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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8066/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 8066/2025 R.G. promosso da
) (avv. TOSELLI CHIARA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. RIVIELLO VINCENZO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 21/5/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. Affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre: i genitori chiedono che venga disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocazione prevalente della predetta presso la madre;
Per_1
i genitori, per e nel suo prioritario interesse, si impegnano a collaborare tra di loro nelle Per_1
funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che alla conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi, la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. Esercizio della potestà genitoriale: limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, le decisioni di maggiore interesse per la predetta relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3. Casa familiare: la casa familiare sita a Montichiari (BS) Via della Guzza n. 1 rimarrà occupata dal sig.
, il quale subentrerà nel relativo contratto di locazione così come nell'intestazione Parte_2
delle utenze domestiche, impegnandosi a compiere tali adempimenti entro e non oltre 7 (sette) giorni dal deposito del presente ricorso congiunto;
4. Frequentazione padre-figlia minore: tenuto conto dell'età della figlia (17 anni a luglio 2025), le modalità di frequentazione con il padre Per_1
verranno concordate di volta in volta tra padre e figlia, per singole visite anche senza pernottamento, previo avviso alla madre e tenuto conto degli impegni scolastici e/o extrascolastici di;
per Per_1
ciò che concerne la frequentazione padre-figlia minore durante le vacanze natalizia, pasquali ed estive, i genitori precisano che gli accordi verranno presi di volta in volta, tenuto conto in primis della volontà espressa dalla figlia minore, nonché degli impegni extrascolastici della stessa e di quelli lavorativi del padre;
inoltre, tenuto conto che la figlia è una “studentessa atleta di alto Per_1 livello” frequentando un liceo sportivo e praticando la disciplina della ginnastica artistica a livello agonistico, i genitori sin da ora si impegnano a suddividersi tra di essi i giorni in cui dovrà Per_1
essere accompagnata agli allenamenti (compreso tragitto andata e ritorno dalla nuova abitazione in cui la minore vive stabilmente con la madre alla palestra in cui si terrà l'allenamento) e rispettivamente: il lunedì ed il venerdì sarà il padre ad occuparsi di tale incombente, mentre il martedì ed il mercoledì se ne occuperà la madre (doc. 5 calendario allenamenti); per ciò che concerne l'accompagnamento di alle gare, i genitori si accorderanno tra di loro di mese in Per_1
mese, seguendo il calendario già in loro possesso (doc. 6 calendario gare sportive e doc. 7 piano genitoriale);
5. Mantenimento della figlia minore e ripartizione delle spese straordinarie al Per_1
50%: il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento della figlia , fino alla maggiore età della stessa e comunque fino alla sua Per_1 indipendenza economica, la somma mensile di € 400,00= (quattrocento/00=), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario mediante le seguenti coordinate bancarie: [...] (UNICREDITSPA); tale somma sarà annualmente rivalutata secondo l'indice Istat;
i genitori si ripartiranno tra di loro nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie documentate, da sostenere nell'interesse della figlia minore, da individuarsi in conformità al Protocollo d'intesa del Tribunale di Brescia del 14.07.2016, qui integralmente richiamato;
Il sig. presta il consenso sin da ora al trasferimento della figlia Pt_2 presso la nuova abitazione reperita dalla madre nel comune di Casaloldo (MN) Via Paradiso n. 6, che avverrà entro il 16.03.2025, di conseguenza, si obbliga a versare il contributo al mantenimento della figlia sin dal deposito del presente ricorso congiunto nella misura di € 200,00= Per_1
(duecento/00=) trattandosi di metà mese, per poi versare nella misura intera di € 400,00=
(quattrocento/00=) a partire dal mese di aprile 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate che la madre nel frattempo avrà sostenuto nell'interesse della minore . Le parti Per_1
convengono inoltre che nel caso in cui la figlia decidesse di trasferirsi stabilmente o per Per_1
qualche periodo presso il padre (in Montichiari -BS- via Della Guzza n. 1), quest'ultimo sarà sollevato dall'obbligo di corrispondere, in tutto o in parte, il succitato contributo mensile al mantenimento.
6. Assegni familiari: gli assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla sig.ra e le detrazioni fiscali relative alla figlia minore saranno percepite da entrambi i Pt_1 Per_1
genitori al 50%;
7. Espatrio della figlia minore: I ricorrenti si concedono il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio relativi alla figlia minore
”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 30/7/2008) e, con ricorso presentato Per_1 in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 8066/2025 R.G. promosso da
) (avv. TOSELLI CHIARA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. RIVIELLO VINCENZO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 21/5/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. Affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre: i genitori chiedono che venga disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocazione prevalente della predetta presso la madre;
Per_1
i genitori, per e nel suo prioritario interesse, si impegnano a collaborare tra di loro nelle Per_1
funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che alla conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi, la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. Esercizio della potestà genitoriale: limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, le decisioni di maggiore interesse per la predetta relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3. Casa familiare: la casa familiare sita a Montichiari (BS) Via della Guzza n. 1 rimarrà occupata dal sig.
, il quale subentrerà nel relativo contratto di locazione così come nell'intestazione Parte_2
delle utenze domestiche, impegnandosi a compiere tali adempimenti entro e non oltre 7 (sette) giorni dal deposito del presente ricorso congiunto;
4. Frequentazione padre-figlia minore: tenuto conto dell'età della figlia (17 anni a luglio 2025), le modalità di frequentazione con il padre Per_1
verranno concordate di volta in volta tra padre e figlia, per singole visite anche senza pernottamento, previo avviso alla madre e tenuto conto degli impegni scolastici e/o extrascolastici di;
per Per_1
ciò che concerne la frequentazione padre-figlia minore durante le vacanze natalizia, pasquali ed estive, i genitori precisano che gli accordi verranno presi di volta in volta, tenuto conto in primis della volontà espressa dalla figlia minore, nonché degli impegni extrascolastici della stessa e di quelli lavorativi del padre;
inoltre, tenuto conto che la figlia è una “studentessa atleta di alto Per_1 livello” frequentando un liceo sportivo e praticando la disciplina della ginnastica artistica a livello agonistico, i genitori sin da ora si impegnano a suddividersi tra di essi i giorni in cui dovrà Per_1
essere accompagnata agli allenamenti (compreso tragitto andata e ritorno dalla nuova abitazione in cui la minore vive stabilmente con la madre alla palestra in cui si terrà l'allenamento) e rispettivamente: il lunedì ed il venerdì sarà il padre ad occuparsi di tale incombente, mentre il martedì ed il mercoledì se ne occuperà la madre (doc. 5 calendario allenamenti); per ciò che concerne l'accompagnamento di alle gare, i genitori si accorderanno tra di loro di mese in Per_1
mese, seguendo il calendario già in loro possesso (doc. 6 calendario gare sportive e doc. 7 piano genitoriale);
5. Mantenimento della figlia minore e ripartizione delle spese straordinarie al Per_1
50%: il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento della figlia , fino alla maggiore età della stessa e comunque fino alla sua Per_1 indipendenza economica, la somma mensile di € 400,00= (quattrocento/00=), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario mediante le seguenti coordinate bancarie: [...] (UNICREDITSPA); tale somma sarà annualmente rivalutata secondo l'indice Istat;
i genitori si ripartiranno tra di loro nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie documentate, da sostenere nell'interesse della figlia minore, da individuarsi in conformità al Protocollo d'intesa del Tribunale di Brescia del 14.07.2016, qui integralmente richiamato;
Il sig. presta il consenso sin da ora al trasferimento della figlia Pt_2 presso la nuova abitazione reperita dalla madre nel comune di Casaloldo (MN) Via Paradiso n. 6, che avverrà entro il 16.03.2025, di conseguenza, si obbliga a versare il contributo al mantenimento della figlia sin dal deposito del presente ricorso congiunto nella misura di € 200,00= Per_1
(duecento/00=) trattandosi di metà mese, per poi versare nella misura intera di € 400,00=
(quattrocento/00=) a partire dal mese di aprile 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate che la madre nel frattempo avrà sostenuto nell'interesse della minore . Le parti Per_1
convengono inoltre che nel caso in cui la figlia decidesse di trasferirsi stabilmente o per Per_1
qualche periodo presso il padre (in Montichiari -BS- via Della Guzza n. 1), quest'ultimo sarà sollevato dall'obbligo di corrispondere, in tutto o in parte, il succitato contributo mensile al mantenimento.
6. Assegni familiari: gli assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla sig.ra e le detrazioni fiscali relative alla figlia minore saranno percepite da entrambi i Pt_1 Per_1
genitori al 50%;
7. Espatrio della figlia minore: I ricorrenti si concedono il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio relativi alla figlia minore
”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 30/7/2008) e, con ricorso presentato Per_1 in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi