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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 23514/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
VI SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Il giudice, dott.ssa Nunzia Tesone,
lette le note depositate da parte attrice per l'odierna udienza del 07.03.2025;
all'esito della camera di consiglio, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23514 Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023 r.g.
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 decies – consegna documenti
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Candida Iorio, presso il cui studio sito in Cercola (NA), alla Viale degli Oleandri n. 1, elettivamente domicilia RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESITENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 15.11.23, chiedeva la Parte_1
condanna del resistente alla consegna dell'elenco Controparte_1
dei condomini morosi, corredato da specifica millesimale ed anagrafica dei singoli debitori, al fine di procedere al recupero del suo credito, con condanna, ex art. 614 bis cpc, per ogni giorno di ritardo successivo alla prima richiesta e con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Deduceva a fondamento della domanda che, con sentenza n. 39262/2020, depositata il 24 novembre
2020, il Giudice di Pace di condannava il n. 120, e la CP_1 Parte_2 CP_1
, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della CP_2 Parte_3
somma di euro 800,00 oltre interessi e al pagamento delle spese di giudizio in euro 170,00 per esborsi ed euro 330,00 per compensi professionali. Affermava che, in data 17.09.2021, notificava la suddetta sentenza unitamente all'atto di precetto alla e che Parte_4
il 28.10.2021 tentava senza esito un pignoramento mobiliare. Rappresentava, inoltre, di avere inviato, in data 4 maggio 2023,senza esito, lettera raccomandata nonché una PEC in data 19 ottobre
2023, invitando l'amministratore del resistente a consegnare copia delle tabelle CP_1
millesimali nonché copia del Registro Anagrafe Condominiale previsto dall'art 1130 primo comma n.6 cod. civ., entro e non oltre il 10 novembre 2023.
1.2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito il resistente. CP_1
All'udienza del 01.10.24, il Tribunale rinviava la causa in decisione ex art. 281 sexies che decideva all'odierna udienza.
2.In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
non costituitosi, benché ritualmente citato in giudizio.
[...]
2.1.La domanda proposta nei confronti del trova accoglimento. CP_1
Va osservato che la legge 220/2012, modificando l'art. 63 delle disp.att.c.c. ha espressamente previsto l'obbligo per il condominio in persona dell'amministratore, di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti e che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Tale disposizione, in vigore dal
18/6/2013, positivizza un obbligo che era da ritenersi preesistente in quanto conseguenza necessaria del principio della parziarietà delle obbligazioni gravanti sul affermato dalle Sezioni CP_1
Unite della Suprema Corte (sent. n. 9148/2008).
Ed invero - affermato dalla Suprema Corte, nell'arresto richiamato, con riferimento alle obbligazioni assunte nell'interesse del che, in difetto di una norma che stabilisca il CP_1
principio della solidarietà e venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - e perciò divisibile- la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà -
doveva riconoscersi il diritto del creditore ad ottenere le informazioni necessarie ad azionare il proprio credito per la quota gravante su ciascun singolo condomino.
Nel caso di specie, la parte istante ha documentalmente provato il proprio credito, rispetto al quale non risulta alcun pagamento effettuato dal CP_1
La parte attrice ha, inoltre, provato di avere richiesto, con raccomandata 4 maggio 2023 nonché con la p.e.c. del 19 ottobre 2023, la consegna della suddetta documentazione.
A fronte delle suddette richieste, il è rimasto inadempiente non trasmettendo nulla al CP_1
ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, deve essere accolta la domanda attorea.
Il Condominio viene, pertanto condannato alla consegna, in favore della parte ricorrente, delle tabelle millesimali, del registro dell'anagrafe condominiale e dei nominativi dei condomini morosi rispetto al credito vantato con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto in forza della sentenza n. 39262/2020 del 14 novembre 2020.
Il viene, inoltre, condannato, ex art. 614 bis cpc, al pagamento della somma, CP_1
determinata in via equitativa dal Tribunale, di euro 50,00 per ogni giorno di inadempimento successivo al decimo giorno dalla pubblicazione della presente sentenza.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate in dispositivo, alla CP_1
luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite.
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, condanna il alla Controparte_3
consegna, in favore della ricorrente delle tabelle millesimali, del registro Parte_1
dell'anagrafe condominiale e dei nominativi dei condomini morosi rispetto al credito vantato con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto in forza della sentenza n.
39262/2020 del 14 novembre 2020;
c) condanna, ex art. 614 bis cpc, il al Controparte_4
pagamento, in favore della ricorrente di euro 50,00 per ogni giorno di Parte_1
inadempimento successivo al decimo giorno dalla pubblicazione della presente sentenza d) condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_4
sostenute da che liquida in complessivi euro 852,00,oltre alle spese generali, IVA Parte_1
e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Candida Iorio.
Così deciso in Napoli in data 07.03.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Nunzia Tesone