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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°324 /2022
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 28 gennaio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dal solo appellante;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 29/01/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°324 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
nato a [...] [...] (C.F. ), Parte_2 CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in , in Via Carlo Goldoni n.10, presso e nello studio CP_1 dell'Avv.to Alberto Raffadale, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
Appellante
E
Controparte_2
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in
, V. Villareale n. 6, risulta domiciliato ex lege, CP_1
Appellata
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 9.1.2024, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO
1. Il giudizio investe l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1613/2021, Parte_2 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 8.6.2021, con la quale è stata rigettata l'opposizione al verbale di contestazione n. 700017483178, elevato in data 17.3.2021 dalla
Sezione di Polizia Stradale della Questura di , per la violazione, quale proprietario CP_1 del veicolo condotto da persona che non aveva conseguito la patente, dell'art 116, comma 14,
Cds, con applicazione di una sanzione amministrativa nell'ammontare di € 796,00. Piu nel dettaglio, l'attore evidenziava di essere stato sanzionato per il fatto che “avendo la materiale disponibilità del veicolo Piaggio Liberty 50 targato X7VSNR, ne consentiva la guida a persona che non aveva conseguito la patente specifica per quel tipo di veicolo”: l'infrazione si riconnetteva, infatti, ad altro verbale di contestazione (n. 700017483177), elevato in pari data nei confronti del conducente del veicolo, tale al quale veniva contestata la violazione dell'art 116, Parte_3 commi 15 e 17, Cds, poiché sorpreso alla guida sprovvisto di patente, allo stesso revocata il
22.7.2016 per mancanza dei requisiti morali. Oltre a tale addebito, gli operatori disponevano il fermo amministrativo del veicolo Piaggio Liberty.
2. Con due distinti ma connessi motivi, l'appellante ha, dunque, interposto gravame, eccependo la sua estraneità, in quanto proprietario del veicolo, ai fatti contestati al conducente, e rilevando di non vivere a dal settembre 2020 (e di non esserci stato CP_1 neppure nella data della contestazione, 17.3.2021), ma di aver affidato, poco prima della partenza, il proprio motociclo Piaggio Liberty 50 targato X7VSNR a Parte_3 affinché lo stesso lo custodisse presso lo spazio esterno alla propria abitazione. Ignaro che al fosse stata revocata la patente, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza per Parte_3 avere, il giudice di prime cure, esteso la fattispecie dell'incauto affidamento all'ipotesi della revoca della patente, non contemplata dalla norma in esame, e per non aver tenuto conto dello stato di necessità che aveva spinto il conducente a mettersi alla guida del veicolo.
Chiedeva, perciò, la riforma della sentenza e l'annullamento del verbale nonché la dichiarazione di inefficacia della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo interessato.
3. Si è costituita la , la quale, rilevando in primis la nullità del Controparte_1 ricorso per la violazione del termine minimo a comparire, ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
4. All'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
1. In rito, il Tribunale ritiene superabile il vizio della vocatio in ius eccepito dall'appellata
(nella specie: la violazione del termine previsto dal terzo comma dell'art. 435 cpc di venticinque giorni tra la notifica del ricorso e del decreto): secondo un ormai consolidato indirizzo, nel rito lavoro, la nullità derivante dalla violazione del termine in questione va considerata sanabile retroattivamente, anche sulla scorta dell'art. 164 c.p.c., con la fissazione di una nuova udienza per l'integrazione del termine a comparire ove l'appellato, costituitosi, abbia eccepito la nullità, ovvero con la fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notifica, in caso di contumacia dell'appellato (cfr. Cass. S.U. 9331/1996; Cass.
41479/2021; Cass. 9199/2020; Cass. 4309/2020). Nel nostro caso, l'appellato, ricevuta la notifica dell'appello il 3.5.2022, si è costituito il 6.5.2022, eccependo la nullità per violazione del termine minimo a difesa, successivamente sanatasi per effetto del rinvio, all'udienza del 9.5.2022, alla successiva udienza del 9.1.2024, entro la quale l'appellata ha depositato note integrative (il 19.12.2022).
2. Nel merito, si rileva quanto segue.
L'art 116, comma 14, Cds contempla l'ipotesi (contestata all'appellante quale proprietario) di chi, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona 'che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12 prescritta', assoggettandola alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397,00 a € 1.592,00. Il comma 15 dello stesso articolo (contestato insieme al comma 17 al conducente) prevede invece che “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici [...]”. Come si deduce, dunque, dalla lettura e dal raffronto delle disposizioni, mentre il comma 15 statuisce per il conducente che questo venga punito sia qualora non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, sia ove la stessa gli sia stata revocata, il comma 14, di contro, punisce chi, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida soltanto a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, non contemplando l'ipotesi della patente revocata (che è il caso di cui ci si occupa).
Un'interpretazione logico-sistematica delle norme, perciò, induce ad escludere la parificazione, ai fini che ci interessano, dell'ipotesi dell'assenza di patente a quella della revoca, perché non contemplata dalla norma contestata all'appellante, a tacere che è fatto divieto, in applicazione dei principi di legalità e tassatività operanti anche in materia di sanzioni amministrative (art. 1, Legge 689/1981), procedere all'interpretazione analogica dei precetti contenenti sanzioni amministrative, applicando, per tale via, la sanzione ad un fatto solo apparentemente similare (ma in realtà diverso da) a quello descritto dal precetto stesso: infatti, il non era un soggetto privo di patente, per come richiesto dal comma 14, Parte_3 ma con patente revocata. Quanto sopra impedisce, quindi, di ritenere integrata la fattispecie
– di cui all'art. 116, comma 14, Cds – che la Sezione di Polizia Stradale ha reputato violata e, come tale, meritevole di sanzione.
3. Non può, di contro, trovare accoglimento la domanda di declaratoria di inefficacia del fermo amministrativo del veicolo fermato, e ciò per due ordini di motivi.
L'art. 214 Cds, che disciplina la fattispecie del fermo amministrativo, prevede l'ipotesi del fermo disposto a carico di un veicolo condotto da persona diversa dal proprietario, statuendo espressamente, al comma 3, che “Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo […]”. Il proprietario del veicolo, cioè, non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo 'contro la sua volontà' (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (v. Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011). Prova che, nel caso in esame, non risulta esserci, considerato che, come ammesso dall'appellante, lui stesso aveva consegnato il motore al per custodirlo durante la sua assenza. In ogni caso, è pacifico, e Parte_3 documentato dalla produzione in atti, che il fermo in parola è conseguito al verbale n.
700017483177, elevato al conducente per la violazione di cui ai commi 15 e 17 dell'art. 116 Cds,
e che non è oggetto del presente giudizio bensì di altro, già pure definito con sentenza di rigetto.
4. Alla luce delle considerazioni svolte, assorbito ogni altro motivo di appello, ivi incluso quello concernente la sussistenza o meno dello stato di necessita del conducente
[...]
comunque non adeguatamente comprovato, il ricorso va parzialmente accolto, con Pt_3 conseguente compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello di e, a parziale riforma della Parte_2 sentenza gravata, ANNULLA il verbale n.700017483178 elevato dalla Polizia stradale in data
17.3.2021, RIGETTANDO l'appello nel resto;
COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso, il 29.1.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°324 /2022
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 28 gennaio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dal solo appellante;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 29/01/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°324 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
nato a [...] [...] (C.F. ), Parte_2 CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in , in Via Carlo Goldoni n.10, presso e nello studio CP_1 dell'Avv.to Alberto Raffadale, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
Appellante
E
Controparte_2
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in
, V. Villareale n. 6, risulta domiciliato ex lege, CP_1
Appellata
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 9.1.2024, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO
1. Il giudizio investe l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1613/2021, Parte_2 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 8.6.2021, con la quale è stata rigettata l'opposizione al verbale di contestazione n. 700017483178, elevato in data 17.3.2021 dalla
Sezione di Polizia Stradale della Questura di , per la violazione, quale proprietario CP_1 del veicolo condotto da persona che non aveva conseguito la patente, dell'art 116, comma 14,
Cds, con applicazione di una sanzione amministrativa nell'ammontare di € 796,00. Piu nel dettaglio, l'attore evidenziava di essere stato sanzionato per il fatto che “avendo la materiale disponibilità del veicolo Piaggio Liberty 50 targato X7VSNR, ne consentiva la guida a persona che non aveva conseguito la patente specifica per quel tipo di veicolo”: l'infrazione si riconnetteva, infatti, ad altro verbale di contestazione (n. 700017483177), elevato in pari data nei confronti del conducente del veicolo, tale al quale veniva contestata la violazione dell'art 116, Parte_3 commi 15 e 17, Cds, poiché sorpreso alla guida sprovvisto di patente, allo stesso revocata il
22.7.2016 per mancanza dei requisiti morali. Oltre a tale addebito, gli operatori disponevano il fermo amministrativo del veicolo Piaggio Liberty.
2. Con due distinti ma connessi motivi, l'appellante ha, dunque, interposto gravame, eccependo la sua estraneità, in quanto proprietario del veicolo, ai fatti contestati al conducente, e rilevando di non vivere a dal settembre 2020 (e di non esserci stato CP_1 neppure nella data della contestazione, 17.3.2021), ma di aver affidato, poco prima della partenza, il proprio motociclo Piaggio Liberty 50 targato X7VSNR a Parte_3 affinché lo stesso lo custodisse presso lo spazio esterno alla propria abitazione. Ignaro che al fosse stata revocata la patente, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza per Parte_3 avere, il giudice di prime cure, esteso la fattispecie dell'incauto affidamento all'ipotesi della revoca della patente, non contemplata dalla norma in esame, e per non aver tenuto conto dello stato di necessità che aveva spinto il conducente a mettersi alla guida del veicolo.
Chiedeva, perciò, la riforma della sentenza e l'annullamento del verbale nonché la dichiarazione di inefficacia della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo interessato.
3. Si è costituita la , la quale, rilevando in primis la nullità del Controparte_1 ricorso per la violazione del termine minimo a comparire, ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
4. All'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
1. In rito, il Tribunale ritiene superabile il vizio della vocatio in ius eccepito dall'appellata
(nella specie: la violazione del termine previsto dal terzo comma dell'art. 435 cpc di venticinque giorni tra la notifica del ricorso e del decreto): secondo un ormai consolidato indirizzo, nel rito lavoro, la nullità derivante dalla violazione del termine in questione va considerata sanabile retroattivamente, anche sulla scorta dell'art. 164 c.p.c., con la fissazione di una nuova udienza per l'integrazione del termine a comparire ove l'appellato, costituitosi, abbia eccepito la nullità, ovvero con la fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notifica, in caso di contumacia dell'appellato (cfr. Cass. S.U. 9331/1996; Cass.
41479/2021; Cass. 9199/2020; Cass. 4309/2020). Nel nostro caso, l'appellato, ricevuta la notifica dell'appello il 3.5.2022, si è costituito il 6.5.2022, eccependo la nullità per violazione del termine minimo a difesa, successivamente sanatasi per effetto del rinvio, all'udienza del 9.5.2022, alla successiva udienza del 9.1.2024, entro la quale l'appellata ha depositato note integrative (il 19.12.2022).
2. Nel merito, si rileva quanto segue.
L'art 116, comma 14, Cds contempla l'ipotesi (contestata all'appellante quale proprietario) di chi, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona 'che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12 prescritta', assoggettandola alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397,00 a € 1.592,00. Il comma 15 dello stesso articolo (contestato insieme al comma 17 al conducente) prevede invece che “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici [...]”. Come si deduce, dunque, dalla lettura e dal raffronto delle disposizioni, mentre il comma 15 statuisce per il conducente che questo venga punito sia qualora non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, sia ove la stessa gli sia stata revocata, il comma 14, di contro, punisce chi, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida soltanto a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, non contemplando l'ipotesi della patente revocata (che è il caso di cui ci si occupa).
Un'interpretazione logico-sistematica delle norme, perciò, induce ad escludere la parificazione, ai fini che ci interessano, dell'ipotesi dell'assenza di patente a quella della revoca, perché non contemplata dalla norma contestata all'appellante, a tacere che è fatto divieto, in applicazione dei principi di legalità e tassatività operanti anche in materia di sanzioni amministrative (art. 1, Legge 689/1981), procedere all'interpretazione analogica dei precetti contenenti sanzioni amministrative, applicando, per tale via, la sanzione ad un fatto solo apparentemente similare (ma in realtà diverso da) a quello descritto dal precetto stesso: infatti, il non era un soggetto privo di patente, per come richiesto dal comma 14, Parte_3 ma con patente revocata. Quanto sopra impedisce, quindi, di ritenere integrata la fattispecie
– di cui all'art. 116, comma 14, Cds – che la Sezione di Polizia Stradale ha reputato violata e, come tale, meritevole di sanzione.
3. Non può, di contro, trovare accoglimento la domanda di declaratoria di inefficacia del fermo amministrativo del veicolo fermato, e ciò per due ordini di motivi.
L'art. 214 Cds, che disciplina la fattispecie del fermo amministrativo, prevede l'ipotesi del fermo disposto a carico di un veicolo condotto da persona diversa dal proprietario, statuendo espressamente, al comma 3, che “Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo […]”. Il proprietario del veicolo, cioè, non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo 'contro la sua volontà' (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (v. Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011). Prova che, nel caso in esame, non risulta esserci, considerato che, come ammesso dall'appellante, lui stesso aveva consegnato il motore al per custodirlo durante la sua assenza. In ogni caso, è pacifico, e Parte_3 documentato dalla produzione in atti, che il fermo in parola è conseguito al verbale n.
700017483177, elevato al conducente per la violazione di cui ai commi 15 e 17 dell'art. 116 Cds,
e che non è oggetto del presente giudizio bensì di altro, già pure definito con sentenza di rigetto.
4. Alla luce delle considerazioni svolte, assorbito ogni altro motivo di appello, ivi incluso quello concernente la sussistenza o meno dello stato di necessita del conducente
[...]
comunque non adeguatamente comprovato, il ricorso va parzialmente accolto, con Pt_3 conseguente compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello di e, a parziale riforma della Parte_2 sentenza gravata, ANNULLA il verbale n.700017483178 elevato dalla Polizia stradale in data
17.3.2021, RIGETTANDO l'appello nel resto;
COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso, il 29.1.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi