Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Il giudice dott.ssa Elvira Bellantoni, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c nel procedimento n. 1712/2017 R.G. in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025 e rilevato che il presente procedimento era stato già fissato per la discussione, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1712 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: Altri contratti di opera, vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Gennaro Sasso e dall'avv. Francesco Marino, con i quali elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146; Pt_1
APPELLANTE
( ), rappresentato e difeso, come mandato in calce al Parte_2 C.F._1 presente atto, dall'Avv. Anna Acerbo unitamente al quale elettivamente domiciliato in Agropoli, alla via Piave n. 52 come da mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/3/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Il sig. , dipendente della in servizio presso l'Unità Operativa di Parte_2 Parte_3
Salute Mentale del Distretto di Capaccio, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Vallo 1
Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania con la sentenza n. 173/2017 pubblicata il 30/3/2017, una volta dichiarata la contumacia della convenuta, provvedeva come segue: “…dichiara il parziale adempimento dell'obbligazione ,,,e, per l'effetto, condanna l' l pagamento in favore dell'attore Controparte_2 della somma di euro 1.100,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore per il versamento alla finanziaria di interessi moratori, per ratei insoluti, a lui non imputabili;
condanna inoltre la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.334,98……., oltre rimborso spese generali,
IVA e CNA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello l' 3 per i seguenti motivi: 1) nullità e/o Parte_3 inesistenza della notifica dell'atto di citazione. Violazione del diritto di difesa. Violazione del principio del contraddittorio”; 2) incompetenza territoriale del giudice di primo grado;
3) assoluta infondatezza della pretesa avanzata dal sig. . Parte_2
Chiedeva di accertare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'atto di citazione e di dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza emessa a conclusione dello stesso, nonché, in subordine, di dichiarare l'incompetenza del giudice di primo grado e, in via ulteriormente gradata, di rigettare la domanda proposta dal sig. . Parte_2
L'appellato si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Il Tribunale fissava per la discussione della causa l'udienza del 18/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con il primo motivo di gravame l'appellante rappresentava che la notificazione eseguita presso la sede di Vallo della Lucania Piazza dei Martiri n. 4 era nulla, per essere, all'esito dell'accorpamento delle AA.SS.LL. nn. 1, 2 e 3, avvenuta nel 2009, l' Controparte_3 soggetto inesistente e che, essendo la persona giuridica, la notificazione degli atti Parte_3 processuale avrebbe dovuto essere fatta presso la sede legale sita in . Pt_1
La difesa dell'appellato rappresentava che l'accorpamento costituiva unicamente una vicenda evolutiva modificativa del medesimo soggetto, che la denominazione compariva Parte_4 anche in documenti successivi all'accorpamento, che l'atto di citazione era stato rifiutato e che il collegamento fra il soggetto citato e il luogo ove era avvenuta la notificazione era attestato anche dall'avvenuta ricezione allo stesso indirizzo dell'invito alla negoziazione assistita e, ancora, che
2 tutti i successivi atti, fra i quali la stessa sentenza e gli atti dell'esecuzione, erano stati ricevuti allo stesso indirizzo, al quale era stata recapitato l'atto di citazione. Aggiungeva che l'ufficio di Vallo della Lucania aveva un proprio direttore aziendale, un ufficio gestione personale, e dipendenti preposti alla ricezione atti, nonché una propria contabilità separata e tesoreria.
Il primo giudice sul punto motivava come segue: “Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' .Vi è stato un rifiuto a ricevere l'atto di citazione a mani, da parte del Controparte_4 dipendente dell' , presso l'indicata sede in Piazza dei Martiri n. 4, Vallo della Controparte_3
Lucania con la dicitura ”rifiuta l'atto dichiarando che non è di loro competenza perché l'ufficio di Vallo della
Lucania è solo un distretto sanitario bisogna notificarlo al D.S.L. di Capaccio o alla sede legale di . Pt_1
Risulta che l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita è stato regolarmente ricevuto e mezzo posta certificata con ricevuta di accettazione da parte dell'Asl SA 3 distretto di Vallo della Lucania, a cui non è seguita alcuna dichiarazione di quest'ultima di essere incompetente a ricevere..”.
La sentenza di primo grado indica quale parte convenuta l' . Controparte_3
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la difesa di parte appellante non contestava la propria legittimazione passiva, all'esito dell'accorpamento delle n. 1), 2) e 3), ma unicamente CP_5 che la propria assistita non fosse stata correttamente evocata in giudizio, per non essere intervenuta la notificazione presso la sede legale.
La notificazione a persona giuridica va eseguita presso la sua sede legale e se la sede risulta trasferita in luogo diverso “è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell'ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all'ente medesimo” ( cfr. Cass. civ. n. 10694/2020).
Ciò non esclude che, a norma dell'art.. 46, comma 2, c.p.c., secondo cui, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, la notificazione possa essere effettuata anche nella sede effettiva, gravando, tuttavia, “in tali casi sul notificante, in caso di contestazione, l'onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative
e di direzione dell'ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative” ( cfr. Cass. civ. n. 21699/2017 e Cass. civ. n.
1248/2017).
Nel caso in esame non è contestato che la notificazione fosse stata rifiutata dalla dipendente della Parte convenuta, alla quale si tentava di effettuare la consegna con la seguente giustificazione:
3 ”rifiuta l'atto dichiarando che non è di loro competenza perché l'ufficio di Vallo della Lucania è solo un distretto sanitario bisogna notificarlo al D.S.L. di Capaccio o alla sede legale di;
il notificante, sul quale tale Pt_1 onere incombeva non ha provato che la sede di Vallo della Lucania fosse al momento della notificazione il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, senza che possa assumere rilevanza che alcune attività fossero state decentrate per ragioni organizzative o che dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio la stessa sede abbi accettato la notificazione della sentenza e degli atti esecutivi.
Ne consegue che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado deve considerarsi nulla, che merita accoglimento il primo motivo di gravame e che le parti vanno rimesse davanti al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., senza alcuna necessità di esaminare le ulteriori censure articolate nell'interesse delle parti.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta avverso la sentenza n. 173/2017 pubblicata il 30/3/2017 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania 30/10/2017 dalla
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., nei Parte_1 confronti del sig. , ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Parte_2 provvede:
1) dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della appellante e dispone la rimessione della causa al primo giudice;
2) condanna il sig. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_2 favore della , in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante p.t., in euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro previsto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 25 marzo 2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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