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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente
dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere
dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1572/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
avente codice fiscale rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume (c.f. – pec C.F._1
; (c.f. Email_1 Parte_2
- pec e Giuseppe Cardona (C.F.: C.F._2 Email_2
- pec ); C.F._3 Email_3
NEI CONFRONTI DI
, avente codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Gabriele Gilioli (c.f. ); C.F._4
1
Va, anzitutto, riportata, per esigenze di comprensibilità da un lato e di economia processuale dall'altro, la parte dell'impugnata sentenza in cui vengono illustrati dettagliatamente gli atti introduttivi del primo grado, come segue:
<con ricorso per decreto ingiuntivo la nella sua parte_1>
qualità di cessionaria di crediti che le erano stati ceduti da ON NE Spa e da
[...]
(da queste ultime cedenti vantati nei confronti del debitore ceduto Controparte_2
) - ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2369/2018 Controparte_1 nei confronti del per la somma complessiva di € Controparte_3
19.655,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A fondamento della domanda, a dedotto che le società Parte_1
ON NE Spa e (d'ora innanzi, per brevità, le Controparte_2 CP_2 avessero ceduto i loro rispettivi crediti vantati nei confronti del , Controparte_1
e che, in particolare, nella sua qualità di cessionaria della ON NE,
[...]
fosse creditrice nei confronti del per la somma Parte_1 Controparte_1 in sorte capitale di € 10.267,38, mentre, quale cessionaria della fosse creditrice nei CP_2 confronti del per l'importo in sorte capitale di € 3.478,73, per Controparte_1 un totale quindi di € 13.746,11, sul quale l'ingiungente ha conteggiato interessi di mora ammontanti, alla data del 15/06/2018, ad € 1.921,82.
ha richiesto infine il pagamento della fattura n. 90000217 del Parte_1
15.01.2015, pari ad € 2.132,52, e della fattura n. 90003960 del 18.07.2016, pari ad €
1.855,47.
Da qui il totale riportato nel decreto ingiuntivo, pari ad € 19.655,92.
Il ingiunto ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del provvedimento CP_1 monitorio. Quanto al debito nei confronti di dopo aver evidenziato che quest'ultima CP_2
fosse subentrata nel contratto stipulato con il dalla precedente ditta AIPA S.p.A., CP_1 avente ad oggetto la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il opponente ha CP_1
eccepito che rendendosi inadempiente al predetto contratto, avesse provveduto ad CP_2 incassare somme oggetto dell'attività di concessione senza riversarle al CP_1
trattenendo quindi indebitamente, in violazione del contratto, le imposte comunali;
che, in particolare, le somme incassate da e non riversate al ammontavano ad € CP_2 CP_1
2 3.780,67, oggetto di specifico riconoscimento di debito da parte della stessa somma, CP_2 quest'ultima, che il ha pertanto opposto in compensazione impropria. CP_1
Quanto al credito ceduto da ON NE all'odierna convenuta opposta, il CP_1 opponente ha eccepito, tra l'altro, il divieto, previsto nella convenzione per la fornitura di energia elettrica stipulata con ON NE, di cedere a terzi i crediti relativi alla fornitura di energia senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente;
autorizzazione, nella specie, mancante.
Ha contestato infine la debenza della fattura n. 90000217 del 15.01.2015 di € 2.132,52, nonché della fattura n. 90003960 del 18.07.2016 di € 1.855,47, evidenziando tra l'altro che quest'ultima fattura fosse stata emessa da tale GA s.p.a., società estranea agli atti di cessione di credito prodotti da controparte nel procedimento monitorio.
Si è costituita la convenuta opposta, contestando le avverse pretese e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando, tra l'altro, in ordine all'eccepita compensazione impropria dell'importo di € 3.780,67, che l'art. 1248 c.c. prevedesse che il debitore non potesse opporre al cessionario la compensazione del credito che avrebbe potuto opporre al cedente, e, quanto al divieto di cessione del credito previsto nel contratto tra ON NE
e che a norma dell'art. 1260, comma 2, c.c., il patto con il quale le parti escludono CP_1
la cedibilità del credito non sia opponibile alla cessionaria (nella specie quindi alla
[...]
) se non si prova che la cessionaria lo conosceva al tempo della cessione>. Parte_1
*
Con sentenza n. 658/2019, pubblicata in data 6 luglio 2019, il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo
*
Avverso tale sentenza interponeva appello parte soccombente, chiedendo condannarsi l'appellato comune al pagamento dell'importo, oggetto di ingiunzione.
*
Resisteva l'appellato Controparte_1 CP_1
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del giorno 11.6.2024, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte appellante contesta, specificatamente argomentando, come erroneamente il primo giudice abbia riconosciuto la compensazione fra il credito ceduto all'opposta da d il credito vantato dal comune opponente nei confronti di tale società, CP_2
ex art. 56 L. Fall.
2) Il motivo in esame è fondato e va accolto, ostando alla compensazione la circostanza, incontestata e peraltro deducibile dalle stesse fatture, relative a prestazioni, tutte successive alla dichiarazione di insolvenza, che il complessivo credito vantato da nei confronti CP_2
del comune, oggetto della cessione de quo, sia sorto dopo che tale società era stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 56 L. Fall.
E', invero, da tempo pacifico in giurisprudenza che legge fallimentare rappresenta una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito, non rilevando il momento in cui l'effetto compensativo si produce e ferma restando l'esigenza dell'anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte> (cfr. Cass. n. 775/1999).
3) Va, a questo punto, riportata, come segue, la motivazione con la quale il primo giudice ha ritenuto non dovuti da parte del comune opponente gli importi delle fatture emesse da
ON NE s.p.a., poste a parziale fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
4) Essa è la seguente:
Quanto all'altro credito oggetto di cessione, relativo al rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica intercorso tra ON NE s.p.a. e CP_1
, è dirimente richiamare l'art. 24 della convenzione per la fornitura di energia
[...]
elettrica stipulata con ON (doc. 7 fasc. opponente), che pone un chiaro divieto di cessione del credito senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente;
specifica autorizzazione, nella specie, pacificamente mancante.
Giova infatti riportare l'articolo 24 della convenzione per la fornitura di energia elettrica, rubricato “Divieto di cessione del contratto e dei crediti”, che al punto 2 prevede testualmente: “E' fatto assoluto divieto al IT di cedere a terzi i crediti della fornitura
4 senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente” (doc. 7 fasc. opponente).
Né varrebbe invocare, come ha fatto l'opposta, l'art. 1260, comma 2 c.c. (secondo cui il patto di non cedibilità del credito “non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”), posto che vi è prova documentale inequivoca che la cessionaria - ben prima della cessione del credito ( stipulata tra Parte_1
ON NE S.p.a. e in data 23 giugno 2016: cfr. doc. 2 fasc. Parte_1
monitorio ) - fosse perfettamente a conoscenza del divieto di cessione del credito, come si evince chiaramente dalla comunicazione pec del 06.11.2014, trasmessa dal Comune opponente a , in cui risulta riportata testualmente la parte della Parte_1
Convenzione sottoscritta tra il ed ON in cui risultava stabilito che: “è fatto CP_1
assoluto divieto al IT di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente” (doc. 14 fasc. opponente).
Il divieto di cessione del credito è dunque pienamente opponibile a Parte_1
4)Con il secondo motivo, parte appellante contesta la motivazione sopra riportata, osservando, anzitutto, come le prestazioni di ON NE s.p.a. de quibus fossero state eseguite in forza di una convenzione, successiva a quella menzionata dal primo giudice, che non prevedeva alcun divieto di cessione dei crediti.
5) La censura in esame va rigettata, dovendosi osservare che:
-nel ricorso per decreto ingiuntivo non si è fatta menzione alla specifica convenzione, in forza della quale erano state eseguite le prestazioni, oggetto delle fatture, in relazione alle quali era stato richiesto;
-nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il comune ha allegato che erano state eseguite in forza della convenzione, poi menzionata dal primo giudice;
-nella comparsa di costituzione l'opposta non ha contestato tale allegazione, né fatto riferimento ad altre convenzioni;
-piuttosto, si è difesa, osservando come il divieto di cessione fosse irrilevante, non avendone essa avuto conoscenza;
-il primo giudice ha rilevato che essa, piuttosto, ne aveva avuto conoscenza.
5 6)Resta, a questo punto, da evidenziare l'irrilevanza delle ulteriori contestazioni di cui al secondo motivo, fondate, incongruamente, sul quadro normativo, peraltro, posto a tutela degli enti pubblici, che non viene in applicazione nella fattispecie in esame, avendo le parti contrattuali previsto una sua maggior tutela, con la previsione di un divieto di cessione.
7) Con il terzo motivo viene, specificatamente, contestata la parte di motivazione del primo giudice, relativa alle fatture n. 90000217 del 15.1.2015 e n.90003960 del 18.7.2016, afferenti interessi di mora, con la quale è stato osservato che l'opposta aveva domanda unicamente su di un prospetto di formazione unilaterale>, mentre il comune aveva provato i pagamenti effettuati.
8) Va, anzitutto, sgombrato il campo dalla pretesa, afferente la fattura n. 90003960 del
18.7.2016 di € 1.855,47, posto che può sostituirsi la contestata motivazione del primo giudice, osservando come tale fattura si riferisca a ritardi relativi a pagamenti di fatture emesse da GA, società per la quale non è stata neppure allegata la cessione in favore di
Parte_1
9) Quanto alla fattura emessa dalla stessa n. 90000217 Parte_1
dell'importo di € 2.132,52, deve ritenersi erronea la motivazione del primo giudice.
Deve, anzitutto, osservarsi che il cui fa riferimento il primo giudice
è una nota, in cui vengono indicati gli interessi pretesi, specificando, per ciascun conteggio, quale fosse la fattura emessa da ON pagata in ritardo, quale il suo importo, quale la data di emissione, quale la data di scadenza, quale l'incasso e quale la data di pagamento
A fronte di tale analitica e specifica allegazione, il comune ha solo genericamente dedotto di aver eseguito i pagamenti, producendo a riprova dei mandati di pagamento, senza alcuna specificazione o chiarimento.
Senonché tali mandati afferiscono pagamenti effettuati solo a partire dal marzo 2014, mentre gran parte delle fatture indicate nella nota in esame risalgono al 2012 e 2013.
Deve ritenersi pacifico il ritardo nel loro pagamento, posto che lo stesso comune documenta pagamenti del 2014.
Quanto alle restanti fatture emesse dal marzo 2014 all'agosto del medesimo anno, resta da evidenziare come non vi sia corrispondenza, né essa è stata dedotta, fra i loro importi e gli importi dei mandati di pagamento di tale anno.
6 Ne consegue che la decisione del primo giudice va riformata, riconoscendo dovuto l'importo della fattura de qua, relativo ad interessi per fatture pagate in ritardo, pari ad € 2.132,52, con la conseguenza che, ex art. 1283 c.c., gli interessi su tale importo vanno riconosciuti solo dalla domanda.
10) Tirando le fila di quanto sin qui esposto, deve riformarsi l'impugnata sentenza, condannando il comune opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di €-
€ 3.478,73 oltre interessi dalla scadenza delle fatture, oltre che dell'importo di €
2.132,52,oltre interessi dalla domanda.
11) In considerazione dell'entità del credito riconosciuto all'opposta, inferiore di molto, rispetto all'ingiunzione, deve disporsi la compensazione per due terzi delle spese di lite.
12) Le restanti spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1572/2020 R.G., in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento, in favore di di: Controparte_1 Parte_1
-€ 3.478,73 oltre interessi dalla scadenza delle fatture;
-€ 2.132,52, oltre interessi dalla domanda.
Compensa per due terzi le spese di lite e condanna il suindicato comune alla refusione, in favore di delle restanti spese, liquidate in €1.000 per il primo Parte_1 grado ed in €1.500 per il secondo grado, oltre spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 25.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
dott. Giovanni Salina
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