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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2327 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato Emanuele Parte_1
Antonaci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli Uffici di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta Piras in virtù di procura generale alle liti come in atti;
, con sede in Roma, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Carboni presso il cui studio in Sassari
è elettivamente domiciliata, in virtù di procura speciale come in atti;
OPPOSTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere posto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202400000141000 Fasc. n. 2024/66836, sulla quale si appunta l'opposizione proposta da concerne otto avvisi di addebito formati dall' che Parte_1 CP_3
risultano esser stati oggetto di sgravio integrale.
L'Istituto, in particolare, ha esposto che in accoglimento della domanda amministrativa presentata dall'assicurato, ha disposto la cancellazione del medesimo dalla Gestione
1 commercianti, con decorrenza dal 1.8.2008 (doc. 24), e, per l'effetto, ha annullato anche gli avvisi di addebito predetti, benché ormai consolidati. Il tutto come detto nell'esercizio di una propria competenza esclusiva, che prescinde dalle infondate doglianze avverse. Lo sgravio è stato quindi
Cont comunicato, telematicamente, all' che risulta aver effettuato, in data 04/09/2024, il discarico degli interessi da dilazione che erano stati addebitati al contribuente.
Consegue da quanto testè osservato che è ormai venuta meno ogni possibile ragione di contesa tra le parti con riguardo al credito azionato dall'Ente previdenziale concernente i titoli inseriti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in disamina.
Tal credito, infatti, è ormai estinto per effetto della iniziativa adottata dall' (cfr. docc. 26 e CP_1
27 produzioni . CP_3
2. Pare opportuno osservare che la comunicazione preventiva in discorso concerne anche voci di credito pacificamente estranee alla cognizione di questo giudicante.
Dunque l'estinzione delle ragioni di credito sottese ai titoli oggetti di sgravio non la rende del tutto invalida e dunque inefficace, salve eventuali statuizioni adottate in altra separata sede processuale.
3. Tanto premesso, preso atto della mancanza di un accordo delle parti quanto al regime di regolazione delle spese di lite va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n.
30251/20203) a mente del quale una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute.
4. A tal proposito l' ha disposto in via di autotutela lo sgravio della posizione debitoria del CP_3
a seguito di una istanza che questi, a ben vedere, ha inoltrato soltanto nell'agosto 2024, ossia Pt_1
solo dopo il deposito del ricorso (cfr. doc. n. 26 produzioni . CP_3
4.1. Sotto altro profilo appare virtualmente infondata la preliminare eccezione sollevata dalla difesa opponente in ordine alla nullità della notifica per inesistenza dell'indirizzo Pec del mittente.
La Suprema Corte ha recentemente (cfr. Cass. sent. n. 18684/2023) affrontato la questione posta dalla difesa opponente statuendo che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si
verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni
2 di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Nel caso di specie non soltanto non è stato chiarito da parte dell'opponente se e per quale ragione sia stato vulnerato il suo diritto di difesa ma, sotto altro profilo, egli ha articolato compiute argomentazioni a sua difesa a riprova dell'inesistenza di qualsivoglia apprezzabile lesione sul punto.
D'altra parte il tenore dell'indirizzo del mittente ossia t rendeva immediatamente intellegibile per il Email_1
destinatario chi fosse il soggetto che aveva inoltrato la comunicazione in questione.
4.2. Del parti (virtualmente) infondata l'ulteriore eccezione concernente la notifica della comunicazione in questione (ovvero degli avvisi di addebito) in formato .pdf piuttosto che in formato .p7m.
In proposito reputa il Tribunale dover richiamare l'autorevole insegnamento della Corte di legittimità che con recentissima pronuncia (cfr. Cass. ord. n. 30922/2024) ha enunciato il seguente principio di diritto: È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato
'.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.
Ebbene nel presente giudizio la difesa ricorrente ha svolto generiche considerazioni in ordine alla inidoneità di tale formato quanto alle garanzie circa la integrità ed immodificabilità del documento informatico e la identificabilità del suo autore relativamente alla firma digitale.
Tali asserzioni, proprio per la loro genericità, non valgono a porre in dubbio la genuinità dei documenti in parola, peraltro depositati in atti dallo stesso come tali agevolmente comparabili CP_3
onde saggiarne la genuinità e la sicura provenienza dall'Ente impositore.
Sul punto la difesa opponente nulla ha ritenuto di ulteriormente dedurre onde far valere le sue
3 ragioni talchè, anche in considerazione di tale significativo contegno processuale, l'eccezione appare priva di fondamento.
5. In conclusione, tenuto conto della disponibilità manifestata in tal senso dalle difese opponenti e della verosimile infondatezza, quantomeno, delle eccezioni preliminari avanzate dall'opponente, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti sulla verosimile infondatezza del ricorso nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Cagliari, 20 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2327 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato Emanuele Parte_1
Antonaci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli Uffici di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta Piras in virtù di procura generale alle liti come in atti;
, con sede in Roma, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Carboni presso il cui studio in Sassari
è elettivamente domiciliata, in virtù di procura speciale come in atti;
OPPOSTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere posto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202400000141000 Fasc. n. 2024/66836, sulla quale si appunta l'opposizione proposta da concerne otto avvisi di addebito formati dall' che Parte_1 CP_3
risultano esser stati oggetto di sgravio integrale.
L'Istituto, in particolare, ha esposto che in accoglimento della domanda amministrativa presentata dall'assicurato, ha disposto la cancellazione del medesimo dalla Gestione
1 commercianti, con decorrenza dal 1.8.2008 (doc. 24), e, per l'effetto, ha annullato anche gli avvisi di addebito predetti, benché ormai consolidati. Il tutto come detto nell'esercizio di una propria competenza esclusiva, che prescinde dalle infondate doglianze avverse. Lo sgravio è stato quindi
Cont comunicato, telematicamente, all' che risulta aver effettuato, in data 04/09/2024, il discarico degli interessi da dilazione che erano stati addebitati al contribuente.
Consegue da quanto testè osservato che è ormai venuta meno ogni possibile ragione di contesa tra le parti con riguardo al credito azionato dall'Ente previdenziale concernente i titoli inseriti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in disamina.
Tal credito, infatti, è ormai estinto per effetto della iniziativa adottata dall' (cfr. docc. 26 e CP_1
27 produzioni . CP_3
2. Pare opportuno osservare che la comunicazione preventiva in discorso concerne anche voci di credito pacificamente estranee alla cognizione di questo giudicante.
Dunque l'estinzione delle ragioni di credito sottese ai titoli oggetti di sgravio non la rende del tutto invalida e dunque inefficace, salve eventuali statuizioni adottate in altra separata sede processuale.
3. Tanto premesso, preso atto della mancanza di un accordo delle parti quanto al regime di regolazione delle spese di lite va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n.
30251/20203) a mente del quale una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute.
4. A tal proposito l' ha disposto in via di autotutela lo sgravio della posizione debitoria del CP_3
a seguito di una istanza che questi, a ben vedere, ha inoltrato soltanto nell'agosto 2024, ossia Pt_1
solo dopo il deposito del ricorso (cfr. doc. n. 26 produzioni . CP_3
4.1. Sotto altro profilo appare virtualmente infondata la preliminare eccezione sollevata dalla difesa opponente in ordine alla nullità della notifica per inesistenza dell'indirizzo Pec del mittente.
La Suprema Corte ha recentemente (cfr. Cass. sent. n. 18684/2023) affrontato la questione posta dalla difesa opponente statuendo che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si
verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni
2 di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Nel caso di specie non soltanto non è stato chiarito da parte dell'opponente se e per quale ragione sia stato vulnerato il suo diritto di difesa ma, sotto altro profilo, egli ha articolato compiute argomentazioni a sua difesa a riprova dell'inesistenza di qualsivoglia apprezzabile lesione sul punto.
D'altra parte il tenore dell'indirizzo del mittente ossia t rendeva immediatamente intellegibile per il Email_1
destinatario chi fosse il soggetto che aveva inoltrato la comunicazione in questione.
4.2. Del parti (virtualmente) infondata l'ulteriore eccezione concernente la notifica della comunicazione in questione (ovvero degli avvisi di addebito) in formato .pdf piuttosto che in formato .p7m.
In proposito reputa il Tribunale dover richiamare l'autorevole insegnamento della Corte di legittimità che con recentissima pronuncia (cfr. Cass. ord. n. 30922/2024) ha enunciato il seguente principio di diritto: È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato
'.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.
Ebbene nel presente giudizio la difesa ricorrente ha svolto generiche considerazioni in ordine alla inidoneità di tale formato quanto alle garanzie circa la integrità ed immodificabilità del documento informatico e la identificabilità del suo autore relativamente alla firma digitale.
Tali asserzioni, proprio per la loro genericità, non valgono a porre in dubbio la genuinità dei documenti in parola, peraltro depositati in atti dallo stesso come tali agevolmente comparabili CP_3
onde saggiarne la genuinità e la sicura provenienza dall'Ente impositore.
Sul punto la difesa opponente nulla ha ritenuto di ulteriormente dedurre onde far valere le sue
3 ragioni talchè, anche in considerazione di tale significativo contegno processuale, l'eccezione appare priva di fondamento.
5. In conclusione, tenuto conto della disponibilità manifestata in tal senso dalle difese opponenti e della verosimile infondatezza, quantomeno, delle eccezioni preliminari avanzate dall'opponente, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti sulla verosimile infondatezza del ricorso nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Cagliari, 20 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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