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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14513 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Zelia Pia Vitrano presso il cui studio a Palermo, via
Notarbartolo n. 26, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Gaudiano, presso il cui studio a Palermo, via
Piersanti Mattarella n. 3, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto il 20/02/2025 e integrato il 25/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27/11/2024 premettendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
e di aver generato i figli MA (02/08/2011) ed (28/12/2014), ha Controparte_1 Per_1
chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento esclusivo dei figli, con diritto di visita paterno;
l'onere per il resistente di versarle un assegno di euro 600,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie;
il diritto a percepire il 100% dell'assegno unico.
In data 20/02/2025 si è costituito in giudizio e contestualmente le parti Controparte_1
hanno depositato un accordo sulle condizioni del divorzio.
1 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 02/04/2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 8825/2020 emesso da questo Tribunale il 16-21/10/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo sottoscritto il 20/02/2025 e integrato il 25/03/2025, che di seguito si riportano testualmente:
“1) Le parti vivranno libere di fissare dove vorranno la loro residenza dandone comunicazione all'altra parte.
2) I figli MA e restano affidati ad entrambi i genitori in regime di affido Per_1
condiviso con domicilio prevalente presso la madre.
3) Il SI. potrà vedere i figli in giorni e orari da concordare di volta in volta con la CP_1
SI.ra in base alle eSIenze dei figli, senza pernottamento (salvi diversi accordi), Pt_1
generalmente la domenica a settimane alterne, tenendo, comunque, conto delle volontà e delle eSIenze dei minori. Relativamente al periodo feriale le parti si riservano di concordare di anno in anno i tempi e le modalità di visita e ciò in relazione alla programmazione di eventuali vacanze.
4) Il SI. rimane onerato di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 somma di €.300,00 (da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€.150,00 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extra-scolastiche) come individuate nell'indicato
“Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento figli” SIlato il 02.07.19 all'esito dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del distretto di Palermo, di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia, con impegno dello stesso a contribuire economicamente alle CP_1
varie eSIenze dei figli che si rendessero necessarie.
2 5) Le parti concordano espressamente, inoltre, che l'Assegno Unico per la prole venga erogato dall'INPS unicamente e al 100% in favore della SI.ra . Parte_1
6) Le parti si rilasciano reciprocamente fin d'ora l'autorizzazione al rinnovo e/o al rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti.
7) Le spese del presente procedimento e consequenziali restano compensate tra le parti.
I difensori per l'assistenza prestata, con la sottoscrizione del presente atto rinunziano alla solidarietà prevista dalla legge professionale e, pertanto, stante l'ammissione 3 della SI.ra al gratuito patrocinio, i relativi compensi legali saranno a carico dell'Erario, con Pt_1
riserva del relativo difensore di depositare separata istanza di liquidazione.
8) Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge e all'interesse della prole minorenne;
quanto al regime di visita, le parti vanno invitate a favorire la ripresa di un pieno rapporto genitoriale padre-figli e ad incrementare i tempi di permanenza dei minori con il padre, compreso il pernottamento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo in data 07/10/2005
da , nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ( ), alle Controparte_1 C.F._2
condizioni indicate nell'accordo del 20/02/2025–25/03/2025 e riportate in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 16, parte
I, dell'anno 2005).
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della Sezione I Civile del 07/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14513 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Zelia Pia Vitrano presso il cui studio a Palermo, via
Notarbartolo n. 26, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Gaudiano, presso il cui studio a Palermo, via
Piersanti Mattarella n. 3, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto il 20/02/2025 e integrato il 25/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27/11/2024 premettendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
e di aver generato i figli MA (02/08/2011) ed (28/12/2014), ha Controparte_1 Per_1
chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento esclusivo dei figli, con diritto di visita paterno;
l'onere per il resistente di versarle un assegno di euro 600,00 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie;
il diritto a percepire il 100% dell'assegno unico.
In data 20/02/2025 si è costituito in giudizio e contestualmente le parti Controparte_1
hanno depositato un accordo sulle condizioni del divorzio.
1 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 02/04/2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 8825/2020 emesso da questo Tribunale il 16-21/10/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo sottoscritto il 20/02/2025 e integrato il 25/03/2025, che di seguito si riportano testualmente:
“1) Le parti vivranno libere di fissare dove vorranno la loro residenza dandone comunicazione all'altra parte.
2) I figli MA e restano affidati ad entrambi i genitori in regime di affido Per_1
condiviso con domicilio prevalente presso la madre.
3) Il SI. potrà vedere i figli in giorni e orari da concordare di volta in volta con la CP_1
SI.ra in base alle eSIenze dei figli, senza pernottamento (salvi diversi accordi), Pt_1
generalmente la domenica a settimane alterne, tenendo, comunque, conto delle volontà e delle eSIenze dei minori. Relativamente al periodo feriale le parti si riservano di concordare di anno in anno i tempi e le modalità di visita e ciò in relazione alla programmazione di eventuali vacanze.
4) Il SI. rimane onerato di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 somma di €.300,00 (da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€.150,00 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extra-scolastiche) come individuate nell'indicato
“Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento figli” SIlato il 02.07.19 all'esito dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del distretto di Palermo, di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia, con impegno dello stesso a contribuire economicamente alle CP_1
varie eSIenze dei figli che si rendessero necessarie.
2 5) Le parti concordano espressamente, inoltre, che l'Assegno Unico per la prole venga erogato dall'INPS unicamente e al 100% in favore della SI.ra . Parte_1
6) Le parti si rilasciano reciprocamente fin d'ora l'autorizzazione al rinnovo e/o al rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti.
7) Le spese del presente procedimento e consequenziali restano compensate tra le parti.
I difensori per l'assistenza prestata, con la sottoscrizione del presente atto rinunziano alla solidarietà prevista dalla legge professionale e, pertanto, stante l'ammissione 3 della SI.ra al gratuito patrocinio, i relativi compensi legali saranno a carico dell'Erario, con Pt_1
riserva del relativo difensore di depositare separata istanza di liquidazione.
8) Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge e all'interesse della prole minorenne;
quanto al regime di visita, le parti vanno invitate a favorire la ripresa di un pieno rapporto genitoriale padre-figli e ad incrementare i tempi di permanenza dei minori con il padre, compreso il pernottamento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo in data 07/10/2005
da , nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ( ), alle Controparte_1 C.F._2
condizioni indicate nell'accordo del 20/02/2025–25/03/2025 e riportate in parte motiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 16, parte
I, dell'anno 2005).
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della Sezione I Civile del 07/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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