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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29352/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29352/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 11,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
l'avv. RO.PC. e , Per Parte_1 [...] l'avv. GALLONE RICCARDO. Controparte_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 17,59 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29352/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
dell'avv. RO.PC. GIORGIO elettivamente domiciliato in VIA SANSOVINO, 30 presso Pt_1
il difensore avv. RO.PC. GIORGIO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALLONE RICCARDO elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in VIA SAN MARCO, 26 20121 presso il difensore avv. GALLONE RICCARDO Pt_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta dal , con atto di Parte_2 Pt_1
citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio la per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “ Nel merito: a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa,
l'illegittimità delle opere eseguite dalla sulle proprietà condominiali e, per l'effetto, b) Controparte_1
condannare l'odierna convenuta all'eliminazione di tutte le opere ed installazioni poste in essere sulla proprietà
onde conseguire la messa in pristino dello stato dei luoghi, ponendo in capo alla CP_2 CP_1
sia l'onere di eseguire i lavori di ripristino che di sostenerne integralmente i costi entro un congruo termine
[...]
temporale e, in caso di mancato rispetto di tale termine, autorizzare il ad effettuare direttamente le Parte_1
opere di ripristino, ponendo il relativo costo ad integrale carico di parte convenuta, nonché c) accertare e
dichiarare sussistente il diritto di parte attrice ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dei
comportamenti posti in essere dalla e, per l'effetto, d) condannare l'odierna convenuta al Controparte_1
pagamento degli stessi nell'ammontare che sarà accertato in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia”.
Si costituiva regolarmente in giudizio parte convenuta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In
via principale e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta, dal momento che i
cavi presenti all'interno della polifora sono di proprietà di 2) In via subordinata nel merito, CP_3
pagina 3 di 11 accertarsi e dichiararsi la legittimità delle opere realizzate dalla nel sottosuolo e, in particolare, Controparte_1
accertarsi e dichiararsi che aveva il diritto di posare nel sottosuolo del corsello la polifora, così come richiesta da
per il passaggio dei loro cavi elettrici. 3) In via ulteriormente subordinata, dichiararsi l'invalidità CP_3
degli atti di revoca formulati dagli amministratori di condominio. 4) Sempre nel merito, respingersi tutte le
domande e richieste attore, ivi comprese quelle di risarcimento del danno, in quanto infondate in fatto ed in
diritto. 5) Il tutto con la rifusione delle spese e dei compensi oltre rimborso spese generali, C.P.A ed IVA”.
Fissata la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito venivano concessi i termini previsti dall'art. 183,
comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Depositate le memorie ex art. 183, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.5.2023, veniva ammessa la produzione del video richiesta dalla convenuta, veniva disposta una C.T.U. tecnica e la causa veniva rinviata per il giuramento e la formulazione del quesito al consulente nominato
All'udienza del 6.7.2023 il CTu prestava giuramento e veniva formulato il quesito e la causa veniva rinviata all'udienza del 13.2.2024, in occasione della quale, vista la proroga concessa al C.T.U. per il deposito della relazione peritale definitiva, la causa veniva rinviata per esame della relazione.
In esito al deposito dell'elaborato all'udienza del 24.5.2024, attesi i richiesti chiarimenti sulla relazione, la causa veniva rinviata con invito al CTU di rendere i chiarimenti richiesti.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.11.2024 Parte attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato telematicamente, che qui si trascrive integralmente: “ Nel merito: a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi
esposti in narrativa, l'illegittimità delle opere eseguite dalla sulle proprietà condominiali e, per Controparte_1
l'effetto, b) condannare l'odierna convenuta all'eliminazione di tutte le opere ed installazioni poste in essere
sulla proprietà condominiale onde conseguire la messa in pristino dello stato dei luoghi, ponendo in capo alla
sia l'onere di eseguire i lavori di ripristino che di sostenerne integralmente i costi entro un Controparte_1
congruo termine temporale e, in caso di mancato rispetto di tale termine, autorizzare il ad effettuare Parte_1
direttamente le opere di ripristino, ponendo il relativo costo ad integrale carico di parte convenuta, nonché c)
accertare e dichiarare sussistente il diritto di parte attrice ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa
dei comportamenti posti in essere dalla e, per l'effetto, d) condannare l'odierna convenuta al Controparte_1
pagina 4 di 11 pagamento degli stessi nell'ammontare che sarà accertato in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo. In via istruttoria: Si formula sin
d'ora ampia riserva di ulteriormente ed anche diversamente eccepire, dedurre, produrre ed essere ammessi a
prova contraria nonché all'interpello delle parti ed all'escussione dei testi, anche in dipendenza
dell'atteggiamento difensivo di controparte”.
Parte convenuta precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato telematicamente, che qui si trascrive integralmente: “1) In via principale e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
convenuta, dal momento che i cavi presenti all'interno della polifora sono di proprietà di 2) In via CP_3
istruttoria, disporsi la rinnovazione della CTU ex art. 196 c.p.c. in quanto basata su presupposti fattuali errati. 3)
In via subordinata nel merito, accertarsi e dichiararsi la legittimità delle opere realizzate dalla Controparte_1
nel sottosuolo e, in particolare, accertarsi e dichiararsi che aveva il diritto di posare nel sottosuolo del corsello la
polifora, così come richiesta da per il passaggio dei loro cavi elettrici. CP_3
4) In via ulteriormente subordinata, dichiararsi l'invalidità degli atti di revoca formulati dagli amministratori di
condominio. 5) Sempre nel merito, respingersi tutte le domande e richieste attore, ivi comprese quelle di
risarcimento del danno, in quanto infondate in fatto ed in diritto. 6) Il tutto con la rifusione delle spese e dei
compensi oltre rimborso spese generali, C.P.A ed IVA”.
Precisate le conclusioni e chiesta a cura dell'avvocato della convenuta la rinnovazione della C.T.U., a scioglimento della riserva assunta in udienza, veniva rigetta la richiesta di rinnovazione della C.T.U. e la causa veniva rinviata per la discussione, con termine per il deposito di note conclusive .
All'udienza del 24.3.2025, in esito alla discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il Condominio attore lamenta che parte convenuta ha fatto eseguire lavori non autorizzati che hanno coinvolto le parti comuni e come tali illegittimi: ne chiede quindi la eliminazione ed il ripristino dello status quo ante,
precisando che l'assemblea aveva autorizzato la sola esecuzione dei lavori di miglioramento proposti dalla dante causa della convenuta, In particolare il condominio attore deduce che le opere Controparte_4
eseguite dalla sarebbero illegittime in quanto, oltre ad avere imposto a tutti i condomini delle Controparte_1
limitazioni gravi ed ingiustificate di fare pari uso della cosa comune (il sottosuolo) ex art. 1102 c.c., sarebbero state realizzate in mancanza di autorizzazione dell'assemblea e in violazione degli artt. 14 e 21 del regolamento pagina 5 di 11 condominiale, causando anche diversi danni alle cose comuni.
La Convenuta deduce:
-la propria carenza di legittimazione passiva in quanto i cavi posati da all'interno della polifora CP_3
sarebbero di proprietà della la quale, dunque, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, CP_3
sarebbe l'unica legittimata alla eliminazione degli stessi;
-nel merito che i lavori sono stati eseguiti come da delibera del 17.11.20, confermata dall'amministratore in data
22.12.2020, sulla base dell'approvazione della proposta formulata dalla di Controparte_4
realizzare delle opere sulle parti comuni condominiali era stata subordinata alle condizioni “a) l'approvazione
unanime degli interventi da parte dei condomini, b) l'ottenimento da parte di ognuno dei condomini di procure
irrevocabili a favore di terzo per la formalizzazione delle servitù a favore dell'Ente Energia, c) l'impegno dei
singoli proprietari alla massima cooperazione durante tutta l'esecuzione dei lavori” ;
- che alla successiva assemblea straordinaria del 15.3.2021, nonostante l'intenzione iniziale di ridiscutere la delibera assunta in data 17.11.2020, l'assemblea non avrebbe deliberato nulla in rettifica di quanto deciso.
- che il regolamento invocato e prodotto dal condominio quale doc. n. 8 non sarebbe a sè opponibile in quanto diverso da quello allegato al proprio contratto di compravendita degli immobili;
- che i lavori realizzati sarebbero legittimi in quanto 1) eseguiti nel pieno rispetto dell'art. 1102 c.c. ,senza alcuna necessità di autorizzazione assembleare;
2) in ogni caso autorizzati dalla delibera condominiale del 17.11.2020
e dall'autorizzazione comunicata dall'amministratore in data 22.12.2020.
Disattesa l'eccezione di parte convenuta di indeterminatezza della domanda -non solo perché formulata solo in sede di memoria ex art 183 VI comma n.2 cpc ma anche attese le compiute difese della convenuta sin dall'atto di costituzione che quindi non legittimano l'eccezione – quanto alla eccepita carenza di legittimazione passiva si rilava quanto segue.
Parte convenuta eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che i cavi elettrici, inseriti nella polifora oggetto dei lavori per cui è causa, sono di proprietà di CP_3
Come noto “ La legittimazione ad agire rappresenta una condizione dell'azione la cui definizione, evincibile dal testo dell'art. 81 c.p.c. , può essere sintetizzata nella titolarità affermata della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio: la sussistenza della legittimazione ad agire, dunque, è riscontrabile sulla base del mero pagina 6 di 11 criterio dell'affermazione, secondo cui è sufficiente che, all'interno della domanda, l'attore e il convenuto siano rispettivamente affermati titolari del diritto e dell'obbligo dedotti in giudizio, mentre non è rilevante che e siano effettivamente titolari, essendo questa una questione attinente al merito della causa. La distinzione è stata recentemente chiarita anche dal massimo organo di nomofilachia “(Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Nella fattispecie in esame l'attore chiede la condanna della convenuta alla eliminazione di opere che ritiene eseguite in violazione del regolamento condominiale e\o degli art. 1120 e 1102 c.c. inerenti i rapporti condominiali, con la conseguenza che unica legittimata può essere la sola condomina e non anche terzi che nessun rapporto hanno con il in tema di applicazione del regolamento e di esecuzione di opere sulle Parte_1
parti comuni .
L'eccezione quindi va disattesa.
Nel merito il lamenta la illegittimità delle opere eseguite da parte convenuta in violazione del Parte_1
regolamento art 14 e 12 nonché per violazione dell'art 1102 ovvero dell'art .1120 c.c.
Preliminarmente deve darsi atto che sebbene parte convenuta eccepisca la inopponibilità del regolamento di condominio prodotto da parte attrice (doc 8 parte attrice), affermando che è a lei opponibile solo quello allegato al suo atto di acquisto (doc 8 convenuta) va evidenziato che, per quanto qui interessa gli arti 14 e 21 di entrambe i regolamenti prodotti sono identici e quindi può ritenersi come pacifico che siano opponibili alla convenuta.
In particolare l'art. 14 del regolamento condominiale stabilisce:” i condomini con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136 del codice civile possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dei fabbricati o che rendano talune parti comuni del fabbricato inservibili all'uso e al godimento anche di uno solo condomino. Ciascun condomino non può portare alle cose comuni innovazioni senza precisa autorizzazione dell'amministratore anche quando talune innovazioni rendessero più
comodo l'uso della cosa agli altri comproprietari senza peraltro ledere il diritto al godimento della cosa stessa da parte di nessuno;
le opere e gli impianti eseguiti dal singolo saranno rimossi e la cosa comune rimessa nel ripristino stato ad esclusive spese di chi ha eseguito le dette opere ed impianti”
L'art 21 del regolamento stabilisce “ciascun condomino potrà eseguire nei locali e sul terreno di sua proprietà le pagina 7 di 11 modifiche interne che crederà di apportare. Tali modifiche saranno sempre eseguite a spese esclusive dell'interessato ma ove possano coinvolgere le parti comuni o altri lotti dovranno essere previamente autorizzate all'amministratore del condominio il quale se necessario dovrà sentire il parere di un tecnico da retribuirli a spese del condomino interessato. …..Non saranno però consentite neppure nell'interno delle diverse unità immobiliari opere che alterino comunque la stabilità dell'edificio, modificano in qualsiasi modo l'assetto della conduttura della fognatura e delle acque o possono comunque riuscire di pregiudizio altri condomini”.
Orbene, da una attenta ed orientata lettura dei suddetti articoli del regolamento deve evidenziarsi che essi si applichino in presenza opere che comportino “innovazioni”, atteso anche che le stesse norme regolamentari rispecchiano il contenuto dell'art. 1120 c.c.
Deve considerarsi innovazione, agli effetti dell'art. 1120 c.c., non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria;
il relativo accertamento costituisce un'indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità,
se sostenuta da corretta e congrua motivazione.(Cass 35957\21)
A ciò si aggiunga che:
- le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione,
mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., dirette a ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
sotto il profilo soggettivo, poi, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, nelle quali non rileva un interesse generale, bensì quello del singolo condomino al cui perseguimento sono rivolte, con i limiti previsti dal citato art. 1102 c.c.(Cass. N. 4513\21)
- Il singolo condomino può legittimamente interrare nel cortile tubi onde allacciare un bene di sua proprietà
esclusiva agli impianti idrico - fognario centrali perché da un lato non viene alterata la destinazione di tale spazio comune ad illuminare ed arieggiare le unità immobiliari degli altri condomini;
dall'altro rientra nella funzione sussidiaria del sottosuolo del cortile il passaggio in esso di tubi e condutture (Cass. 18661/ 2015).
pagina 8 di 11 Fermo quanto sopra in diritto, questo Tribunale rileva che nel caso in esame è risultato accertato dalla CTU
espletata in corso di causa ed a cui si ritiene di aderire per logicità e chiarezza che” All'esito degli accertamenti,
risulta accertata la parziale occupazione del sottosuolo lungo il corsello condominiale, per tutto il sedime della
trincea per la posa della polifora, avente larghezza variabile da 130 cm a 140 cm e una lunghezza che va dal
Co cancello di ingresso al corsello condominiale sino alla cabina elettrica MT a servizio di . Lungo la linea sono,
inoltre, allocate tre camerette di ispezione con larghezza di 150 cm. La presenza della linea cavi e delle
camerette di ispezione determina un vincolo per l'esecuzione di eventuali future opere nel sottosuolo da parte
degli altri condomini e/o del condominio” (pag 13 e 14 dell'elaborato)
Consegue che è risultato provato che le opere eseguite dalla convenuta, tese alla parziale occupazione del sottosuolo, non hanno alterato l'originaria funzione e destinazione del sottosuolo (che come detto ha la funzione sussidiaria di passaggio in esso di tubi e condutture) ma sono state eseguite per ottenere la migliore, più
comoda e razionale utilizzazione della cosa.
Non trattandosi di innovazioni di cui all'art. 1120 c.c., non possono ritenersi applicabili alla fattispecie in esame le norme regolamentari invocate da parte attrice, ma trattandosi di opere eseguite ex art 1102 c.c. devono valutarsi i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. che certo non richiedono l'autorizzazione del condominio o dell'amministratore per la loro esecuzione.
L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando,
pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un
"volume tecnico" dell'edificio condominiale, mediante il collocamento in esso di attrezzature e impianti fissi,
funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale.(Cass 15705\17)
Per meglio dire “l'uso paritetico della cosa comune, che va tutela, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare (Cass.
n. 28111/ 2018 – Cass. n. 4617/ 2007). Ne consegue che, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve pagina 9 di 11 ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass. n. 18038/ 2020 – Cass. n. 8808/ 2003).
Il relativo accertamento deve essere compiuto necessariamente dal giudice del merito con riguardo alla specificità del condominio negli edifici, caratterizzato dalla coesistenza di una comunione forzosa e di proprietà
esclusive che richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti al condominio e conseguentemente la verifica della compatibilità della modificazione con i diritti degli altri (Cass. n. 28025/ 2011
– Cass. n. 22092/ 2011; nel senso che per verificare se l'utilizzo diretto e più intenso da parte di un condomino sia legittimo ex art. 1102 c.c. e non alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti, occorre aver riguardo non tanto alla posizione di coloro che abbiano agito in giudizio a tutela del loro diritto, quanto all'uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione (Cass. n. 14245/ 2014).
Tenuto conto di quanto sopra in termini di diritto, e dell'esito della CTU è emerso che :
Co
-“Lungo il corsello condominiale che si diparte dal civico n.3 la parte convenuta (“ ” nel Controparte_1
seguito) ha posizionato dei cavidotti interrati e delle camerette d'ispezione per il passaggio delle linee elettriche
di (fig.4). … CP_3
-il corsello condominiale è occupato da altre condutture sempre interrate: al centro del corsello è la rete di
scarico delle acque meteoriche con relative caditoie (vedi fig.17, con contorno blu) e sul lato opposto rispetto alla
Co linea dei cavi di è una seconda trincea dove sono allocate la rete antincendio e altre linee elettriche e
citofoniche a servizio del Condominio (vedi fig.17, con contorno verde).
-risulta accertata la parziale occupazione del sottosuolo lungo il corsello condominiale, per tutto il sedime della
trincea per la posa della polifora avente larghezza variabile da 130 cm a 140 cm e una lunghezza che va dal
Co cancello di ingresso al corsello condominiale sino alla cabina elettrica MT a servizio di . Lungo la linea sono,
inoltre, allocate tre camerette di ispezione con larghezza di 150 cm. La presenza della linea cavi e delle
camerette di ispezione determina un vincolo per l'esecuzione di eventuali future opere nel sottosuolo da parte
degli altri condomini e/o del condominio. (elaborato da pag 7 a 13)
- la trincea realizzata dalla convenuta occupa una larghezza variabile da 130 a 140 cm su 510 totali costituiti dal pagina 10 di 11 corsello condominiale (note conclusive parte attrice pag 5)
Consegue che le opere eseguite dalla convenuta costituiscono certo un vincolo di ordine tecnico esecutivo
(“vincolo per l'esecuzione di altre opere ) ma non un vincolo di ordine giuridico: non è infatti stata fornita la prova
(in cui onere incombeva a parte attrice) che la presenza delle tubature abbia limitato il pari uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione.
Pertanto le opere eseguite dalla convenuta risultano legittime, e le domande di parte attrice vanno rigettate.
Ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008)
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della materia trattata e dell'attiva processuale svolta .
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, rigettata, assorbita o disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede, come in motivazione:
- Rigetta le domande di parte attrice.
- Condanna parte attrice a corrisponde alla convenuta le spese di lite che liquida in €.8.000,00 per compensi oltre oneri di legge.
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
-Sentenza immediatamente esecutiva,
Milano 24.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29352/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 11,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
l'avv. RO.PC. e , Per Parte_1 [...] l'avv. GALLONE RICCARDO. Controparte_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 17,59 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29352/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
dell'avv. RO.PC. GIORGIO elettivamente domiciliato in VIA SANSOVINO, 30 presso Pt_1
il difensore avv. RO.PC. GIORGIO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALLONE RICCARDO elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in VIA SAN MARCO, 26 20121 presso il difensore avv. GALLONE RICCARDO Pt_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta dal , con atto di Parte_2 Pt_1
citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio la per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “ Nel merito: a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa,
l'illegittimità delle opere eseguite dalla sulle proprietà condominiali e, per l'effetto, b) Controparte_1
condannare l'odierna convenuta all'eliminazione di tutte le opere ed installazioni poste in essere sulla proprietà
onde conseguire la messa in pristino dello stato dei luoghi, ponendo in capo alla CP_2 CP_1
sia l'onere di eseguire i lavori di ripristino che di sostenerne integralmente i costi entro un congruo termine
[...]
temporale e, in caso di mancato rispetto di tale termine, autorizzare il ad effettuare direttamente le Parte_1
opere di ripristino, ponendo il relativo costo ad integrale carico di parte convenuta, nonché c) accertare e
dichiarare sussistente il diritto di parte attrice ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dei
comportamenti posti in essere dalla e, per l'effetto, d) condannare l'odierna convenuta al Controparte_1
pagamento degli stessi nell'ammontare che sarà accertato in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia”.
Si costituiva regolarmente in giudizio parte convenuta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In
via principale e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta, dal momento che i
cavi presenti all'interno della polifora sono di proprietà di 2) In via subordinata nel merito, CP_3
pagina 3 di 11 accertarsi e dichiararsi la legittimità delle opere realizzate dalla nel sottosuolo e, in particolare, Controparte_1
accertarsi e dichiararsi che aveva il diritto di posare nel sottosuolo del corsello la polifora, così come richiesta da
per il passaggio dei loro cavi elettrici. 3) In via ulteriormente subordinata, dichiararsi l'invalidità CP_3
degli atti di revoca formulati dagli amministratori di condominio. 4) Sempre nel merito, respingersi tutte le
domande e richieste attore, ivi comprese quelle di risarcimento del danno, in quanto infondate in fatto ed in
diritto. 5) Il tutto con la rifusione delle spese e dei compensi oltre rimborso spese generali, C.P.A ed IVA”.
Fissata la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito venivano concessi i termini previsti dall'art. 183,
comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Depositate le memorie ex art. 183, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.5.2023, veniva ammessa la produzione del video richiesta dalla convenuta, veniva disposta una C.T.U. tecnica e la causa veniva rinviata per il giuramento e la formulazione del quesito al consulente nominato
All'udienza del 6.7.2023 il CTu prestava giuramento e veniva formulato il quesito e la causa veniva rinviata all'udienza del 13.2.2024, in occasione della quale, vista la proroga concessa al C.T.U. per il deposito della relazione peritale definitiva, la causa veniva rinviata per esame della relazione.
In esito al deposito dell'elaborato all'udienza del 24.5.2024, attesi i richiesti chiarimenti sulla relazione, la causa veniva rinviata con invito al CTU di rendere i chiarimenti richiesti.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.11.2024 Parte attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato telematicamente, che qui si trascrive integralmente: “ Nel merito: a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi
esposti in narrativa, l'illegittimità delle opere eseguite dalla sulle proprietà condominiali e, per Controparte_1
l'effetto, b) condannare l'odierna convenuta all'eliminazione di tutte le opere ed installazioni poste in essere
sulla proprietà condominiale onde conseguire la messa in pristino dello stato dei luoghi, ponendo in capo alla
sia l'onere di eseguire i lavori di ripristino che di sostenerne integralmente i costi entro un Controparte_1
congruo termine temporale e, in caso di mancato rispetto di tale termine, autorizzare il ad effettuare Parte_1
direttamente le opere di ripristino, ponendo il relativo costo ad integrale carico di parte convenuta, nonché c)
accertare e dichiarare sussistente il diritto di parte attrice ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa
dei comportamenti posti in essere dalla e, per l'effetto, d) condannare l'odierna convenuta al Controparte_1
pagina 4 di 11 pagamento degli stessi nell'ammontare che sarà accertato in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo. In via istruttoria: Si formula sin
d'ora ampia riserva di ulteriormente ed anche diversamente eccepire, dedurre, produrre ed essere ammessi a
prova contraria nonché all'interpello delle parti ed all'escussione dei testi, anche in dipendenza
dell'atteggiamento difensivo di controparte”.
Parte convenuta precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato telematicamente, che qui si trascrive integralmente: “1) In via principale e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
convenuta, dal momento che i cavi presenti all'interno della polifora sono di proprietà di 2) In via CP_3
istruttoria, disporsi la rinnovazione della CTU ex art. 196 c.p.c. in quanto basata su presupposti fattuali errati. 3)
In via subordinata nel merito, accertarsi e dichiararsi la legittimità delle opere realizzate dalla Controparte_1
nel sottosuolo e, in particolare, accertarsi e dichiararsi che aveva il diritto di posare nel sottosuolo del corsello la
polifora, così come richiesta da per il passaggio dei loro cavi elettrici. CP_3
4) In via ulteriormente subordinata, dichiararsi l'invalidità degli atti di revoca formulati dagli amministratori di
condominio. 5) Sempre nel merito, respingersi tutte le domande e richieste attore, ivi comprese quelle di
risarcimento del danno, in quanto infondate in fatto ed in diritto. 6) Il tutto con la rifusione delle spese e dei
compensi oltre rimborso spese generali, C.P.A ed IVA”.
Precisate le conclusioni e chiesta a cura dell'avvocato della convenuta la rinnovazione della C.T.U., a scioglimento della riserva assunta in udienza, veniva rigetta la richiesta di rinnovazione della C.T.U. e la causa veniva rinviata per la discussione, con termine per il deposito di note conclusive .
All'udienza del 24.3.2025, in esito alla discussione la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il Condominio attore lamenta che parte convenuta ha fatto eseguire lavori non autorizzati che hanno coinvolto le parti comuni e come tali illegittimi: ne chiede quindi la eliminazione ed il ripristino dello status quo ante,
precisando che l'assemblea aveva autorizzato la sola esecuzione dei lavori di miglioramento proposti dalla dante causa della convenuta, In particolare il condominio attore deduce che le opere Controparte_4
eseguite dalla sarebbero illegittime in quanto, oltre ad avere imposto a tutti i condomini delle Controparte_1
limitazioni gravi ed ingiustificate di fare pari uso della cosa comune (il sottosuolo) ex art. 1102 c.c., sarebbero state realizzate in mancanza di autorizzazione dell'assemblea e in violazione degli artt. 14 e 21 del regolamento pagina 5 di 11 condominiale, causando anche diversi danni alle cose comuni.
La Convenuta deduce:
-la propria carenza di legittimazione passiva in quanto i cavi posati da all'interno della polifora CP_3
sarebbero di proprietà della la quale, dunque, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, CP_3
sarebbe l'unica legittimata alla eliminazione degli stessi;
-nel merito che i lavori sono stati eseguiti come da delibera del 17.11.20, confermata dall'amministratore in data
22.12.2020, sulla base dell'approvazione della proposta formulata dalla di Controparte_4
realizzare delle opere sulle parti comuni condominiali era stata subordinata alle condizioni “a) l'approvazione
unanime degli interventi da parte dei condomini, b) l'ottenimento da parte di ognuno dei condomini di procure
irrevocabili a favore di terzo per la formalizzazione delle servitù a favore dell'Ente Energia, c) l'impegno dei
singoli proprietari alla massima cooperazione durante tutta l'esecuzione dei lavori” ;
- che alla successiva assemblea straordinaria del 15.3.2021, nonostante l'intenzione iniziale di ridiscutere la delibera assunta in data 17.11.2020, l'assemblea non avrebbe deliberato nulla in rettifica di quanto deciso.
- che il regolamento invocato e prodotto dal condominio quale doc. n. 8 non sarebbe a sè opponibile in quanto diverso da quello allegato al proprio contratto di compravendita degli immobili;
- che i lavori realizzati sarebbero legittimi in quanto 1) eseguiti nel pieno rispetto dell'art. 1102 c.c. ,senza alcuna necessità di autorizzazione assembleare;
2) in ogni caso autorizzati dalla delibera condominiale del 17.11.2020
e dall'autorizzazione comunicata dall'amministratore in data 22.12.2020.
Disattesa l'eccezione di parte convenuta di indeterminatezza della domanda -non solo perché formulata solo in sede di memoria ex art 183 VI comma n.2 cpc ma anche attese le compiute difese della convenuta sin dall'atto di costituzione che quindi non legittimano l'eccezione – quanto alla eccepita carenza di legittimazione passiva si rilava quanto segue.
Parte convenuta eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che i cavi elettrici, inseriti nella polifora oggetto dei lavori per cui è causa, sono di proprietà di CP_3
Come noto “ La legittimazione ad agire rappresenta una condizione dell'azione la cui definizione, evincibile dal testo dell'art. 81 c.p.c. , può essere sintetizzata nella titolarità affermata della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio: la sussistenza della legittimazione ad agire, dunque, è riscontrabile sulla base del mero pagina 6 di 11 criterio dell'affermazione, secondo cui è sufficiente che, all'interno della domanda, l'attore e il convenuto siano rispettivamente affermati titolari del diritto e dell'obbligo dedotti in giudizio, mentre non è rilevante che e siano effettivamente titolari, essendo questa una questione attinente al merito della causa. La distinzione è stata recentemente chiarita anche dal massimo organo di nomofilachia “(Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Nella fattispecie in esame l'attore chiede la condanna della convenuta alla eliminazione di opere che ritiene eseguite in violazione del regolamento condominiale e\o degli art. 1120 e 1102 c.c. inerenti i rapporti condominiali, con la conseguenza che unica legittimata può essere la sola condomina e non anche terzi che nessun rapporto hanno con il in tema di applicazione del regolamento e di esecuzione di opere sulle Parte_1
parti comuni .
L'eccezione quindi va disattesa.
Nel merito il lamenta la illegittimità delle opere eseguite da parte convenuta in violazione del Parte_1
regolamento art 14 e 12 nonché per violazione dell'art 1102 ovvero dell'art .1120 c.c.
Preliminarmente deve darsi atto che sebbene parte convenuta eccepisca la inopponibilità del regolamento di condominio prodotto da parte attrice (doc 8 parte attrice), affermando che è a lei opponibile solo quello allegato al suo atto di acquisto (doc 8 convenuta) va evidenziato che, per quanto qui interessa gli arti 14 e 21 di entrambe i regolamenti prodotti sono identici e quindi può ritenersi come pacifico che siano opponibili alla convenuta.
In particolare l'art. 14 del regolamento condominiale stabilisce:” i condomini con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136 del codice civile possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dei fabbricati o che rendano talune parti comuni del fabbricato inservibili all'uso e al godimento anche di uno solo condomino. Ciascun condomino non può portare alle cose comuni innovazioni senza precisa autorizzazione dell'amministratore anche quando talune innovazioni rendessero più
comodo l'uso della cosa agli altri comproprietari senza peraltro ledere il diritto al godimento della cosa stessa da parte di nessuno;
le opere e gli impianti eseguiti dal singolo saranno rimossi e la cosa comune rimessa nel ripristino stato ad esclusive spese di chi ha eseguito le dette opere ed impianti”
L'art 21 del regolamento stabilisce “ciascun condomino potrà eseguire nei locali e sul terreno di sua proprietà le pagina 7 di 11 modifiche interne che crederà di apportare. Tali modifiche saranno sempre eseguite a spese esclusive dell'interessato ma ove possano coinvolgere le parti comuni o altri lotti dovranno essere previamente autorizzate all'amministratore del condominio il quale se necessario dovrà sentire il parere di un tecnico da retribuirli a spese del condomino interessato. …..Non saranno però consentite neppure nell'interno delle diverse unità immobiliari opere che alterino comunque la stabilità dell'edificio, modificano in qualsiasi modo l'assetto della conduttura della fognatura e delle acque o possono comunque riuscire di pregiudizio altri condomini”.
Orbene, da una attenta ed orientata lettura dei suddetti articoli del regolamento deve evidenziarsi che essi si applichino in presenza opere che comportino “innovazioni”, atteso anche che le stesse norme regolamentari rispecchiano il contenuto dell'art. 1120 c.c.
Deve considerarsi innovazione, agli effetti dell'art. 1120 c.c., non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria;
il relativo accertamento costituisce un'indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità,
se sostenuta da corretta e congrua motivazione.(Cass 35957\21)
A ciò si aggiunga che:
- le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione,
mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., dirette a ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
sotto il profilo soggettivo, poi, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, nelle quali non rileva un interesse generale, bensì quello del singolo condomino al cui perseguimento sono rivolte, con i limiti previsti dal citato art. 1102 c.c.(Cass. N. 4513\21)
- Il singolo condomino può legittimamente interrare nel cortile tubi onde allacciare un bene di sua proprietà
esclusiva agli impianti idrico - fognario centrali perché da un lato non viene alterata la destinazione di tale spazio comune ad illuminare ed arieggiare le unità immobiliari degli altri condomini;
dall'altro rientra nella funzione sussidiaria del sottosuolo del cortile il passaggio in esso di tubi e condutture (Cass. 18661/ 2015).
pagina 8 di 11 Fermo quanto sopra in diritto, questo Tribunale rileva che nel caso in esame è risultato accertato dalla CTU
espletata in corso di causa ed a cui si ritiene di aderire per logicità e chiarezza che” All'esito degli accertamenti,
risulta accertata la parziale occupazione del sottosuolo lungo il corsello condominiale, per tutto il sedime della
trincea per la posa della polifora, avente larghezza variabile da 130 cm a 140 cm e una lunghezza che va dal
Co cancello di ingresso al corsello condominiale sino alla cabina elettrica MT a servizio di . Lungo la linea sono,
inoltre, allocate tre camerette di ispezione con larghezza di 150 cm. La presenza della linea cavi e delle
camerette di ispezione determina un vincolo per l'esecuzione di eventuali future opere nel sottosuolo da parte
degli altri condomini e/o del condominio” (pag 13 e 14 dell'elaborato)
Consegue che è risultato provato che le opere eseguite dalla convenuta, tese alla parziale occupazione del sottosuolo, non hanno alterato l'originaria funzione e destinazione del sottosuolo (che come detto ha la funzione sussidiaria di passaggio in esso di tubi e condutture) ma sono state eseguite per ottenere la migliore, più
comoda e razionale utilizzazione della cosa.
Non trattandosi di innovazioni di cui all'art. 1120 c.c., non possono ritenersi applicabili alla fattispecie in esame le norme regolamentari invocate da parte attrice, ma trattandosi di opere eseguite ex art 1102 c.c. devono valutarsi i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. che certo non richiedono l'autorizzazione del condominio o dell'amministratore per la loro esecuzione.
L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando,
pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un
"volume tecnico" dell'edificio condominiale, mediante il collocamento in esso di attrezzature e impianti fissi,
funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale.(Cass 15705\17)
Per meglio dire “l'uso paritetico della cosa comune, che va tutela, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare (Cass.
n. 28111/ 2018 – Cass. n. 4617/ 2007). Ne consegue che, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve pagina 9 di 11 ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass. n. 18038/ 2020 – Cass. n. 8808/ 2003).
Il relativo accertamento deve essere compiuto necessariamente dal giudice del merito con riguardo alla specificità del condominio negli edifici, caratterizzato dalla coesistenza di una comunione forzosa e di proprietà
esclusive che richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti al condominio e conseguentemente la verifica della compatibilità della modificazione con i diritti degli altri (Cass. n. 28025/ 2011
– Cass. n. 22092/ 2011; nel senso che per verificare se l'utilizzo diretto e più intenso da parte di un condomino sia legittimo ex art. 1102 c.c. e non alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti, occorre aver riguardo non tanto alla posizione di coloro che abbiano agito in giudizio a tutela del loro diritto, quanto all'uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione (Cass. n. 14245/ 2014).
Tenuto conto di quanto sopra in termini di diritto, e dell'esito della CTU è emerso che :
Co
-“Lungo il corsello condominiale che si diparte dal civico n.3 la parte convenuta (“ ” nel Controparte_1
seguito) ha posizionato dei cavidotti interrati e delle camerette d'ispezione per il passaggio delle linee elettriche
di (fig.4). … CP_3
-il corsello condominiale è occupato da altre condutture sempre interrate: al centro del corsello è la rete di
scarico delle acque meteoriche con relative caditoie (vedi fig.17, con contorno blu) e sul lato opposto rispetto alla
Co linea dei cavi di è una seconda trincea dove sono allocate la rete antincendio e altre linee elettriche e
citofoniche a servizio del Condominio (vedi fig.17, con contorno verde).
-risulta accertata la parziale occupazione del sottosuolo lungo il corsello condominiale, per tutto il sedime della
trincea per la posa della polifora avente larghezza variabile da 130 cm a 140 cm e una lunghezza che va dal
Co cancello di ingresso al corsello condominiale sino alla cabina elettrica MT a servizio di . Lungo la linea sono,
inoltre, allocate tre camerette di ispezione con larghezza di 150 cm. La presenza della linea cavi e delle
camerette di ispezione determina un vincolo per l'esecuzione di eventuali future opere nel sottosuolo da parte
degli altri condomini e/o del condominio. (elaborato da pag 7 a 13)
- la trincea realizzata dalla convenuta occupa una larghezza variabile da 130 a 140 cm su 510 totali costituiti dal pagina 10 di 11 corsello condominiale (note conclusive parte attrice pag 5)
Consegue che le opere eseguite dalla convenuta costituiscono certo un vincolo di ordine tecnico esecutivo
(“vincolo per l'esecuzione di altre opere ) ma non un vincolo di ordine giuridico: non è infatti stata fornita la prova
(in cui onere incombeva a parte attrice) che la presenza delle tubature abbia limitato il pari uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione.
Pertanto le opere eseguite dalla convenuta risultano legittime, e le domande di parte attrice vanno rigettate.
Ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008)
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della materia trattata e dell'attiva processuale svolta .
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, rigettata, assorbita o disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede, come in motivazione:
- Rigetta le domande di parte attrice.
- Condanna parte attrice a corrisponde alla convenuta le spese di lite che liquida in €.8.000,00 per compensi oltre oneri di legge.
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
-Sentenza immediatamente esecutiva,
Milano 24.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
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