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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella controversia iscritta al n. 14464/2024 del RG;
T R A nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ET Di RO;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rap.te p.t. rapp.to e difeso come in atti;
CP_1
resistente
, in persona del COroparte_2 legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone, Pasquale Galassi Francesco Goglia;
resistente Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto Il ricorrente allegava che aveva lavorato alle dipendenze del COroparte_2 COr
(d' ora innanzi anche dal 7.12.2006 al 31.12.2012 e che non
[...] CO aveva percepito il trattamento di fine rapporto (d'ora innanzi ); che aveva agito dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del datore di lavoro, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1587/13, con cui era stato ingiunto al CUB il pagamento di euro 10.007,88 a titolo di FR (cfr. doc. in atti). Allegava che era stato trasmesso dal CUB all' il prospetto di liquidazione dell'indennità di CP_1 trattamento di fine rapporto, propedeutico all'erogazione della prestazione (cfr. doc. in atti); che l' non aveva erogato le somme spettanti. CP_1
Chiedeva la condanna dell' al pagamento del trattamento di fine rapporto per l'importo di CP_1 euro 10.007,88. Si costituiva il eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva. CP_2
L' si costituiva esponendo: “il competente ufficio amministrativo, sul punto, ha relazionato CP_1 quanto segue: “tfr pagato con Mandato Nr. 9000102317 del 21/05/2025 lordo 8.197,63 comprensivo di int per ritardato pagamento euro 681,03 per la lavorazione sono stati utilizzati i dati certificati dall'amministrazione nel modello FR1. Si precisa che il periodo precedente al 2008 non è stato compreso nel calcolo, in quanto la natura pubblica del datore di lavoro decorre
1 dall'anno 2008. D'altra parte, lo stesso nel modello FR1 che si allega fa decorrere il CP_2 rapporto di lavoro dal 2008. Per il periodo antecedente il FR avendo natura privatistica va corrisposto dal datore di lavoro.” Chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere per quanto attiene alla somma erogata e di rigettare per il resto il ricorso. In corso di causa il procuratore del ricorrente ha dato atto del pagamento, chiedendo però la condanna dell' al pagamento della rimanente somma, in ragione di quanto riconosciuto a CP_1 titolo di FR in favore del ricorrente in base al suddetto decreto ingiuntivo.
Possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in merito alla natura di ente pubblico non economico del , rilevante ai fini dell'accertamento del diritto a fruire del CP_2 trattamento di fine rapporto, le motivazioni della sentenza del Tribunale di Napoli-Sez. lavoro emessa nel procedimento iscritto al RG n. 6264/2022 (giudice dr.ssa Giovanna Picciotti). Nella suddetta pronuncia si afferma infatti: “Va, in primis, senz'altro, ritenuta la natura di ente pubblico non economico del di e . COroparte_2 CP_2 CP_2
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , CP_2 CP_2 istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia COroparte_2 imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali… Trattasi, pertanto, di normativa che univocamente conduce alla natura del quale ente CP_2 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali…”.
Possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per quanto attiene alla legittimazione passiva in merito alla domanda di condanna proposta nel presente giudizio, le condivisibili motivazioni della sentenza n. 5526/2018, emessa dalla Corte di Appello di Napoli-Sez. Lavoro nel procedimento iscritto al n. 3988 Ruolo Sezionale Lavoro del 2015. La Corte nella suddetta pronuncia afferma:
“Ai fini della valutazione della questione sottoposta al vaglio della Corte è opportuno delineare brevemente i tratti dell'istituto del Trattamento di Fine Servizio oggetto del gravame. L'istituto del Trattamento di Fine Servizio costituisce una indennità prevista e disciplinata dal d.pr. 29 dicembre 1973 n. 1032 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima del 1° gennaio 2001 in quanto per il personale del comparto pubblico cd contrattualizzato il cui rapporto a tempo indeterminato sia costituito a decorrere da tale data l'indennità è stata sostituita ai sensi del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 dal trattamento di fine rapporto.
2 Il Trattamento di Fine Servizio è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza. Tale istituto che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze della pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (in termini Cassazione, 9646/12). Il Trattamento di Fine Servizio, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto;
il Legislatore, peraltro, ha previsto per il personale assunto a decorrere dal 1 gennaio 2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore per l'impiego privato avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego. La peculiarità del Trattamento di Fine Servizio deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza;
l'importo viene infatti, attualmente liquidato dall' , istituto succeduto ope CP_1 legis all' ente che in precedenza era tenuto ad assicurare il pagamento…” Orbene, anche per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto, deve accertarsi la sussistenza della legittimazione passiva dell' in quanto l'Istituto CP_1
è tenuto all'erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto. Deve pertanto dichiararsi preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del CP_2 convenuto nella presente controversia, diretta alla condanna dell' al pagamento del CP_1 trattamento di fine rapporto.
Il merito della controversia. Nel merito la circostanza rappresentata dall' relativa al pagamento, la documentazione CP_1 prodotta e la circostanza rappresentata dalla parte ricorrente inerente al pagamento della somma indicata nel prospetto contabile depositato dall' , determinano il venir meno di ogni CP_1 interesse delle parti alla prosecuzione della lite per quanto attiene all'importo lordo di euro 8.197,63: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e l' per quanto attiene alla somma di €8.197,63 lordi, erogata dall' a titolo CP_1 CP_1 di FR. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010). Nel resto, la domanda è infondata. Deve rilevarsi che, come allegato dalla stessa parte ricorrente, al CUB veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 10.007,88, a titolo di FR, in ragione del rapporto lavorativo tra lo stesso ricorrente ed il CUB dal 7.12.2006 al 31.12.2012. Pertanto, infondata appare la pretesa di parte ricorrente di pagamento, da parte dell' , CP_1 dell'ulteriore importo riconosciuto nel decreto ingiuntivo indicato in atti, atteso che lo stesso trova fondamento in un titolo diverso da quello oggetto del presente giudizio. Inoltre la documentazione prodotta in atti dà atto della procedura di calcolo della somma erogata: ed, invero, risultano versati in atti sia il modello FR1 (cfr. produzione di parte ricorrente), sia il
3 prospetto di calcolo del FR (cfr. documentazione depositata dall' ). In particolare, gli CP_1 importi indicati quale retribuzione erogata nel corso del rapporto, nelle singole annualità, sui quali è stato determinato l'importo corrisposto dall' a titolo di FR (cfr. allegato in CP_1 produzione dell' ) sono i medesimi indicati nel modello FR1. CP_1
Le spese di lite tra il ricorrente ed il convenuto possono essere compensate tenuto CP_2 conto della limitata attività difensiva espletata e dell'invio del modello FR1 all' solo a
CP_1 luglio dell'anno 2019. Le spese di lite tra il ricorrente e l' , liquidate come in dispositivo, devono essere
CP_1 compensate nella misura della metà stante il parziale rigetto della domanda;
per la rimanente metà seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico dell' , in quanto la
CP_1 somma dovuta al ricorrente è stata erogata dall' solo in corso di causa.
CP_1
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto in merito alla domanda di CP_2 condanna al pagamento del FR;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente ed il convenuto;
CP_2
- dichiara cessata tra il ricorrente e l' la materia del contendere per quanto attiene alla CP_1 somma di €8.197,63 lordi, erogata dall' a titolo di FR;
CP_1
- rigetta nel resto il ricorso;
- liquida le spese di lite in €2.362,70 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condannando l' al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, della rimanente metà delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 10.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
4
S E N T E N Z A
Nella controversia iscritta al n. 14464/2024 del RG;
T R A nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ET Di RO;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rap.te p.t. rapp.to e difeso come in atti;
CP_1
resistente
, in persona del COroparte_2 legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone, Pasquale Galassi Francesco Goglia;
resistente Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto Il ricorrente allegava che aveva lavorato alle dipendenze del COroparte_2 COr
(d' ora innanzi anche dal 7.12.2006 al 31.12.2012 e che non
[...] CO aveva percepito il trattamento di fine rapporto (d'ora innanzi ); che aveva agito dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del datore di lavoro, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1587/13, con cui era stato ingiunto al CUB il pagamento di euro 10.007,88 a titolo di FR (cfr. doc. in atti). Allegava che era stato trasmesso dal CUB all' il prospetto di liquidazione dell'indennità di CP_1 trattamento di fine rapporto, propedeutico all'erogazione della prestazione (cfr. doc. in atti); che l' non aveva erogato le somme spettanti. CP_1
Chiedeva la condanna dell' al pagamento del trattamento di fine rapporto per l'importo di CP_1 euro 10.007,88. Si costituiva il eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva. CP_2
L' si costituiva esponendo: “il competente ufficio amministrativo, sul punto, ha relazionato CP_1 quanto segue: “tfr pagato con Mandato Nr. 9000102317 del 21/05/2025 lordo 8.197,63 comprensivo di int per ritardato pagamento euro 681,03 per la lavorazione sono stati utilizzati i dati certificati dall'amministrazione nel modello FR1. Si precisa che il periodo precedente al 2008 non è stato compreso nel calcolo, in quanto la natura pubblica del datore di lavoro decorre
1 dall'anno 2008. D'altra parte, lo stesso nel modello FR1 che si allega fa decorrere il CP_2 rapporto di lavoro dal 2008. Per il periodo antecedente il FR avendo natura privatistica va corrisposto dal datore di lavoro.” Chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere per quanto attiene alla somma erogata e di rigettare per il resto il ricorso. In corso di causa il procuratore del ricorrente ha dato atto del pagamento, chiedendo però la condanna dell' al pagamento della rimanente somma, in ragione di quanto riconosciuto a CP_1 titolo di FR in favore del ricorrente in base al suddetto decreto ingiuntivo.
Possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in merito alla natura di ente pubblico non economico del , rilevante ai fini dell'accertamento del diritto a fruire del CP_2 trattamento di fine rapporto, le motivazioni della sentenza del Tribunale di Napoli-Sez. lavoro emessa nel procedimento iscritto al RG n. 6264/2022 (giudice dr.ssa Giovanna Picciotti). Nella suddetta pronuncia si afferma infatti: “Va, in primis, senz'altro, ritenuta la natura di ente pubblico non economico del di e . COroparte_2 CP_2 CP_2
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , CP_2 CP_2 istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia COroparte_2 imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali… Trattasi, pertanto, di normativa che univocamente conduce alla natura del quale ente CP_2 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali…”.
Possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per quanto attiene alla legittimazione passiva in merito alla domanda di condanna proposta nel presente giudizio, le condivisibili motivazioni della sentenza n. 5526/2018, emessa dalla Corte di Appello di Napoli-Sez. Lavoro nel procedimento iscritto al n. 3988 Ruolo Sezionale Lavoro del 2015. La Corte nella suddetta pronuncia afferma:
“Ai fini della valutazione della questione sottoposta al vaglio della Corte è opportuno delineare brevemente i tratti dell'istituto del Trattamento di Fine Servizio oggetto del gravame. L'istituto del Trattamento di Fine Servizio costituisce una indennità prevista e disciplinata dal d.pr. 29 dicembre 1973 n. 1032 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima del 1° gennaio 2001 in quanto per il personale del comparto pubblico cd contrattualizzato il cui rapporto a tempo indeterminato sia costituito a decorrere da tale data l'indennità è stata sostituita ai sensi del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 dal trattamento di fine rapporto.
2 Il Trattamento di Fine Servizio è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza. Tale istituto che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze della pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (in termini Cassazione, 9646/12). Il Trattamento di Fine Servizio, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto;
il Legislatore, peraltro, ha previsto per il personale assunto a decorrere dal 1 gennaio 2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore per l'impiego privato avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego. La peculiarità del Trattamento di Fine Servizio deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza;
l'importo viene infatti, attualmente liquidato dall' , istituto succeduto ope CP_1 legis all' ente che in precedenza era tenuto ad assicurare il pagamento…” Orbene, anche per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto, deve accertarsi la sussistenza della legittimazione passiva dell' in quanto l'Istituto CP_1
è tenuto all'erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto. Deve pertanto dichiararsi preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del CP_2 convenuto nella presente controversia, diretta alla condanna dell' al pagamento del CP_1 trattamento di fine rapporto.
Il merito della controversia. Nel merito la circostanza rappresentata dall' relativa al pagamento, la documentazione CP_1 prodotta e la circostanza rappresentata dalla parte ricorrente inerente al pagamento della somma indicata nel prospetto contabile depositato dall' , determinano il venir meno di ogni CP_1 interesse delle parti alla prosecuzione della lite per quanto attiene all'importo lordo di euro 8.197,63: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e l' per quanto attiene alla somma di €8.197,63 lordi, erogata dall' a titolo CP_1 CP_1 di FR. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010). Nel resto, la domanda è infondata. Deve rilevarsi che, come allegato dalla stessa parte ricorrente, al CUB veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 10.007,88, a titolo di FR, in ragione del rapporto lavorativo tra lo stesso ricorrente ed il CUB dal 7.12.2006 al 31.12.2012. Pertanto, infondata appare la pretesa di parte ricorrente di pagamento, da parte dell' , CP_1 dell'ulteriore importo riconosciuto nel decreto ingiuntivo indicato in atti, atteso che lo stesso trova fondamento in un titolo diverso da quello oggetto del presente giudizio. Inoltre la documentazione prodotta in atti dà atto della procedura di calcolo della somma erogata: ed, invero, risultano versati in atti sia il modello FR1 (cfr. produzione di parte ricorrente), sia il
3 prospetto di calcolo del FR (cfr. documentazione depositata dall' ). In particolare, gli CP_1 importi indicati quale retribuzione erogata nel corso del rapporto, nelle singole annualità, sui quali è stato determinato l'importo corrisposto dall' a titolo di FR (cfr. allegato in CP_1 produzione dell' ) sono i medesimi indicati nel modello FR1. CP_1
Le spese di lite tra il ricorrente ed il convenuto possono essere compensate tenuto CP_2 conto della limitata attività difensiva espletata e dell'invio del modello FR1 all' solo a
CP_1 luglio dell'anno 2019. Le spese di lite tra il ricorrente e l' , liquidate come in dispositivo, devono essere
CP_1 compensate nella misura della metà stante il parziale rigetto della domanda;
per la rimanente metà seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico dell' , in quanto la
CP_1 somma dovuta al ricorrente è stata erogata dall' solo in corso di causa.
CP_1
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto in merito alla domanda di CP_2 condanna al pagamento del FR;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente ed il convenuto;
CP_2
- dichiara cessata tra il ricorrente e l' la materia del contendere per quanto attiene alla CP_1 somma di €8.197,63 lordi, erogata dall' a titolo di FR;
CP_1
- rigetta nel resto il ricorso;
- liquida le spese di lite in €2.362,70 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condannando l' al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, della rimanente metà delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 10.10.2025 Il Giudice
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