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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 718/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Grippa come da Parte_1
mandato in atti
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Vozza e Francesca Pompamea come da mandato in atti
CONVENUTA
in persona derl legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Pacchiana come da mandato in atti
CONVENUTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12.02.2024, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e la , per sentirli condannare, in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 29.01.2021. Esponeva che alle 14.30 circa. mentre si trovava in San Marzano di San
Giuseppe, in prossimità di un pozzetto sito lungo una strada parallela a via Palladio quando, improvvisamente, veniva investito dal camion IVECO tg. DP396GP, condotto dal sig.
1 , che percorreva detta via con lo di proprietà della presso Parte_2 Controparte_1 cui esso lavorava, assicurato per la RCA presso la e condotto da Controparte_3 Persona_1
, che percorreva detta via con lo stabilizzatore anteriore destro aperto, così urtandolo
[...]
e facendolo precipitare al suolo e trascinandolo per quattro/cinque metri circa. A seguito della caduta, veniva prontamente soccorso dal conducente e da un altro suo collega e trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Martina Franca, per le necessarie cure delle lesioni subite. Aggiungeva che, seguito di regolare denuncia dell'infortunio da parte del datore di lavoro, l' aveva riconosciuto un periodo di inabilità assoluta temporanea fino CP_4 al 07.05.2021, per 99 giorni. Ritenendo la responsabilità dei convenuti in solido, concludeva chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti, che quantificava in €
26.000,00 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Si costituiva la che sosteneva la esclusiva o concorsuale Controparte_1 responsabilità dell'attore, il quale nella circostanza stava aiutando il alla esecuzione Parte_2 della manovra di retromarcia col camion, omettendo esso ogni cautela ed accortezza ad evitare di farsi del male. Contestava pertanto la domanda attorea, chiedendone il rigetto integrale ovvero, subordinatamente, riconoscere una responsabilità concorsuale dello stesso attore e ridurre il danno nei limiti del dovuto, computando quanto già percepito dall' . CP_4
Si costituiva la che, analogamente a quanto sostenuto dalla società Controparte_2 assicurata, contestava an e quantum della avversa domanda e ne chiedeva il rigetto ovvero invocava una responsabilità concorsuale dell'attore con proporzionale riduzione del danno e rifusione delle spese processuali.
Per tutti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., espletati gli interrogatori formali, prova testimoniale e CTU medica, precisate le conclusioni, la causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orlale ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda appare sufficientemente provata e può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che non vi è alcun teste che abbia affermato di aver assistito al sinistro e che abbia de visu potuto confermare la dinamica descritta. Difatti, il teste - Testimone_1 unico teste escusso – ha precisato di non aver assistito al sinistro, ma di essere sopraggiunto immediatamente dopo (testualmente: “non ho visto l'impatto del camion che ha investito il perché mi trovavo di spalle al camion nella scarpata della strada. Quando mi hanno Parte_2
2 chiamato, sono risalito dalla scarpata ho visto il camion con lo stabilizzatore destro aperto ed il che era a terra dolorante…il sig. è stato soccorso da me e dal Parte_1 Parte_1
. Io stesso ho chiamato il nostro datore di lavoro il quale è venuto Parte_2 Parte_3 sul posto, ha riscontrato quanto accaduto ed ha chiamato l'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale.”).
Ciò nonostante, la dinamica del sinistro può ritenersi ragionevolmente dimostrata così come segue, sulla base di vari indizi precisi, univoci e concordanti: mentre si trovava a raccogliere pietre sul margine della strada, in prossimità di un tombino, veniva superato dal camion
IVECO tg. DP396GP, di proprietà della e condotto da Controparte_1 Persona_1
, che con lo stabilizzatore destro sporgente urtava all'anca
[...] Parte_1 destra, facendolo cadere e procurandogli lesioni fisiche riscontrate dall'Ospedale di Martina
Franca, ove veniva immediatamente trasportato con ambulanza.
Tanto pare potersi desumere da una serie di elementi probatori complessivamente valutabili ed idonei a formare il convincimento di questo Giudice. In particolare: dal Modulo CAI sottoscritto dal , conducente del mezzo, ove si legge: “Il veicolo A, con lo Parte_2 stabilizzatore anteriore destro aperto, investiva il sig. , nato a [...] il Parte_1
18.09.1993. subiva lesioni”; dalla dichiarazione resa dal in Parte_1 Parte_2 data 13.07.2021, acquisita e prodotta dalla stessa Compagnia assicurativa sub 2, laddove esso dichiarava che “Eravamo a fine turno di lavoro ed io stavo facendo manovra, sul retro della palazzina, dovendo andare via. Nell'effettuare tale manovra, non mi sono accorto della presenza di un operaio, . L'ho colpito con lo stabilizzatore posteriore Parte_1 destro all'altezza del femore sinistro. Preciso che lo stabilizzatore era chiuso ma rimane sporgente comunque il braccetto. L'urto ha provocato lesioni a ”; dalla denuncia Parte_4 di infortunio della stessa parte datoriale, mai espressamente CP_4 Controparte_1
e specificamente contestata o disconosciuta da alcuno, ove si dichiara che “l'autista, nello spostarsi con mezzo in stradina stretta ed angusta retrostante al cantiere per poter più agevolmente chiudere gli stabilizzatori del camion, ha urtato il sig. all'anca sinistra Parte_1 facendolo cadere”; dalle dichiarazioni di conferma rese in sede di interrogatorio formale da
, legale rappresentante della detta società il quale, pur non avendo assistito Parte_3 personalmente, ha confermato la presenza degli stabilizzatori del camion ancora aperti, di aver visto il dolorante per terra, tanto da aver chiamato egli stesso la ambulanza Parte_1
(Testualmente: “quando sono arrivato sul posto ho visto che il sig. era a terra sul Parte_1 ciglio della strada, il camion si trovava qualche metro più avanti ed aveva i due stabilizzatori
3 di destra, anteriore e posteriore, non allineati tra loro nel senso che quello posteriore era più aperto di quello anteriore che era pure aperto…viste le condizioni del , chiamai Parte_1
l'ambulanza del 118 che lo trasportò in ospedale a Martina Franca”); dalle dichiarazioni rese dal teste e su riportate, che confermano quanto accaduto e riferito dagli altri Testimone_1 intervenuti, come innanzi detto.
Tuttavia, seppur può ritenersi ragionevolmente provato l'evento in sé, altrettanto non può dirsi per la esatta dinamica, sulla quale permane incertezza in ordine alla precisa condotta tenuta dalle parti e, in particolare a quella dello stesso , di cui non è dato sapere – Parte_1
e soprattutto non è stato dimostrato - cosa esattamente stesse facendo e la specifica condotta tenuta proprio nel momento dell'urto, considerato che la stradina visibile in foto appare chiaramente stretta e restando ignoto il perchè egli, pur sentendo l'arrivo del camion
(certamente rumoroso ed avvertibile), non si sia premurato di voltarsi per rendersi conto dello spazio esistente e della manovra del mezzo e, prudentemente e con accortezza e diligenza, di spostarsi per consentirne il libero e sicuro passaggio o, comunque, di prestare attenzione acchè il transito di esso non potesse arrecargli alcun danno, come in effetti invece avvenuto. Tale ignota condotta del (non vi è infatti alcuna prova di ciò che egli abbia fatto in quel Parte_1 frangente), lascia incertezza sulla esatta dinamica e le relative responsabilità che, in analogia a quanto sancito dall'art. 2054 c.c. e, comunque, ex art. 1227 c.c., appare equo determinare con una ripartizione in pari misura del 50%.
In ordine alla entità del danno patito, soccorre la CTU espletata dal Dott. , che Persona_2 appare precisa, chiara ed esaustiva ed esente da vizi logici e giuridici ed alla quale, pertanto, si fa integrale riferimento. Previa visita del periziando ed in risposta ai quaiti postigli, il
Consulente ha accertato un danno biologico permanente nella misura del 5%, con una Inabilità
Temporanea Assoluta di gg 10 ed una Inabilità Temporanea Parziale di gg 20 al 50% e gg 65 al 25%. Sulla base di tali determinazioni, quindi, il danno non patrimoniale subito da può così quantificarsi secondo Tabella del Danno Biologico Parte_1
Micropermanente attualmente vigente: € 5.790,37 per I.P; € 552,40 per ITT;
€ 552,40 per ITP al
50%; € 897,65 per ITP al 25%; € 579,04 per Danno Morale (10%), in via equitativa ed in mancanza di specifica prova di un effettivo e maggior danno. Per un totale di € 8.371,86. Al
50% in ragione della affermata concorrente responsabilità è pari ad € 4.185,93 alla attualità, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo.
Le spese di lite vanno liquidate in misura opportunamente ridotta, in ragione della parziale reciproca soccombenza e tenuto conto di quanto effettivamente riconosciuto.
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P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e della ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così Controparte_2 provvede:
1) Dichiara la concorrente responsabilità di e della Parte_1 [...] nella verificazione del sinistro de quo, ripartendola nella pari misura Controparte_1 del 50% tra essi, per quanto esposto in motivazione.
2) Per l'effetto, condanna la e la in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento e risarcimento in favore del della complessiva Parte_1 somma di € 4.185,93 alla attualità, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo.
3) Condanna i medesimi convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida nella misura di € 2.283,90 – di cui € 283,90 per esborsi ed €
2.000,00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP 4% ed IVA se dovuta, da distrarre in favore dell'Avv. Nicola Grippa, dichiaratosi anticipatario. Oltre al costo della CTU come liquidato.
Così deciso in Taranto in data 19.05.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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