Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 608/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
- (avv. Fabio Amici e Chiara Egle Orsini) Parte_1 Parte_2
- ricorrente -
contro
(dott.ssa Silvia Santini) Controparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 7.2.2025 la seguente
SENTENZA
e hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in Parte_1 Parte_2
funzione di giudice del lavoro il per sentire accogliere nei Controparte_1
confronti del medesimo, le seguenti domande “Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui della c.d. “Carta del docente per l'aggiornamento e la formazione personale del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, per ciascun anno di insegnamento oggetto dei contratti a tempo indeterminato o determinato, così come riepilogati nella Tabella A e per gli importi precisati nella Tabella B, anche per gli anni scolastici successivi a quello in corso, ricorrendone i presupposti e fino ad estinzione della misura, - con conseguente condanna del alla relativa corresponsione in forma CP_1
specifica con l'attribuzione della Carta del Docente, secondo il sistema proprio di essa e per il valore corrispondente a quello perduto, come riepilogato nella Tabella B che precede, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
pagina 1 di 8
Perugia: quanto a 2021/22 – contratto a t.d. dal 13.9.2021 al 30.6.2022 (30 ore Parte_3
settimanali) presso il Convitto A. Ciuffelli A.S. 2022/23 - contratto a t.i. dal 1.9.2022 (30 ore settimanali)
presso Principe di Napoli;
quanto a . A.S. 2020/21 – contratto a t.d. dal 23.9.2021 al Parte_2
31.8.2022 (30 ore settimanali) presso il Principe di Napoli;
A.S. 2021/22 – contratto a t.d. dal 13.9.2021 al
31.8.2022 (30 ore settimanali) presso il Principe di Napoli A.S. 2022/23 – contratto a t.i. dal 1.9.2022 (30
ore settimanali) presso Principe di Napoli. Hanno essenzialmente dedotto, da una parte l'irragionevolezza del mancato riconoscimento del beneficio al personale educativo stante l'equiparazione del relativo status giuridico e trattamento economico a quello dei docenti elementari e, d'altra parte, l'illegittimità, per contrasto con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70
del 1999 CE in materia di contratto a tempo determinato, dell'esclusione dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio di cui all'art. l, comma 121, della L. n. 107/2015.
Si è costituito il contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto ed esponendo che il beneficio non spetta agli educatori i quali appartengono ad un ruolo distinto rispetto a quello dei docenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 398, co. 2, del D. Lgs. 297/1994 stabilisce che “i ruoli del personale docente sono provinciali. Sono,
altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”.
Anche sulla base di tale norma che equipara lo stato giuridico e il trattamento economico del personale educativo con quello dei docenti elementari recentemente la Suprema Corte ha affermato che “…In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi…” (in termini si veda Cass. Civ. 32104/2022).
pagina 2 di 8 Ne discende la sicura spettanza del beneficio, a decorrere dall'immissione in ruolo.
1. Per gli anni scolastici nei quali i ricorrenti hanno prestato servizio in virtù di contratti a termine, la controversia si inserisce nell'ambito del contenzioso seriale che ha ad oggetto il riconoscimento del bonus-carta docente di cui all'art. 1 c.121 L.107/15 in favore dei docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato.
2. Tanto premesso, quanto al beneficio di che trattasi, l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha previsto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo
ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato,
dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
3. Gli odierni ricorrenti, per il periodo in cui hanno lavorato con il contratto a tempo determinato,
invece, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non hanno usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Tale
diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è stato ritenuto, dal
Consiglio di Stato, privo di ragione oggettiva ed ha, dunque, indotto il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ad una pronuncia d'annullamento del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015 (che aveva, come visto, definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando pagina 3 di 8 come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali). Il Consiglio di
Stato aveva tratto argomento, per giungere alla pronuncia d'annullamento anche dagli artt. 63 e 64 del
CCNL del 29/11/2007, i quali, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
4. Inoltre, stanti gli individuati profili di possibile frizione con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, del diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla
CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e Controparte_1
non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che
“il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la
FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il …. il principio di CP_1
non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica,
richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di pagina 4 di 8 non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente,
dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto
40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
5. La questione è stata, infine, esaminata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
(Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961), con una pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124
del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi pagina 5 di 8 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3)
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze,
spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico,
cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio). 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In sostanza, ad avviso della Suprema Corte, il beneficio della carta docente deve essere riconosciuto anche ai docenti non di ruolo che risultino assegnatari di incarichi di supplenza ai sensi dei commi 1 e
2 dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999 in quanto “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico"
non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. ..Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore,
sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale,
il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. trattandosi di un beneficio avente funzione formativa ma costituente anche una condizione di impiego”.
6. Sotto il profilo delle modalità di adeguamento del diritto interno al diritto Eurounitario, la S.C.
ha precisato che “L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4
dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non pagina 6 di 8 obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero,
all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, la L. 107 del
2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L.
124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
7. Poste tali coordinate ermeneutiche per la soluzione del caso concreto, le parti ricorrenti hanno allegato e la circostanza è documentata, di avere stipulato, quanto a , nell Parte_1 Pt_3
2021/22 – contratto a t.d. dal 13.9.2021 al 30.6.2022 (30 ore settimanali) presso il Convitto A. Ciuffelli,
quanto a , nell'A.S. 2020/21 – contratto a t.d. dal 23.9.2021 al 31.8.2022 (30 ore Parte_2
settimanali) presso il Principe di Napoli e nell' 2021/22 – contratto a t.d. dal 13.9.2021 al 31.8.2022 Pt_3
(30 ore settimanali) presso il Principe di Napoli, con la conseguenza che, per tali anni, deve essere loro riconosciuto il beneficio della carta docente.
8. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono essere accolte tramite l'adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della “carta docenti” poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
pagina 7 di 8 La Suprema Corte ha altresì precisato, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.4) sopra richiamato,
i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente:
ciò rileva sia ai fini del calcolo della decorrenza di interessi o rivalutazione, sia al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: 1) dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1
della Legge n. 107/2015 a decorrere dall'immissione in ruolo e per i seguenti precedenti anni scolastici: quanto a a.s. 2021/2022 e quanto a aa.ss. 2020/2021 e Parte_1 Parte_2
2021/2022; 2) condanna il convenuto ad erogare alle parti ricorrenti la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa eventuale emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta
Docente, a decorrere dalla loro immissione in ruolo e per gli anni scolastici precedenti indicati al punto 1, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto alla CP_1
rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore degli avv.ti Fabio Amici e Chiara Egle Orsini,
procuratori antistatarii, liquidate in complessivi €3.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA, e CPA, al rimborso delle spese di CU.
Perugia 7.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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