Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 229
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che l'Ente impositore non abbia fornito la prova della notifica dell'avviso di accertamento, atto necessario per interrompere il termine prescrizionale. Di conseguenza, il termine triennale è decorso inesorabilmente prima della notifica della cartella di pagamento.

  • Accolto
    Mancata notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che la Regione Calabria non ha prodotto nel fascicolo processuale la copia dell'avviso di accertamento corredata dalla relata di notifica o dall'avviso di ricevimento che attestasse il perfezionamento della compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Errata valutazione della notifica dell'atto presupposto e maturazione della prescrizione

    La Corte ha rigettato l'appello, ritenendo che l'affermazione della notifica dell'avviso di accertamento rimanesse una mera enunciazione priva di riscontro probatorio documentale. Ha inoltre escluso l'applicabilità delle proroghe Covid-19 a crediti per i quali non vi sia prova di un valido atto interruttivo notificato tempestivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 229
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 229
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo