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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L 880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 880/2024 rgl avverso la sentenza n. 101 del 2024 emessa dal
Tribunale di Lodi (Giuppi) deciso il giorno 03 Dicembre 2024 e promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Lorenzo Ravaglia (c.f. ) e dall'avvocato Federico Assogna (c.f. C.F._1
) elettivamente domiciliata in Milano, Via e dall'avv. Federico C.F._2
Assogna (C. F. – faxi n. 1 presso lo studio dell'avvocato CodiceFiscale_3
Federico Assogna – Appellante; contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Mario Roberto Tarzia (c.f.
e dell'avvocato Roberto Maio (c.f. ) C.F._4 CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliato in Milano, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, Via
M. e G. Savarè n. 1 - Appellato;
e
pagina 1 di 15 (P.Iva e c.f. ) - Appellata Controparte_2 P.IVA_3
Contumace.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 02 Agosto 2024, nel merito:"
In via principale e nel merito: previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui al presente atto la infondatezza e comunque l'inefficacia totale e/o parziale per qualsiasi titolo – con la miglior formula – dell'avviso di addebito n. 435 2019 00011344 58 000 notificato il 17 dicembre 2019 (e il 16 gennaio 2020), dei presupposti verbali di accertamento e notificazione (n. MI00000 / 2019 – 687 – 01 del 30/04/2019, protocollo n. 21725 del
30/04/2019, notificato l'08 maggio 2019; n. 2018015066 / DDL del 24/06/2019, notificato il 24/06/2019) e di ogni atto conseguente agli accertamenti ispettivi eseguiti a carico della ricorrente, nonché disporre ogni altro provvedimento conseguenziale ed in ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza e/o insussistenza degli illeciti amministrativi e delle connesse pretese sanzionatorie e obblighi contributivi a ciò discendenti. In via subordinata: previa ogni opportuna verifica e, in denegato e non creduto caso di rigetto della domanda principale - salvo il gravame – accertare e dichiarare che, comunque ed in ogni caso, le somme accertate nei verbali impugnati e portate dall'opposto avviso di addebito, a titolo di contributi e somme aggiuntive, delle connesse pretese sanzionatorie e obblighi contributivi discendenti, sono errate per quanto esposto in narrativa e per effetto ridurle e rideterminarle nella misura indicata nel doc. n. 9 e comunque all'esito di richiedenda CTU. In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di entrambi i giudizi e restituzioni delle spese di primo grado”;
Per la parte appellata come da AR
memoria difensiva datata 26 agosto 2024:” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello sez. Lav. adita così giudicare: confermare in toto la sentenza Trib. Lodi n. 101/2024 pubbl. il
23/02/2024 RG n. 31/2020 e, per l'effetto, in via preliminare: dichiarare il difetto di pagina 2 di 15 giurisdizione del G.O. del capo di domanda inteso alla dichiarazione di annullamento, inefficacia del verbale ispettivo impugnato per i motivi esposti in narrativa. In via principale: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, accertando la debenza delle somme portate dall'avviso di addebito opposto, nonché respingere qualsivoglia domanda rivolta nei confronti di in via subordinata: dichiarare la CP_1
legittimità dell'avviso di addebito per la diversa somma risulterà dovuta in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'opponente ad eseguirne il pagamento all , CP_1
quale mandatario della per il tramite del concessionario della Controparte_4
riscossione, con gli ulteriori accessori dovuti fino al saldo effettivo, rigettando sul punto
l'opposizione. Con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, come per legge”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n.101 del 2024, ha respinto il ricorso proposto da in opposizione all'Avviso di addebito n. 435 20190001134458 000 Parte_1
emesso dall per l'importo, Controparte_1
comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione, di € 17.519,60 preteso a titolo di contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, in relazione al periodo temporale compreso tra maggio 2017 e ottobre 2018.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in € 3.300,00 oltre spese generali.
In motivazione il primo giudice – richiamata la vicenda ispettiva alla base della pretesa contributiva e dato atto che , benché ritualmente Controparte_2
citata, non si è costituita - sulla base della documentazione versata in atti e del portato testimoniale raccolto non ha ritenuto genuino l'appalto stipulato in data 20 aprile 2016 dalla società ricorrente con la Controparte_5
In particolare il primo giudice ha ritenuto che la lavoratrice - formalmente Parte_2
assunta dalla con rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e a tempo CP_5
pagina 3 di 15 determinato, dal 27 aprile 2017 con mansioni di receptionist e sede di lavoro in Lodi, presso la sede legale di – ha svolto, in modo stabile e continuativo, Controparte_6
mansioni di ricezione, con impegno orario su turni e inserimento predeterminato, e continuativo, nella struttura aziendale, sottoposta alla direzione dell'albergo.
Il primo giudice ha, inoltre, rilevato – da un lato – che la società opponente non ha allegato nulla in ordine alle concrete modalità di esecuzione del servizio dedotto come appaltato e -dall'altro – che, dalla dichiarazione della teste si evince che il Tes_1
servizio di receptionist non era stato appaltato alla ma era gestito dalla CP_5
impresa alberghiera, con personale alle proprie dipendenze, eccetto Parte_2
stabilmente inserita nei turni di lavoro e, quindi, nell'organizzazione di impresa della
Parte_1
Il Tribunale di Lodi ha, infine, evidenziato che non sussiste nessun elemento, neppure indiziario, per ritenere genuino l'appalto posto che, oggetto del contratto di appalto, è unicamente la pulizia delle camere - per la quale è previsto un corrispettivo mensile di €
720,00, da considerarsi irrisorio e nel quale non sembra ragionevole ritenere compreso anche il servizio di accoglienza clienti stranieri, svolto da – e che nulla è Parte_2
stato allegato e provato in ordine al corrispettivo pattuito con la per le CP_5
prestazioni di Parte_2
Ritenuto, pertanto, provato che, nell'arco temporale oggetto di causa, ha Parte_2
lavorato con le mansioni accertate in sede ispettiva e con gli orari accertati alle dipendenze di il Tribunale di Lodi ha ritenuto provato il credito Parte_1
contributivo preteso - la cui quantificazione non ha ritenuto contestata – come pure ha ritenuto corretto il trattamento sanzionatorio comminato non essendovi, agli atti, la prova della denuncia all' , da parte della , della posizione di CP_1 CP_5 [...]
né dell'avvenuto versamento della relativa contribuzione. Pt_2
Avverso detta decisione ha interposto appello la società articolando sei motivi.
pagina 4 di 15 Con i primi tre motivi - intestati rispettivamente: “Onere della prova”; Erronea valutazione delle prove”; “Assenza di motivazione – Motivazione apparente” –
l'appellante ha dedotto un malgoverno, da parte del primo giudice, dei principi relativi all'onere della prova e alla valutazione del compendio probatorio.
In particolare l'appellante, con il primo motivo, ha dedotto la violazione, da parte del primo giudice, delle norme di cui agli articoli 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. in quanto non solo l'intero procedimento ispettivo, presupposto alla pretesa non ha garantito la necessaria tutela del contribuente ma anche che l' convenuto non Controparte_7
ha assolto al proprio onere probatorio relativo ai presupposti di illegittimità dell'appalto.
Nell'ambito del primo motivo l'appellante ha, altresì, dedotto che i provvedimenti sanzionatori emessi - non sorretti da adeguato sostegno probatorio – sono nulli e/o invalidi e/o inefficaci e/o annullabili.
L'appellante ha, inoltre, dedotto l'erroneità della decisione del primo giudice nella valutazione delle prove atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il portato testimoniale non consente di ritenere provato né che il servizio di receptionist non fosse stato appaltato alla nè che fosse inserita, in modo CP_5 Parte_2
stabile e continuativo, nei turni di lavoro e nell'organizzazione di impresa di Pt_1
né che la stessa fosse sottoposta al potere direttivo dell'appellante.
[...]
L'appellante, con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di assenza di motivazione - apparente motivazione nella parte in cui, il primo giudice, ha precisato che” alcun elemento, neppure indiziario, depone per la genuinità dell'appalto, posto che oggetto del contratto prodotto è unicamente la pulizia delle camere, per un corrispettivo mensile di € 720,00 (corrispettivo irrisorio, nel quale sembra ragionevole ritenere che fosse ricompreso anche il servizio di accoglienza clienti stranieri, svolto dalla come Pt_2
eccepito dalla ricorrente); nulla è stato allegato – né provato – dalla opponente neppure in ordine al corrispettivo pattuito cona la per le prestazioni di CP_5
. Parte_2
pagina 5 di 15 Sotto tale profilo l'appellante ha dedotto che la sentenza impugnata si limita a riportare, in modo illogico ed erroneo, tratti di dichiarazioni testimoniali, disancorate dal contesto e dalla situazione concreta.
Con il quarto e quinto motivo – intestati rispettivamente:” Quarto motivo: erronea applicazione del principio di non contestazione” e “ Quinto motivo: erronea motivazione in punto trattamento sanzionatorio” – l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto corretta la quantificazione della pretesa contributiva all'uopo deducendo la violazione della norma di cui all'articolo 115 c.p.c. atteso che, contrariamente a quanto statuito, fin dal primo grado ha contestato il credito preteso dall' , sia relativamente all' an debeatur che al quantum debeatur. CP_1
In relazione al trattamento sanzionatorio l'appellante ha dedotto la violazione delle norme di cui all'articolo 2697 c.c. e 115 c.p.c. in quanto la lavoratrice è sempre stata pagata, così derivandone l'erroneità e infondatezza delle sanzioni applicate che, in ogni caso, non sono dovute dovendosi ritenere sussistente la buona fede.
Con il sesto motivo – intestato:” Violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” – l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha dato rilievo alla presenza di due Verbali di accertamento che hanno duplicato, in maniera peraltro non perfettamente sovrapponibile, la richiesta dei contributi richiesti.
All'interposto appello ha resistito l' AR
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento
/revoca/illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati evidenziando che la funzione del presente processo non è quella di impugnazione di un provvedimento amministrativo, propria delle controversie devolute al Giudice Amministrativo, bensì di cognizione.
All'udienza del giorno 03 dicembre 2024 le parti costituite hanno discusso la causa e la
Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce. pagina 6 di 15 MOTIVAZIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di in Controparte_2
quanto regolarmente notificata, Via PEC, in data 12 agosto 2024 non si è costituita nel giudizio (cfr. documentazione prodotta in giudizio in data 19 novembre 2024).
Nel merito l'appello va respinto.
La pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito opposto trova fondamento nell'accertamento ispettivo – concluso con il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione del 24 giugno 2019 – all'esito del quale è stato contestato alla società appellante la non genuinità del contratto di appalto sottoscritto con Controparte_5
in data 20 aprile 2016 con riguardo alla prestazione lavorativa di receptionist svolta da
Parte_2
In particolare nel richiamato Verbale Unico di Accertamento e Notificazione si legge che: “la società appaltatrice non ha assunto alcun Parte_3
rischio d'impresa, ma si è limitata a fornire manodopera da sé stessa assunta e retribuita in favore della società appaltante ( ). Più precisamente, la Parte_1
società non ha esercitato alcun potere di carattere Parte_3
organizzativo nei confronti della lavoratrice , impiegata presso Parte_2 [...]
esclusivamente in qualità di receptionist, atteso che gli strumenti di lavoro Parte_1
utilizzati dalla stessa erano di proprietà dalla ditta committente, e cioè di Parte_1
e forniti alla suddetta lavoratrice dall' Inoltre, anche il potere direttivo non è
[...] Pt_1
stato in alcun modo mantenuto dalla azienda appaltatrice in quanto la sig.ra Pt_2
lavorava presso ed era etero-diretta dalla sig.ra ,
[...] Pt_1 Parte_1 Per_1
legale rappresentante della stessa, la quale è l'effettiva responsabile della realtà produttiva. In sostanza, la lavoratrice assunta dalla M Controparte_5
non ha assicurato uno specifico e determinato risultato, ma la stessa ha prestato attività lavorativa insieme al personale assunto direttamente dalla società Parte_1
contribuendo pertanto, in via esclusiva, al conseguimento dell'oggetto sociale della pagina 7 di 15 società committente . A quanto sopra riportato e a conferma della Parte_1
mancanza del carattere della genuinità dell'appalto, è possibile aggiungere che la lavoratrice utilizzava strumenti di lavoro di proprietà della società Parte_2 [...]
(cfr. doc.2 fascicolo di primo grado di ). Parte_1 CP_1
Nello scrutinare le doglianze dedotte dall'appellante occorre fare riferimento all'insegnamento espresso in materia dalla Corte di Cassazione, recentemente ribadito con l'Ordinanza n. 17627 del 17 maggio – 20 giugno 2023 (Presidente Garri,
Consigliere Relatore Riverso).
Con la richiamata pronuncia, conformandosi ai propri precedenti (cfr. Corte di
Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020; sez. 5 -, Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020), la Corte di Cassazione ha, preliminarmente, ribadito che dalla disciplina vigente di cui agli articoli 1655 c.c. e 29 del decreto legislativo n. 276 del
2003 si desume che, ai fini della liceità dell'appalto di opere o di servizi è:” necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto, rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma e dal rischio di impresa (necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte) e, dall'altra, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto
(necessari ai fini all'individuazione del datore di lavoro)”.
Circa la ratio del divieto la Corte di Cassazione ha precisato che:” Rimane dunque chiaro sul punto che, anche dopo la abrogazione della L. n. 1369 del 1960, quello che permane in materia è un divieto (sanzionato a livello civile, penale ed amministrativo) che concerne la fattispecie oggettiva dell'interposizione di manodopera e non la tipologia soggettiva di chi finisce per realizzarla. Lo scopo del divieto di intermediazione è ancora quello di reprimere la scissione tra titolarità apparente del rapporto di lavoro e sua "utilizzazione effettiva", non essendo consentito, anche se accettato con contratto dalle parti, che il soggetto che investe, organizza e gode degli utili dell'attività produttiva non assuma, per un verso, la posizione del datore e la pagina 8 di 15 direzione del personale e, dall'altro, non assuma anche il rischio del costo (in senso ampio) del rapporto di lavoro (al di fuori dei casi in cui è oggi ammessa la somministrazione legale di manodopera). Questo essendo lo scopo del divieto di appalto di manodopera o interposizione fittizia, è irrilevante che il soggetto che agisce quale intermediario sia perciò titolare di una impresa con oggetto e gestione autonomi ed operi regolarmente sul mercato come imprenditore con propria organizzazione aziendale (di mezzi e di uomini) se, con riferimento allo specifico contratto, egli si limiti alla mera fornitura di prestazione di lavoro subordinato diretta dal committente. Quello che conta è dunque la valutazione del concreto rapporto riferita soprattutto all'esecuzione dell'attività”.
Meglio specificando il proprio insegnamento, con la medesima Ordinanza, la Corte di
Cassazione ha affermato che:” Per l'individuazione di un appalto lecito, anche endoaziendale e labour intensive, il giudice deve quindi procedere ad un accertamento complesso mirato alla verifica dell'esistenza di entrambi i requisiti costitutivi appena individuati, mentre la mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso
(organizzazione di impresa con assunzione del rischio economico o direzione autonoma del personale) genera il risultato vietato dalla legge…”.
Ponendo, peraltro, l'accento sul momento, genetico o funzionale, di scaturigine della illiceità dell'appalto, la Corte ha affermato che:”…la mancanza di autonomia organizzativa e di rischio di impresa agisce sul momento genetico del contratto e comporta una versione per così dire hard (di manifesta illegalità) dell'appalto, in cui
l'appaltatore si limita ad operare come interposto ovvero a reperire la manodopera ed a metterla a disposizione del reale datore di lavoro che poi la dirige anche nella sostanza facendo solo formalmente figurare il personale come se fosse alle sue dipendenze
(limitandosi al più alla mera gestione amministrativa del personale). Laddove, invece, la mancanza di eterodirezione, ponendosi sul terreno funzionale dell'esecuzione del rapporto, integra una fattispecie più ambigua - tendente a sfuggire al controllo di pagina 9 di 15 legalità - ma non per questo meno grave di illiceità, quante volte la realtà di questi rapporti è dissimulata da schermi giuridici (come appunto l'appalto, spesso conferito ad una cooperativa) che mirano ad occultare l'esercizio effettivo del potere direttivo da parte dell'appaltante, a cui viene talvolta pure addetto alla bisogna un preposto che si interponga tra committente e datore di lavoro apparente ma che nulla comporta quanto alla sostanza dei poteri di direzione esercitati effettivamente dal primo….”.
Applicando alla fattispecie in esame i richiamati principi va, innanzitutto, confermato e evidenziato quanto accertato dal primo giudice laddove, in motivazione, ha aggiunto che:” alcun elemento, neppure indiziario, depone per la genuinità dell'appalto, posto che oggetto del contratto prodotto è unicamente la pulizia delle camere..”.
E' vero, infatti, che – da un lato – che è documentale che la società appellante, nella qualità di committente, con atto datato 20 aprile 2016 ha sottoscritto con
[...]
nella qualità di appaltatrice, un contratto di Appalto Servizi Controparte_5
complementari nell'ambito della terziarizzazione e lavoro conto terzi che, al punto “2”, ha previsto, quanto all'oggetto dell'incarico:”
2.1 Il committente conferisce all'appaltatore l'incarico di fornire servizi di gestione complementare presso il proprio locale di Lodi, secondo i termini e le modalità della presente scrittura privata e senza vincolo di esclusiva. In particolare il servizio è rivolto: alla gestione Servizio Pulizia
Camere…” (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante) e – dall'altro – che la lavoratrice non svolgeva affatto il “Servizio Pulizia Camere ma, come Parte_2
riconosciuto espressamente anche dall'appellante alla pagina “4” del proprio atto di appello:“ la sig.ra che ha la qualifica di interprete, era ed è una dipendente Pt_2
della società la quale, in virtù del contratto di appalto anzidetto (cfr. doc.2) CP_5
aveva il compito di supportare i clienti stranieri della ricorrente”.
La prestazione lavorativa pacificamente svolta, presso il di Lodi, da Parte_1 [...]
– formalmente assunta dalla – non trova, pertanto, alcuna Pt_2 Controparte_5
copertura nel richiamato contratto di appalto sottoscritto in data 20 aprile 2016 pagina 10 di 15 rendendo, per ciò solo, illecito l'appalto stesso atteso che il richiamo, effettuato dall'appellante, a lavori complementari risulta comunque generico e indeterminato.
In ogni caso, nella fattispecie in esame emergono plurimi indicatori del fatto che, in concreto, si sia limitata alla mera fornitura di Controparte_5
prestazione di lavoro subordinato diretta dal committente ciò che, alla luce del richiamato insegnamento della Corte di Cassazione, di per sé rende illecito l'appalto.
Le prove testimoniali raccolte confermano, infatti, l'assenza, in capo alla Cooperativa appaltatrice, sia di una organizzazione autonoma e del rischio di impresa - necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte - e sia dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
Nel richiamare il portato testimoniale il Collegio osserva e rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni rese all'udienza del 19 marzo 2021 dalla teste e quelle rese Testimone_2
all'udienza del 14 giugno 2022 dalla teste risultano irrilevanti ai fini Testimone_3
della controversia atteso che la teste con riferimento alla lavoratrice Testimone_2 [...]
ha precisato:” Io non so esattamente che cosa facesse;
dico questo perché la Pt_2
incrociavo per pochi minuti… Normalmente quando io lasciavo il lavoro alle 15 vedevo la signora al bancone insieme ad ” e la teste ha riferito Per_1 Pt_2 Testimone_3
che:” quando io arrivavo alle 23 lei andava via”.
Rilevante, invece, appare la dichiarazione testimoniale della teste resa Tes_1
all'udienza del 19 marzo 2021.
La teste infatti – dopo avere precisato di avere lavorato, alle dipendenze Tes_1
della cooperativa fino al 31 dicembre 2019, presso la società ricorrente per poi essere stata assunta dalla società Nuovo Hotel Lodi dall'1 gennaio 2020 fino al 21 febbraio
2020, data nella quale ha rassegnato le dimissioni successivamente alle quali ha intrapreso un giudizio nei confronti della società ricorrente – ha riferito che:” … Era la signora che dava disposizione agli addetti alla ricezione, compresa la lavoratrice Per_1
pagina 11 di 15 per cui è causa. Sul capitolo 24: per quello che è a mia conoscenza si rivolgeva Pt_2
direttamente alla signora per qualsiasi necessità…”. Per_1
Queta dichiarazione, peraltro, appare coerente sia con la tipologia dell'attività prestata da sia con la documentazione versata in atti (Verbali ispettivi) ma anche Parte_2
con la dichiarazione testimoniale di madre della legale rappresentante della Tes_4
società appellante laddove ha riferito che:” …mi spiego, per le esigenze del suo lavoro la signora si rivolgeva alla cooperativa ma, ovviamente, se si creavano delle Pt_2
esigenze di lavoro nell'hotel, doveva raccordare la sua presenza con le esigenze del servizio e quindi interloquiva con mia figlia”.
Incontestato che la prestazione lavorativa di sia stata svolta all'interno del Parte_2
a Lodi in qualità di receptionist, deve essere – in applicazione Parte_1
dell'insegnamento della Corte di Cassazione - valorizzata la tipologia dell'attività di receptionist atteso che la stessa risulta compiutamente integrata nell'organizzazione dell'attività alberghiera e, anzi, essa sia attività decisiva ai fini della realizzazione dell'attività di impresa della società appellante.
Il servizio di receptionist, del resto, non era stato oggetto del contratto di appalto con la
- del quale era dipendente – ma era gestito direttamente dalla CP_5 Parte_2
impresa alberghiera con personale assunto alle proprie dipendenze, Controparte_6
eccetto proprio che, tuttavia, era stabilmente inserita nei turni di lavoro e, Parte_2
quindi, nell'organizzazione di impresa di Parte_1
Questo essendo il ruolo, all'interno della organizzazione dell'attività di impresa, dell'attività di receptionist, ne deriva che nessuno spazio residuava, e residua, all'autonomia organizzativa della appaltatrice la quale non poteva che CP_5
offrire una mera prestazione di manodopera, senza alcun rischio di impresa, totalmente in carico alla società committente alla quale era riferibile il potere di conformazione della prestazione all'attività alberghiera.
pagina 12 di 15 Così valutato, complessivamente e in maniera sistemica e non atomistica, il compendio probatorio, documentale e orale, la sentenza impugnata si sottrae, quindi, alle censure articolate con i primi tre motivi di gravame.
Il rigetto dei primi tre motivi di appello e, quindi, la conferma della illiceità dell'appalto, comporta l'infondatezza – e, quindi, il rigetto – anche del quinto motivo avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio non potendosi ritenere sussistente alcuna buona fede nella condotta della società appellante dovendosi ritenere, al contrario: ” …l'esistenza della volontà del datore di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi…”(cfr. Corte di Cassazione n. 11261 del 2010).
Per quanto concerne le doglianze aventi ad oggetto la quantificazione delle pretese contributive e la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – articolati con il quarto e sesto motivo di appello – respinta ogni doglianza afferente a vizi formali degli atti propri della giurisdizione amministrativa deve, qui, essere rimarcato che con l'opposizione ad avviso di addebito viene introdotto un giudizio di cognizione avente ad oggetto la debenza, o meno, della pretesa contributiva.
In relazione alla quantificazione l' ha richiamato quanto indicato nei Verbali di CP_1
Accertamento allegando (cfr. pag. 9 atto di appello: prospetto riepilogativo) un prospetto in cui, richiamando gli elementi retributivi correlati alla Contrattazione collettiva applicata alla lavoratrice ha specificato gli importi della contribuzione Parte_2
pretesa per il periodo temporale compreso tra il 27 aprile 2017 e il mese di ottobre 2018.
A fronte di detta specificazione il Collegio osserva che, con il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, l'odierna appellante non ha illustrato, né specificato, le ragioni del proprio dissenso rispetto ai conteggi indicati dall' . Controparte_7
Alla pagina “15” del ricorso introduttivo l'appellante, infatti, ha allegato, genericamente, la “…erroneità dei conteggi…che meritano separata censura” all'uopo deducendo che” dall'accertamento ispettivo, che ha dato origine al procedimento sanzionatorio contestato, sono scaturiti i due verbali e l'avviso di addebito impugnati, attraverso i pagina 13 di 15 quali sono stati addebitati, in modo erroneo, alla ricorrente i seguenti importi…” e che:”…violando il principio di unicità del verbale, l'ente convenuto abbia emesso due atti, perfettamente sovrapponibili, duplicando, quindi, i contributi richiesti”.
Con particolare riferimento alla quantificazione della contribuzione l'appellante, alla pagina “16” del ricorso introduttivo, si è limitata a dolersi di un:” ingiustificato sfavore nei confronti dell'azienda, avendo dovuto semmai essere correttamente quantificati, in denegata ipotesi, nella differente e di gran lunga minore somma indicata nel prospetto allegato (cfr. doc. 9), da intendersi qui integralmente ritrascritto: € 1.261,81, a titolo di differenza contributiva per il periodo maggio 2017 / ottobre 2018”.
Il prospetto allegato - richiamato in atti - tuttavia, non illustra né specifica per quale motivo, i conteggi allegati dall' sono errati e, ad esempio, non specifica per quale CP_1
motivo, per il mese di maggio 2017, la contribuzione, nell'ipotesi di applicazione del
CCNL Terziario, ammonti ad € 473,31 anziché ad € 578,88 indicato dall' . CP_1
Anche il quarto e sesto motivo di appello devono, pertanto, essere respinti.
Per questi motivi
, assorbita ogni altra questione, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, sono liquidate, in favore dell' AR
, in euro 1.900,00 oltre spese generali e oneri accessori come per
[...]
legge.
Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_2
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Respinge l'appello proposto avverso la Sentenza n. 101 del 2024 emessa dal Tribunale di Lodi.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in favore dell' in euro 1.900,00 oltre spese AR
generali e oneri accessori come per legge.
Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 03 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 880/2024 rgl avverso la sentenza n. 101 del 2024 emessa dal
Tribunale di Lodi (Giuppi) deciso il giorno 03 Dicembre 2024 e promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Lorenzo Ravaglia (c.f. ) e dall'avvocato Federico Assogna (c.f. C.F._1
) elettivamente domiciliata in Milano, Via e dall'avv. Federico C.F._2
Assogna (C. F. – faxi n. 1 presso lo studio dell'avvocato CodiceFiscale_3
Federico Assogna – Appellante; contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Mario Roberto Tarzia (c.f.
e dell'avvocato Roberto Maio (c.f. ) C.F._4 CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliato in Milano, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, Via
M. e G. Savarè n. 1 - Appellato;
e
pagina 1 di 15 (P.Iva e c.f. ) - Appellata Controparte_2 P.IVA_3
Contumace.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 02 Agosto 2024, nel merito:"
In via principale e nel merito: previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui al presente atto la infondatezza e comunque l'inefficacia totale e/o parziale per qualsiasi titolo – con la miglior formula – dell'avviso di addebito n. 435 2019 00011344 58 000 notificato il 17 dicembre 2019 (e il 16 gennaio 2020), dei presupposti verbali di accertamento e notificazione (n. MI00000 / 2019 – 687 – 01 del 30/04/2019, protocollo n. 21725 del
30/04/2019, notificato l'08 maggio 2019; n. 2018015066 / DDL del 24/06/2019, notificato il 24/06/2019) e di ogni atto conseguente agli accertamenti ispettivi eseguiti a carico della ricorrente, nonché disporre ogni altro provvedimento conseguenziale ed in ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza e/o insussistenza degli illeciti amministrativi e delle connesse pretese sanzionatorie e obblighi contributivi a ciò discendenti. In via subordinata: previa ogni opportuna verifica e, in denegato e non creduto caso di rigetto della domanda principale - salvo il gravame – accertare e dichiarare che, comunque ed in ogni caso, le somme accertate nei verbali impugnati e portate dall'opposto avviso di addebito, a titolo di contributi e somme aggiuntive, delle connesse pretese sanzionatorie e obblighi contributivi discendenti, sono errate per quanto esposto in narrativa e per effetto ridurle e rideterminarle nella misura indicata nel doc. n. 9 e comunque all'esito di richiedenda CTU. In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di entrambi i giudizi e restituzioni delle spese di primo grado”;
Per la parte appellata come da AR
memoria difensiva datata 26 agosto 2024:” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello sez. Lav. adita così giudicare: confermare in toto la sentenza Trib. Lodi n. 101/2024 pubbl. il
23/02/2024 RG n. 31/2020 e, per l'effetto, in via preliminare: dichiarare il difetto di pagina 2 di 15 giurisdizione del G.O. del capo di domanda inteso alla dichiarazione di annullamento, inefficacia del verbale ispettivo impugnato per i motivi esposti in narrativa. In via principale: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, accertando la debenza delle somme portate dall'avviso di addebito opposto, nonché respingere qualsivoglia domanda rivolta nei confronti di in via subordinata: dichiarare la CP_1
legittimità dell'avviso di addebito per la diversa somma risulterà dovuta in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'opponente ad eseguirne il pagamento all , CP_1
quale mandatario della per il tramite del concessionario della Controparte_4
riscossione, con gli ulteriori accessori dovuti fino al saldo effettivo, rigettando sul punto
l'opposizione. Con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, come per legge”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n.101 del 2024, ha respinto il ricorso proposto da in opposizione all'Avviso di addebito n. 435 20190001134458 000 Parte_1
emesso dall per l'importo, Controparte_1
comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione, di € 17.519,60 preteso a titolo di contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, in relazione al periodo temporale compreso tra maggio 2017 e ottobre 2018.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in € 3.300,00 oltre spese generali.
In motivazione il primo giudice – richiamata la vicenda ispettiva alla base della pretesa contributiva e dato atto che , benché ritualmente Controparte_2
citata, non si è costituita - sulla base della documentazione versata in atti e del portato testimoniale raccolto non ha ritenuto genuino l'appalto stipulato in data 20 aprile 2016 dalla società ricorrente con la Controparte_5
In particolare il primo giudice ha ritenuto che la lavoratrice - formalmente Parte_2
assunta dalla con rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e a tempo CP_5
pagina 3 di 15 determinato, dal 27 aprile 2017 con mansioni di receptionist e sede di lavoro in Lodi, presso la sede legale di – ha svolto, in modo stabile e continuativo, Controparte_6
mansioni di ricezione, con impegno orario su turni e inserimento predeterminato, e continuativo, nella struttura aziendale, sottoposta alla direzione dell'albergo.
Il primo giudice ha, inoltre, rilevato – da un lato – che la società opponente non ha allegato nulla in ordine alle concrete modalità di esecuzione del servizio dedotto come appaltato e -dall'altro – che, dalla dichiarazione della teste si evince che il Tes_1
servizio di receptionist non era stato appaltato alla ma era gestito dalla CP_5
impresa alberghiera, con personale alle proprie dipendenze, eccetto Parte_2
stabilmente inserita nei turni di lavoro e, quindi, nell'organizzazione di impresa della
Parte_1
Il Tribunale di Lodi ha, infine, evidenziato che non sussiste nessun elemento, neppure indiziario, per ritenere genuino l'appalto posto che, oggetto del contratto di appalto, è unicamente la pulizia delle camere - per la quale è previsto un corrispettivo mensile di €
720,00, da considerarsi irrisorio e nel quale non sembra ragionevole ritenere compreso anche il servizio di accoglienza clienti stranieri, svolto da – e che nulla è Parte_2
stato allegato e provato in ordine al corrispettivo pattuito con la per le CP_5
prestazioni di Parte_2
Ritenuto, pertanto, provato che, nell'arco temporale oggetto di causa, ha Parte_2
lavorato con le mansioni accertate in sede ispettiva e con gli orari accertati alle dipendenze di il Tribunale di Lodi ha ritenuto provato il credito Parte_1
contributivo preteso - la cui quantificazione non ha ritenuto contestata – come pure ha ritenuto corretto il trattamento sanzionatorio comminato non essendovi, agli atti, la prova della denuncia all' , da parte della , della posizione di CP_1 CP_5 [...]
né dell'avvenuto versamento della relativa contribuzione. Pt_2
Avverso detta decisione ha interposto appello la società articolando sei motivi.
pagina 4 di 15 Con i primi tre motivi - intestati rispettivamente: “Onere della prova”; Erronea valutazione delle prove”; “Assenza di motivazione – Motivazione apparente” –
l'appellante ha dedotto un malgoverno, da parte del primo giudice, dei principi relativi all'onere della prova e alla valutazione del compendio probatorio.
In particolare l'appellante, con il primo motivo, ha dedotto la violazione, da parte del primo giudice, delle norme di cui agli articoli 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. in quanto non solo l'intero procedimento ispettivo, presupposto alla pretesa non ha garantito la necessaria tutela del contribuente ma anche che l' convenuto non Controparte_7
ha assolto al proprio onere probatorio relativo ai presupposti di illegittimità dell'appalto.
Nell'ambito del primo motivo l'appellante ha, altresì, dedotto che i provvedimenti sanzionatori emessi - non sorretti da adeguato sostegno probatorio – sono nulli e/o invalidi e/o inefficaci e/o annullabili.
L'appellante ha, inoltre, dedotto l'erroneità della decisione del primo giudice nella valutazione delle prove atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il portato testimoniale non consente di ritenere provato né che il servizio di receptionist non fosse stato appaltato alla nè che fosse inserita, in modo CP_5 Parte_2
stabile e continuativo, nei turni di lavoro e nell'organizzazione di impresa di Pt_1
né che la stessa fosse sottoposta al potere direttivo dell'appellante.
[...]
L'appellante, con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di assenza di motivazione - apparente motivazione nella parte in cui, il primo giudice, ha precisato che” alcun elemento, neppure indiziario, depone per la genuinità dell'appalto, posto che oggetto del contratto prodotto è unicamente la pulizia delle camere, per un corrispettivo mensile di € 720,00 (corrispettivo irrisorio, nel quale sembra ragionevole ritenere che fosse ricompreso anche il servizio di accoglienza clienti stranieri, svolto dalla come Pt_2
eccepito dalla ricorrente); nulla è stato allegato – né provato – dalla opponente neppure in ordine al corrispettivo pattuito cona la per le prestazioni di CP_5
. Parte_2
pagina 5 di 15 Sotto tale profilo l'appellante ha dedotto che la sentenza impugnata si limita a riportare, in modo illogico ed erroneo, tratti di dichiarazioni testimoniali, disancorate dal contesto e dalla situazione concreta.
Con il quarto e quinto motivo – intestati rispettivamente:” Quarto motivo: erronea applicazione del principio di non contestazione” e “ Quinto motivo: erronea motivazione in punto trattamento sanzionatorio” – l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto corretta la quantificazione della pretesa contributiva all'uopo deducendo la violazione della norma di cui all'articolo 115 c.p.c. atteso che, contrariamente a quanto statuito, fin dal primo grado ha contestato il credito preteso dall' , sia relativamente all' an debeatur che al quantum debeatur. CP_1
In relazione al trattamento sanzionatorio l'appellante ha dedotto la violazione delle norme di cui all'articolo 2697 c.c. e 115 c.p.c. in quanto la lavoratrice è sempre stata pagata, così derivandone l'erroneità e infondatezza delle sanzioni applicate che, in ogni caso, non sono dovute dovendosi ritenere sussistente la buona fede.
Con il sesto motivo – intestato:” Violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” – l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha dato rilievo alla presenza di due Verbali di accertamento che hanno duplicato, in maniera peraltro non perfettamente sovrapponibile, la richiesta dei contributi richiesti.
All'interposto appello ha resistito l' AR
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento
/revoca/illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati evidenziando che la funzione del presente processo non è quella di impugnazione di un provvedimento amministrativo, propria delle controversie devolute al Giudice Amministrativo, bensì di cognizione.
All'udienza del giorno 03 dicembre 2024 le parti costituite hanno discusso la causa e la
Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce. pagina 6 di 15 MOTIVAZIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di in Controparte_2
quanto regolarmente notificata, Via PEC, in data 12 agosto 2024 non si è costituita nel giudizio (cfr. documentazione prodotta in giudizio in data 19 novembre 2024).
Nel merito l'appello va respinto.
La pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito opposto trova fondamento nell'accertamento ispettivo – concluso con il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione del 24 giugno 2019 – all'esito del quale è stato contestato alla società appellante la non genuinità del contratto di appalto sottoscritto con Controparte_5
in data 20 aprile 2016 con riguardo alla prestazione lavorativa di receptionist svolta da
Parte_2
In particolare nel richiamato Verbale Unico di Accertamento e Notificazione si legge che: “la società appaltatrice non ha assunto alcun Parte_3
rischio d'impresa, ma si è limitata a fornire manodopera da sé stessa assunta e retribuita in favore della società appaltante ( ). Più precisamente, la Parte_1
società non ha esercitato alcun potere di carattere Parte_3
organizzativo nei confronti della lavoratrice , impiegata presso Parte_2 [...]
esclusivamente in qualità di receptionist, atteso che gli strumenti di lavoro Parte_1
utilizzati dalla stessa erano di proprietà dalla ditta committente, e cioè di Parte_1
e forniti alla suddetta lavoratrice dall' Inoltre, anche il potere direttivo non è
[...] Pt_1
stato in alcun modo mantenuto dalla azienda appaltatrice in quanto la sig.ra Pt_2
lavorava presso ed era etero-diretta dalla sig.ra ,
[...] Pt_1 Parte_1 Per_1
legale rappresentante della stessa, la quale è l'effettiva responsabile della realtà produttiva. In sostanza, la lavoratrice assunta dalla M Controparte_5
non ha assicurato uno specifico e determinato risultato, ma la stessa ha prestato attività lavorativa insieme al personale assunto direttamente dalla società Parte_1
contribuendo pertanto, in via esclusiva, al conseguimento dell'oggetto sociale della pagina 7 di 15 società committente . A quanto sopra riportato e a conferma della Parte_1
mancanza del carattere della genuinità dell'appalto, è possibile aggiungere che la lavoratrice utilizzava strumenti di lavoro di proprietà della società Parte_2 [...]
(cfr. doc.2 fascicolo di primo grado di ). Parte_1 CP_1
Nello scrutinare le doglianze dedotte dall'appellante occorre fare riferimento all'insegnamento espresso in materia dalla Corte di Cassazione, recentemente ribadito con l'Ordinanza n. 17627 del 17 maggio – 20 giugno 2023 (Presidente Garri,
Consigliere Relatore Riverso).
Con la richiamata pronuncia, conformandosi ai propri precedenti (cfr. Corte di
Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020; sez. 5 -, Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020), la Corte di Cassazione ha, preliminarmente, ribadito che dalla disciplina vigente di cui agli articoli 1655 c.c. e 29 del decreto legislativo n. 276 del
2003 si desume che, ai fini della liceità dell'appalto di opere o di servizi è:” necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto, rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma e dal rischio di impresa (necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte) e, dall'altra, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto
(necessari ai fini all'individuazione del datore di lavoro)”.
Circa la ratio del divieto la Corte di Cassazione ha precisato che:” Rimane dunque chiaro sul punto che, anche dopo la abrogazione della L. n. 1369 del 1960, quello che permane in materia è un divieto (sanzionato a livello civile, penale ed amministrativo) che concerne la fattispecie oggettiva dell'interposizione di manodopera e non la tipologia soggettiva di chi finisce per realizzarla. Lo scopo del divieto di intermediazione è ancora quello di reprimere la scissione tra titolarità apparente del rapporto di lavoro e sua "utilizzazione effettiva", non essendo consentito, anche se accettato con contratto dalle parti, che il soggetto che investe, organizza e gode degli utili dell'attività produttiva non assuma, per un verso, la posizione del datore e la pagina 8 di 15 direzione del personale e, dall'altro, non assuma anche il rischio del costo (in senso ampio) del rapporto di lavoro (al di fuori dei casi in cui è oggi ammessa la somministrazione legale di manodopera). Questo essendo lo scopo del divieto di appalto di manodopera o interposizione fittizia, è irrilevante che il soggetto che agisce quale intermediario sia perciò titolare di una impresa con oggetto e gestione autonomi ed operi regolarmente sul mercato come imprenditore con propria organizzazione aziendale (di mezzi e di uomini) se, con riferimento allo specifico contratto, egli si limiti alla mera fornitura di prestazione di lavoro subordinato diretta dal committente. Quello che conta è dunque la valutazione del concreto rapporto riferita soprattutto all'esecuzione dell'attività”.
Meglio specificando il proprio insegnamento, con la medesima Ordinanza, la Corte di
Cassazione ha affermato che:” Per l'individuazione di un appalto lecito, anche endoaziendale e labour intensive, il giudice deve quindi procedere ad un accertamento complesso mirato alla verifica dell'esistenza di entrambi i requisiti costitutivi appena individuati, mentre la mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso
(organizzazione di impresa con assunzione del rischio economico o direzione autonoma del personale) genera il risultato vietato dalla legge…”.
Ponendo, peraltro, l'accento sul momento, genetico o funzionale, di scaturigine della illiceità dell'appalto, la Corte ha affermato che:”…la mancanza di autonomia organizzativa e di rischio di impresa agisce sul momento genetico del contratto e comporta una versione per così dire hard (di manifesta illegalità) dell'appalto, in cui
l'appaltatore si limita ad operare come interposto ovvero a reperire la manodopera ed a metterla a disposizione del reale datore di lavoro che poi la dirige anche nella sostanza facendo solo formalmente figurare il personale come se fosse alle sue dipendenze
(limitandosi al più alla mera gestione amministrativa del personale). Laddove, invece, la mancanza di eterodirezione, ponendosi sul terreno funzionale dell'esecuzione del rapporto, integra una fattispecie più ambigua - tendente a sfuggire al controllo di pagina 9 di 15 legalità - ma non per questo meno grave di illiceità, quante volte la realtà di questi rapporti è dissimulata da schermi giuridici (come appunto l'appalto, spesso conferito ad una cooperativa) che mirano ad occultare l'esercizio effettivo del potere direttivo da parte dell'appaltante, a cui viene talvolta pure addetto alla bisogna un preposto che si interponga tra committente e datore di lavoro apparente ma che nulla comporta quanto alla sostanza dei poteri di direzione esercitati effettivamente dal primo….”.
Applicando alla fattispecie in esame i richiamati principi va, innanzitutto, confermato e evidenziato quanto accertato dal primo giudice laddove, in motivazione, ha aggiunto che:” alcun elemento, neppure indiziario, depone per la genuinità dell'appalto, posto che oggetto del contratto prodotto è unicamente la pulizia delle camere..”.
E' vero, infatti, che – da un lato – che è documentale che la società appellante, nella qualità di committente, con atto datato 20 aprile 2016 ha sottoscritto con
[...]
nella qualità di appaltatrice, un contratto di Appalto Servizi Controparte_5
complementari nell'ambito della terziarizzazione e lavoro conto terzi che, al punto “2”, ha previsto, quanto all'oggetto dell'incarico:”
2.1 Il committente conferisce all'appaltatore l'incarico di fornire servizi di gestione complementare presso il proprio locale di Lodi, secondo i termini e le modalità della presente scrittura privata e senza vincolo di esclusiva. In particolare il servizio è rivolto: alla gestione Servizio Pulizia
Camere…” (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante) e – dall'altro – che la lavoratrice non svolgeva affatto il “Servizio Pulizia Camere ma, come Parte_2
riconosciuto espressamente anche dall'appellante alla pagina “4” del proprio atto di appello:“ la sig.ra che ha la qualifica di interprete, era ed è una dipendente Pt_2
della società la quale, in virtù del contratto di appalto anzidetto (cfr. doc.2) CP_5
aveva il compito di supportare i clienti stranieri della ricorrente”.
La prestazione lavorativa pacificamente svolta, presso il di Lodi, da Parte_1 [...]
– formalmente assunta dalla – non trova, pertanto, alcuna Pt_2 Controparte_5
copertura nel richiamato contratto di appalto sottoscritto in data 20 aprile 2016 pagina 10 di 15 rendendo, per ciò solo, illecito l'appalto stesso atteso che il richiamo, effettuato dall'appellante, a lavori complementari risulta comunque generico e indeterminato.
In ogni caso, nella fattispecie in esame emergono plurimi indicatori del fatto che, in concreto, si sia limitata alla mera fornitura di Controparte_5
prestazione di lavoro subordinato diretta dal committente ciò che, alla luce del richiamato insegnamento della Corte di Cassazione, di per sé rende illecito l'appalto.
Le prove testimoniali raccolte confermano, infatti, l'assenza, in capo alla Cooperativa appaltatrice, sia di una organizzazione autonoma e del rischio di impresa - necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte - e sia dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
Nel richiamare il portato testimoniale il Collegio osserva e rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni rese all'udienza del 19 marzo 2021 dalla teste e quelle rese Testimone_2
all'udienza del 14 giugno 2022 dalla teste risultano irrilevanti ai fini Testimone_3
della controversia atteso che la teste con riferimento alla lavoratrice Testimone_2 [...]
ha precisato:” Io non so esattamente che cosa facesse;
dico questo perché la Pt_2
incrociavo per pochi minuti… Normalmente quando io lasciavo il lavoro alle 15 vedevo la signora al bancone insieme ad ” e la teste ha riferito Per_1 Pt_2 Testimone_3
che:” quando io arrivavo alle 23 lei andava via”.
Rilevante, invece, appare la dichiarazione testimoniale della teste resa Tes_1
all'udienza del 19 marzo 2021.
La teste infatti – dopo avere precisato di avere lavorato, alle dipendenze Tes_1
della cooperativa fino al 31 dicembre 2019, presso la società ricorrente per poi essere stata assunta dalla società Nuovo Hotel Lodi dall'1 gennaio 2020 fino al 21 febbraio
2020, data nella quale ha rassegnato le dimissioni successivamente alle quali ha intrapreso un giudizio nei confronti della società ricorrente – ha riferito che:” … Era la signora che dava disposizione agli addetti alla ricezione, compresa la lavoratrice Per_1
pagina 11 di 15 per cui è causa. Sul capitolo 24: per quello che è a mia conoscenza si rivolgeva Pt_2
direttamente alla signora per qualsiasi necessità…”. Per_1
Queta dichiarazione, peraltro, appare coerente sia con la tipologia dell'attività prestata da sia con la documentazione versata in atti (Verbali ispettivi) ma anche Parte_2
con la dichiarazione testimoniale di madre della legale rappresentante della Tes_4
società appellante laddove ha riferito che:” …mi spiego, per le esigenze del suo lavoro la signora si rivolgeva alla cooperativa ma, ovviamente, se si creavano delle Pt_2
esigenze di lavoro nell'hotel, doveva raccordare la sua presenza con le esigenze del servizio e quindi interloquiva con mia figlia”.
Incontestato che la prestazione lavorativa di sia stata svolta all'interno del Parte_2
a Lodi in qualità di receptionist, deve essere – in applicazione Parte_1
dell'insegnamento della Corte di Cassazione - valorizzata la tipologia dell'attività di receptionist atteso che la stessa risulta compiutamente integrata nell'organizzazione dell'attività alberghiera e, anzi, essa sia attività decisiva ai fini della realizzazione dell'attività di impresa della società appellante.
Il servizio di receptionist, del resto, non era stato oggetto del contratto di appalto con la
- del quale era dipendente – ma era gestito direttamente dalla CP_5 Parte_2
impresa alberghiera con personale assunto alle proprie dipendenze, Controparte_6
eccetto proprio che, tuttavia, era stabilmente inserita nei turni di lavoro e, Parte_2
quindi, nell'organizzazione di impresa di Parte_1
Questo essendo il ruolo, all'interno della organizzazione dell'attività di impresa, dell'attività di receptionist, ne deriva che nessuno spazio residuava, e residua, all'autonomia organizzativa della appaltatrice la quale non poteva che CP_5
offrire una mera prestazione di manodopera, senza alcun rischio di impresa, totalmente in carico alla società committente alla quale era riferibile il potere di conformazione della prestazione all'attività alberghiera.
pagina 12 di 15 Così valutato, complessivamente e in maniera sistemica e non atomistica, il compendio probatorio, documentale e orale, la sentenza impugnata si sottrae, quindi, alle censure articolate con i primi tre motivi di gravame.
Il rigetto dei primi tre motivi di appello e, quindi, la conferma della illiceità dell'appalto, comporta l'infondatezza – e, quindi, il rigetto – anche del quinto motivo avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio non potendosi ritenere sussistente alcuna buona fede nella condotta della società appellante dovendosi ritenere, al contrario: ” …l'esistenza della volontà del datore di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi…”(cfr. Corte di Cassazione n. 11261 del 2010).
Per quanto concerne le doglianze aventi ad oggetto la quantificazione delle pretese contributive e la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – articolati con il quarto e sesto motivo di appello – respinta ogni doglianza afferente a vizi formali degli atti propri della giurisdizione amministrativa deve, qui, essere rimarcato che con l'opposizione ad avviso di addebito viene introdotto un giudizio di cognizione avente ad oggetto la debenza, o meno, della pretesa contributiva.
In relazione alla quantificazione l' ha richiamato quanto indicato nei Verbali di CP_1
Accertamento allegando (cfr. pag. 9 atto di appello: prospetto riepilogativo) un prospetto in cui, richiamando gli elementi retributivi correlati alla Contrattazione collettiva applicata alla lavoratrice ha specificato gli importi della contribuzione Parte_2
pretesa per il periodo temporale compreso tra il 27 aprile 2017 e il mese di ottobre 2018.
A fronte di detta specificazione il Collegio osserva che, con il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, l'odierna appellante non ha illustrato, né specificato, le ragioni del proprio dissenso rispetto ai conteggi indicati dall' . Controparte_7
Alla pagina “15” del ricorso introduttivo l'appellante, infatti, ha allegato, genericamente, la “…erroneità dei conteggi…che meritano separata censura” all'uopo deducendo che” dall'accertamento ispettivo, che ha dato origine al procedimento sanzionatorio contestato, sono scaturiti i due verbali e l'avviso di addebito impugnati, attraverso i pagina 13 di 15 quali sono stati addebitati, in modo erroneo, alla ricorrente i seguenti importi…” e che:”…violando il principio di unicità del verbale, l'ente convenuto abbia emesso due atti, perfettamente sovrapponibili, duplicando, quindi, i contributi richiesti”.
Con particolare riferimento alla quantificazione della contribuzione l'appellante, alla pagina “16” del ricorso introduttivo, si è limitata a dolersi di un:” ingiustificato sfavore nei confronti dell'azienda, avendo dovuto semmai essere correttamente quantificati, in denegata ipotesi, nella differente e di gran lunga minore somma indicata nel prospetto allegato (cfr. doc. 9), da intendersi qui integralmente ritrascritto: € 1.261,81, a titolo di differenza contributiva per il periodo maggio 2017 / ottobre 2018”.
Il prospetto allegato - richiamato in atti - tuttavia, non illustra né specifica per quale motivo, i conteggi allegati dall' sono errati e, ad esempio, non specifica per quale CP_1
motivo, per il mese di maggio 2017, la contribuzione, nell'ipotesi di applicazione del
CCNL Terziario, ammonti ad € 473,31 anziché ad € 578,88 indicato dall' . CP_1
Anche il quarto e sesto motivo di appello devono, pertanto, essere respinti.
Per questi motivi
, assorbita ogni altra questione, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, sono liquidate, in favore dell' AR
, in euro 1.900,00 oltre spese generali e oneri accessori come per
[...]
legge.
Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_2
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Respinge l'appello proposto avverso la Sentenza n. 101 del 2024 emessa dal Tribunale di Lodi.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in favore dell' in euro 1.900,00 oltre spese AR
generali e oneri accessori come per legge.
Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 03 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
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