40;
2. Con vittoria di diritti, onorari e spese del procedimento solo in caso di opposizione.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile distinto in Catasto Fabbricati Comune di
2 Tertenia al Foglio 16; Particella 362; Sub. 8; Cat. A/3; Classe 2; Consistenza 9,5 vani;
Piano T-1;
Superficie Totale 186 mq;
Rendita Euro 539,70 e l'immobile distinto in Catasto Fabbricati Comune di Tertenia al Foglio 16; Particella 362; Sub. 10; Cat. D/8; Rendita Euro 1.166,40.
L'attrice ha dedotto di aver occupato detto immobile in maniera continuativa, ha dichiarato di aver posseduto, animo domini, da oltre vent'anni, suddetti immobili e, più precisamente, di aver in uno di essi, esercitato attività commerciale di produzione e rivendita di pane mentre, nell'altro, di aver ivi stabilito la propria residenza e dimora familiare e di aver svolto attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, con l'ordinanza del 16 marzo 2023 è stata dichiarata la contumacia ad eccezione dei convenuti e Parte_3 Pt_20 nei cui confronti la dichiarazione di contumacia è stata resa in data 8 novembre 2023.
[...]
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
– cioè per usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436;
Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo
3 pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. II, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. II, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
La prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni in capo all'attore . Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle foto mostrate in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 29 ottobre 2024). Testimone_1 Testimone_2
La ha dichiarato che l'attore iniziò a costruire l'immobile destinato alla produzione e alla Tes_1 vendita del pane alla fine degli anni Ottonata e, inoltre, di aver lavorato all'interno del panificio dal mese di settembre 1993 fino all'attualità. Invero, la teste ha dichiarato che da quello stesso anno l'attore viveva insieme alla sua famiglia al piano superiore del medesimo fabbricato.
Entrambi i testi hanno confermato che l'immobile è composto da due livelli (piano terra -che l'attore ha sempre adibito a panificio- e il primo piano dove lo stesso vive insieme alla sua famiglia).
I testi hanno altresì confermato che l'attore si è sempre comportato come proprietario dell'immobile da oltre vent'anni, curandosi della manutenzione ordinaria dello stesso e che, per quanto di loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (ad esempio, la ha dichiarato di aver iniziato a lavorare nel panificio dell'attore nel Tes_1
1993 e che, nel 2016, quando si sposò il figlio dell'attore, il ON ritinteggiò la facciata Per_1 dell'immobile e le parenti interne della casa), nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attore (la teste ha dichiarato di essere cugina dell'attore, mentre la ha dichiarato di Tes_1 Pt_1 essere nipote del ). Pt_1
4 La ON ha inoltre dichiarato di ricordare con certezza che l'attore nel 1990 utilizzava già in via esclusiva l'immobile sito al piano terra per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita del pane e al primo piano per abitarvi con la propria famiglia: la teste ha ricordato con certezza l'anno 1990 perché fu l'anno in cui nacque suo fratello. Ancora, ella ha confermato che, oltre ai lavori di ordinaria manutenzione, nel 2016 l'attore si occupò di ritinteggiare la facciata: a tali operazioni collaborò anche il padre della testimone.
In ultimo, la ON ha dichiarato di aver vissuto accanto all'abitazione oggetto del presente procedimento fino all'anno 2013.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà la struttura oggetto di causa per usucapione.
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) proprietario per intervenuta usucapione dei seguenti immobili: Parte_1
L'immobile distinto in Catasto Fabbricati Comune di Tertenia al Foglio 16; Particella 362;
Sub. 8; Cat. A/3; Classe 2; Consistenza 9,5 vani;
Piano T-1; Superficie Totale 186 mq;
Rendita Euro 539,70 e l'immobile distinto in Catasto Fabbricati Comune di Tertenia al
Foglio 16; Particella 362; Sub. 10; Cat. D/8; Rendita Euro 1.166,40;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 1 aprile 2025.
Il Giudice
Nicoletta Serra
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del Giudice Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 448 ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Jerzu, nella Via Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n. 170, presso lo studio dell'avv. Maurizio Corda, che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Marilena Pani come da procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al presente atto e da considerarsi apposto in calce, attore contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3
(c.f. , CP_3 C.F._4
(c.f. ), CP_4 C.F._5
c.f. ( ), Parte_2 C.F._6
(c.f. ), Controparte_5 C.F._7
(c.f. ), Parte_3 C.F._8
(c.f. ), Parte_4 C.F._9
(c.f. , Parte_5 C.F._10
(c.f. ), Parte_6 C.F._11
(c.f. ), Parte_7 C.F._12
(c.f. ), Parte_8 C.F._13
(c.f. , Parte_9 C.F._14
(c.f. , Controparte_6 C.F._15
(c.f. ), Parte_10 C.F._16
1 (c.f. , CP_7 C.F._17
(c.f. ), CP_8 C.F._18
(c.f. ), CP_9 C.F._19
(c.f. ), CP_10 C.F._20
(c.f. ), CP_11 C.F._21
(c.f. , Parte_11 C.F._22
(c.f. ), Parte_12 C.F._23
(c.f. ), Parte_13 C.F._24
(c.f. ), Parte_14 C.F._25
(c.f. , Pt_15 C.F._26
(c.f. ), CP_2 C.F._27
(c.f. ), Parte_16 C.F._28
(c.f. ), Parte_17 C.F._29
(c.f. ), Parte_18 C.F._30
(c.f. ), Parte_19 C.F._31
(c.f. ). Parte_20 C.F._32
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note conclusive del 28 gennaio 2025)
“affinché l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare quanto esposto in premessa e per l'effetto dichiarare il sig. Parte_1 proprietario per intervenuta usucapione dei seguenti immobili: L'immobile distinto in
Catasto Fabbricati Comune di Tertenia al Foglio 16; Particella 362; Sub. 8; Cat. A/3;
Classe 2; Consistenza 9,5 vani;
Piano T-1; Superficie Totale 186 mq;
Rendita Euro 539,70 e
l'immobile distinto in Catasto Fabbricati Comune di Tertenia al Foglio 16; Particella 362;
Sub. 10; Cat. D/8; Rendita Euro 1.166,40;
2. Con vittoria di diritti, onorari e spese del procedimento solo in caso di opposizione.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile distinto in Catasto Fabbricati Comune di
2 Tertenia al Foglio 16; Particella 362; Sub. 8; Cat. A/3; Classe 2; Consistenza 9,5 vani;
Piano T-1;
Superficie Totale 186 mq;
Rendita Euro 539,70 e l'immobile distinto in Catasto Fabbricati Comune di Tertenia al Foglio 16; Particella 362; Sub. 10; Cat. D/8; Rendita Euro 1.166,40.
L'attrice ha dedotto di aver occupato detto immobile in maniera continuativa, ha dichiarato di aver posseduto, animo domini, da oltre vent'anni, suddetti immobili e, più precisamente, di aver in uno di essi, esercitato attività commerciale di produzione e rivendita di pane mentre, nell'altro, di aver ivi stabilito la propria residenza e dimora familiare e di aver svolto attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, con l'ordinanza del 16 marzo 2023 è stata dichiarata la contumacia ad eccezione dei convenuti e Parte_3 Pt_20 nei cui confronti la dichiarazione di contumacia è stata resa in data 8 novembre 2023.
[...]
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
– cioè per usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436;
Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo
3 pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. II, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. II, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
La prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni in capo all'attore . Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle foto mostrate in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 29 ottobre 2024). Testimone_1 Testimone_2
La ha dichiarato che l'attore iniziò a costruire l'immobile destinato alla produzione e alla Tes_1 vendita del pane alla fine degli anni Ottonata e, inoltre, di aver lavorato all'interno del panificio dal mese di settembre 1993 fino all'attualità. Invero, la teste ha dichiarato che da quello stesso anno l'attore viveva insieme alla sua famiglia al piano superiore del medesimo fabbricato.
Entrambi i testi hanno confermato che l'immobile è composto da due livelli (piano terra -che l'attore ha sempre adibito a panificio- e il primo piano dove lo stesso vive insieme alla sua famiglia).
I testi hanno altresì confermato che l'attore si è sempre comportato come proprietario dell'immobile da oltre vent'anni, curandosi della manutenzione ordinaria dello stesso e che, per quanto di loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (ad esempio, la ha dichiarato di aver iniziato a lavorare nel panificio dell'attore nel Tes_1
1993 e che, nel 2016, quando si sposò il figlio dell'attore, il ON ritinteggiò la facciata Per_1 dell'immobile e le parenti interne della casa), nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attore (la teste ha dichiarato di essere cugina dell'attore, mentre la ha dichiarato di Tes_1 Pt_1 essere nipote del ). Pt_1
4 La ON ha inoltre dichiarato di ricordare con certezza che l'attore nel 1990 utilizzava già in via esclusiva l'immobile sito al piano terra per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita del pane e al primo piano per abitarvi con la propria famiglia: la teste ha ricordato con certezza l'anno 1990 perché fu l'anno in cui nacque suo fratello. Ancora, ella ha confermato che, oltre ai lavori di ordinaria manutenzione, nel 2016 l'attore si occupò di ritinteggiare la facciata: a tali operazioni collaborò anche il padre della testimone.
In ultimo, la ON ha dichiarato di aver vissuto accanto all'abitazione oggetto del presente procedimento fino all'anno 2013.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà la struttura oggetto di causa per usucapione.
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) proprietario per intervenuta usucapione dei seguenti immobili: Parte_1
L'immobile distinto in Catasto Fabbricati Comune di Tertenia al Foglio 16; Particella 362;
Sub. 8; Cat. A/3; Classe 2; Consistenza 9,5 vani;
Piano T-1; Superficie Totale 186 mq;
Rendita Euro 539,70 e l'immobile distinto in Catasto Fabbricati Comune di Tertenia al
Foglio 16; Particella 362; Sub. 10; Cat. D/8; Rendita Euro 1.166,40;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 1 aprile 2025.
Il Giudice
Nicoletta Serra
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