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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatore dott.ssa Diletta Calò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 75-1/2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di NOVA FRUIT s.r.l.s.,(P.IVA. 08139560729), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Molfetta alla via Mercato Ortofrutticolo Ingrosso z.i., rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Mattencini
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 22.04.2024, VA LA ha richiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, Nova Fruit srls, esponendo di essere creditore della complessiva somma di € 10.960,27 in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo reso dal Tribunale di Trani-sez. lavoro- n. 174/2024 del
10.04.2024.
Si è costituita la Società debitrice la quale ha depositato i bilanci relativi agli anni 2021 e 2022.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 06.02.2025, dopo la discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
Deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire del ricorrente, il quale ha proposto la domanda in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (rectius decreto ingiuntivo) emesso dal Tribunale di Trani-sez. lavoro- n. 174/2024 del 10.04.2024.
pagina 1 di 5 Nulla quaestio neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di € 30.000,00. Mette conto osservare che la giurisprudenza di legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all' art. 49 u.c. CCII, deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass., ord., 18.3.2016, n.
5377). Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza risultano debiti nei confronti dell'Erario pari a complessivi € 101.941,15, può pertanto dirsi superata la soglia di cui sopra.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad € 300.000,00. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti); b) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 (per l'individuazione dei ricavi lordi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall' art. 2425, lett. a), c.c.- cfr. Cass., 19.4.2016, n.
7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad € 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell' imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Nel caso di specie, la società resistente ha depositato i bilanci 2021 e 2022, tuttavia, di tale documentazione non può tenersi conto non essendovi prova del regolare deposito presso il pagina 2 di 5 Registro delle Imprese così come si evince nella relazione della GDF in cui si precisa che non risultano presenti i bilanci in quanto mai depositati.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'esame delle informative della GDF, emerge che per l'anno 2021 il volume d'affari è di € 513.899,00, con ricavi superiori a 513.898,00 e per l'anno 2022 il volume d'affari è di € 412.381,00.
Risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della società debitrice in considerazione dei debiti erariali e la pendenza di procedure esecutive mobiliari, i quali sono indicatori che evidenziano l'incapacità della società del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.,
e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno.
PQM
Letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di NOVA FRUIT s.r.l.s.,
(P.IVA. 08139560729), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Molfetta alla via Mercato Ortofrutticolo Ingrosso z.i;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore dott. Savino Pastore iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 3 di 5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla Società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 9.10.2025 , ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita, nonché a Poste Italiane l'intervenuta liquidazione giudiziale al fine di acquisire la corrispondenza del debitore;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
pagina 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 7 aprile
2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatore dott.ssa Diletta Calò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 75-1/2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di NOVA FRUIT s.r.l.s.,(P.IVA. 08139560729), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Molfetta alla via Mercato Ortofrutticolo Ingrosso z.i., rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Mattencini
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 22.04.2024, VA LA ha richiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, Nova Fruit srls, esponendo di essere creditore della complessiva somma di € 10.960,27 in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo reso dal Tribunale di Trani-sez. lavoro- n. 174/2024 del
10.04.2024.
Si è costituita la Società debitrice la quale ha depositato i bilanci relativi agli anni 2021 e 2022.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 06.02.2025, dopo la discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
Deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire del ricorrente, il quale ha proposto la domanda in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (rectius decreto ingiuntivo) emesso dal Tribunale di Trani-sez. lavoro- n. 174/2024 del 10.04.2024.
pagina 1 di 5 Nulla quaestio neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di € 30.000,00. Mette conto osservare che la giurisprudenza di legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all' art. 49 u.c. CCII, deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass., ord., 18.3.2016, n.
5377). Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza risultano debiti nei confronti dell'Erario pari a complessivi € 101.941,15, può pertanto dirsi superata la soglia di cui sopra.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad € 300.000,00. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti); b) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 (per l'individuazione dei ricavi lordi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall' art. 2425, lett. a), c.c.- cfr. Cass., 19.4.2016, n.
7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad € 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell' imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Nel caso di specie, la società resistente ha depositato i bilanci 2021 e 2022, tuttavia, di tale documentazione non può tenersi conto non essendovi prova del regolare deposito presso il pagina 2 di 5 Registro delle Imprese così come si evince nella relazione della GDF in cui si precisa che non risultano presenti i bilanci in quanto mai depositati.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'esame delle informative della GDF, emerge che per l'anno 2021 il volume d'affari è di € 513.899,00, con ricavi superiori a 513.898,00 e per l'anno 2022 il volume d'affari è di € 412.381,00.
Risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della società debitrice in considerazione dei debiti erariali e la pendenza di procedure esecutive mobiliari, i quali sono indicatori che evidenziano l'incapacità della società del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.,
e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno.
PQM
Letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di NOVA FRUIT s.r.l.s.,
(P.IVA. 08139560729), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Molfetta alla via Mercato Ortofrutticolo Ingrosso z.i;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore dott. Savino Pastore iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 3 di 5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla Società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 9.10.2025 , ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita, nonché a Poste Italiane l'intervenuta liquidazione giudiziale al fine di acquisire la corrispondenza del debitore;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
pagina 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 7 aprile
2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
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