Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/01/2026, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01806/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11761/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11761 del 2025, proposto da PP ZE, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Acconcia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 76;
contro
il Ministero della Cultura, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Commissario Straordinario per Opere Infrastrutturali Regioni Sicilia e Calabria, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Eugenio Comba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Torino, via L. Mercatini, 6;
nei confronti
di Italferr – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'avviso (prot n. DIC.PES.0158404.23.U datato 27/09/2023) di Italferr, notificato il 16/10/2023, recante la “ immissione in possesso e/o stato di consistenza per occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione ”;
- del decreto/ordinanza di RFI n. 315 datato 27/09/2023 (allegato al predetto avviso), notificato in pari data 16/10/2023, recante “ l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione ”;
- della determinazione motivata del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7/2022, assunta nell’Adunanza del 20/12/2022, avente natura integrativa e sostitutiva rispetto alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, con la quale, ai sensi dell’art. 44, comma 6, D.L. n. 77/2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del “ Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria e interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza ”, con conseguente assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 327/2001 e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12 e ss. D.P.R. n. 327/2001;
- dell’ordinanza n. 8 del 22/12/2022 della Commissaria Straordinaria ( ex D.P.C.M. del 16/4/2021), con la quale si è preso atto dell’intervenuta adozione della determinazione motivata n. 7/2022 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l’approvazione del progetto delle opere:
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente, non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Commissario Straordinario per Opere Infrastrutturali Regioni Sicilia e Calabria, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. VA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola con sede nel Comune di Campagna (SA), ha impugnato
i provvedimenti del procedimento espropriativo connesso alla realizzazione della linea ferroviaria dell’Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria (lotto 1A Battipaglia –Romagnano al Monte).
2. Il ricorso è sostenuto dalle seguenti doglianze:
2.1. “ Con riferimento alla determinazione motivata del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7/2022. Violazione ed elusione del principio comunitario DSNH di cui ai regolamenti (U.E.) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.2.2021 n. 241 e del 18.6.2020 n. 852 – Violazione di legge (art.146 d.lgs. 3.4.2006 e s.m.i.; artt. 23, 26 e 27 d.lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.; artt. 29 e 44 d.l. 31.5.2021 n. 77, convertito con modificazioni nella l. 29.7.2021 n. 108; artt. 1, 2, 3 e 14 bis l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.);- Violazione del Decreto Ministeriale di V.I.A. n. 165/2022;- Violazione dell'art. 9 della costituzione. - Eccesso di potere: difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione - perplessità - arbitrarietà -illogicità - irrazionalità - erroneità - contraddittorietà - abnormità - sviamento ”.
Con la prima censura, parte ricorrente deduce l’illegittimità della determinazione approvativa del PFTE dell’opera (delibera del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7 del 20 dicembre 2022), recante la dichiarazione di pubblica utilità, per la mancata valutazione di conformità del progetto al principio eurounitario del DNSH (divieto di arrecare un danno significativo all’ambiente per le attività finanziate dall’Unione) e per la sottoposizione del medesimo progetto alla V.I.A. in luogo della V.A.S.;
2.2. “ Sotto il profilo procedimentale, si riscontra, poi, la violazione dell’art. 44, comma 6, d.l. n. 77/2021, anche in relazione al disposto dell’art. 14 bis l. n. 241/1990 e dell’art. 27 d.lgs. n. 50/2016 ”.
Con la seconda doglianza, si sostiene l’illegittimità del PFTE per la mancata trasmissione delle varianti al progetto all’Autorità che ha rilasciato il decreto V.I.A. n. 165/2022 (il Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) che, a sua volta, avrebbe dovuto esprimersi nuovamente entro il termine di 20 giorni;
2.3. “ Illegittimità derivata dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla-osta acquisiti nel corso della conferenza di servizi, ivi compresi quelli resi dagli enti cd. Interferiti ”.
Con il terzo motivo di censura, parte ricorrente sostiene l’illegittimità derivata di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla-osta, favorevolmente acquisiti nel corso del procedimento;
2.4. “ Con riferimento all'avviso di “immissione in possesso e/o stato di consistenza preoccupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione” e relativo decreto. Violazione di legge: art. 22 bis del DPR n. 327/2001 - difetto di motivazione ex L. n. 241/90, quanto al requisito dell'urgenza dichiarata per la regolare esecuzione dei lavori ferroviari; Eccesso di potere: errore nei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza, sviamento ”.
Con la quarta doglianza, relativa al decreto di occupazione d’urgenza, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 22 bis , d.P.R. n. 327/2001, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’impugnazione della determina n. 7/2022 nell’ambito di altro giudizio, circostanza che avrebbe dovuto suggerire di non dare seguito al procedimento di esproprio.
3. Con atto di motivi aggiunti, notificato in data 18 novembre 2023 e depositato in data 15 gennaio 2024, ha articolato le seguenti ulteriori censure:
3.1. “ Violazione degli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater, 4, 5 e 6, nonché dell’art. 11 e ss. d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. - Omissione della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) - Vizio che inficia l’intero procedimento ”.
Con detta censura, si ribadisce la necessarietà della V.A.S.;
3.2. “ Violazione dell’art. 19 e ss. d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e dell’art. 44 d.l. 31.5.2022 n. 77, convertito con modificazioni nella l. 29.7.2021 n. 108 - Violazione dei regolamenti (U.E.) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.2.2021 n. 241 e del 18.6.2020 n. 852 - Ulteriore e autonoma violazione della normativa in materia di V.I.A. ”.
Con il secondo motivo aggiunto, si contesta il frazionamento del progetto per la realizzazione della linea ferroviaria;
3.3. “ Violazione di legge (artt. 25 e 28 d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.; artt. 23, 25, 26 e 27 d.lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.; art. 44 d.l. 31.5.2021 n. 77, convertito con modificazioni nella l. 29.7.2021 n. 108; artt. 1, 2, 3 e 14 bis l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.) - Violazione ed elusione del decreto ministeriale di V.I.A. n. 165/2022. Eccesso di potere: difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione - perplessità - arbitrarietà -illogicità - irrazionalità - erroneità - contraddittorietà - abnormità - sviamento ”.
Con detta censura, infine, si deduce l’illegittimità della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali apposte dall’art. 3, comma 1, del decreto di V.I.A. n. 1565/2022.
4. Il Ministero della Cultura, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), costituitasi in giudizio, quanto al ricorso principale, ha formulato le seguenti eccezioni di rito:
- improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’impugnato provvedimento di occupazione d’urgenza n. 315 del 27 settembre 2023, non eseguito, ha esaurito i suoi effetti alla data del 27 dicembre 2023; inoltre, il successivo provvedimento di occupazione d’urgenza n. 106 del 10 maggio 2024, anch’esso nelle more divenuto inefficace, non è stato impugnato;
- irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità di cui al PFTE dell’opera n. 7/2022, in quanto detto provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 20 luglio 2023 ed è stato gravato solo il 6 novembre 2023, decorso il termine decadenziale di 60 giorni (19 ottobre 2023).
5.1. Nel merito, RFI ha richiamato le argomentazioni contenute nella sentenza di questo Tribunale, Sezione II Ter , n. 21690 del 2 dicembre 2025, che ha respinto tutte le censure proposte dal Comune di Eboli, dello stesso tenore delle doglianze sub . 2.1., 2.2. e 2.3. dell’odierno ricorrente, avverso gli atti del procedimento espropriativo ed ha argomentato in ordine alla infondatezza dell’unico motivo di censura relativo al provvedimento di occupazione d’urgenza.
6. Quanto ai motivi aggiunti, RFI ha sostenuto le seguenti eccezioni di rito:
- irricevibilità per tardivo deposito entro il termine dimidiato di 15 giorni ex art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.;
- irricevibilità per tardiva impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità, sulla falsariga di quanto già eccepito in relazione al ricorso principale.
6.1. Nel merito, RFI ha argomentato in ordine all’infondatezza delle censure proposte richiamando nuovamente le statuizioni di cui alla citata sentenza n. 21690/2025.
7. Con memoria del 23 dicembre 2025, parte ricorrente ha replicato alle eccezioni di rito sollevate da RFI controdeducendo che:
- l’improcedibilità del ricorso avverso l’ordinanza di occupazione di urgenza non farebbe venir meno l’interesse alla caducazione della dichiarazione di pubblica utilità, da considerarsi atto presupposto suscettibile di autonoma impugnativa che, in caso di accoglimento, comporterebbe la caducazione degli atti successivi, ivi incluso il decreto di occupazione d’urgenza n. 106 del 10 maggio 2024, ritenuto tra l’altro meramente confermativo del provvedimento ivi gravato;
- l’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione del decreto d’esproprio sarebbe infondata, in quanto nella comunicazione del 20 luglio 2023 non sarebbe stata allegata la determina approvativa del PFTE, conosciuta solo in data 18 ottobre 2023 con la notifica del gravato decreto di occupazione d’urgenza;
- l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti sarebbe parimenti infondata, in quanto non troverebbe applicazione nella fattispecie il regime dei termini previsto per il giudizio abbreviato.
8. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
9. In via preliminare, occorre esaminare le plurime eccezioni di rito sollevate da RFI.
Ritiene in primo luogo il Collegio che sia fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per tardiva impugnazione della determina approvativa del PFTE, recante la dichiarazione di pubblica utilità.
Come dedotto infatti dalla resistente RFI e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella “Comunicazione di approvazione e Dichiarazione di Pubblica Utilità” a quest’ultimo notificata in data 20 luglio 2023, era indicato il link (tuttora accessibile) relativo all’ordinanza n. 8 del 22 dicembre 2022 ed alla determinazione motivata del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7 del 20 dicembre 2022.
Al riguardo, rileva il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ la dichiarazione di pubblica utilità non può essere considerata un atto meramente preparatorio del procedimento espropriativo e del conclusivo decreto di espropriazione, in particolare costituendo, invece, un atto presupposto dotato di autonoma lesività e, quindi, da impugnarsi immediatamente, con la conseguenza che la sua mancata tempestiva impugnazione determina la preclusione a dedurre, in sede di impugnativa del decreto di esproprio, motivi attinenti ad asseriti vizi della dichiarazione stessa ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 marzo 2022, n. 1802).
Il decreto di occupazione d’urgenza, nella specie, è stato impugnato non per vizi propri (ad eccezione del motivo ( ), ma esclusivamente per vizi della presupposta determina n. 7/2022, recante la dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento, non impugnata tempestivamente.
Va inoltre accolta l’eccezione di improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso avverso il decreto di occupazione d’urgenza n. 315 del 27 settembre 2023, in base alle seguenti considerazioni.
In primo luogo, la fondatezza dell’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione dell’atto presupposto (la dichiarazione di pubblica utilità di cui al PFTE), è ostativa a un esame del merito delle censure proposte e comporta, pertanto, l’impossibilità di far valere, in via derivata, l’illegittimità dell’atto presupponente (il decreto di occupazione d’urgenza).
In secondo luogo, quanto alle specifiche doglianze (motivo sub. 2.4.) avverso il decreto di occupazione d’urgenza n. 315 del 27 settembre 2023, come sottolineato dalla difesa erariale, detto provvedimento non è stato mai eseguito dall’Amministrazione e ne è sopraggiunta l’inefficacia per scadenza del termine.
Da ultimo, ove si volesse sostenere il persistente interesse alla caducazione di detto decreto, parte ricorrente non ha comunque impugnato il successivo provvedimento occupativo d’urgenza n. 106 del 10 maggio 2024, da ritenersi atto autonomamente lesivo (e non già meramente confermativo), trattandosi di una determinazione assunta sulla base di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico ad essa sotteso.
10. In conclusione:
- va dichiarata l’irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti avverso la delibera del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7 del 20 dicembre 2022;
- va dichiarata l’improcedibilità del ricorso avverso il decreto di occupazione d’urgenza n. 315 del 27 settembre 2023.
11. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda e dell’esito in rito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte irricevibili e in parte improcedibili nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AR, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LO | RI AR |
IL SEGRETARIO