CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2509/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Regione Calabria - Cittadella Regionale -Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4215/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 17/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342022000661602300 410,00
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attuale appellato, Sig. Resistente_1, proponeva originario ricorso dinanzi ai giudici di prime cure avverso la cartella di pagamento n. 03420220006616023/000, notificata in data 27 giugno 2022 (o 9 giugno
2022 secondo le risultanze dell'Agente della Riscossione), recante la pretesa impositiva per tasse automobilistiche relative alle annualità 2017 e 2018,. Il contribuente eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione triennale del credito,,.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 4215/2023, accoglieva il ricorso, rilevando l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. I giudici di primo grado motivavano la decisione osservando che l'Ente impositore non aveva fornito la prova della notifica dell'avviso di accertamento, atto necessario per interrompere il termine prescrizionale triennale, scaduto rispettivamente il 31 dicembre 2020 per l'anno 2017 e il 31 dicembre 2021 per l'anno 2018,. La sentenza escludeva altresì
l'applicabilità delle sospensioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ritenendo che le notifiche dovessero comunque essere eseguite entro il 31 dicembre 2021,.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Regione Calabria, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata la notifica dell'atto prodromico e maturata la prescrizione. L'Ente appellante sostiene che l'avviso di accertamento sarebbe stato regolarmente notificato mediante compiuta giacenza nel febbraio 2021 e che i termini di prescrizione sarebbero stati prorogati dalla normativa emergenziale (art. 67 e 68 D.L. 18/2020), la quale avrebbe esteso il termine di notifica per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023,,.
Si è costituito in giudizio il contribuente appellato, eccependo nuovamente la mancata produzione documentale da parte della Regione anche nel giudizio di secondo grado e ribadendo la correttezza della decisione di primo grado in merito all'intervenuta prescrizione e all'inapplicabilità delle proroghe biennali invocate dalla controparte a crediti già prescritti,,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e debba essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Dall'esame degli atti di causa emerge che la decisione dei giudici di prime cure è corretta e merita di essere confermata. Il punto dirimente della controversia risiede nel mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ente impositore. Sebbene nell'atto di appello la Regione Calabria affermi che l'avviso di accertamento prodromico sia stato "pacificamente notificato e non ritirato" con avviso di deposito in data 4 febbraio 2021, tale circostanza è rimasta una mera enunciazione priva di riscontro probatorio documentale. Come correttamente eccepito dalla difesa del contribuente nelle proprie controdeduzioni, la Regione non ha prodotto nel fascicolo processuale di secondo grado, né risulta averlo fatto in primo grado in modo rituale, la copia dell'avviso di accertamento corredata dalla relativa relata di notifica o dall'avviso di ricevimento che attesti il perfezionamento della compiuta giacenza.
In assenza della prova della notifica dell'atto presupposto, che costituisce l'unico valido atto interruttivo della prescrizione prima della notifica della cartella di pagamento impugnata, il termine prescrizionale triennale previsto per le tasse automobilistiche dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982 deve ritenersi inesorabilmente decorso. Infatti, a fronte di annualità dovute per il 2017 e il 2018, il termine di prescrizione scadeva rispettivamente il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021,. La cartella di pagamento, notificata solamente nel giugno 2022, è dunque tardiva.
Le argomentazioni dell'appellante relative alla proroga dei termini di notifica e di prescrizione in virtù della legislazione emergenziale Covid-19 (art. 68 D.L. 18/2020 e rinvio all'art. 12 D.Lgs. 159/2015) non possono trovare accoglimento. La giurisprudenza di merito ha chiarito che le sospensioni e le proroghe dei termini di riscossione non possono operare a rivitalizzare crediti per i quali non vi sia prova di un valido atto interruttivo notificato tempestivamente,. La mancanza di prova circa la notifica dell'avviso di accertamento nel 2021 rende inefficace qualsiasi richiamo alla proroga biennale dei termini di decadenza o prescrizione per l'attività dell'Agente della Riscossione, poiché manca a monte il titolo validamente notificato che legittimerebbe tale estensione.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, stante la soccombenza dell'appellante, queste devono essere poste a suo carico. Tenuto conto del valore della controversia e dell'ammissione della parte appellata al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio liquida le spese in complessivi euro 200,00 per entrambi i gradi di giudizio. Poiché il Sig. Resistente_1 è stato ammesso al gratuito patrocinio con delibera della Commissione per l'Assistenza Tecnica Gratuita presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,, il pagamento delle suddette spese deve essere eseguito a favore dello Stato (Erario) ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Regione Calabria:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 4215/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza;
2. Condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte appellata, che liquida nella misura complessiva di Euro 200,00 (duecento/00) per entrambi i gradi di giudizio, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (Erario) essendo la parte appellata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2509/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Regione Calabria - Cittadella Regionale -Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4215/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 17/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342022000661602300 410,00
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attuale appellato, Sig. Resistente_1, proponeva originario ricorso dinanzi ai giudici di prime cure avverso la cartella di pagamento n. 03420220006616023/000, notificata in data 27 giugno 2022 (o 9 giugno
2022 secondo le risultanze dell'Agente della Riscossione), recante la pretesa impositiva per tasse automobilistiche relative alle annualità 2017 e 2018,. Il contribuente eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta prescrizione triennale del credito,,.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 4215/2023, accoglieva il ricorso, rilevando l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. I giudici di primo grado motivavano la decisione osservando che l'Ente impositore non aveva fornito la prova della notifica dell'avviso di accertamento, atto necessario per interrompere il termine prescrizionale triennale, scaduto rispettivamente il 31 dicembre 2020 per l'anno 2017 e il 31 dicembre 2021 per l'anno 2018,. La sentenza escludeva altresì
l'applicabilità delle sospensioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ritenendo che le notifiche dovessero comunque essere eseguite entro il 31 dicembre 2021,.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Regione Calabria, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata la notifica dell'atto prodromico e maturata la prescrizione. L'Ente appellante sostiene che l'avviso di accertamento sarebbe stato regolarmente notificato mediante compiuta giacenza nel febbraio 2021 e che i termini di prescrizione sarebbero stati prorogati dalla normativa emergenziale (art. 67 e 68 D.L. 18/2020), la quale avrebbe esteso il termine di notifica per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023,,.
Si è costituito in giudizio il contribuente appellato, eccependo nuovamente la mancata produzione documentale da parte della Regione anche nel giudizio di secondo grado e ribadendo la correttezza della decisione di primo grado in merito all'intervenuta prescrizione e all'inapplicabilità delle proroghe biennali invocate dalla controparte a crediti già prescritti,,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e debba essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Dall'esame degli atti di causa emerge che la decisione dei giudici di prime cure è corretta e merita di essere confermata. Il punto dirimente della controversia risiede nel mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ente impositore. Sebbene nell'atto di appello la Regione Calabria affermi che l'avviso di accertamento prodromico sia stato "pacificamente notificato e non ritirato" con avviso di deposito in data 4 febbraio 2021, tale circostanza è rimasta una mera enunciazione priva di riscontro probatorio documentale. Come correttamente eccepito dalla difesa del contribuente nelle proprie controdeduzioni, la Regione non ha prodotto nel fascicolo processuale di secondo grado, né risulta averlo fatto in primo grado in modo rituale, la copia dell'avviso di accertamento corredata dalla relativa relata di notifica o dall'avviso di ricevimento che attesti il perfezionamento della compiuta giacenza.
In assenza della prova della notifica dell'atto presupposto, che costituisce l'unico valido atto interruttivo della prescrizione prima della notifica della cartella di pagamento impugnata, il termine prescrizionale triennale previsto per le tasse automobilistiche dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982 deve ritenersi inesorabilmente decorso. Infatti, a fronte di annualità dovute per il 2017 e il 2018, il termine di prescrizione scadeva rispettivamente il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021,. La cartella di pagamento, notificata solamente nel giugno 2022, è dunque tardiva.
Le argomentazioni dell'appellante relative alla proroga dei termini di notifica e di prescrizione in virtù della legislazione emergenziale Covid-19 (art. 68 D.L. 18/2020 e rinvio all'art. 12 D.Lgs. 159/2015) non possono trovare accoglimento. La giurisprudenza di merito ha chiarito che le sospensioni e le proroghe dei termini di riscossione non possono operare a rivitalizzare crediti per i quali non vi sia prova di un valido atto interruttivo notificato tempestivamente,. La mancanza di prova circa la notifica dell'avviso di accertamento nel 2021 rende inefficace qualsiasi richiamo alla proroga biennale dei termini di decadenza o prescrizione per l'attività dell'Agente della Riscossione, poiché manca a monte il titolo validamente notificato che legittimerebbe tale estensione.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, stante la soccombenza dell'appellante, queste devono essere poste a suo carico. Tenuto conto del valore della controversia e dell'ammissione della parte appellata al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio liquida le spese in complessivi euro 200,00 per entrambi i gradi di giudizio. Poiché il Sig. Resistente_1 è stato ammesso al gratuito patrocinio con delibera della Commissione per l'Assistenza Tecnica Gratuita presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,, il pagamento delle suddette spese deve essere eseguito a favore dello Stato (Erario) ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Regione Calabria:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 4215/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza;
2. Condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte appellata, che liquida nella misura complessiva di Euro 200,00 (duecento/00) per entrambi i gradi di giudizio, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (Erario) essendo la parte appellata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.