CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2079/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2079/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
elettivamente domiciliata in Colle di Val d'Elsa (SI), presso lo studio CP_1
dell'Avv. Massimiliano Gala, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
e , entrambi elettivamente domiciliati in Firenze Controparte_2 Controparte_3
presso lo studio dell'Avv. Claudia Scricciolo, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 777/2022 del Tribunale di Siena
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della impugnata sentenza n. 777/2022 del Tribunale di Siena pubblicata in data
20 settembre 2022 a definizione del giudizio n. 3974/2018 R.G., accogliere le domande introduttive così come formulate dalla odierna appellante nella causa di primo grado rigettando integralmente le domande avversarie e per l'effetto: - confermare il decreto ingiuntivo n. 1446/2018 del 12/10/18 emesso nel procedimento monitorio intrapreso innanzi al Tribunale di Siena n. 3234/2018 R.G. o comunque condannare i Sigg.ri
e in solido tra loro al pagamento in favore della Controparte_2 Controparte_3 della somma di € 7.758,00 oltre interessi moratori dal dì del Parte_1 dovuto al saldo per tutti i motivi esposti nell'atto di appello. -Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio comprese le spese della fase monitoria delle quali si chiede la distrazione a favore dell'Avv. Massimiliano Gala il quale avendole anticipate, si dichiara antistatario”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, 1) in via preliminare – pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della esperita mediazione delegata per la mancata partecipazione personale dell'appellante, per
l'insussistenza di comprovati “giusti motivi” alla base della relativa assenza nonché della necessità di essere rappresentato da terzi in mediazione e, comunque, per il difetto di rappresentanza da cui è affetta la procura rilasciata in favore del proprio difensore, e, per l'effetto, respingere l'appello ex adverso proposto contro la sentenza n. 777/2022, emessa il 15 settembre 2022 dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 20 settembre
2022, in quanto improcedibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) in denegata e contestata ipotesi, di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare – pregiudiziale come sopra formulata al punto 1), rigettare comunque in toto l'appello ex adverso proposto contro la sentenza n. 777/2022, emessa il 15 settembre 2022 dal
Tribunale di Siena e pubblicata in data 20 settembre 2022, in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte, dedotte ed argomentate nella comparsa di costituzione e risposta cui ci si riporta integralmente, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio nonché condanna ex art. 96 c.p.c. dell'avversario”.
2 MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ha proposto appello Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 777/2022 del Tribunale di Siena, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dai sigg.ri e nei confronti del Controparte_2 Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 1446/2018.
1.1) Tale decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto da Parte_1 allegando l'esistenza di un proprio credito (per € 7.758,00 oltre accessori) nei confronti dei predetti sigg.ri derivante dalla fornitura e posa in opera di finestre, Persona_1 portafinestre e persiane effettuate presso l'abitazione di questi ultimi, a Campi Bisenzio
(FI).
1.2) Nei confronti del decreto ingiuntivo in questione era stata proposta opposizione dai coniugi allegando che: Persona_1
• a fronte dell'opera complessivamente prestata da erano già stati Parte_1 corrisposti pagamenti per € 16.530,00;
• i pagamenti erano poi stati interrotti in conseguenza della constata sussistenza di vizi e difetti negli infissi forniti ed installati (solo esemplificativamente: “crepe su ante, difetti di stuccatura nodi, difetti di apertura ed allineamento ante, difetti su imbotte, errata posa cornice copri-vetro, vetri da sostituire, etc”), immediatamente contestati sia dal sig. che dal direttore dei lavori, arch. CP_2 CP_4
al sig. (parente del sig. legale rappresentante di
[...] CP_5 CP_1
) ed a tale sig. , montatore intervenuto in loco; Parte_1 Per_2
• previo contatto con la società, gli operatori avevano rassicurato il e CP_2
l'arch. in ordine al fatto che sarebbe stato posto rimedio ai problemi CP_4
riscontrati, in occasione di un nuovo intervento;
• ciò non era tuttavia accaduto e, al momento della seconda tranche della fornitura e posa in opera (essendo stato articolato in due fasi l'espletamento dell'intervento: una prima fase a dicembre 2016-gennaio 2017 ed una seconda fase a maggio- giugno 2017), non solo non era stato posto rimedio ma era stata riscontrata la presenza delle medesime problematiche anche sulla nuova merce fornita e posta in opera;
• anche in questo caso vi era stata immediata denuncia dei vizi, mentre l'arch. aveva riassunto gli stessi in apposita perizia, del 14.6.2017; CP_4
• inutili si erano poi rivelati i successivi contatti tra le parti onde comporre in modo bonario la controversia, stante l'irremovibile posizione di tesa ad Parte_1 incassare l'intero pagamento senza procedere agli interventi di ripristino;
3 • sussisteva dunque un inadempimento di tale da legittimare la Parte_1
risoluzione del contratto, con effetto ex tunc ed obbligo di restituzione di quanto versato, fermo l'impegno degli opponenti a restituire gli infissi installati;
• gli opponenti avevano altresì diritto al risarcimento dei danni.
1.2.1) Era quindi stato chiesto dai sigg.ri “Voglia il Tribunale Persona_1
di Siena, contrariis reiectis, - nel merito, accertata la sussistenza dei vizi e/o difetti agli infissi denunciati tempestivamente sia dai Sigg. Controparte_2 Controparte_3
che dal D.L. Arch. e di cui in premessa, rilevata la loro gravità e, per quanto CP_6 occorrer possa, l'avvenuto riconoscimento ex adverso dell'esistenza degli stessi, appurata
l'ascrivibilità dei medesimi ai materiali utilizzati ed alla posa in opera effettuata dalla dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto tra Parte_1
le parti con efficacia ex tunc per esclusivo inadempimento posto in essere dalla Società opposta e, per l'effetto, annullare, revocare e/o con qualunque utile pronuncia porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 1446/2018 emesso dal Tribunale di Siena, dichiarando i coniugi ingiunti non debitori di alcuna somma nei confronti dell'opposta, per i motivi tutti contenuti nella presente opposizione;
- in via riconvenzionale, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto de quo per fatto e colpa di parte opposta, condannare la
[...]
a rimborsare ai Sigg. e Parte_1 Controparte_2 [...]
l'importo da quest'ultimi sinora corrisposto pari ad € 16.530,00, oltre interessi CP_3
legali e rivalutazione monetaria sino ad dì del soddisfo, pronti i suddetti coniugi a restituire all'opposta, con oneri e spese a carico di quest'ultima, tutti gli infissi consegnati ed installati a fronte della contestuale rimessa delle relative note di credito per le fatture emesse nonché condannare la medesima Società al risarcimento dei danni subiti e/o subendi dagli opponenti corrispondendo in favore di quest'ultimi: 1) in tesi, la cifra di €
24.192,00 + IVA, somma, questa, corrispondente alla spesa adesso necessaria per la sostituzione degli infissi e delle persiane esistenti;
2) in ipotesi, denegata salvo gravame, la cifra di € 10.230,00 + IVA, somma, questa, stimata come necessaria al restauro degli infissi attualmente esistenti ma, in questo caso, ovviamente, senza alcuna restituzione di quanto sinora consegnato ed installato dalla Società opposta;
in entrambi i casi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al dì del soddisfo. In ogni caso, con vittoria di compenso professionale e spese del presente procedimento”.
1.3) Si era costituita che aveva contestato le allegazioni e le Parte_1
domande attoree, in particolare esponendo che:
o la merce era stata fornita senza ritardo, priva di difetti ed installata a regola d'arte;
o non erano mai state fatte, durante lo svolgimento dei lavori, rituali e tempestive contestazioni concernenti vizi e difetti della merce in questione o della sua posa in
4 opera, con conseguente decadenza ex art. 1495 c.c.: irrilevanti in tal senso, già su un piano astratto, le allegazioni degli opponenti concernenti contestazioni fatte a voce agli operatori intervenuti in loco (non essendo rivolte al legale rappresentante);
o la perizia dell'arch. non era in alcun modo condivisibile. CP_4
1.3.1) In base a tali assunti, era stato chiesto da “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, confermare il decreto ingiuntivo n. 1446/2018 del 12/10/18 emesso nel procedimento monitorio intrapreso innanzi al Tribunale di Siena n. 3234/2018 R.G. e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili 2) nel merito, ritenere comunque infondate le richieste esposte dalla controparte per tutte le ragioni espresse in narrativa e per l'effetto rigettare le domande ex adverso svolte in atto introduttivo e la domanda riconvenzionale presentata;
3) In denegata ipotesi, accertare che i vizi eventualmente riscontrati siano di lieve entità ovvero che si tratti di piccoli ritocchi o
“registrazioni” non gravi da determinare la risoluzione del contratto richiesta dalla controparte e ritenere comunque dovuta la pretesa creditoria avanzata dalla Pt_1
nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
4) In ulteriore denegata ipotesi, qualora
[...]
vengano riscontrati vizi tali da diminuire ovvero azzerare il credito del venditore, ritenere comunque non dovuto alcun risarcimento a favore di parte attrice dal momento che non sono stati mai dimostrati specifici danni ma solo eccepiti dei difetti da un punto di vista estetico. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.4) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, ed eseguita poi consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Siena aveva infine ritenuto che:
− il contratto intercorso tra le parti doveva qualificarsi, in considerazione delle caratteristiche della merce fornita e dell'opera prestata da , in termini Parte_1
di contratto di appalto;
− non era fondata l'eccezione di decadenza sollevata da parte di in Parte_1
base:
o alle risultanze emergenti dall'istruttoria orale espletata in corso di causa, da cui era evincibile come vi fossero state continue discussioni tra i proprietari dell'abitazione e gli installatori degli infissi;
o al fatto che la giurisprudenza di legittimità era orientata nel senso che “...ai fini di cui all'art. 1667 cod. civ., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, che consenta di individuare ogni anomalia di questa, essendo sufficiente ad impedire la
5 decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una indicazione sia pure sintetica, ben suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche per quei difetti che sia possibile accertare nella loro reale sussistenza solo in un momento successivo (cfr. Cass. n. 644/2019; n.
6479/1981; n. 360/1972; n. 1596/1964)”;
o al ruolo rivestito da (destinatario delle contestazioni), che CP_5
“...risulta essere stata la persona che di regola si interfacciava per conto dell'appaltatore con i committenti e il loro Direttore dei lavori, era lui ad essere sempre presente in cantiere, apparentemente dotato anche di poteri decisionali” e dovendo quindi “...ritenersi che il comportamento del
( ) sia stato tale da ingenerare negli opponenti, in buona CP_1 CP_5 fede, la convinzione che fosse proprio lui il rappresentante dell'impresa appaltatrice e quindi il soggetto legittimato a ricevere le contestazioni circa la sussistenza degli asseriti vizi e difetti nonché ad assumere le conseguenti decisioni a riguardo tenuto altresì conto dello stretto rapporto di parentela, di padre e figlio, col legale rappresentante nonché amministratore unico della ”; Parte_1
− la relazione di consulenza tecnica d'ufficio dimessa dall'arch. Persona_3 attestava l'esistenza di vizi (“...il CTU, Arch. con elaborato peritale Per_3
condivisibile in ogni sua parte e conclusione - in quanto esaustivo, chiaro, congruo, ben motivato e immune da vizi logico-giuridici - all'esito delle indagini espletate nel contraddittorio delle parti, ha accertato “una serie di vizi e di scostamenti dagli standard della regola dell'arte, di gravità variabile, che riguardano in parte una errata posa in opera degli stessi ed in parte difetti costruttivi” (pag. 10 CTU). La sussistenza e la tipologia dei difetti riscontrati, specificatamente descritti in perizia, risulta supportata dalle relative allegazioni fotografiche;
il costo degli interventi necessari alla eliminazione è stato quantificato in complessivi € 8.930,04 e quindi in una somma addirittura superiore
a quella richiesta in via monitoria”);
− la domanda di doveva essere respinta, con revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
− non sussistevano i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto, chiesta dagli opponenti, in quanto:
o non erano ravvisabili i requisiti applicativi della risoluzione “di diritto” (ex art. 1454 c.c., o 1456 c.c. o 1457 c.c.);
6 o con riferimento invece alla risoluzione giudiziale, “...la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, si da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (ex multis Cass. n. 10571/2001; n.
15249/2005; n. 9295/2006; n. 4366/2015; n. 18578/2018)”;
o gli stessi opponenti non avevano allegato l'ineliminabilità dei vizi lamentati, né avevano contestato le conclusioni del CTU in ordine all'eliminabilità dei vizi riscontrati;
o “La ritenuta sanabilità dei difetti, la specifica descrizione delle criticità di ogni singolo infisso fatta dal consulente, le riproduzioni fotografiche allegate alla perizia attestano che la fornitura/installazione de qua ha sì un minor pregio e valore ma non integra i parametri delle totale inadeguatezza e inutilizzabilità richiesti dalla legge per l'applicabilità del secondo comma della richiamata norma codicistica legittimanti la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore”;
− la reiezione della domanda di risoluzione del contratto, avanzata dagli opponenti, comportava altresì la reiezione della domanda di risarcimento dei danni, avanzata parimenti dagli opponenti, in quanto “...in presenza di difetti per i quali l'art. 1668
c.c. non consente la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo se il committente ha agito, con le azioni previste dal primo comma, per il mantenimento del contratto e non per il suo scioglimento. Il diritto del committente al risarcimento dei danni per i difetti dell'opera, che il primo comma fa salvo "in ogni caso" di colpa dell'appaltatore, va correlato ai casi contemplati dalla richiamata disposizione, di difetti, cioè, la cui gravità non sia tale, quindi le alternative azioni di eliminazione dei difetti o di riduzione del prezzo. Pertanto nel caso che il committente abbia domandato il risarcimento dei danni in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto della "causa petendi" (Cass. n. 15167/2001; n.
9295/2006 ; n. 26965/2011)”;
7 − la soccombenza reciproca comportava la compensazione delle spese di lite, mentre le spese di CTU dovevano essere poste a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
1.4.1) Il Tribunale predetto aveva dunque infine reso la seguente statuizione: “- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto; - revoca il decreto ingiuntivo
n. 1446/2018 emesso dal Tribunale di Siena;
- rigetta le domande riconvenzionali degli opponenti di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna le spese di
CTU”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello . Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Relativamente alla mancata considerazione dell'eccezione preliminare si impugna la sentenza predetta per erroneità rispetto al dato istruttorio – errata applicazione di legge – illegittimità delle motivazioni poste a fondamento della decisione assunta – omessa considerazione dei fatti”, censurando la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine al ruolo attribuito al sig. CP_5
sostanzialmente equiparato al legale rappresentante di (di
[...] Parte_1
cui era invece mero dipendente, intervenuto in loco come operaio), e che aveva condotto il Tribunale di Siena a ritenere rituali e tempestive le contestazioni oggetto di causa;
2°. “Relativamente alla CTU si impugna la sentenza predetta per erroneità rispetto al dato istruttorio – errata applicazione di legge – illegittimità delle motivazioni poste a fondamento della decisione assunta – omessa considerazione dei fatti”, contestando la valorizzazione fornita dal Tribunale di Siena al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, dal momento che il CTU arch. aveva Per_3
dimostrato di non essere a conoscenza delle specifiche problematiche concernenti il legno e la sua lavorazione, ricorrendo all'ausilio di un terzo (tale sig. Per_4
indicato come esperto del settore, ma senza che constasse, poi, in quali
[...]
termini il predetto sig. si era espresso con riferimento alle problematiche in Per_4 questione;
ciò, peraltro, al netto dell'opinabilità dei giudizi espressi nella consulenza tecnica, contenenti valutazioni errate anche sul piano giuridico (come il giudizio espresso in ordine alla possibilità di applicare una finitura laccata al pino di Svezia, senza considerare che quella era stata la scelta dei committenti, i quali nulla avevano del resto allegato sul punto), con conseguente inutilizzabilità della consulenza stessa;
8 3°. “Circa l'individuazione della fattispecie giuridica oggetto di causa si impugna la sentenza predetta per erroneità rispetto al dato istruttorio – errata applicazione di legge – illegittimità delle motivazioni poste a fondamento della decisione assunta – omessa considerazione dei fatti”, contestando la qualificazione fornita dal giudice di prime cure al contratto intercorso tra le parti e rilevando quindi come tale contratto non potesse qualificarsi in termini di appalto, in quanto “...Il Tribunale di
Siena propendeva erratamente per dare maggiore rilevanza alle obbligazioni di fare sulla falsa convinzione che la avesse dovuto Parte_1
realizzare ad hoc dei manufatti particolari per la committenza, ma in realtà
l'attività lavorativa svolta nel caso di specie dall'odierna appellante appare in linea con l'operato standard della società”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, i sigg.ri hanno integralmente Persona_1
contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
3) Preliminarmente alla valutazione del merito del gravame deve prendersi in considerazione l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata da parte degli appellati, con riferimento alle irregolarità riscontrate nella procedura di mediazione delegata disposta dal collegio con provvedimento del 31.1.2024.
3.1) In proposito va anzitutto rilevato che:
a) con ordinanza del 31.1.2024, la Corte ha disposto l'espletamento della procedura di mediazione delegata, da instaurare entro 15 giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento in questione;
b) risulta che tale procedura sia stata instaurata da innanzi Parte_1 all'Associazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siena (Proc. n. 22/2024), e si sia articolata in due incontri, concludendosi poi negativamente;
c) parte appellata ha esposto (nelle note dimesse in data 30.6.2024), al riguardo, che:
i. il legale rappresentante di (sig. non ha Parte_1 CP_7
partecipato ad alcuno dei due incontri predetti adducendo motivi di salute per la mancata partecipazione al primo incontro (12.3.2024), comunque non certificati e meramente riferiti dal legale dello stesso, e senza invece giustificare alcunché per la mancata partecipazione al secondo incontro
(5.4.2024);
9 ii. la procura speciale rilasciata al difensore di non riveste il Parte_1
carattere sostanziale, per contenuto e forma, necessario per ravvisare l'efficace rappresentanza da parte del delegato in ordine ai diritti ed interessi sostanziali propri del delegante;
iii. la procedura di mediazione era dunque nulla per la mancata partecipazione personale dell'appellante, per l'inesistenza di giustificati motivi per tale mancata partecipazione (e dunque di essere rappresentato da terzi) e per il difetto di rappresentanza in capo al procuratore, con conseguente improcedibilità dell'appello;
d) tale eccezione è stata ribadita dagli appellati nelle note dimesse in data 12.11.2024;
e) parte appellante non ha esposto repliche specifiche sul punto, nelle note dimesse in data 11.11.2024;
f) infine, negli scritti conclusionali:
i. parte appellante non ha esposto considerazioni specifiche sul profilo in questione, nel contesto della comparsa conclusionale;
ii. parte appellata ha ribadito, nella comparsa conclusionale, l'eccezione di improcedibilità sopra ricordata, esponendo argomentazioni a supporto della stessa nei termini parimenti già in precedenza ricordati;
iii. parte appellante, nella memoria di replica, ha contestato tale eccezione, adducendone:
→ la tardività (senza ulteriori specificazioni);
→ l'infondatezza, adducendo la ritualità della partecipazione del sig. mediante rilascio di procura al proprio difensore, in CP_1 considerazione dell'età dello stesso sig. (nato nel 1948) e CP_1 dell'efficacia sostanziale della procura stessa.
3.2) L'eccezione è fondata.
3.2.1) L'art. 8 del D.Lgs 28/2010 contempla espressamente (anche nella formulazione applicabile ratione temporis, ricordando come il presente giudizio di appello sia stato iscritto a ruolo il 16.11.2022) la possibilità che alla procedura di mediazione disciplinata dal predetto decreto legislativo possano partecipare, in luogo delle parti personalmente ed in “presenza di giustificati motivi”, rappresentanti delegati da queste ultime.
Il rappresentante così delegato deve, per ottemperare ai requisiti richiesti dalla norma in esame, essere a conoscenza dei fatti di causa ed essere “munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
10 La Corte di Cassazione (cfr Cass. 8473 del 27.3.2019, in motivazione) ha avuto modo di precisare, al riguardo, che il rappresentante delegato alla partecipazione alla procedura di mediazione può ben essere lo stesso difensore della parte, precisando che:
− “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto ( ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia , come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”;
− “Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non
è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.
Tale impostazione ermeneutica è stata poi ribadita dalla Suprema Corte in successive pronunce (cfr, in tal senso e da ultimo, Cass. 14676 del 31.5.2025, nella cui motivazione è dato leggere che “Occorre senz'altro, a tal fine, una procura che attribuisca al rappresentante tutti i poteri sostanziali necessari per partecipare utilmente al procedimento di mediazione, come del resto precisato proprio nella motivazione della decisione di questa Corte sopra richiamata (Cass. n. 8473 del 2019). Ciò sta, peraltro, semplicemente a significare che non potrebbe ritenersi sufficiente una procura (generale
o, anche, speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale (e, quindi, nella quale l'autografia della sottoscrizione possa essere certificata dal difensore stesso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.), anche se comprendente il potere di transigere e conciliare la lite, e che la procura per partecipare al procedimento di mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata (necessariamente mediante atto notarile, per quanto appena osservato), deve, comunque, specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante
11 di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio”).
3.2.2) Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve rilevarsi come incombesse dunque sull'odierna appellante l'onere di fornire dimostrazione specifica dell'intervenuto rilascio di una procura al difensore caratterizzata:
− dal conferimento mediante atto notarile;
− dall'espresso conferimento del potere, oltre che di transigere e conciliare la lite, anche di quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio.
3.2.3) Questa dimostrazione non è stata fornita.
A) Parte appellante ha dimesso al riguardo:
− con deposito del 17.6.2024, documentazione correlata allo svolgimento della procedura di mediazione, tra cui (all'allegato 5) la procura speciale conferita al difensore, Avv. Massimiliano Gala, per la partecipazione alla procedura predetta;
− in allegato alla memoria conclusionale di replica “per comodità della Corte”, la procura speciale “agli atti”.
B) In proposito va rilevato come il deposito documentale effettuato in allegato alla memoria conclusionale di replica non possa essere preso in considerazione ai fini istruttori che qui rilevano (e salvi i rilievi esposti, infra, con riferimento ad altri aspetti) in quanto si tratta di documento dimesso dopo il passaggio del processo dalla fase di istruzione/trattazione alla fase decisoria, con preclusione di ogni ulteriore attività istruttoria delle parti.
Con riferimento invece alla procura speciale depositata dall'appellante in data
17.6.2024 deve porsi in evidenza che tale procura:
− non risulta conferita mediante atto notarile e, anzi, non risulta conferita mediante atto di cui consti una qualsivoglia attestazione dell'autenticità della sottoscrizione, trattandosi di un modulo generale già predisposto, con spazi da riempire a cura del compilatore, poi effettivamente compilato con riempimento di tali spazi e con sottoscrizione unicamente del “mandante” (e senza che consti neppure la predisposizione di uno spazio destinato all'autenticazione);
− non contiene alcun riferimento espresso al potere di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio (facendo riferimento ai seguenti poteri:
“Promuovere la mediazione/aderire al procedimento di mediazione, intervenire agli incontri, stabilire rinvii presiedendo ai medesimi, chiedere la proroga dei termini, chiedere una consulenza tecnica e/o nominare un consulente di parte, pagare ed incassare somme, pagare la tariffa di mediazione, integrare il contraddittorio chiamando terzi in mediazione, modificare o integrare la domanda
12 iniziale, chiedere al mediatore la formulazione di una proposta, assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, sottoscrivere
l'eventuale accordo di mediazione o il verbale finale di mancato accordo, assumere l'impegno alla riservatezza in merito alle informazioni acquisite durante il procedimento” ed a quelli di “Sottoscrivere mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 bis del D. L.vo
28/2010 e segg. i verbali e l'eventuale accordo di mediazione essendo il sottoscritto privo di dispositivo idoneo, esonerando sin d'ora il mediatore e
l'Organismo di mediazione da ogni responsabilità connessa” e dunque, a poteri aventi precipua natura processuale e, comunque, privi come detto di riferimento all'espressa titolarità di un potere dispositivo dei diritti sostanziali oggetto di giudizio).
3.3) Risulta, dunque, come parte appellante non abbia partecipato alla procedura di mediazione, con conseguente improcedibilità del gravame.
Né possono condurre a diversa conclusione le argomentazioni critiche mosse da parte appellante, dal momento che l'eccezione di tardività sollevata da Parte_1 risulta infondata sol che si consideri come l'improcedibilità in questione sia stata sollevata dagli appellanti con il primo atto difensivo successivo all'espletamento della procedura di mediazione, mentre le critiche concernenti il merito di tale improcedibilità risultano superate per effetto delle considerazioni già espresse.
4) Occorre a questo punto rilevare che, per quanto si tratti di aspetto non suscettibile di essere – come già detto – preso in considerazione ai fini della decisione della questione sin qui affrontata, presenta comunque una certa rilevanza nel presente contenzioso il documento dimesso da parte appellante in allegato alla memoria conclusionale di replica.
4.1) Come già accennato, il documento in oggetto risulta essere stato allegato da parte appellante nel contesto dell'atto predetto, ai fini di agevolarne la lettura da parte della Corte (testualmente: “Nella procura speciale agli atti, che si allega per comodità della Corte”).
Il portato semantico delle espressioni utilizzate, dunque, appare imperniarsi sulla prospettazione per cui il documento dimesso in sede di memoria di replica rappresentava la ri-produzione di un documento già in atti, effettuata al mero scopo di renderne più comoda la consultazione da parte della Corte.
Va tuttavia posto nella dovuta evidenza come nella documentazione dimessa dall'appellante nella memoria di replica sia inserito (anche) un documento nuovo, non presente tra quelli già depositati in data 17.6.2024.
13 Ed infatti:
− con il deposito del 17.6.2024 erano state depositati (alla voce: “MEDIAZIONE N.
22-24 PROCURE SPECIALI.eml” ed a quella “”procure speciali.pdf”) i medesimi tre documenti, rappresentati dalle tre procure conferite, rispettivamente, dal sig.
(quale legale rappresentante di ), dal sig. e dalla CP_1 Parte_1 CP_2
sig.ra CP_3
− con il deposito in allegato alla memoria di replica sono stati depositati quattro documenti, e cioè sia i medesimi tre documenti già dimessi in data 17.6.2024, sia un documento nuovo, intitolato “PROCURA PER IL PROCEDIMENTO DI
MEDIAZIONE (Persona Giuridica)”, costituito pur sempre da un modulo generale predisposto e poi compilato, ma connotato da una diversa formattazione (sia sul piano delle espressioni utilizzate, sia su quello della sequenza dei campi da riempire) e, soprattutto, dalla presenza (in calce al modulo e dopo la sottoscrizione del conferente la procura) della voce “E' autentica (nel caso di procura a favore di avvocato)”, seguita dalla voce “Firma Avv”, in cui risulta apposta poi una sigla (si presume – ma non vi è certezza alcuna – del difensore).
Il fatto che sia stato dimesso un documento nuovo non comporta all'evidenza alcuna ricaduta in punto di decisione della lite, trattandosi, come detto, di documento non suscettibile di essere preso in considerazione stante la tardività della relativa produzione.
Tuttavia, il fatto che tale documento sia stato dimesso modulandone la funzione in chiave meramente agevolatrice del lavoro della Corte in quanto pura e semplice riproduzione di un deposito già avvenuto risulta suscettibile di essere preso in considerazione sul piano della regolazione delle spese di lite.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese della fase di mediazione, devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della nota spese dimessa dagli appellati, in quanto conforme ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), avendo in considerazione lo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in relazione al valore della causa, con riferimento al criterio del “petitum”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto
D.M.
5.1) Con riferimento poi alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte appellante, si osserva come l'accoglimento di tale domanda presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Nella versione applicabile ratione temporis
(trattandosi di processo iscritto a ruolo in prime cure il 7.12.2018) vi è poi la possibilità –
14 prevista al 3° comma di tale norma – per cui “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Nel caso di specie appare indice quantomeno di colpa grave la condotta di parte appellante sostanziatasi nella produzione documentale presa in considerazione al pregresso paragrafo 4.1, in quanto all'evidenza integrante:
− una produzione documentale non consentita dalla fase processuale e quindi operata in violazione delle preclusioni già maturate;
− giustificata dall'esigenza di agevolare il lavoro della Corte ma, in concreto, comportante l'introduzione nel processo di un documento del tutto nuovo, ma accompagnato da un riferimento alla presenza “già in atti” del documento medesimo.
La condotta rilevante ex art. 96 c.p.c., del resto, è suscettibile di essere rinvenuta anche con riferimento alle attività di matrice istruttoria (cfr Cass. 12636 del 12.5.2025) ed
è integrata, sul piano soggettivo, da “...scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo”, come è in effetti ravvisabile nel caso di specie.
Sul piano della liquidazione, eminentemente equitativa, dell'importo da porre a carico dell'appellante, ritiene la Corte di avere a riferimento una frazione delle spese di lite da individuarsi, in considerazione degli elementi di riferimento (rilevante intensità della colpa, scarsa attitudine ad incidere sulla decisione), in ¼ della misura complessiva delle spese di lite, oltre interessi al tasso di legge computati a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al momento del saldo effettivo.
5.2) Infine, poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 777/2022 del Tribunale di Siena, Parte_1
così statuisce:
15 1) dichiara improcedibile l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1
e le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_2 Controparte_3 complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre ad € 1.356,98 per la fase di mediazione, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € 190,95 per spese, IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte appellante a versare a parte appellata Parte_1
e ex art. 96 c.p.c., l'importo di € 1.791,42 oltre Controparte_2 Controparte_3
interessi al tasso di legge computati a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al momento del saldo effettivo;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2079/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
elettivamente domiciliata in Colle di Val d'Elsa (SI), presso lo studio CP_1
dell'Avv. Massimiliano Gala, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
e , entrambi elettivamente domiciliati in Firenze Controparte_2 Controparte_3
presso lo studio dell'Avv. Claudia Scricciolo, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 777/2022 del Tribunale di Siena
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della impugnata sentenza n. 777/2022 del Tribunale di Siena pubblicata in data
20 settembre 2022 a definizione del giudizio n. 3974/2018 R.G., accogliere le domande introduttive così come formulate dalla odierna appellante nella causa di primo grado rigettando integralmente le domande avversarie e per l'effetto: - confermare il decreto ingiuntivo n. 1446/2018 del 12/10/18 emesso nel procedimento monitorio intrapreso innanzi al Tribunale di Siena n. 3234/2018 R.G. o comunque condannare i Sigg.ri
e in solido tra loro al pagamento in favore della Controparte_2 Controparte_3 della somma di € 7.758,00 oltre interessi moratori dal dì del Parte_1 dovuto al saldo per tutti i motivi esposti nell'atto di appello. -Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio comprese le spese della fase monitoria delle quali si chiede la distrazione a favore dell'Avv. Massimiliano Gala il quale avendole anticipate, si dichiara antistatario”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, 1) in via preliminare – pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della esperita mediazione delegata per la mancata partecipazione personale dell'appellante, per
l'insussistenza di comprovati “giusti motivi” alla base della relativa assenza nonché della necessità di essere rappresentato da terzi in mediazione e, comunque, per il difetto di rappresentanza da cui è affetta la procura rilasciata in favore del proprio difensore, e, per l'effetto, respingere l'appello ex adverso proposto contro la sentenza n. 777/2022, emessa il 15 settembre 2022 dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 20 settembre
2022, in quanto improcedibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) in denegata e contestata ipotesi, di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare – pregiudiziale come sopra formulata al punto 1), rigettare comunque in toto l'appello ex adverso proposto contro la sentenza n. 777/2022, emessa il 15 settembre 2022 dal
Tribunale di Siena e pubblicata in data 20 settembre 2022, in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte, dedotte ed argomentate nella comparsa di costituzione e risposta cui ci si riporta integralmente, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio nonché condanna ex art. 96 c.p.c. dell'avversario”.
2 MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ha proposto appello Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 777/2022 del Tribunale di Siena, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dai sigg.ri e nei confronti del Controparte_2 Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 1446/2018.
1.1) Tale decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto da Parte_1 allegando l'esistenza di un proprio credito (per € 7.758,00 oltre accessori) nei confronti dei predetti sigg.ri derivante dalla fornitura e posa in opera di finestre, Persona_1 portafinestre e persiane effettuate presso l'abitazione di questi ultimi, a Campi Bisenzio
(FI).
1.2) Nei confronti del decreto ingiuntivo in questione era stata proposta opposizione dai coniugi allegando che: Persona_1
• a fronte dell'opera complessivamente prestata da erano già stati Parte_1 corrisposti pagamenti per € 16.530,00;
• i pagamenti erano poi stati interrotti in conseguenza della constata sussistenza di vizi e difetti negli infissi forniti ed installati (solo esemplificativamente: “crepe su ante, difetti di stuccatura nodi, difetti di apertura ed allineamento ante, difetti su imbotte, errata posa cornice copri-vetro, vetri da sostituire, etc”), immediatamente contestati sia dal sig. che dal direttore dei lavori, arch. CP_2 CP_4
al sig. (parente del sig. legale rappresentante di
[...] CP_5 CP_1
) ed a tale sig. , montatore intervenuto in loco; Parte_1 Per_2
• previo contatto con la società, gli operatori avevano rassicurato il e CP_2
l'arch. in ordine al fatto che sarebbe stato posto rimedio ai problemi CP_4
riscontrati, in occasione di un nuovo intervento;
• ciò non era tuttavia accaduto e, al momento della seconda tranche della fornitura e posa in opera (essendo stato articolato in due fasi l'espletamento dell'intervento: una prima fase a dicembre 2016-gennaio 2017 ed una seconda fase a maggio- giugno 2017), non solo non era stato posto rimedio ma era stata riscontrata la presenza delle medesime problematiche anche sulla nuova merce fornita e posta in opera;
• anche in questo caso vi era stata immediata denuncia dei vizi, mentre l'arch. aveva riassunto gli stessi in apposita perizia, del 14.6.2017; CP_4
• inutili si erano poi rivelati i successivi contatti tra le parti onde comporre in modo bonario la controversia, stante l'irremovibile posizione di tesa ad Parte_1 incassare l'intero pagamento senza procedere agli interventi di ripristino;
3 • sussisteva dunque un inadempimento di tale da legittimare la Parte_1
risoluzione del contratto, con effetto ex tunc ed obbligo di restituzione di quanto versato, fermo l'impegno degli opponenti a restituire gli infissi installati;
• gli opponenti avevano altresì diritto al risarcimento dei danni.
1.2.1) Era quindi stato chiesto dai sigg.ri “Voglia il Tribunale Persona_1
di Siena, contrariis reiectis, - nel merito, accertata la sussistenza dei vizi e/o difetti agli infissi denunciati tempestivamente sia dai Sigg. Controparte_2 Controparte_3
che dal D.L. Arch. e di cui in premessa, rilevata la loro gravità e, per quanto CP_6 occorrer possa, l'avvenuto riconoscimento ex adverso dell'esistenza degli stessi, appurata
l'ascrivibilità dei medesimi ai materiali utilizzati ed alla posa in opera effettuata dalla dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto tra Parte_1
le parti con efficacia ex tunc per esclusivo inadempimento posto in essere dalla Società opposta e, per l'effetto, annullare, revocare e/o con qualunque utile pronuncia porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 1446/2018 emesso dal Tribunale di Siena, dichiarando i coniugi ingiunti non debitori di alcuna somma nei confronti dell'opposta, per i motivi tutti contenuti nella presente opposizione;
- in via riconvenzionale, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto de quo per fatto e colpa di parte opposta, condannare la
[...]
a rimborsare ai Sigg. e Parte_1 Controparte_2 [...]
l'importo da quest'ultimi sinora corrisposto pari ad € 16.530,00, oltre interessi CP_3
legali e rivalutazione monetaria sino ad dì del soddisfo, pronti i suddetti coniugi a restituire all'opposta, con oneri e spese a carico di quest'ultima, tutti gli infissi consegnati ed installati a fronte della contestuale rimessa delle relative note di credito per le fatture emesse nonché condannare la medesima Società al risarcimento dei danni subiti e/o subendi dagli opponenti corrispondendo in favore di quest'ultimi: 1) in tesi, la cifra di €
24.192,00 + IVA, somma, questa, corrispondente alla spesa adesso necessaria per la sostituzione degli infissi e delle persiane esistenti;
2) in ipotesi, denegata salvo gravame, la cifra di € 10.230,00 + IVA, somma, questa, stimata come necessaria al restauro degli infissi attualmente esistenti ma, in questo caso, ovviamente, senza alcuna restituzione di quanto sinora consegnato ed installato dalla Società opposta;
in entrambi i casi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al dì del soddisfo. In ogni caso, con vittoria di compenso professionale e spese del presente procedimento”.
1.3) Si era costituita che aveva contestato le allegazioni e le Parte_1
domande attoree, in particolare esponendo che:
o la merce era stata fornita senza ritardo, priva di difetti ed installata a regola d'arte;
o non erano mai state fatte, durante lo svolgimento dei lavori, rituali e tempestive contestazioni concernenti vizi e difetti della merce in questione o della sua posa in
4 opera, con conseguente decadenza ex art. 1495 c.c.: irrilevanti in tal senso, già su un piano astratto, le allegazioni degli opponenti concernenti contestazioni fatte a voce agli operatori intervenuti in loco (non essendo rivolte al legale rappresentante);
o la perizia dell'arch. non era in alcun modo condivisibile. CP_4
1.3.1) In base a tali assunti, era stato chiesto da “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, confermare il decreto ingiuntivo n. 1446/2018 del 12/10/18 emesso nel procedimento monitorio intrapreso innanzi al Tribunale di Siena n. 3234/2018 R.G. e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili 2) nel merito, ritenere comunque infondate le richieste esposte dalla controparte per tutte le ragioni espresse in narrativa e per l'effetto rigettare le domande ex adverso svolte in atto introduttivo e la domanda riconvenzionale presentata;
3) In denegata ipotesi, accertare che i vizi eventualmente riscontrati siano di lieve entità ovvero che si tratti di piccoli ritocchi o
“registrazioni” non gravi da determinare la risoluzione del contratto richiesta dalla controparte e ritenere comunque dovuta la pretesa creditoria avanzata dalla Pt_1
nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
4) In ulteriore denegata ipotesi, qualora
[...]
vengano riscontrati vizi tali da diminuire ovvero azzerare il credito del venditore, ritenere comunque non dovuto alcun risarcimento a favore di parte attrice dal momento che non sono stati mai dimostrati specifici danni ma solo eccepiti dei difetti da un punto di vista estetico. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.4) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, ed eseguita poi consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Siena aveva infine ritenuto che:
− il contratto intercorso tra le parti doveva qualificarsi, in considerazione delle caratteristiche della merce fornita e dell'opera prestata da , in termini Parte_1
di contratto di appalto;
− non era fondata l'eccezione di decadenza sollevata da parte di in Parte_1
base:
o alle risultanze emergenti dall'istruttoria orale espletata in corso di causa, da cui era evincibile come vi fossero state continue discussioni tra i proprietari dell'abitazione e gli installatori degli infissi;
o al fatto che la giurisprudenza di legittimità era orientata nel senso che “...ai fini di cui all'art. 1667 cod. civ., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, che consenta di individuare ogni anomalia di questa, essendo sufficiente ad impedire la
5 decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una indicazione sia pure sintetica, ben suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche per quei difetti che sia possibile accertare nella loro reale sussistenza solo in un momento successivo (cfr. Cass. n. 644/2019; n.
6479/1981; n. 360/1972; n. 1596/1964)”;
o al ruolo rivestito da (destinatario delle contestazioni), che CP_5
“...risulta essere stata la persona che di regola si interfacciava per conto dell'appaltatore con i committenti e il loro Direttore dei lavori, era lui ad essere sempre presente in cantiere, apparentemente dotato anche di poteri decisionali” e dovendo quindi “...ritenersi che il comportamento del
( ) sia stato tale da ingenerare negli opponenti, in buona CP_1 CP_5 fede, la convinzione che fosse proprio lui il rappresentante dell'impresa appaltatrice e quindi il soggetto legittimato a ricevere le contestazioni circa la sussistenza degli asseriti vizi e difetti nonché ad assumere le conseguenti decisioni a riguardo tenuto altresì conto dello stretto rapporto di parentela, di padre e figlio, col legale rappresentante nonché amministratore unico della ”; Parte_1
− la relazione di consulenza tecnica d'ufficio dimessa dall'arch. Persona_3 attestava l'esistenza di vizi (“...il CTU, Arch. con elaborato peritale Per_3
condivisibile in ogni sua parte e conclusione - in quanto esaustivo, chiaro, congruo, ben motivato e immune da vizi logico-giuridici - all'esito delle indagini espletate nel contraddittorio delle parti, ha accertato “una serie di vizi e di scostamenti dagli standard della regola dell'arte, di gravità variabile, che riguardano in parte una errata posa in opera degli stessi ed in parte difetti costruttivi” (pag. 10 CTU). La sussistenza e la tipologia dei difetti riscontrati, specificatamente descritti in perizia, risulta supportata dalle relative allegazioni fotografiche;
il costo degli interventi necessari alla eliminazione è stato quantificato in complessivi € 8.930,04 e quindi in una somma addirittura superiore
a quella richiesta in via monitoria”);
− la domanda di doveva essere respinta, con revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
− non sussistevano i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto, chiesta dagli opponenti, in quanto:
o non erano ravvisabili i requisiti applicativi della risoluzione “di diritto” (ex art. 1454 c.c., o 1456 c.c. o 1457 c.c.);
6 o con riferimento invece alla risoluzione giudiziale, “...la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, si da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (ex multis Cass. n. 10571/2001; n.
15249/2005; n. 9295/2006; n. 4366/2015; n. 18578/2018)”;
o gli stessi opponenti non avevano allegato l'ineliminabilità dei vizi lamentati, né avevano contestato le conclusioni del CTU in ordine all'eliminabilità dei vizi riscontrati;
o “La ritenuta sanabilità dei difetti, la specifica descrizione delle criticità di ogni singolo infisso fatta dal consulente, le riproduzioni fotografiche allegate alla perizia attestano che la fornitura/installazione de qua ha sì un minor pregio e valore ma non integra i parametri delle totale inadeguatezza e inutilizzabilità richiesti dalla legge per l'applicabilità del secondo comma della richiamata norma codicistica legittimanti la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore”;
− la reiezione della domanda di risoluzione del contratto, avanzata dagli opponenti, comportava altresì la reiezione della domanda di risarcimento dei danni, avanzata parimenti dagli opponenti, in quanto “...in presenza di difetti per i quali l'art. 1668
c.c. non consente la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo se il committente ha agito, con le azioni previste dal primo comma, per il mantenimento del contratto e non per il suo scioglimento. Il diritto del committente al risarcimento dei danni per i difetti dell'opera, che il primo comma fa salvo "in ogni caso" di colpa dell'appaltatore, va correlato ai casi contemplati dalla richiamata disposizione, di difetti, cioè, la cui gravità non sia tale, quindi le alternative azioni di eliminazione dei difetti o di riduzione del prezzo. Pertanto nel caso che il committente abbia domandato il risarcimento dei danni in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto della "causa petendi" (Cass. n. 15167/2001; n.
9295/2006 ; n. 26965/2011)”;
7 − la soccombenza reciproca comportava la compensazione delle spese di lite, mentre le spese di CTU dovevano essere poste a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
1.4.1) Il Tribunale predetto aveva dunque infine reso la seguente statuizione: “- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto; - revoca il decreto ingiuntivo
n. 1446/2018 emesso dal Tribunale di Siena;
- rigetta le domande riconvenzionali degli opponenti di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna le spese di
CTU”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello . Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Relativamente alla mancata considerazione dell'eccezione preliminare si impugna la sentenza predetta per erroneità rispetto al dato istruttorio – errata applicazione di legge – illegittimità delle motivazioni poste a fondamento della decisione assunta – omessa considerazione dei fatti”, censurando la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine al ruolo attribuito al sig. CP_5
sostanzialmente equiparato al legale rappresentante di (di
[...] Parte_1
cui era invece mero dipendente, intervenuto in loco come operaio), e che aveva condotto il Tribunale di Siena a ritenere rituali e tempestive le contestazioni oggetto di causa;
2°. “Relativamente alla CTU si impugna la sentenza predetta per erroneità rispetto al dato istruttorio – errata applicazione di legge – illegittimità delle motivazioni poste a fondamento della decisione assunta – omessa considerazione dei fatti”, contestando la valorizzazione fornita dal Tribunale di Siena al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, dal momento che il CTU arch. aveva Per_3
dimostrato di non essere a conoscenza delle specifiche problematiche concernenti il legno e la sua lavorazione, ricorrendo all'ausilio di un terzo (tale sig. Per_4
indicato come esperto del settore, ma senza che constasse, poi, in quali
[...]
termini il predetto sig. si era espresso con riferimento alle problematiche in Per_4 questione;
ciò, peraltro, al netto dell'opinabilità dei giudizi espressi nella consulenza tecnica, contenenti valutazioni errate anche sul piano giuridico (come il giudizio espresso in ordine alla possibilità di applicare una finitura laccata al pino di Svezia, senza considerare che quella era stata la scelta dei committenti, i quali nulla avevano del resto allegato sul punto), con conseguente inutilizzabilità della consulenza stessa;
8 3°. “Circa l'individuazione della fattispecie giuridica oggetto di causa si impugna la sentenza predetta per erroneità rispetto al dato istruttorio – errata applicazione di legge – illegittimità delle motivazioni poste a fondamento della decisione assunta – omessa considerazione dei fatti”, contestando la qualificazione fornita dal giudice di prime cure al contratto intercorso tra le parti e rilevando quindi come tale contratto non potesse qualificarsi in termini di appalto, in quanto “...Il Tribunale di
Siena propendeva erratamente per dare maggiore rilevanza alle obbligazioni di fare sulla falsa convinzione che la avesse dovuto Parte_1
realizzare ad hoc dei manufatti particolari per la committenza, ma in realtà
l'attività lavorativa svolta nel caso di specie dall'odierna appellante appare in linea con l'operato standard della società”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, i sigg.ri hanno integralmente Persona_1
contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
3) Preliminarmente alla valutazione del merito del gravame deve prendersi in considerazione l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata da parte degli appellati, con riferimento alle irregolarità riscontrate nella procedura di mediazione delegata disposta dal collegio con provvedimento del 31.1.2024.
3.1) In proposito va anzitutto rilevato che:
a) con ordinanza del 31.1.2024, la Corte ha disposto l'espletamento della procedura di mediazione delegata, da instaurare entro 15 giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento in questione;
b) risulta che tale procedura sia stata instaurata da innanzi Parte_1 all'Associazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siena (Proc. n. 22/2024), e si sia articolata in due incontri, concludendosi poi negativamente;
c) parte appellata ha esposto (nelle note dimesse in data 30.6.2024), al riguardo, che:
i. il legale rappresentante di (sig. non ha Parte_1 CP_7
partecipato ad alcuno dei due incontri predetti adducendo motivi di salute per la mancata partecipazione al primo incontro (12.3.2024), comunque non certificati e meramente riferiti dal legale dello stesso, e senza invece giustificare alcunché per la mancata partecipazione al secondo incontro
(5.4.2024);
9 ii. la procura speciale rilasciata al difensore di non riveste il Parte_1
carattere sostanziale, per contenuto e forma, necessario per ravvisare l'efficace rappresentanza da parte del delegato in ordine ai diritti ed interessi sostanziali propri del delegante;
iii. la procedura di mediazione era dunque nulla per la mancata partecipazione personale dell'appellante, per l'inesistenza di giustificati motivi per tale mancata partecipazione (e dunque di essere rappresentato da terzi) e per il difetto di rappresentanza in capo al procuratore, con conseguente improcedibilità dell'appello;
d) tale eccezione è stata ribadita dagli appellati nelle note dimesse in data 12.11.2024;
e) parte appellante non ha esposto repliche specifiche sul punto, nelle note dimesse in data 11.11.2024;
f) infine, negli scritti conclusionali:
i. parte appellante non ha esposto considerazioni specifiche sul profilo in questione, nel contesto della comparsa conclusionale;
ii. parte appellata ha ribadito, nella comparsa conclusionale, l'eccezione di improcedibilità sopra ricordata, esponendo argomentazioni a supporto della stessa nei termini parimenti già in precedenza ricordati;
iii. parte appellante, nella memoria di replica, ha contestato tale eccezione, adducendone:
→ la tardività (senza ulteriori specificazioni);
→ l'infondatezza, adducendo la ritualità della partecipazione del sig. mediante rilascio di procura al proprio difensore, in CP_1 considerazione dell'età dello stesso sig. (nato nel 1948) e CP_1 dell'efficacia sostanziale della procura stessa.
3.2) L'eccezione è fondata.
3.2.1) L'art. 8 del D.Lgs 28/2010 contempla espressamente (anche nella formulazione applicabile ratione temporis, ricordando come il presente giudizio di appello sia stato iscritto a ruolo il 16.11.2022) la possibilità che alla procedura di mediazione disciplinata dal predetto decreto legislativo possano partecipare, in luogo delle parti personalmente ed in “presenza di giustificati motivi”, rappresentanti delegati da queste ultime.
Il rappresentante così delegato deve, per ottemperare ai requisiti richiesti dalla norma in esame, essere a conoscenza dei fatti di causa ed essere “munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
10 La Corte di Cassazione (cfr Cass. 8473 del 27.3.2019, in motivazione) ha avuto modo di precisare, al riguardo, che il rappresentante delegato alla partecipazione alla procedura di mediazione può ben essere lo stesso difensore della parte, precisando che:
− “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto ( ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia , come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”;
− “Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non
è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.
Tale impostazione ermeneutica è stata poi ribadita dalla Suprema Corte in successive pronunce (cfr, in tal senso e da ultimo, Cass. 14676 del 31.5.2025, nella cui motivazione è dato leggere che “Occorre senz'altro, a tal fine, una procura che attribuisca al rappresentante tutti i poteri sostanziali necessari per partecipare utilmente al procedimento di mediazione, come del resto precisato proprio nella motivazione della decisione di questa Corte sopra richiamata (Cass. n. 8473 del 2019). Ciò sta, peraltro, semplicemente a significare che non potrebbe ritenersi sufficiente una procura (generale
o, anche, speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale (e, quindi, nella quale l'autografia della sottoscrizione possa essere certificata dal difensore stesso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.), anche se comprendente il potere di transigere e conciliare la lite, e che la procura per partecipare al procedimento di mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata (necessariamente mediante atto notarile, per quanto appena osservato), deve, comunque, specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare la lite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da consentire al rappresentante
11 di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da eliminare la necessità del giudizio”).
3.2.2) Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve rilevarsi come incombesse dunque sull'odierna appellante l'onere di fornire dimostrazione specifica dell'intervenuto rilascio di una procura al difensore caratterizzata:
− dal conferimento mediante atto notarile;
− dall'espresso conferimento del potere, oltre che di transigere e conciliare la lite, anche di quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio.
3.2.3) Questa dimostrazione non è stata fornita.
A) Parte appellante ha dimesso al riguardo:
− con deposito del 17.6.2024, documentazione correlata allo svolgimento della procedura di mediazione, tra cui (all'allegato 5) la procura speciale conferita al difensore, Avv. Massimiliano Gala, per la partecipazione alla procedura predetta;
− in allegato alla memoria conclusionale di replica “per comodità della Corte”, la procura speciale “agli atti”.
B) In proposito va rilevato come il deposito documentale effettuato in allegato alla memoria conclusionale di replica non possa essere preso in considerazione ai fini istruttori che qui rilevano (e salvi i rilievi esposti, infra, con riferimento ad altri aspetti) in quanto si tratta di documento dimesso dopo il passaggio del processo dalla fase di istruzione/trattazione alla fase decisoria, con preclusione di ogni ulteriore attività istruttoria delle parti.
Con riferimento invece alla procura speciale depositata dall'appellante in data
17.6.2024 deve porsi in evidenza che tale procura:
− non risulta conferita mediante atto notarile e, anzi, non risulta conferita mediante atto di cui consti una qualsivoglia attestazione dell'autenticità della sottoscrizione, trattandosi di un modulo generale già predisposto, con spazi da riempire a cura del compilatore, poi effettivamente compilato con riempimento di tali spazi e con sottoscrizione unicamente del “mandante” (e senza che consti neppure la predisposizione di uno spazio destinato all'autenticazione);
− non contiene alcun riferimento espresso al potere di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio (facendo riferimento ai seguenti poteri:
“Promuovere la mediazione/aderire al procedimento di mediazione, intervenire agli incontri, stabilire rinvii presiedendo ai medesimi, chiedere la proroga dei termini, chiedere una consulenza tecnica e/o nominare un consulente di parte, pagare ed incassare somme, pagare la tariffa di mediazione, integrare il contraddittorio chiamando terzi in mediazione, modificare o integrare la domanda
12 iniziale, chiedere al mediatore la formulazione di una proposta, assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, sottoscrivere
l'eventuale accordo di mediazione o il verbale finale di mancato accordo, assumere l'impegno alla riservatezza in merito alle informazioni acquisite durante il procedimento” ed a quelli di “Sottoscrivere mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 bis del D. L.vo
28/2010 e segg. i verbali e l'eventuale accordo di mediazione essendo il sottoscritto privo di dispositivo idoneo, esonerando sin d'ora il mediatore e
l'Organismo di mediazione da ogni responsabilità connessa” e dunque, a poteri aventi precipua natura processuale e, comunque, privi come detto di riferimento all'espressa titolarità di un potere dispositivo dei diritti sostanziali oggetto di giudizio).
3.3) Risulta, dunque, come parte appellante non abbia partecipato alla procedura di mediazione, con conseguente improcedibilità del gravame.
Né possono condurre a diversa conclusione le argomentazioni critiche mosse da parte appellante, dal momento che l'eccezione di tardività sollevata da Parte_1 risulta infondata sol che si consideri come l'improcedibilità in questione sia stata sollevata dagli appellanti con il primo atto difensivo successivo all'espletamento della procedura di mediazione, mentre le critiche concernenti il merito di tale improcedibilità risultano superate per effetto delle considerazioni già espresse.
4) Occorre a questo punto rilevare che, per quanto si tratti di aspetto non suscettibile di essere – come già detto – preso in considerazione ai fini della decisione della questione sin qui affrontata, presenta comunque una certa rilevanza nel presente contenzioso il documento dimesso da parte appellante in allegato alla memoria conclusionale di replica.
4.1) Come già accennato, il documento in oggetto risulta essere stato allegato da parte appellante nel contesto dell'atto predetto, ai fini di agevolarne la lettura da parte della Corte (testualmente: “Nella procura speciale agli atti, che si allega per comodità della Corte”).
Il portato semantico delle espressioni utilizzate, dunque, appare imperniarsi sulla prospettazione per cui il documento dimesso in sede di memoria di replica rappresentava la ri-produzione di un documento già in atti, effettuata al mero scopo di renderne più comoda la consultazione da parte della Corte.
Va tuttavia posto nella dovuta evidenza come nella documentazione dimessa dall'appellante nella memoria di replica sia inserito (anche) un documento nuovo, non presente tra quelli già depositati in data 17.6.2024.
13 Ed infatti:
− con il deposito del 17.6.2024 erano state depositati (alla voce: “MEDIAZIONE N.
22-24 PROCURE SPECIALI.eml” ed a quella “”procure speciali.pdf”) i medesimi tre documenti, rappresentati dalle tre procure conferite, rispettivamente, dal sig.
(quale legale rappresentante di ), dal sig. e dalla CP_1 Parte_1 CP_2
sig.ra CP_3
− con il deposito in allegato alla memoria di replica sono stati depositati quattro documenti, e cioè sia i medesimi tre documenti già dimessi in data 17.6.2024, sia un documento nuovo, intitolato “PROCURA PER IL PROCEDIMENTO DI
MEDIAZIONE (Persona Giuridica)”, costituito pur sempre da un modulo generale predisposto e poi compilato, ma connotato da una diversa formattazione (sia sul piano delle espressioni utilizzate, sia su quello della sequenza dei campi da riempire) e, soprattutto, dalla presenza (in calce al modulo e dopo la sottoscrizione del conferente la procura) della voce “E' autentica (nel caso di procura a favore di avvocato)”, seguita dalla voce “Firma Avv”, in cui risulta apposta poi una sigla (si presume – ma non vi è certezza alcuna – del difensore).
Il fatto che sia stato dimesso un documento nuovo non comporta all'evidenza alcuna ricaduta in punto di decisione della lite, trattandosi, come detto, di documento non suscettibile di essere preso in considerazione stante la tardività della relativa produzione.
Tuttavia, il fatto che tale documento sia stato dimesso modulandone la funzione in chiave meramente agevolatrice del lavoro della Corte in quanto pura e semplice riproduzione di un deposito già avvenuto risulta suscettibile di essere preso in considerazione sul piano della regolazione delle spese di lite.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese della fase di mediazione, devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della nota spese dimessa dagli appellati, in quanto conforme ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), avendo in considerazione lo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in relazione al valore della causa, con riferimento al criterio del “petitum”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto
D.M.
5.1) Con riferimento poi alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte appellante, si osserva come l'accoglimento di tale domanda presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Nella versione applicabile ratione temporis
(trattandosi di processo iscritto a ruolo in prime cure il 7.12.2018) vi è poi la possibilità –
14 prevista al 3° comma di tale norma – per cui “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Nel caso di specie appare indice quantomeno di colpa grave la condotta di parte appellante sostanziatasi nella produzione documentale presa in considerazione al pregresso paragrafo 4.1, in quanto all'evidenza integrante:
− una produzione documentale non consentita dalla fase processuale e quindi operata in violazione delle preclusioni già maturate;
− giustificata dall'esigenza di agevolare il lavoro della Corte ma, in concreto, comportante l'introduzione nel processo di un documento del tutto nuovo, ma accompagnato da un riferimento alla presenza “già in atti” del documento medesimo.
La condotta rilevante ex art. 96 c.p.c., del resto, è suscettibile di essere rinvenuta anche con riferimento alle attività di matrice istruttoria (cfr Cass. 12636 del 12.5.2025) ed
è integrata, sul piano soggettivo, da “...scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo”, come è in effetti ravvisabile nel caso di specie.
Sul piano della liquidazione, eminentemente equitativa, dell'importo da porre a carico dell'appellante, ritiene la Corte di avere a riferimento una frazione delle spese di lite da individuarsi, in considerazione degli elementi di riferimento (rilevante intensità della colpa, scarsa attitudine ad incidere sulla decisione), in ¼ della misura complessiva delle spese di lite, oltre interessi al tasso di legge computati a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al momento del saldo effettivo.
5.2) Infine, poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 777/2022 del Tribunale di Siena, Parte_1
così statuisce:
15 1) dichiara improcedibile l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1
e le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_2 Controparte_3 complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre ad € 1.356,98 per la fase di mediazione, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € 190,95 per spese, IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte appellante a versare a parte appellata Parte_1
e ex art. 96 c.p.c., l'importo di € 1.791,42 oltre Controparte_2 Controparte_3
interessi al tasso di legge computati a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al momento del saldo effettivo;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
16