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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2024, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 408/2024 su domanda congiunta avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Anna Coppola ed elettivamente domiciliato in Nola (Na) alla via Circumvallazione n. 165 e ER SI nata a
Nola il 15.12.1974, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in C.F._2
atti, dall'avv. Antonio Mercogliano ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via S.
Moccia n. 90;
RICORRENTI
Con il parere del Pm del 26.2.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.02.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate. In punto di fatto i ricorrenti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 14.10.2006 e che dalla loro unione sono nati i figli il 4.11.2007 e il 21.01.2009, hanno esposto Per_1 Per_2
che l'unione coniugale è venuta meno a causa di numerosi contrasti.
1/2 Con note scritte depositate per l'udienza del 6.06.2024 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 23.09.2024 le stesse hanno integrato l'accordo con alcune precisazioni in ordine al diritto di visita del padre e alla natura obbligatoria del trasferimento immobiliare indicato nel ricorso stesso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento, come integrate all'udienza del 23.09.2024, non risultando le stesse contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli minori con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso come integrate all'udienza del 23.09.2024;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 18.10.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2