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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/11/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2929/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Cristiano Coppi con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 02.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza emessa in data 07.01.2025 (pubblicata in data 07.02.2025 - RGN 2929/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti pagina 1 di 3 e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 12.02.2000 - dal quale è nata la figlia in data 06.01.2003 (maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente) - era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“
1 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori
e in Torino il 12 febbraio 2000, registrato presso l'ufficio dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Torino, anno 2000, parte 2 serie A, atto n. 58, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
2- confermare le condizioni stabilite per la separazione, omologate con sentenza parziale n. 147 pubblicata il 7.2.25”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 12.02.2000 a Torino (TO), trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio alla parte II, Serie A, n. 58, anno 2000 del Comune di Torino (TO);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
pagina 2 di 3 - spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2929/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Cristiano Coppi con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 02.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza emessa in data 07.01.2025 (pubblicata in data 07.02.2025 - RGN 2929/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti pagina 1 di 3 e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 12.02.2000 - dal quale è nata la figlia in data 06.01.2003 (maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente) - era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“
1 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori
e in Torino il 12 febbraio 2000, registrato presso l'ufficio dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Torino, anno 2000, parte 2 serie A, atto n. 58, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
2- confermare le condizioni stabilite per la separazione, omologate con sentenza parziale n. 147 pubblicata il 7.2.25”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 12.02.2000 a Torino (TO), trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio alla parte II, Serie A, n. 58, anno 2000 del Comune di Torino (TO);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
pagina 2 di 3 - spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3