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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIEFFALLO Parte_1 C.F._1
MARIO
Parte ricorrente contro
. Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
in proprio ex art.417 c.p.c.
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenesse opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151
c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM e dell'ATP di;
CP_1
- per i motivi dedotti in narrativa:
a) accertare e riconoscere il diritto in capo alla ricorrente all'assegnazione di punti 3,00 in ciascuna delle classi di concorso A045, A047 e B016 per il possesso della certificazione metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU di cui agli allegati A/4 e A/6 dei rispettivi punti B.13 dell'OM n. 88/2024; b) conseguentemente, riconoscere e attribuire alla ricorrente nelle graduatorie definitive di II^ fascia GPS pagina 1 di 6 e III^ GI del personale docente per le classi di concorso A/045, A/047 e B/016 pubblicate dall'ATP di
, valide per il biennio 2024/2026, il punteggio totale e complessivo di: 47,00 CP_1
-per la classe di concorso A/045 (scienze economiche-aziendali); 41,00
-per la classe di concorso A/047 (scienze matematiche applicate); 33,50 -per la classe di concorso
B/016 (laboratori di scienze e tecnologie informatiche);
c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Per la parte convenuta:
In via principale: per le causali tutte esposte in narrativa, rigettarsi l'avverso ricorso perché privo di fondamento giuridico e fattuale e perché, comunque, illegittimo e infondato, con vittoria delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il per chiedere che le Parte_1 Controparte_4
venga riconosciuto un punteggio incrementato di tre punti per effetto della valutazione della certificazione metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, rispetto a quello attribuitole nelle graduatorie GPS e GI 2024-2026 pubblicate da ATP di – classi di concorso A045, AO47 e CP_1
B016.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha esposto che: in data 9.6.2024 ha presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente, valide per agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026; possiede la certificazione sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU unitamente alla certificazione linguistica C1, che dà diritto all'assegnazione di tre punti;
nella domanda telematica di aggiornamento delle graduatorie ha inserito erroneamente il suddetto titolo all'interno della sezione B.12 delle TAB-B4 e TAB-B6, anziché quella esatta B.13 e pertanto le è stato assegnato il punteggio di sei anziché quello corretto di tre, assegnandole in graduatoria un punteggio complessivo superiore a quello spettantele;
venuta a conoscenza dell'errore commesso nella compilazione della domanda, lo ha comunicato all'amministrazione mediante compilazione del form previsto nel decreto di pubblicazione delle graduatorie 19.08.2024 per la proposizione di reclami e osservazioni avverso le graduatorie, chiedendo di “rettificare il punteggio in 3 punti (e non 6) per ogni singola classe di concorso A045, A047 e
pagina 2 di 6 B016”, per il possesso della certificazione “metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU”;
l'amministrazione, anziché rettificare il punteggio del titolo, lo ha azzerato e a nulla è valso l'atto di diffida per il tramite del difensore per ottenere la rettifica del punteggio, con l'attribuzione di tre punti per la certificazione CLIL conseguita.
Tutto ciò esposto, la ricorrente ha invocato il principio del soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L.241/1990 in forza del quale l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla corretta rettifica del punteggio attribuitole.
Si è costituito il per contestare quanto dedotto dalla Controparte_4
ricorrente, sostenendo la correttezza della propria condotta, rilevando in particolare che le procedure relative alla formazione delle graduatorie GPS e GI sono regolate dal principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti.
***
Con il giudizio promosso la ricorrente – la quale in data 9.6.2024 ha presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente valide per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 - chiede che le venga riconosciuto un punteggio incrementato di tre punti, per effetto della valutazione della certificazione metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, rispetto a quello attribuitole nelle graduatorie GPS e GI 2024-2026 pubblicate con decreto 19.8.2024 da Controparte_5
, classi di concorso A045, AO47 e B016.
[...]
Come è pacifico, la ricorrente, allorchè ha presentato la domanda di aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2024/2025 e 2025/2026 (doc. 1 ric.), ha erroneamente inserito il titolo connesso alla certificazione metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU all'interno della sezione B.12 dell'applicativo ministeriale, anziché in quello esatto B.13.
Come infatti è pacifico la certificazione CLIL deve essere inserita nella sezione TAB B.13 e comporta l'attribuzione di tre punti, mentre nella sezione B.12 viene inserito il titolo rilasciato ai sensi dell'art.14
D.M. 249/2010, comportante l'attribuzione di sei punti.
Successivamente alla formazione delle graduatorie, la ricorrente ha segnalato l'errore all'amministrazione tramite il form previsto dall'art.2 del citato decreto 19.8.2024 e l'amministrazione ha provveduto alla rettifica, con la cancellazione del punteggio di cui alla certificazione CLIL.
Secondo la ricorrente, l'errore da essa commesso nella compilazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto avrebbe dovuto essere oggetto del c.d. soccorso istruttorio e pagina 3 di 6 pertanto l'amministrazione scolastica non avrebbe dovuto azzerare il punteggio, ma rettificarlo, riconoscendole il punteggio di tre punti per il possesso della certificazione CLIL.
Il riferimento all'istituto del c.d. soccorso istruttorio è privo di pregio.
Il c.d. soccorso istruttorio previsto dall'art.6 L.241/1990 - ai sensi del quale il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all' uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali - è un istituto generale proprio del procedimento amministrativo e, come tale, applicabile nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca con i tipici poteri autoritativi.
Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. S.L. 8328/2010) “la L. n.241 del 1990, sui procedimenti amministrativi, siccome diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle pubbliche amministrazioni, non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla contrattazione collettiva di settore e (ora) dal D. Lgs. n.165 del 2001 (che ha sostituito il D. Lgs. n.29 del 1993 e successive modificazioni). (Cass. 11589/2003; in senso sostanzialmente conforme, fra le molte, Cass. 3880/2006; 25761/2008; 17852/2009)”.
Nel caso di specie non vi è un procedimento finalizzato alla emanazione di provvedimenti autoritativi, venendo in rilievo le procedure di formazione e di aggiornamento delle graduatorie, ove la pubblica amministrazione agisce con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art.5, comma
2, D.lgs. 165/2001.
Non si applica quindi l'istituto del soccorso istruttorio e la fattispecie deve essere valutata invece alla stregua del principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “… Con riferimento alle procedure comparative di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità – rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt.2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dover di
pagina 4 di 6 fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti” (cfr.
Cons. Stato sent. 96/2019).
Deve al riguardo essere considerato che la redazione delle graduatorie e l'attribuzione dei punti sono operazioni complesse che coinvolgono un alto numero di candidati ai quali, in ragione del principio di autoresponsabilità, è richiesto di indicare con precisione i titoli posseduti. Si tratta di una procedura per cui, al fine del riconoscimento dei titoli e dei relativi punteggi, gli aspiranti docenti, non solo devono essere in possesso dei titoli di studio e, se del caso, dei titoli di servizi, ma devono anche dichiararli correttamente in sede di compilazione della domanda.
Se così non fosse, l'amministrazione sarebbe gravata di un eccessivo impegno con pregiudizio per l'interesse pubblico, in primis, per l'interesse degli stessi candidati e con compromissione dei principi sanciti all'art.97 Cost.
Calando quanto precede nella fattispecie in esame, una condotta diligente, durante la compilazione della domanda e anche in sede di successivo controllo sulla completezza dei dati ivi inseriti, avrebbe consentito alla ricorrente di non incorrere in errore o, comunque, di porvi rimedio prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.
Le osservazioni presentate dalla ricorrente ex art.2 del decreto di pubblicazione delle graduatorie
19.8.2024 (ai sensi del quale: eventuali reclami e/o osservazioni avverso le allegate Graduatorie
Provinciali per le Supplenze dovranno essere inviati esclusivamente mediante la compilazione tempestiva del seguente form…”), con cui ha segnalato l'errore commesso nell'inserimento della certificazione posseduta, non valgono a sanare l'errore nella compilazione della domanda.
I reclami e/o le osservazioni di cui al citato articolo del decreto sono volti a far valere errori e/o incongruenze della amministrazione scolastica al fine di ottenere un riesame del provvedimento in via di autotutela e non già errori dell'aspirante docente nella compilazione della domanda. Se così non fosse la amministrazione scolastica si troverebbe nella condizione di dover correggere tutte le domande errate pervenute, con conseguenti ritardi e ripercussioni negative nei confronti dei partecipanti alle graduatorie.
Non è questo il caso di specie ove l'errore, come è pacifico, è stato operato dalla aspirante docente, la quale non si è avvalsa del form per reclamare un errore commesso dalla amministrazione scolastica, bensì per notiziare l'amministrazione del proprio errore nella compilazione della domanda, peraltro evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
pagina 5 di 6 Quanto al richiamato art.8, comma 6, della O.M. 88/2024 - ai sensi del quale “In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria” - la rettifica non è prevista per consentire la modifica della domanda di aggiornamento presentata dall'aspirante docente, che tra l'altro implicherebbe la sostituzione dell'amministrazione nella posizione dell'aspirante docente per la compilazione dei dati richiesti, ma per adeguare i punteggi alle dichiarazioni rese valutate in relazione ai titoli posseduti.
Nel caso di specie l'amministrazione ha riscontrato la difformità tra il titolo dichiarato e quello effettivamente posseduto e pertanto correttamente ha rettificato il punteggio, escludendo i punti relativi al titolo dichiarato e non posseduto, laddove, per quello effettivamente posseduto, mancava la relativa dichiarazione.
In definitiva, la ricorrente non ha adempiuto all'onere di diligenza nella presentazione della domanda avendo dichiarato un titolo non posseduto e, considerata la complessità della procedura per cui è causa, non può pretendere che le conseguenze del suo comportamento negligente ricadano sull'amministrazione, oltre che sugli altri partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone: rigetta il ricorso compensa le spese del giudizio
Brescia, 18 aprile 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIEFFALLO Parte_1 C.F._1
MARIO
Parte ricorrente contro
. Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
in proprio ex art.417 c.p.c.
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenesse opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151
c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM e dell'ATP di;
CP_1
- per i motivi dedotti in narrativa:
a) accertare e riconoscere il diritto in capo alla ricorrente all'assegnazione di punti 3,00 in ciascuna delle classi di concorso A045, A047 e B016 per il possesso della certificazione metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU di cui agli allegati A/4 e A/6 dei rispettivi punti B.13 dell'OM n. 88/2024; b) conseguentemente, riconoscere e attribuire alla ricorrente nelle graduatorie definitive di II^ fascia GPS pagina 1 di 6 e III^ GI del personale docente per le classi di concorso A/045, A/047 e B/016 pubblicate dall'ATP di
, valide per il biennio 2024/2026, il punteggio totale e complessivo di: 47,00 CP_1
-per la classe di concorso A/045 (scienze economiche-aziendali); 41,00
-per la classe di concorso A/047 (scienze matematiche applicate); 33,50 -per la classe di concorso
B/016 (laboratori di scienze e tecnologie informatiche);
c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Per la parte convenuta:
In via principale: per le causali tutte esposte in narrativa, rigettarsi l'avverso ricorso perché privo di fondamento giuridico e fattuale e perché, comunque, illegittimo e infondato, con vittoria delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il per chiedere che le Parte_1 Controparte_4
venga riconosciuto un punteggio incrementato di tre punti per effetto della valutazione della certificazione metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, rispetto a quello attribuitole nelle graduatorie GPS e GI 2024-2026 pubblicate da ATP di – classi di concorso A045, AO47 e CP_1
B016.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha esposto che: in data 9.6.2024 ha presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente, valide per agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026; possiede la certificazione sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU unitamente alla certificazione linguistica C1, che dà diritto all'assegnazione di tre punti;
nella domanda telematica di aggiornamento delle graduatorie ha inserito erroneamente il suddetto titolo all'interno della sezione B.12 delle TAB-B4 e TAB-B6, anziché quella esatta B.13 e pertanto le è stato assegnato il punteggio di sei anziché quello corretto di tre, assegnandole in graduatoria un punteggio complessivo superiore a quello spettantele;
venuta a conoscenza dell'errore commesso nella compilazione della domanda, lo ha comunicato all'amministrazione mediante compilazione del form previsto nel decreto di pubblicazione delle graduatorie 19.08.2024 per la proposizione di reclami e osservazioni avverso le graduatorie, chiedendo di “rettificare il punteggio in 3 punti (e non 6) per ogni singola classe di concorso A045, A047 e
pagina 2 di 6 B016”, per il possesso della certificazione “metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU”;
l'amministrazione, anziché rettificare il punteggio del titolo, lo ha azzerato e a nulla è valso l'atto di diffida per il tramite del difensore per ottenere la rettifica del punteggio, con l'attribuzione di tre punti per la certificazione CLIL conseguita.
Tutto ciò esposto, la ricorrente ha invocato il principio del soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L.241/1990 in forza del quale l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla corretta rettifica del punteggio attribuitole.
Si è costituito il per contestare quanto dedotto dalla Controparte_4
ricorrente, sostenendo la correttezza della propria condotta, rilevando in particolare che le procedure relative alla formazione delle graduatorie GPS e GI sono regolate dal principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti.
***
Con il giudizio promosso la ricorrente – la quale in data 9.6.2024 ha presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente valide per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 - chiede che le venga riconosciuto un punteggio incrementato di tre punti, per effetto della valutazione della certificazione metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, rispetto a quello attribuitole nelle graduatorie GPS e GI 2024-2026 pubblicate con decreto 19.8.2024 da Controparte_5
, classi di concorso A045, AO47 e B016.
[...]
Come è pacifico, la ricorrente, allorchè ha presentato la domanda di aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2024/2025 e 2025/2026 (doc. 1 ric.), ha erroneamente inserito il titolo connesso alla certificazione metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU all'interno della sezione B.12 dell'applicativo ministeriale, anziché in quello esatto B.13.
Come infatti è pacifico la certificazione CLIL deve essere inserita nella sezione TAB B.13 e comporta l'attribuzione di tre punti, mentre nella sezione B.12 viene inserito il titolo rilasciato ai sensi dell'art.14
D.M. 249/2010, comportante l'attribuzione di sei punti.
Successivamente alla formazione delle graduatorie, la ricorrente ha segnalato l'errore all'amministrazione tramite il form previsto dall'art.2 del citato decreto 19.8.2024 e l'amministrazione ha provveduto alla rettifica, con la cancellazione del punteggio di cui alla certificazione CLIL.
Secondo la ricorrente, l'errore da essa commesso nella compilazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto avrebbe dovuto essere oggetto del c.d. soccorso istruttorio e pagina 3 di 6 pertanto l'amministrazione scolastica non avrebbe dovuto azzerare il punteggio, ma rettificarlo, riconoscendole il punteggio di tre punti per il possesso della certificazione CLIL.
Il riferimento all'istituto del c.d. soccorso istruttorio è privo di pregio.
Il c.d. soccorso istruttorio previsto dall'art.6 L.241/1990 - ai sensi del quale il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all' uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali - è un istituto generale proprio del procedimento amministrativo e, come tale, applicabile nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca con i tipici poteri autoritativi.
Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. S.L. 8328/2010) “la L. n.241 del 1990, sui procedimenti amministrativi, siccome diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle pubbliche amministrazioni, non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla contrattazione collettiva di settore e (ora) dal D. Lgs. n.165 del 2001 (che ha sostituito il D. Lgs. n.29 del 1993 e successive modificazioni). (Cass. 11589/2003; in senso sostanzialmente conforme, fra le molte, Cass. 3880/2006; 25761/2008; 17852/2009)”.
Nel caso di specie non vi è un procedimento finalizzato alla emanazione di provvedimenti autoritativi, venendo in rilievo le procedure di formazione e di aggiornamento delle graduatorie, ove la pubblica amministrazione agisce con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art.5, comma
2, D.lgs. 165/2001.
Non si applica quindi l'istituto del soccorso istruttorio e la fattispecie deve essere valutata invece alla stregua del principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “… Con riferimento alle procedure comparative di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità – rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt.2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dover di
pagina 4 di 6 fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti” (cfr.
Cons. Stato sent. 96/2019).
Deve al riguardo essere considerato che la redazione delle graduatorie e l'attribuzione dei punti sono operazioni complesse che coinvolgono un alto numero di candidati ai quali, in ragione del principio di autoresponsabilità, è richiesto di indicare con precisione i titoli posseduti. Si tratta di una procedura per cui, al fine del riconoscimento dei titoli e dei relativi punteggi, gli aspiranti docenti, non solo devono essere in possesso dei titoli di studio e, se del caso, dei titoli di servizi, ma devono anche dichiararli correttamente in sede di compilazione della domanda.
Se così non fosse, l'amministrazione sarebbe gravata di un eccessivo impegno con pregiudizio per l'interesse pubblico, in primis, per l'interesse degli stessi candidati e con compromissione dei principi sanciti all'art.97 Cost.
Calando quanto precede nella fattispecie in esame, una condotta diligente, durante la compilazione della domanda e anche in sede di successivo controllo sulla completezza dei dati ivi inseriti, avrebbe consentito alla ricorrente di non incorrere in errore o, comunque, di porvi rimedio prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.
Le osservazioni presentate dalla ricorrente ex art.2 del decreto di pubblicazione delle graduatorie
19.8.2024 (ai sensi del quale: eventuali reclami e/o osservazioni avverso le allegate Graduatorie
Provinciali per le Supplenze dovranno essere inviati esclusivamente mediante la compilazione tempestiva del seguente form…”), con cui ha segnalato l'errore commesso nell'inserimento della certificazione posseduta, non valgono a sanare l'errore nella compilazione della domanda.
I reclami e/o le osservazioni di cui al citato articolo del decreto sono volti a far valere errori e/o incongruenze della amministrazione scolastica al fine di ottenere un riesame del provvedimento in via di autotutela e non già errori dell'aspirante docente nella compilazione della domanda. Se così non fosse la amministrazione scolastica si troverebbe nella condizione di dover correggere tutte le domande errate pervenute, con conseguenti ritardi e ripercussioni negative nei confronti dei partecipanti alle graduatorie.
Non è questo il caso di specie ove l'errore, come è pacifico, è stato operato dalla aspirante docente, la quale non si è avvalsa del form per reclamare un errore commesso dalla amministrazione scolastica, bensì per notiziare l'amministrazione del proprio errore nella compilazione della domanda, peraltro evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
pagina 5 di 6 Quanto al richiamato art.8, comma 6, della O.M. 88/2024 - ai sensi del quale “In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria” - la rettifica non è prevista per consentire la modifica della domanda di aggiornamento presentata dall'aspirante docente, che tra l'altro implicherebbe la sostituzione dell'amministrazione nella posizione dell'aspirante docente per la compilazione dei dati richiesti, ma per adeguare i punteggi alle dichiarazioni rese valutate in relazione ai titoli posseduti.
Nel caso di specie l'amministrazione ha riscontrato la difformità tra il titolo dichiarato e quello effettivamente posseduto e pertanto correttamente ha rettificato il punteggio, escludendo i punti relativi al titolo dichiarato e non posseduto, laddove, per quello effettivamente posseduto, mancava la relativa dichiarazione.
In definitiva, la ricorrente non ha adempiuto all'onere di diligenza nella presentazione della domanda avendo dichiarato un titolo non posseduto e, considerata la complessità della procedura per cui è causa, non può pretendere che le conseguenze del suo comportamento negligente ricadano sull'amministrazione, oltre che sugli altri partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone: rigetta il ricorso compensa le spese del giudizio
Brescia, 18 aprile 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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