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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati
Dr. Maria Teresa Spanu Presidente
Dr. Maria Sechi Consigliere relatore
Dr. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Luigi Delirio, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione
attore
contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Cagliari ed ivi Controparte_1
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Salvatore Madau, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, voglia:
1) dichiarare nullo o annullare il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto dal Collegio Arbitrale
composto dagli avv.ti Ettore Atzori (Presidente), Fabiana Corona (Componente) e Andrea Mereu
(componente) il 15 novembre 2022, non notificato;
2) per l'effetto, in via principale, respingere le domande proposte da contro , dichiarando tenuta, e per Controparte_1 Parte_1
l'effetto condannare, la medesima al risarcimento dei danni nella misura di € Controparte_1
3.471,84 ed al pagamento della penale di € 12.000,00 in favore di;
3) in via Parte_1
subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di Controparte_1
compensare le rispettive ragioni di credito sino alla concorrente quantità e condannare la
[...]
al pagamento in favore del sig. della residua somma;
4) in ogni Controparte_1 Parte_1
caso con vittoria di spese e competenze professionali, sia di funzionamento dell'arbitrato, sia del presente giudizio;
5) in via ulteriormente subordinata, sospeso il giudizio sul merito, e senza inversione dell'onere della prova, disporre l'ammissione di consulenza tecnica al fine di accertare:
A) i lavori eseguiti dalla in esecuzione del contratto d'appalto; B) se detti lavori Controparte_1
risultino o meno eseguiti a regola d'arte; C) nel caso venisse riscontrato che detti lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte, i rimedi atti all'eliminazione dei vizi e delle difformità ed i relativi costi.
Nell'interesse della convenuta: l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia:
Rigettare integralmente l'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto dal Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti Ettore Atzori (Presidente), Fabiana Corona
(Componente) e Andrea Mereu (componente) sottoscritto in data 15.11.2022, non notificato e per l'effetto respingere tutte le domande ed eccezioni proposte da Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali, sia del funzionamento dell'arbitrato che del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di nomina di arbitro del 26.7.2019, notificato a in data 2.10.2019, la Parte_1
espose di aver stipulato con il in data 15.12.2014, un contratto di Controparte_1 Pt_1
appalto avente ad oggetto lavoro di edilizia privata, per il corrispettivo di € 35.000,00 oltre Iva;
l'ing. direttore dei lavori, in data 8.5.2015 aveva redatto il primo SAL, in funzione del Per_1
quale la N&D aveva emesso la fattura n. 16/2015, regolarmente pagata;
in data 15.12.2015 era stato
Pers completato il secondo e, conseguentemente, erano state emesse due fatture: la n. 43/2015 per €
13.942,50, anch'essa regolarmente pagata, e la n. 44/2015 per € 18.512,00, che invece il Pt_1 non aveva onorato. La predetta società espose di volere ottenere il pagamento di tale fattura, e di voler pertanto attivare il Collegio arbitrale, in adempimento della clausola arbitrale contenuta all'art. 15 del citato contratto
Contr Costituito il collegio arbitrale, con la memoria introduttiva la ribadì quanto Controparte_1
già esposto con l'atto di nomina del proprio arbitro, specificando che, con riferimento al secondo
SAL, erano state emesse due fatture, in luogo di una sola corrispondente all'importo dei lavori oggetto del SAl n. 2, solo per agevolare il nelle detrazioni fiscali;
pertanto, nella fattura n. Pt_1
43/2015 erano state indicate le lavorazioni che beneficiavano di una detrazione fiscale del 65%,
mentre nella fattura n. 44/2015 erano stati riportati i restanti lavori eseguiti, per i quali il Pt_1
poteva godere di una detrazione del 50%.
Il con l'atto di costituzione nel giudizio arbitrale, confermò la avvenuta stipulazione del Pt_1
contratto di appalto, avente ad oggetto lavori di ampliamento della sua unità immobiliare, da eseguirsi entro 120 giorni lavorativi, con la previsione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
sostenne che in data 30.11.2015 la società appaltatrice aveva abbandonato il cantiere senza completare i lavori, ed eccepì che il SAL n. 2 non era stato mai liquidato dal direttore dei lavori, che l'appaltatrice non aveva completato l'opera, che la stessa non era stata eseguita a regola d'arte e che, comunque, l'impresa era in ritardo rispetto ai termini contrattualmente stabiliti. Eccepì, in ogni caso, che il preteso credito non era esigibile perché per contratto i pagamenti erano dovuti ogni qualvolta l'impresa avesse raggiunto l'importo minimo di € 20.000,00, sulla base dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori.
Sostenne, quindi, che, come accertato da un tecnico da lui incaricato, l'opera risultava non completata ed affetta da vizi, per la cui eliminazione egli aveva dovuto sostenere la spesa di €
3.471,84.
Chiese, pertanto, il rigetto delle avverse pretese, la condanna della al risarcimento Controparte_1
dei danni, nella misura dei costi da lui sostenuti per eliminare i vizi, ed al pagamento della penale,
per il complessivo importo di € 12.000,00.
Con lodo del 15.11.2022 il Collegio arbitrale accolse la domanda della per quanto Controparte_1
di ragione e rigettò integralmente le eccezioni e le domande del Pt_1 In particolare, partendo dalla analitica indicazioni delle eccezioni di inesigibilità del credito sollevate dal il Collegio le respinse sul rilievo che la fattura n. 44/2015, oggetto di Pt_1
contestazione, era relativa al SAL n. 2 e che era stata emessa separatamente da quella precedente n.
43/2015 pagata, al solo fine di venire incontro alle esigenze di detrazione fiscale del Parte_2
con la conseguenza che, se pur non vi era in atti lo stato di avanzamento dei lavori Pt_1
sottoscritto dal direttore dei lavori, tali eccezioni non erano accoglibili.
Nel merito, il Collegio ritenne provata, dalle stesse dichiarazioni confessorie rese dal in Pt_1
sede di interrogatorio formale, la avvenuta esecuzione dei lavori di cui ai SAL nn. 1 e 2; il teste ing.
aveva esposto di aver verificato, con il sulla scorta delle indicazioni che questi gli Tes_1 Pt_1
aveva fornito, i lavori eseguiti ed il loro valore ed in tale limite, pari a € 11.693,55 oltre Iva, in difetto di prova da parte di di ulteriori opere, doveva ritenersi provato il diritto di Controparte_1
credito di detta società.
Per contro, quanto alla domanda del di risarcimento dei danni per i vizi, il Collegio arbitrale Pt_1
osservò che non vi era prova né dei vizi né della somma asseritamente spesa dal per Pt_1
eliminarli; al riguardo, inoltre, considerato il decorso del tempo (sette anni) e la modifica delle condizioni dell'immobile per effetto di interventi di terzi, non era possibile neppure disporre consulenza tecnica.
Contr Da ultimo, il Collegio rigettò la domanda del di condanna della al pagamento della Pt_1
penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori, sul rilievo che, pacificamente, in corso d'opera erano stati commissionati lavori aggiuntivi, e che pertanto doveva ritenersi che le parti avesse concordato di derogare alla clausola relativa alla indicazione del termine, il cui rispetto non era oggettivamente più possibile;
con la conseguenza che il ritardo non era imputabile all'impresa.
Avverso il suddetto lodo il ha proposto impugnazione, cui ha resistito la Pt_1 Controparte_1
[...]
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il con impugnazione affidata a due motivi, ha eccepito la nullità del lodo arbitrale per Pt_1
“omessa pronuncia su un'eccezione proposta in conformità alla convenzione di arbitrato, in relazione all'art. 828 n. 12 c.p.c.” e per “difetto di motivazione, in relazione all'art. 828 n. 11
c.p.c.”.
Con la prima censura il ha sostenuto che il collegio arbitrale aveva omesso di pronunciarsi Pt_1
sulla eccezione di mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito, in quanto il SAL
n. 2 non era stato redatto e liquidato dal direttore dei lavori, che non aveva nemmeno redatto il certificato di regolare esecuzione, come invece previsto con il contratto di appalto.
Al riguardo il ha richiamato gli artt. 12 e 13 del contratto di appalto, con i quali era stato Pt_1
rispettivamente previsto che il pagamento a saldo dell'appaltatore doveva essere effettuato dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del D.L., e che la liquidazione del corrispettivo sarebbe stata effettuata ogni qualvolta il credito dell'impresa avesse raggiunto l'importo minimo di € 20.000,00.
Quindi, secondo parte attrice, la certificazione del SAL e della regolare esecuzione dei lavori erano condizione di esigibilità del credito e, nonostante l'eccezione sulla loro mancanza, il collegio arbitrale aveva omesso di pronunciarsi.
Con il secondo motivo di impugnazione il ha sostenuto, in via subordinata, che il lodo, con Pt_1
riferimento alle predette eccezioni, aveva formulato una motivazione solamente apparente, non avendo correttamente scrutinato e dato risposta alle argomentazioni fondanti le eccezioni proposte.
L'impugnazione non è fondata.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, relativo alla asserita omessa pronuncia,
riconducibile all'ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c., n. 12, si osserva che il Collegio arbitrale aveva, in limine, analiticamente riportato tutte le eccezioni sollevate dal senza ometterne Pt_1
alcuna; per quanto qui di interesse, era stato rilevato che le contestazioni sollevate attenevano: “ 1.
al fatto che l'importo di cui alla fattura n. 44/2015 non sarebbe esigibile perché inferiore ad €
20.000,00 e quindi in contrasto con il disposto dell'art. 13 del contratto in esame;
2. al fatto che il
non sarebbe sottoscritto dal Direttore dei Lavori, e quindi in contrasto con il disposto Parte_3
dell'art. 13 del contratto in esame”.
Ebbene, con riferimento specifico alle due predette eccezioni, il Collegio arbitrale aveva evidenziato che la fattura n. 43/2015 e quella n. 44/2015 attenevano entrambe al S.A.L. n. 2, le cui categorie di lavori erano state eseguite (nei limiti poi accertati nel merito) e suddivise in due diverse fatture per venire incontro alle esigenze del segnatamente, nella fattura n. 43/2015 erano Pt_1
state riportate le lavorazioni attinenti alla riqualificazione energetica, per le quali questi poteva beneficiare di una detrazione fiscale nella misura del 65%, mentre nella fattura n. 44/2015 erano stati indicati gli altri lavori, per i quali era prevista una detrazione inferiore, pari al 50%.
Il Collegio, quindi, aveva rilevato che la fattura n. 43/2015 era stata regolarmente e spontaneamente pagata dal sebbene di importo inferiore a € 20.000,00, e che, comunque, il limite indicato Pt_1
dall'art 13 del contratto di appalto “si riferisce alla quantità dei lavori eseguiti e non all'importo della singola fattura”.
Ciò posto, il collegio aveva ritenuto che, pur non essendovi agli atti lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 sottoscritto dal direttore dei lavori, le eccezioni di inesigibilità del credito non erano accoglibili.
Sul punto, pertanto, non è dato ritenere una omessa pronuncia.
Il con il secondo motivo di impugnazione, ha eccepito la violazione dell'art. 829 n. 11 Pt_1
c.p.c., sostenendo che la sopra esposta motivazione era solo apparente.
Ebbene, anzitutto deve rilevarsi che l'art. 829 n. 11 c.p.c. prevede l'ipotesi di nullità del lodo per motivazione contraddittoria, e che al riguardo la Suprema Corte ha più volte ribadito che “In tema
di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 n. 11 cod. proc. civ. per il lodo contenente
disposizioni contraddittorie dev'essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere
tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la
contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che
comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità
assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una
motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. 3768/06; conf. Cass. 6986/07; Cass.
2427/21).
Dunque, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, può assumere rilevanza soltanto qualora si ravvisi l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. 1258/16). Situazione non ravvisabile nel caso in esame, non sussistendo alcun profilo di contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo, né tantomeno nella sola motivazione.
Ciò posto, in ogni caso, si osserva che, in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui “la motivazione del lodo manchi del tutto,
ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione
adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul
piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione” (Cass. n. 12321/2018).
Nel caso in esame, invece, è ben chiaro e comprensibile l'iter logico sotteso alla motivazione, atteso che il collegio arbitrale aveva ricostruito il rapporto contrattuale e rilevato che alla data della decisione era ormai da tempo concluso e la situazione dei luoghi era stata anche modificata;
aveva,
quindi, ritenuto fondata, nei limiti accertati, la pretesa creditoria della società Controparte_1
dando particolare rilievo al fatto che lo stesso pur in mancanza di sottoscrizione da parte Pt_1
del direttore dei lavori del SAL n. 2, aveva comunque spontaneamente provveduto al pagamento della fattura n. 43/2015, nella quale erano riportate alcune categorie di lavori del predetto stato di avanzamento lavori, mentre nella fattura n. 44/2015 erano stati indicati gli altri lavori per mere ragioni fiscali.
Per le ragioni esposte, pertanto, l'impugnazione del lodo proposta dal deve essere rigettata. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'attore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'impugnazione proposta da avverso il lodo arbitrale emesso in data Parte_1
15 novembre 2022;
2. Condanna il alla rifusione, in favore della delle spese del Pt_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'attore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati
Dr. Maria Teresa Spanu Presidente
Dr. Maria Sechi Consigliere relatore
Dr. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Luigi Delirio, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione
attore
contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Cagliari ed ivi Controparte_1
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Salvatore Madau, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, voglia:
1) dichiarare nullo o annullare il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto dal Collegio Arbitrale
composto dagli avv.ti Ettore Atzori (Presidente), Fabiana Corona (Componente) e Andrea Mereu
(componente) il 15 novembre 2022, non notificato;
2) per l'effetto, in via principale, respingere le domande proposte da contro , dichiarando tenuta, e per Controparte_1 Parte_1
l'effetto condannare, la medesima al risarcimento dei danni nella misura di € Controparte_1
3.471,84 ed al pagamento della penale di € 12.000,00 in favore di;
3) in via Parte_1
subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di Controparte_1
compensare le rispettive ragioni di credito sino alla concorrente quantità e condannare la
[...]
al pagamento in favore del sig. della residua somma;
4) in ogni Controparte_1 Parte_1
caso con vittoria di spese e competenze professionali, sia di funzionamento dell'arbitrato, sia del presente giudizio;
5) in via ulteriormente subordinata, sospeso il giudizio sul merito, e senza inversione dell'onere della prova, disporre l'ammissione di consulenza tecnica al fine di accertare:
A) i lavori eseguiti dalla in esecuzione del contratto d'appalto; B) se detti lavori Controparte_1
risultino o meno eseguiti a regola d'arte; C) nel caso venisse riscontrato che detti lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte, i rimedi atti all'eliminazione dei vizi e delle difformità ed i relativi costi.
Nell'interesse della convenuta: l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia:
Rigettare integralmente l'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto dal Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti Ettore Atzori (Presidente), Fabiana Corona
(Componente) e Andrea Mereu (componente) sottoscritto in data 15.11.2022, non notificato e per l'effetto respingere tutte le domande ed eccezioni proposte da Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali, sia del funzionamento dell'arbitrato che del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di nomina di arbitro del 26.7.2019, notificato a in data 2.10.2019, la Parte_1
espose di aver stipulato con il in data 15.12.2014, un contratto di Controparte_1 Pt_1
appalto avente ad oggetto lavoro di edilizia privata, per il corrispettivo di € 35.000,00 oltre Iva;
l'ing. direttore dei lavori, in data 8.5.2015 aveva redatto il primo SAL, in funzione del Per_1
quale la N&D aveva emesso la fattura n. 16/2015, regolarmente pagata;
in data 15.12.2015 era stato
Pers completato il secondo e, conseguentemente, erano state emesse due fatture: la n. 43/2015 per €
13.942,50, anch'essa regolarmente pagata, e la n. 44/2015 per € 18.512,00, che invece il Pt_1 non aveva onorato. La predetta società espose di volere ottenere il pagamento di tale fattura, e di voler pertanto attivare il Collegio arbitrale, in adempimento della clausola arbitrale contenuta all'art. 15 del citato contratto
Contr Costituito il collegio arbitrale, con la memoria introduttiva la ribadì quanto Controparte_1
già esposto con l'atto di nomina del proprio arbitro, specificando che, con riferimento al secondo
SAL, erano state emesse due fatture, in luogo di una sola corrispondente all'importo dei lavori oggetto del SAl n. 2, solo per agevolare il nelle detrazioni fiscali;
pertanto, nella fattura n. Pt_1
43/2015 erano state indicate le lavorazioni che beneficiavano di una detrazione fiscale del 65%,
mentre nella fattura n. 44/2015 erano stati riportati i restanti lavori eseguiti, per i quali il Pt_1
poteva godere di una detrazione del 50%.
Il con l'atto di costituzione nel giudizio arbitrale, confermò la avvenuta stipulazione del Pt_1
contratto di appalto, avente ad oggetto lavori di ampliamento della sua unità immobiliare, da eseguirsi entro 120 giorni lavorativi, con la previsione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
sostenne che in data 30.11.2015 la società appaltatrice aveva abbandonato il cantiere senza completare i lavori, ed eccepì che il SAL n. 2 non era stato mai liquidato dal direttore dei lavori, che l'appaltatrice non aveva completato l'opera, che la stessa non era stata eseguita a regola d'arte e che, comunque, l'impresa era in ritardo rispetto ai termini contrattualmente stabiliti. Eccepì, in ogni caso, che il preteso credito non era esigibile perché per contratto i pagamenti erano dovuti ogni qualvolta l'impresa avesse raggiunto l'importo minimo di € 20.000,00, sulla base dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori.
Sostenne, quindi, che, come accertato da un tecnico da lui incaricato, l'opera risultava non completata ed affetta da vizi, per la cui eliminazione egli aveva dovuto sostenere la spesa di €
3.471,84.
Chiese, pertanto, il rigetto delle avverse pretese, la condanna della al risarcimento Controparte_1
dei danni, nella misura dei costi da lui sostenuti per eliminare i vizi, ed al pagamento della penale,
per il complessivo importo di € 12.000,00.
Con lodo del 15.11.2022 il Collegio arbitrale accolse la domanda della per quanto Controparte_1
di ragione e rigettò integralmente le eccezioni e le domande del Pt_1 In particolare, partendo dalla analitica indicazioni delle eccezioni di inesigibilità del credito sollevate dal il Collegio le respinse sul rilievo che la fattura n. 44/2015, oggetto di Pt_1
contestazione, era relativa al SAL n. 2 e che era stata emessa separatamente da quella precedente n.
43/2015 pagata, al solo fine di venire incontro alle esigenze di detrazione fiscale del Parte_2
con la conseguenza che, se pur non vi era in atti lo stato di avanzamento dei lavori Pt_1
sottoscritto dal direttore dei lavori, tali eccezioni non erano accoglibili.
Nel merito, il Collegio ritenne provata, dalle stesse dichiarazioni confessorie rese dal in Pt_1
sede di interrogatorio formale, la avvenuta esecuzione dei lavori di cui ai SAL nn. 1 e 2; il teste ing.
aveva esposto di aver verificato, con il sulla scorta delle indicazioni che questi gli Tes_1 Pt_1
aveva fornito, i lavori eseguiti ed il loro valore ed in tale limite, pari a € 11.693,55 oltre Iva, in difetto di prova da parte di di ulteriori opere, doveva ritenersi provato il diritto di Controparte_1
credito di detta società.
Per contro, quanto alla domanda del di risarcimento dei danni per i vizi, il Collegio arbitrale Pt_1
osservò che non vi era prova né dei vizi né della somma asseritamente spesa dal per Pt_1
eliminarli; al riguardo, inoltre, considerato il decorso del tempo (sette anni) e la modifica delle condizioni dell'immobile per effetto di interventi di terzi, non era possibile neppure disporre consulenza tecnica.
Contr Da ultimo, il Collegio rigettò la domanda del di condanna della al pagamento della Pt_1
penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori, sul rilievo che, pacificamente, in corso d'opera erano stati commissionati lavori aggiuntivi, e che pertanto doveva ritenersi che le parti avesse concordato di derogare alla clausola relativa alla indicazione del termine, il cui rispetto non era oggettivamente più possibile;
con la conseguenza che il ritardo non era imputabile all'impresa.
Avverso il suddetto lodo il ha proposto impugnazione, cui ha resistito la Pt_1 Controparte_1
[...]
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il con impugnazione affidata a due motivi, ha eccepito la nullità del lodo arbitrale per Pt_1
“omessa pronuncia su un'eccezione proposta in conformità alla convenzione di arbitrato, in relazione all'art. 828 n. 12 c.p.c.” e per “difetto di motivazione, in relazione all'art. 828 n. 11
c.p.c.”.
Con la prima censura il ha sostenuto che il collegio arbitrale aveva omesso di pronunciarsi Pt_1
sulla eccezione di mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito, in quanto il SAL
n. 2 non era stato redatto e liquidato dal direttore dei lavori, che non aveva nemmeno redatto il certificato di regolare esecuzione, come invece previsto con il contratto di appalto.
Al riguardo il ha richiamato gli artt. 12 e 13 del contratto di appalto, con i quali era stato Pt_1
rispettivamente previsto che il pagamento a saldo dell'appaltatore doveva essere effettuato dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del D.L., e che la liquidazione del corrispettivo sarebbe stata effettuata ogni qualvolta il credito dell'impresa avesse raggiunto l'importo minimo di € 20.000,00.
Quindi, secondo parte attrice, la certificazione del SAL e della regolare esecuzione dei lavori erano condizione di esigibilità del credito e, nonostante l'eccezione sulla loro mancanza, il collegio arbitrale aveva omesso di pronunciarsi.
Con il secondo motivo di impugnazione il ha sostenuto, in via subordinata, che il lodo, con Pt_1
riferimento alle predette eccezioni, aveva formulato una motivazione solamente apparente, non avendo correttamente scrutinato e dato risposta alle argomentazioni fondanti le eccezioni proposte.
L'impugnazione non è fondata.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, relativo alla asserita omessa pronuncia,
riconducibile all'ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c., n. 12, si osserva che il Collegio arbitrale aveva, in limine, analiticamente riportato tutte le eccezioni sollevate dal senza ometterne Pt_1
alcuna; per quanto qui di interesse, era stato rilevato che le contestazioni sollevate attenevano: “ 1.
al fatto che l'importo di cui alla fattura n. 44/2015 non sarebbe esigibile perché inferiore ad €
20.000,00 e quindi in contrasto con il disposto dell'art. 13 del contratto in esame;
2. al fatto che il
non sarebbe sottoscritto dal Direttore dei Lavori, e quindi in contrasto con il disposto Parte_3
dell'art. 13 del contratto in esame”.
Ebbene, con riferimento specifico alle due predette eccezioni, il Collegio arbitrale aveva evidenziato che la fattura n. 43/2015 e quella n. 44/2015 attenevano entrambe al S.A.L. n. 2, le cui categorie di lavori erano state eseguite (nei limiti poi accertati nel merito) e suddivise in due diverse fatture per venire incontro alle esigenze del segnatamente, nella fattura n. 43/2015 erano Pt_1
state riportate le lavorazioni attinenti alla riqualificazione energetica, per le quali questi poteva beneficiare di una detrazione fiscale nella misura del 65%, mentre nella fattura n. 44/2015 erano stati indicati gli altri lavori, per i quali era prevista una detrazione inferiore, pari al 50%.
Il Collegio, quindi, aveva rilevato che la fattura n. 43/2015 era stata regolarmente e spontaneamente pagata dal sebbene di importo inferiore a € 20.000,00, e che, comunque, il limite indicato Pt_1
dall'art 13 del contratto di appalto “si riferisce alla quantità dei lavori eseguiti e non all'importo della singola fattura”.
Ciò posto, il collegio aveva ritenuto che, pur non essendovi agli atti lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 sottoscritto dal direttore dei lavori, le eccezioni di inesigibilità del credito non erano accoglibili.
Sul punto, pertanto, non è dato ritenere una omessa pronuncia.
Il con il secondo motivo di impugnazione, ha eccepito la violazione dell'art. 829 n. 11 Pt_1
c.p.c., sostenendo che la sopra esposta motivazione era solo apparente.
Ebbene, anzitutto deve rilevarsi che l'art. 829 n. 11 c.p.c. prevede l'ipotesi di nullità del lodo per motivazione contraddittoria, e che al riguardo la Suprema Corte ha più volte ribadito che “In tema
di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 n. 11 cod. proc. civ. per il lodo contenente
disposizioni contraddittorie dev'essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere
tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la
contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che
comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità
assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una
motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. 3768/06; conf. Cass. 6986/07; Cass.
2427/21).
Dunque, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, può assumere rilevanza soltanto qualora si ravvisi l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. 1258/16). Situazione non ravvisabile nel caso in esame, non sussistendo alcun profilo di contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo, né tantomeno nella sola motivazione.
Ciò posto, in ogni caso, si osserva che, in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui “la motivazione del lodo manchi del tutto,
ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione
adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul
piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione” (Cass. n. 12321/2018).
Nel caso in esame, invece, è ben chiaro e comprensibile l'iter logico sotteso alla motivazione, atteso che il collegio arbitrale aveva ricostruito il rapporto contrattuale e rilevato che alla data della decisione era ormai da tempo concluso e la situazione dei luoghi era stata anche modificata;
aveva,
quindi, ritenuto fondata, nei limiti accertati, la pretesa creditoria della società Controparte_1
dando particolare rilievo al fatto che lo stesso pur in mancanza di sottoscrizione da parte Pt_1
del direttore dei lavori del SAL n. 2, aveva comunque spontaneamente provveduto al pagamento della fattura n. 43/2015, nella quale erano riportate alcune categorie di lavori del predetto stato di avanzamento lavori, mentre nella fattura n. 44/2015 erano stati indicati gli altri lavori per mere ragioni fiscali.
Per le ragioni esposte, pertanto, l'impugnazione del lodo proposta dal deve essere rigettata. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'attore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'impugnazione proposta da avverso il lodo arbitrale emesso in data Parte_1
15 novembre 2022;
2. Condanna il alla rifusione, in favore della delle spese del Pt_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'attore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu