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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N.405/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 405/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
(CF: ) nato a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
DEL FORO DI ITERBO RICORRENTE E
nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.06.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in Parte_1 relazione al matrimonio contratto con in data 14/10/1974 in Riano (RM) atto trascritto Controparte_1 nei registri di stato civile del Comune di Riano (Anno 1974 Parte 2 Serie A N. 24). Ha aggiunto che dalla loro unione erano nati i figli , , e , oggi tutti Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni e autosufficienti economicamente e che poi le parti si erano separate all'esito di procedimento - definito in via consensuale - iscritto al ruolo RG n 52/1997 presso il Tribunale Civile di Viterbo e definito con sentenza depositata in Cancelleria il 27/09/1997. Alla luce di tanto chiedeva emettersi sentenza di divorzio sussistendo i presupposti di legge cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Nessuno si costituiva in giudizio per parte resistente ritualmente citata e non comparsa. Nel corso del giudizio, alla prima udienza e nella contumacia della resistente, non risultando la necessità di assumere prove, parte ricorrente discuteva la causa chiedendo l'emissione di sentenza di divorzio. La domanda è fondata, considerando a tal riguardo: a) che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda;
in particolare l'emanazione di provvedimento giudiziale in merito alla separazione dei coniugi e la cessazione di ogni rapporto tra di loro e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi in occasione della prima udienza di comparizione nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987; b) che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi;
c) che v'è stato intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento. Atteso, infine, che in relazione alle spese nulla deve essere stabilito alla luce della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_2
e celebrato a Riano (RM) in data 14/10/1974, atto trascritto nei registri di
[...] stato civile del Comune di Riano (RM) (Anno 1974 Parte 2 Serie A N. 24) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Nulla sul resto. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 09/06/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 405/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
(CF: ) nato a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
DEL FORO DI ITERBO RICORRENTE E
nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.06.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in Parte_1 relazione al matrimonio contratto con in data 14/10/1974 in Riano (RM) atto trascritto Controparte_1 nei registri di stato civile del Comune di Riano (Anno 1974 Parte 2 Serie A N. 24). Ha aggiunto che dalla loro unione erano nati i figli , , e , oggi tutti Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 maggiorenni e autosufficienti economicamente e che poi le parti si erano separate all'esito di procedimento - definito in via consensuale - iscritto al ruolo RG n 52/1997 presso il Tribunale Civile di Viterbo e definito con sentenza depositata in Cancelleria il 27/09/1997. Alla luce di tanto chiedeva emettersi sentenza di divorzio sussistendo i presupposti di legge cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Nessuno si costituiva in giudizio per parte resistente ritualmente citata e non comparsa. Nel corso del giudizio, alla prima udienza e nella contumacia della resistente, non risultando la necessità di assumere prove, parte ricorrente discuteva la causa chiedendo l'emissione di sentenza di divorzio. La domanda è fondata, considerando a tal riguardo: a) che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda;
in particolare l'emanazione di provvedimento giudiziale in merito alla separazione dei coniugi e la cessazione di ogni rapporto tra di loro e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi in occasione della prima udienza di comparizione nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987; b) che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi;
c) che v'è stato intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento. Atteso, infine, che in relazione alle spese nulla deve essere stabilito alla luce della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_2
e celebrato a Riano (RM) in data 14/10/1974, atto trascritto nei registri di
[...] stato civile del Comune di Riano (RM) (Anno 1974 Parte 2 Serie A N. 24) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Nulla sul resto. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 09/06/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco