Sentenza 25 agosto 2022
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 27/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE
composta dai magistrati:
dott. TA AI Presidente dott.ssa Paola Briguori Consigliere dott. Antonio Palazzo Consigliere dott.ssa Carola RA Primo referendario relatore dott.ssa Primo referendario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60582 del registro di segreteria, promosso da:
LI SQ nato a [...] il [...] e residente in Palma Campania (NA) al Vicoletto San Felice 62 - cod.fisc.
[...]-
LO SS (c.f.: [...]) con studio in Napoli alla Via Luca Giordano, 82, che dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax allo 0815514526 o a mezzo PEC:
carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it, ed entrambi elett.te dom.ti in Roma alla ed entrambi elett.te dom.ti in Roma al Viale dei Colli Portuensi 442,
-appellantecontro pag. 2 MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., Direzione generale della previdenza militare e della leva, I reparto, quarta divisione, pec previmil@postacert.difesa.it
-appellatoavverso la sentenza n. 646/2022 resa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania in data 30.05.2022, depositata il 25.08.2022 e non notificata Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nell udienza in data 21 gennaio 2026, del segretario, dott.ssa Alessia Spirito, e data per letta la relazione del relatore dr.ssa Carola RA,
;
Ritenuto in
F A T T O
1. Con la sentenza n. 646/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania rigettava il ricorso proposto UA volto ad ottenere la pensione privilegiata, con decorrenza dalla data del congedo, anche per tutte le patologie intervenute nel corso del procedimento amministrativo e in quello giudiziale. Lo stesso aveva , aveva presentato il 26 giugno 2002 istanza per il riconoscimento della dipendenza
- L5 associata a protrusione discale L5 -
sottoposto presso la Commissione Medica Ospedaliera (in sigla: CMO) nel pag. 3 In particolare, egli aveva soggiunto di esser stato arruolato
; ed inoltre aveva richiamato un ricovero da .
Nel corso del giudizio era stata demandata una consulenza medico legale era stata poi revocata, assegnando un termine al predetto Ministero per depositare la pregressa documentazione, nitidamente leggibile, e le cartelle militari di Caserta, Napoli ed Udine. Incombente integralmente adempiuto dal Ministero, sia pur grazie a plurimi depositi tra il 9 fe .
Il giudice di primo grado,innanzitutto, osservava c il ricorrente aveva chiesto la dipendenza da causa di servizio esclusivamente ricorso come - L5 associata a protrusione discale L5 -
alla luce del verbale emesso il 30 giugno 2011 dalla CMO, nel quale peraltro aveva evidenziato anche la
.
amministrativa, era inammissibile disquisire riguardo a patologie interdipendenti da quella su indicata.
Nel merito, lo stesso giudice effettuava una ricostruzione sulla base della documentazione sanitaria in atti, riguardando la pretesa attorea alla luce anche del rapporto circostanziato del comandante del 132° reggimento di artiglieria dal 30 settembre 1999.
pag. 4 Confrontando quanto risultava dai ricoveri e dalla vicenda clinica, era ritenuto che detto confronto tra la vicenda clinica del 2001, peraltro solitamente caratterizzata da una mera dolenzia o dolorabilità in capo al AM, e di un paio di settimane, deponevano nel segno di escludere la dipendenza da causa di servizio per la patologia lombo sacrale in questione.
L nsioni, che peraltro si era visto come il AM svolgesse senza peculiari problemi da oltre due anni, semplicemente adeguando in peius il proprio , sul piano logico avrebbe dovuto comportare un aggravamento della patologia e non già il suo esaurimento.
2. Avverso la suddetta sentenza era proposto appello, nel quale, dopo aver ripercorso la vicenda, era formulato
- Error in procedendo, lesione del diritto di difesa, lesione del principio del contraddittorio
- omessa, insufficiente e/o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia mancata pronunzia su una precisa domanda -
Innanzitutto era lamentato il fatto che il giudice di primo grado avesse rigettato la richiesta di CTU, formulata nel ricorso introduttivo, a conforto del quale era stata depositata una perizia medico legale di parte, neppur oggetto di controdeduzioni nella decisione. Peraltro, sarebbe stato sottovalutato il complesso morboso sofferto, perché il giudice avrebbe indicato del ricorrente si riferiva al riconoscimento della dipendenza da causa di infermità lombo-sacrale, mentre per si tendeva al riconoscimento di tutto il complesso patologico denunciato.
pag. 5 Inoltre il giudice di primo grado non avrebbe dato risposta alle motivazioni poste dalla difesa del ricorrente a fondamento della pretesa e, in particolare, particolare tipologia di attività svolta dal ricorrente in qualità di pilota di mezzi cingolati.
Anche relativamente alla documentazione sanitaria acquisita in corso di causa sarebbe incoerente e contraddittoria la decisione impugnata, in quanto da tali atti risulta in maniera certa che durante lo svolgimento del servizio militare il sig. AM sarebbe stato costretto a varie visite, sia da medici privati che
:
- (26.02.2001);
- (28.03.2001);
-
- (04.02.2002).
Inoltre risulterebbe che aveva ottenuto tutta una serie di licenze di convalescenza sempre per problemi di lombosciatalgia.
stato costretto più volte a rivolgersi al medico civile al fine di ottenere giornate di riposo, avvalorando ancor più la pretesa, in quanto ciò dimostrerebbe che aveva sottostimato la patologia, non ponendo in atto i provvedimenti idonei a protezione del militare ed in tal modo aveva permesso alla patologia di strutturarsi in maniera cronica e grave.
Ed infatti, nonostante le ripetute visite con diagnosi di lombosciatalgia sarebbe stato mai rimosso dal suo incarico di pilota di mezzi corazzati.
pag. 6 Il giudice di primo grado sarebbe incorso in un vizio logico, avendo avuto una visione parziale dei fatti e documenti di causa che lo avevano portato ad una decisione ingiusta.
Il gravame tendeva perlomeno ad ottenere un nuovo giudizio tecnico imparziale, ossia reso da parte di un consulente che non facesse parte Mentre il giudice di primo grado non avrebbe in modo ingiustificato svolto alcuna istruttoria medico legale, seppur richiesta.
Erano richiamate sentenze di questa Corte dei conti e della Corte costituzionale sul di prova.
Vi sarebbe stata una lesione del diritto di difesa, non avendo in primo grado il giudice
legale espresso dalla CMO di Caserta a quello del consulente di parte, particolarmente qualificato.
Peraltro, il principio di celerità del giudizio non potrebbe essere mai prevalente su quello di giustizia.
Infine, era eccepita anche la violazione di norme di diritto ed in particolare 132 cpc e degli artt.
della L.241/90 ed era richiamata la decisione n.10/98/QM della Corte dei Conti a Sezioni Riunite che chiarisce onde permettere al ricorrente di conoscere le ragioni su cui si fonda la pronunzia giudiziale.
In conclusione, di:
«
pag. 7 2) revocare e/o annullare la decisione n. 646/2022 resa dalla Corte dei Conti sez. Giurisdizionale per la Campania, in data, 30.05.2022, depositata il 25.08.2022 e non notificata.
3) In accoglimento del presente ricorso, dichiarare il diritto del sig.
AM UA a godere della pensione privilegiata ordinaria almeno condannare il Ministero della Difesa a corrispondere i relativi ratei di pensione maturati e maturandi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria 4) In via subordinata rinviare la causa al primo giudice.
5) In via più gradata, disporre accertamenti medico legali ad opera di C.T.U.
terzo rispetto alle parti in causa e con il diritto del ricorrente a poter partecipare alle operazioni peritali anche a mezzo di proprio medico di fiducia.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con attribuzione delle stesse al sottoscritto procuratore anticipatario».
3. Era depositata la memoria da parte del Ministero della difesa, che, dopo in quanto le censure sarebbero incentrate su questioni
(legalmente parificate a quelle) di mero fatto.
Il primo giudice, subentrato in corso di causa in diversa composizione monocratica, ripercorsa compiutamente in fatto la controversa vicenda, avrebbe esaminato nel dettaglio la completa documentazione in atti, pag. 8 Verbale del 12/01/2022, di rinnovare detto incombente istruttorio, precisando consulenziale, è necessario vagliare la documentazione in larga misura illeggibile prodotta dal Ministero, con particolare riguardo a quello concernente i plurimi ricoveri ospedalieri e visite a cui è stato sottoposto il AM durante il servizio militare, gli uni e le altre desumibili dal Foglio Matricolare; considerato che, nel loro insieme, le ragioni testè illustrate di un nuovo
.
a verbale, con deposito della completa documentazione richiesta, in formato leggibile, da cui il giudice avrebbe ricavato tutti gli elementi essenziali relativi al servizio prestato, desumibili dai precedenti di servizio redatti dai Superiori preposti, dalle cartelle cliniche nonché dalla certificazione e refertazione sanitaria versata in Sarebbero, pertanto, prive di fondamento le doglianze attoree circa la mancata La consulenza tecnica non costituirebbe un mezzo di prova ed è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione della scelta di avvalersene o meno (Sez. II, sent.
nn.307 ed 838 del 2016), fornendo ausilio al giudice per dirimere perplessità pag. 9 tecnica, laddove, tuttavia, dette incertezze sussistano, non rinvenendosi alcuna norma che imponga la disposizione di CTU in via generalizzata.
Il primo giudice aveva ritenuto, sulla base della documentazione medico legale ed amministrativa in atti, di poter esprimere il proprio giudizio, ancorandolo correttamente alla disposizione normativa in materia, senza reputare necessario disporre perizia medico-legale. E aveva sollevato alcun reclamo nei termini prescritti avverso la citata Ordinanza istruttoria a verbale, fornendo, dunque, acquiescenza alla determinazione assunta sul punto dal giudice di prime cure.
In ogni caso le argomentazioni del ricorrente sarebbero state, comunque, correttamente esaminate dal Giudice di prime cure, ivi compresa la perizia di parte a cura del Dott. Russo (cfr pag. 6 Sentenza impugnata), risultando, tuttavia, secondo il motivato parere del giudicante, anche nella sua qualità di peritus peritorum, come inidonee a fornire la dimostrazione del nesso causale e concausale tra la patologia sofferta e il servizio specificatamente prestato.
Pertanto, in relazione alla sentenza gravata non sarebbe dato ravvisare un processo decisionale improntato ad urgenza ovvero a superficialità di indagine.
Correttamente il primo giudice avrebbe ritenuto, pertanto, sulla base della documentazione medicolegale versata in atti, ed in assenza di concludenti elementi probanti forniti da parte attrice, di esprimere la propria pronuncia di rigetto del petitum attoreo.
pag. 10 n. 453, convertito nella Legge n. 19 del 1994, come sostituito dall'art. 1 del giudizi in materia pensionistica è limitato ai soli motivi di diritto, non essendo sindacabili le relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte, da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.
sarebbe volto ad ottenere, anche sub specie di violazione di norme di diritto, un riesame nel merito di questioni di fatto.
Il Ministero, infine, così concludeva:
«Si chiede pertanto che codesto Onorevole Collegio, ravvisata la conformità sentenza, dichiari inammissibile il presente gravame, in quanto volto sostanzialmente al riesame di questione di fatto (dipendenza In subordine si chiede che gli emolumenti accessori dovuti sui ratei pensionistici arretrati eventualmente spettanti vengano attribuiti secondo i principi fissati dalle Sezioni Riunite di codesta Corte con Sentenza n.10/2002/QM e con Sentenza n.6/2008/QM.
codice della giustizia contabile
misura che Codesto Onorevole Giudice riterrà congrua».
4. 21 gennaio 2026 entrambe le parti si riportavano ai propri atti, chiedendo il difensore del il Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.
pag. 11 Considerato in
DIRITTO
1. Innanzitutto, considerato anche quanto rilevato dal Ministero appellato, occorre precisare che l ai motivi di diritto.
A tal riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte dei conti, rifacendosi alle affermazioni delle Sezioni riunite (nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000) ha individuato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.
Tali criteri sono:
a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;
b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.
Solo in tale ultimo caso (lettera c) e nei limiti di esso, le questioni medico legali, indicate dal legislatore come questioni di fatto, possono essere dedotte in appello (Sez. Appello Sicilia, n. 60A/2024).
39 c.g.c., recente decisione di questa Sezione (n. 157/2024), che chiarisce:
«è giurisprudenza pressoché costante di questa Corte, condivisa dal pag. 12 presenza di due concorrenti condizioni:
- che da un lato lo stesso si fondi su motivi di diritto;
-
appello di pronunciarsi sulla dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o ioni, elementi tutti che la legge, id est qualifica come che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza (come in ipotesi), integrante certamente un pretenda invece di ottenere una pronuncia in tale sede sulle stesse.
Il Giudice della nomofilachia contabile ha statuito invero che il motivo di diritto deve investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali deve conseguire, in via immediata, la regola Pertanto, nel motivo di diritto rientrano i vizi inducenti nullità della sentenza o del processo, in quanto afferenti a violazioni di regole giuridiche, e il difetto di motivazione.
Giova poi rilevare che il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto va individuato tenendo conto della distinzione tra ricostruzione storica
(assoggettata a un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicché ogniqualvolta un giudizio apparentemente di fatto si risolva (ma non è pag. 13 Tale difetto, interpretato in un primo momento in modo estensivo, è stato inteso dal giudice della nomofilachia contabile in senso più restrittivo: le SS.RR., nella sentenza n.10/QM/2000, del 24 ottobre 2000, hanno dichiarato, infatti, che il su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di inanza n.
84/2003).
Invero, il difetto di motivazione, nei sensi e nei limiti di cui alla giurisprudenza delle SS.RR., sussiste solo nei casi di mancanza assoluta della motivazione del decidere, ris della decisione senza alcuna argomentazione, o di motivazione apparente, di mancato esame di punti decisivi della controversia e di insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare la motivazione, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione (SS.RR. 10/2000/QM, Cass. 20112/2009 e 8053/2014).
A tale stregua, la motivazione è una parte essenziale della sentenza, posta a garanzia del principio del giusto processo, sancito dalla Carta fondamentale, il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto.
Per questo il giudice del fatto (del merito) deve essere chiaro e completo pag. 14 quando spiega perché ha risolto in un certo modo una controversia (Cass. n.
349/2007). Tuttavia, detto vizio deve risultare direttamente dal provvedimento verificare la sufficienza e richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze del materiale probatorio (Cass. 11065/1992, 8891/2000, 3803/2004). Ciò esige, però, che la motivazione, contraddistinta graficamente e sostanzialmente dalla riguardo alle questioni di fatto, la cui insufficienza potrebbe risolversi nella vi
un vulnus al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti Cost.
In definitiva, in tali evenienze la sentenza sarebbe nulla perché non idonea a rivelare la ratio decidendi, restandone impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice
(ex aliis, Corte dei co 25/2016, Sez. II, n. 44/2016)».
In tal senso, la giurisprudenza ha spiegato che la motivazione di una sentenza deve essere chiara nel suo iter logico.
Devono essere evincibili le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del giudice, seppur con riferimento solo ad alcuni elementi di causa che siano ritenuti preminenti e decisivi per la soluzione.
pag. 15 La motivazione può richiamare anche quanto riportato in un altro atto, purché se ne colga la sua logicità anche con riferimento agli elementi richiamati In particolare, «
ipotesi la perizia officiata al C.M.L., deve essere poi agevolmente rintracciabile e conoscibile e non è necessario che il suo contenuto, attesi i principi di economicità e di ragionevole durata del processo, venga trascritto, salvo che la parte lo contesti ma con argomentazioni nuove (Cass. n.
11508/2016).
In tal caso, vanno offerte nuove risposte, oppure va evidenziata la ragione per la quale in realtà quegli argomenti non si possono considerare nuovi (Cass.
n. 13708/2015).
In sostanza, la motivazione, essenziale alla funzione giurisdizionale, deve essere in grado di rendere chiaro e palese il ragionamento argomentativo, di fatto, assunti come rilevanti per la fattispecie, e la loro qualificazione 200/2012).
Il tutto tenendo a mente che devono ritenersi disattesi implicitamente tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, anche se non espressamente esaminati, risultano incompatibili con la soluzione adottata e con il procedimento argomentativo seguito (Cass. n. 6759/2019), mentre il giudice non è tenuto a esaminare o confutare tutte le prove prodotte o acquisite e tutte le tesi o argomentazioni prospettate dalle parti (Cass.12123/2013).
pag. 16 casi in cui la stessa non rechi argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento in ispirarsi alla ricerca della verità materiale, alla quale è funzionale il rito previdenziale accolto nel codice di giustizia contabile».
Dai principi sopra enunciati si evince che il vizio di omessa o apparente iter logico esposto dal giudice sia riscontrabile il mancato esame di punti decisi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire lla
delle prove effettuato dal giudice rispetto a quello auspicato dalla parte (così Sez. Appello Sicilia n. 60/A/2024).
2.
inammissibile nella misura in cui tende a un nuovo giudizio su questioni di fatto e, in ogni caso, infondato se letto come volto a censurare la decisione nei termini di omessa, insufficiente e/o apparente motivazione.
Nella sentenza di primo grado si evincono le ragioni esposte in motivazione Il giudice infatti esaminava la documentazione agli atti del giudizio e ne dava contezza, indicando la valutazione della stessa. Ciò sia con riferimento alla documentazione medica e sia con riferimento al rapporto informativo, nel pag. 17 o.
Inoltre, il giudice mostrava di aver preso in considerazione la perizia di parte depositata dal ricorrente, laddove indica che una patologia non risultava sovrapponibile a quella richiamata in detta perizia (pag. 6 sentenza di primo grado).
Come già indicato dalla giurisprudenza sopra richiamata, in ogni caso, il giudice non deve espressamente confutare tutte le argomentazioni poste dalle parti, quando queste sono incompatibili rispetto alle ragioni espresse nella motivazione. Il tutto ovviamente purché, come nel caso di specie, si appalesi logica la motivazione adottata nella sentenza.
Alla luce anche della disamina esposta nella sentenza di primo grado rispetto alla documentazione sanitaria, non può condividersi morboso, avendo precisato in punto di diritto che privilegiata presentata il 24.06.2022 il AM aveva chiesto la Mentre al contrario nel era stato scritto sacrale dove a livello L5/S1 si segnala la presenza di ernia discale media postero mediana che comprime il sacco durale; e a livello L4/5 si segnala altra protusione discale postero durale Posto che ciò era ripreso dalla domanda di riconoscimento della dipendenza di causa di servizio per la patologia lombo sacrale. In ogni caso la disamina effettuata dal giudice della documentazione sanitaria mostra che lo stesso non ha sottovalutato la p pag. 18 Peraltro anche in ordine al mancato espletamento della CTU medico legale, occorre chiarire che non rappresenta un mezzo di prova. Innanzitutto il giudizio pensionistico è un giudizio fra parti e la decisione deve essere assunta iuxta alligata e probata partium.
Colui che agisce in giudizio deve fornire la prova di quanto asserisce, mentre il convenuto può formulare eccezioni, che hanno ad oggetto fatti modificativi, Peraltro, in ogni caso, non è possibile disporre la CTU, anche ove fosse utile per far emergere altre circostanze utili alla decisione, perché supplirebbe Come affermato dalla giurisprudenza «In proposito, occorre considerare che la CTU è un mezzo istruttorio di ausilio per il giudice, volto alla più quali richieda nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto Cass., sent. n. 25253 del 9/10/2019)» (Sez. II, n. 193/2024).
Nello stesso senso «la consulenza tecnica d'ufficio non può essere invocata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio; non esonera, infatti, la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'articolo 2697 cod civ..
Essa ha, di regola, la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti e può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo pag. 19 con il concorso di determinate cognizioni tecniche. In nessun caso, tuttavia, la consulenza tecnica ha funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti
(Corte di cassazione, Sezione III, 30 novembre 2005, n. 26083; 6 dicembre 2019, n. 31886)» (Sez. III Appello, n. 310/2021).
Considerato quanto sopra, quindi, è nella disponibilità del giudice ritenere che la documentazione prodotta sia sufficiente ai fini del decidere senza dover disporre apposita CTU medico legale.
3.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione terza centrale giurisdizionale ,
definitivamente pronunciando, così decide:
- ;
-
Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 21 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Carola RA TA AI
(firma digitale) (firma digitale)
DECRETO
dispone pag. 20 detto art. 52, a tutela delle parti private.
Il Presidente
TA AI
Depositata in Segreteria il Il Dirigente legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.
Roma, lì Il Dirigente