Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00932/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2024, proposto da
Cma Cgm Italy s.r.l. a s.u., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo De Vecchi, Carlo Solari e Davide Magnolia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del Presidente pro tempore ,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona della Presidente pro tempore ,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., non costituita in giudizio;
per l’accertamento
della non soggezione, né in proprio, né quale asserito sostituto d’imposta dei vettori marittimi esteri rappresentati e/o appartenenti al medesimo gruppo societario, di CMA CGM Italy s.r.l. a s.u. al pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 6, lett. b) D.L. 201/2011 e ss.mm. né di alcun obbligo dichiarativo riguardo a dati anagrafici e/o economici propri e/o di cui sia in possesso per conto di terzi.
Nonché per l’annullamento:
- della richiesta di pagamento prot. n.0035869/2024 del 05 aprile 2024 dell’ART consegnata via pec, in pari data, a CCIT avente ad oggetto: «Contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Anno 2024 »;
- della Delibera ART del 07/12/2023 n. 194 recante « Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2024 » approvata per l’esecutorietà con D.P.C.M. 08/01/2024, pubblicata sul sito internet dell’ART in data 24/01/2024;
- della Determina del Segretario Generale dell’ART del 13/03/2024 n. 104 recante « Definizione delle modalità operative relative alla dichiarazione e al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2024 »;
- di tutti gli atti presupporti e conseguenti ai predetti atti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 23/04/2024, CMA CGM ITALY s.r.l. a s.u. (di seguito “CMA”) ha chiesto al Tribunale di accertare la propria non soggezione all’obbligo contributivo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito “ART”) e, conseguentemente, di annullare il complesso degli atti e dei provvedimenti amministrativi in forza del quale ella è stata chiamata a versare il contributo per il 2024.
L’azione è affidata a quattro motivi di diritto, di seguito compendiati:
« I Motivo: violazione di legge ed eccesso di potere: costituzione degli agenti/raccomandatari marittimi quali sostituti d’imposta - violazione art. 37 D.L. 201/2011 – violazione artt. 3, 23 e 53 Cost. – manifesta illogicità e irragionevolezza - illegittimità dell’art., 2 commi 11 e 13, Delibera 194/2023 e degli atti conseguenti », a mezzo del quale CMA lamenta l’illegittimità, anche per contrarietà al quadro costituzionale, della previsione contenuta nell’impugnata Delibera ART n. 194/2023, che qualifica le imprese esercenti servizi di agenzia e/o raccomandazione marittima quali sostituti d’imposta dei vettori marittimi esteri di cui hanno la rappresentanza;
« II Motivo: violazione di legge ed eccesso di potere: obbligo di dichiarare i primi dieci armatori - violazione art. 37 D.L. 201/2011 – violazione artt. 3, 241/1990 – manifesta illogicità e irragionevolezza – carenza di motivazione – carenza di potere », diretto a censurare l’arbitrarietà della previsione contenuta al §.15 della determina ART n. del 13/03/2024 n. 104, che impone ai raccomandatari marittimi di fornire all’Autorità i dati anagrafici dei primi dieci vettori esteri rappresentati, violandone la riservatezza commerciale in assenza di una espressa base legale e, comunque, di una adeguata giustificazione in tal senso;
« III Motivo: violazione di legge: violazione art. 37, comma 6, lett. b), D.L. 201/2011 – Carenza dei presupposti soggettivo e oggettivo – difetto di istruttoria e di motivazione – difetto dei presupposti – illogicità e contraddittorietà – eccesso di potere », teso a contestare l’inclusione degli “agenti/raccomandatari” marittimi nel novero dei soggetti tenuti a contribuzione ART, in ragione dell’affermata insussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo di cui all’art. 37 comma 6 lett. b) d.l. 201/2011;
« IV Motivo – Illegittimità della Delibera ART 194/2023 – Violazione art. 37, comma 6, lett. b), D.L. 201/2011 – difetto di istruttoria e di motivazione – difetto dei presupposti – illogicità e contraddittorietà - eccesso di potere », diretto a rivendicare l’esclusione dall’obbligo contributivo a carico di operatori – qual è la ricorrente – che effettuano servizi ancillari al trasporto marittimo internazionale di merci, giacché l’ART non avrebbe esercitato prerogative regolatorie o di controllo in ambito transfrontaliero, né avrebbe la competenza amministrativa in tal senso.
2. – Si sono costituite in giudizio le Amministrazione intimate, insistendo per il rigetto delle pretese avverse. La Difesa erariale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, in quanto proposto oltre i termini ordinari di impugnazione, e comunque l’inammissibilità di molte delle censure proposte dalla società ricorrente, la quale non avrebbe interesse a contestare gli obblighi dichiarativi e contributivi correlati alla rappresentanza di vettori esteri, trattandosi di agente marittimo monomandatario di una sola società estera e facendo parte del medesimo gruppo societario. Nel merito, ha sostenuto che le argomentazioni attoree contrastino con gli approdi ormai consolidati della giurisprudenza amministrativa in ordine alla portata applicativa dell’art. 37, co. 6 d.l. 201/2011, e non tengano conto dell’intervenuto esercizio poteri di controllo e regolazione da parte dell’ART nei mercati nei quali la ricorrente è attiva.
3. – All’udienza del 22/05/2025 la causa è stata assegnata in decisione senza preventiva discussione, come congiuntamente richiesto dalle parti.
4. – In assenza di una espressa graduazione dei motivi di doglianza, esigenze di ordine ed economia della trattazione suggeriscono di esaminare congiuntamente i motivi di diritto primo, secondo e quarto, diretti a contestare la generale previsione di obblighi dichiarativi e contributivi ex art. 37, co. 6 d.l. 201/2011 per l’anno 2024 a carico degli operatori che svolgono attività di agenzia marittima, sia in proprio sia in nome e per conto dei vettori esteri rappresentati.
Le censure in parola si rivolgono alla menzionata Delibera n. ART 194/2023, laddove in particolare include tra gli operatori soggetti a contribuzione le imprese che esercitano “servizi di agenzia/raccomandazione” (all’art. 1, co. 1 lett. l Delibera) e impone loro di versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri rappresentati o appartenenti al medesimo gruppo societario (art. 2, co. 13 Delibera).
Così inquadrate le doglianze, in relazione ad esse è indubbiamente fondata l’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione resistente.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le delibere con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti determina la misura del contributo dovuto dagli operatori economici da essa regolati e le relative modalità del versamento sono espressione di poteri pubblicistici e, dunque, hanno immediata portata lesiva per le imprese interessate. « Tali atti sono infatti approvati all’esito di un iter procedimentale complesso, richiedono il vaglio del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell’integrazione dell’efficacia e presentano un contenuto cogente, di immediata efficacia conformativa delle situazioni giuridiche dei soggetti incisi. La loro impugnazione dunque non si sottrae al rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a. Quanto al dies a quo, il Tribunale ritiene che il termine non possa che decorrere dal momento della pubblicazione sul sito istituzionale, onde evitare diversi trattamenti nell’ambito delle stessa categoria imprenditoriale, in quanto una divaricazione temporale, riguardante un medesimo provvedimento, non risulta giustificata e predicabile, di fatto del resto avvantaggiando il destinatario individuale dell’atto e svilendo la natura professionale della parte incisa che è plausibilmente da ritenere – in ragione dei compiti che svolge – più che frequentemente impegnata nella consultazione del sito istituzionale dell’Autorità, onde risulta – di contro – meno plausibile che essa non abbia percepito per tempo l’intervenuta pubblicazione della deliberazione censurata, specie se si considera che essa non è stata un atto a sorpresa, ma pur sempre il risultato conclusivo di un iter procedurale ampio e complesso, con l’ulteriore precisazione che fini di che trattasi non potrebbe rilevare la formale proposizione di un’azione di accertamento, che si tradurrebbe in un inammissibile aggiramento del termine decadenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2023, n. 9956; Cons. Stato, Sez. VI, 17 novembre 2023, n. 9863; Cons. Stato, Sez. VI, 6 ottobre 2023, n. 8710; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2023, n. 5067) » (TAR Piemonte, Sez. III, 07/03/2024 n. 234).
La delibera determinativa del contributo incide nella fase di formazione e di perfezionamento dell’efficacia dei provvedimenti, emessi successivamente, funzionali all’esazione del prelievo, rispetto ai quali costituisce atto presupposto in senso stretto, attraverso un vero e proprio collegamento genetico, che descrive il primo atto come quello che giustifica e delimita la produzione degli effetti dell’atto che lo segue: « pertanto, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l’atto consequenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un’autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2196; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 22 ottobre 2019, n. 2209) » (TAR Piemonte 234/2024, cit.; Sez. III, 03/12/2024 n. 1262)
Ne consegue l’irricevibilità delle doglianze rivolte dalla ricorrente avverso la Delibera ART n. 194/2023, giacché la determinazione è stata pubblicata in data 24/01/2024, mentre il ricorso è stato notificato in data 23/04/2024, ben oltre il termine d’impugnazione previsto dall’art. 29 c.p.a.
Ne consegue altresì l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui si rivolge alle richieste di pagamento successive all’approvazione della Delibera n. 194/2023, atteso che tali atti (inviati a tutte le società chiamate al pagamento del contributo) si limitano a riepilogare i termini di pagamento e le relative modalità operative e risultano perciò prive di concreta ed autonoma portata lesiva nel caso di specie, stante l’indubbia chiarezza delle previsioni contenute nella delibera determinativa del contributo. La ricorrente non ha, dunque, interesse ad impugnare tali determinazioni.
Ai fini della ricevibilità/ammissibilità del gravame non rileva che la società ricorrente abbia proposto domanda di accertamento negativo della debenza del tributo. In disparte i dubbi circa l’ammissibilità dell’azione di accertamento atipica in ambito amministrativo, l’accertamento preteso dalla ricorrente confligge con il contenuto di provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili, e pretende di conformare un rapporto giuridico amministrativo che non può più essere messo in discussione. La domanda di accertamento si risolve, insomma, nel tentativo, manifestamente inammissibile, di aggirare il termine di impugnazione, ormai definitivamente spirato.
In definitiva, nei limiti evidenziati, il ricorso è irricevibile e comunque inammissibile.
5. – A conclusioni solo parzialmente dissimili deve giungersi in relazione al secondo motivo di doglianza.
5.1 - La censura è tesa a contestare la previsione regolatoria che, in sede di assolvimento degli obblighi dichiarativi, impone ai soggetti che svolgono servizio di agenzia o raccomandazione marittima di indicare i dati anagrafici dei primi dieci vettori esteri rappresentati, in termini di valore dei servizi resi. La disposizione censurata è contenuta al §.15 della menzionata determina del Segretario Generale dell’ART n. 104/2024, pubblicata in data 13/03/2024. Nessun dubbio può esservi, dunque, sulla tempestività dell’impugnazione.
Tanto precisato, non è fondata l’eccezione di inammissibilità del motivo di doglianza sollevata dall’Amministrazione resistente. Alla base dell’eccezione vi è il fatto che CMA operi quale agente raccomandatario marittimo monomandatario della società francese CMA CGM s.a.: ad avviso della Difesa erariale, tale circostanza escluderebbe ab imis che la previsione gravata possa comportare oneri dichiarativi di reale gravosità a carico della ricorrente, per la quale sarebbe sufficiente trasmettere all’ART i dati della propria capogruppo. Ne conseguirebbe l’inammissibilità della censura, non avendo CMA interesse a contestare un obbligo dichiarativo di tale tenuità.
Tali argomentazioni non convincono.
Per un verso, la previsione impugnata impone indiscutibilmente un aggravio dichiarativo a carico di agenti e raccomandatari marittimi, correlato all’esazione del contributo nei confronti di operatori diversi, ossia i vettori esteri rappresentati nel mercato italiano. Tale circostanza rende di per sé sola astrattamente lesiva la previsione in parola, non potendo l’ammissibilità della censura dipendere dall’intensità – asseritamente maggiore o minore – dell’aggravio dichiarativo determinato in concreto.
Per altro verso, ancorché sia incontroverso che CMA presti i propri servizi nel contesto del gruppo societario di appartenenza, non vi è prova del fatto che le sia preclusa la prestazione di servizi in favore (anche) di società terze e, dunque, che la previsione gravata non comporti un aggravio dichiarativo significativo a carico della ricorrente.
Per altro verso ancora, la ricorrente ha dichiarato di svolgere l’attività di agenzia marittima in favore « delle società » (al plurale) partecipate dal gruppo CMA CGM, ciò che sottende che essa offra servizi in favore di enti societari diversi e ulteriori dalla sola capogruppo. Ne discende l’interesse della ricorrente a contestare l’obbligo posto a suo carico di indicare i principali vettori esteri rappresentati nel mercato italiano.
L’eccezione va insomma integralmente disattesa.
5.2 - Pur a fronte dell’ammissibilità della doglianza, essa non è fondata.
Quanto al lamentato difetto di base legale, la previsione censurata trova saldi fondamenti normativi nelle previsioni di legge che disciplinano i poteri di regolazione e sorveglianza dell’ART e, in particolare nell’art. 37, co. 3 lett. d) del d.l. n. 201/2011, che espressamente conferisce all’Autorità il potere di richiedere le informazioni e l’esibizione dei documenti necessari all’esercizio delle proprie funzioni, nonché di raccogliere dichiarazioni da qualunque soggetto informato. Nel caso di specie, nessun dubbio può esservi sul fatto che l’acquisizione di informazioni relative al volume delle operazioni svolte dei vettori esteri in Italia sia strumentale all’esercizio delle proprie funzioni: lo svolgimento di tali operazioni è suscettibile di attrarre gli operatori coinvolti nella platea contributiva ex art. 36, co. 7 d.l. 201/2011 e, dunque, l’obbligo dichiarativo imposto all’operatore nazionale è giustificato dalla finalità di acquisire i dati relativi ai vettori esteri attivi nel mercato italiano del trasporto marittimo e di assicurare, così, l’integrale e uniforme attuazione del tributo.
Va inoltre considerato che proprio il consolidamento degli effetti della Delibera 194/2023, derivante dalla rilevata improcedibilità dell’impugnazione rivolta contro di essa, rende legittima la previsione di oneri dichiarativi a carico degli agenti/raccomandatari marittimi che rappresentino vettori esteri nel mercato italiano. Tali obblighi sono infatti strumentali all’esercizio della funzione impositiva, così come regolata nella delibera determinativa del contributo ex art. 36, co. 7 d.l. 201/2011.
In una diversa prospettiva, poi, non può sfuggire che la società ricorrente abbia preteso in questa e in altra sede giudiziale di essere esclusa dall’obbligo contributivo ex art. 36, co. 7 d.l. 201/2011 “in nome e per conto” dei vettori esteri (in senso favorevole TAR Piemonte, Sez. III, 27/01/2024, n. 86). L’accoglimento di tale tesi è suscettibile di ripercuotersi sull’attività istruttoria posta a carico dell’Autorità, in quanto l’ART non può contare sull’assolvimento degli oneri dichiarativi e contributivi da parte dei sostituti di imposta e deve ricostruire in via indiretta le operazioni rilevanti ai fini contributivi svolte dai vettori stranieri mediante rappresentanza (o agenzia). In quest’ottica, l’affermata fondatezza delle tesi attoree sul punto giustifica a fortiori il proporzionato aggravamento degli oneri dichiarativi previsto al §.15 della determina n. 104/2024.
Cadono così le contestazioni relative al difetto di motivazione, giacché la previsione impugnata si giustifica proprio in relazione al complessivo quadro regolatorio derivante dall’art. 36, co. 7 d.l. 201/2011 e dalla correlata Delibera n. 194/2023. Va d’altronde ricordato che l’art. 3 legge n. 241/1990 espressamente esclude che gli atti a contenuto generale – qual è la determina direttoriale n. 104/2024 – dall’obbligo di motivazione. La censura è dunque destituita di fondamento sul piano normativo astratto, prima ancora che sul piano concreto.
Sono infine del tutto infondate le censure relative alla violazione delle esigenze di riservatezza commerciale di CMA. La doglianza è di dubbia ammissibilità, in quanto la ricorrente non ha giustificato, nemmeno a grandissime linee, la rilevanza a fini strategici delle informazioni di cui al §.15 della determina n. 104/2024, ciò che d’altronde pare potersi escludere con riferimento ad una società che – per stessa prospettazione del ricorso – è monomandataria della propria capogruppo. Ad ogni buon conto, la censura è infondata nel merito, in quanto confonde l’ acquisizione delle informazioni con la loro diffusione : l’ART, al pari delle altre Autorità indipendenti, è pienamente legittimata ad acquisire informazioni riservate anche di importanza commerciale strategica, laddove strumentali all’espletamento delle funzioni di regolazione e vigilanza dei mercati. Resta naturalmente fermo il divieto di divulgare dette informazioni agli altri operatori del mercato o comunque ad ogni soggetto, pubblico o privato, che non abbia titolo a tal fine.
Alla luce di tali considerazioni, il secondo motivo di doglianza, l’unico tra quelli proposti da CMA che sia ricevibile e/o ammissibile, deve essere integralmente disatteso.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore della Difesa erariale deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati nel 2022, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1, del predetto DM.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.
Condanna la società ricorrente a rifondere alle Amministrazioni intimate le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), da ripartirsi in parti uguali, a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO