Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05861/2025 REG.RIC.
N. 05870/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5861 del 2025, proposto da
Antonella Sorice, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Sorice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casapesenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filomena Sgueglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 5870 del 2025, proposto da
AT TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Sorice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casapesenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filomena Sgueglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
I) quanto al ricorso n. 5861 del 2025:
della sentenza n. 2243/2024 resa dal giudice di pace di Napoli Nord depositata il 24.7.2021, pubblicata il 23.5.2024, e notificata in data 6.6.2024, passata in giudicato;
II) quanto al ricorso n. 5870 del 2025:
per l'ottemperanza della sentenza n. 2243/2024 resa dal giudice di pace di Napoli Nord depositata il 24.7.2021, pubblicata il 23.5.2024, e notificata in data 6.6.2024, passata in giudicato.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casapesenna;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. AN Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Con i ricorsi in epigrafe iscritti ai numeri di R.G. 5861 e 5870 del 2025 notificati il 29.10.2025 e il 3.11.2025 e depositati entrambi il 4.11.2025 i nominati in epigrafe agivano in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a. per conseguire l’attuazione del decreto ingiuntivo n. 33/2017 del 13.1.2017 con cui il giudice di pace di Napoli Nord ha ordinato al Comune di Casapesenna il pagamento: i) in favore del Sig. TE, dell’importo di € 3.709,14 oltre interessi, spese, diritti e onorari, originato dal mancato pagamento di competenze professionali maturate in qualità di revisore dei conti, in virtù della delibera di C.C. n. 20 del 3.7.2015; ii) in favore dell’avv. Sorice, procuratore antistatario nei predetti giudizi dell’importo di € 526,00 oltre accessori, per spese processuali (come disposto con decreto ingiuntivo) e di € 1.020,00 oltre accessori (come disposto con la sentenza di seguito indicata).
L’ente intimato proponeva opposizione che, tuttavia, veniva rigettata con sentenza n. 2243 del 23.5.2024, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che, per l’effetto, veniva dichiarato definitivamente esecutivo e successivamente notificato in forma esecutiva alla parte resistente in data 6.6.2024.
I ricorrenti concludevano con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’ente locale al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
Il Comune di Casapesenna si costituiva in giudizio per opporsi al gravame proposto ex adverso, chiedendo la riunione dei ricorsi in epigrafe, aventi entrambi ad oggetto l’esecuzione della medesima sentenza n. 2243/2024 sopra indicata.
L’ente locale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa allegazione dell’attestazione di conformità all’originale del certificato di passaggio in decisione della sentenza ottemperanda e per mancato deposito della prova della notifica della sentenza ai fini della verifica del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Si opponeva, inoltre, alla richiesta di pagamento delle spese relative alla notifica del precetto in quanto funzionali esclusivamente alla esecuzione forzata disciplinata dall’art. 474 c.p.c. e non al giudizio di ottemperanza.
Il T.A.R. ordinava il deposito della prova della notifica della sentenza ottemperanda con ordinanze n. 258 e n. 259 del 2026.
La parte ricorrente assolveva all’incombente.
Alla camera di consiglio del 14.4.2026 i ricorsi venivano trattenuti in decisione.
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi sussistendo evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva, venendo in rilievo l’esecuzione del medesimo titolo giudiziale su istanza, rispettivamente, del privato e del procuratore antistatario nel giudizio ordinario.
Nel merito, i gravami sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
In rito, il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o, come nel caso in esame, confermati in sede di opposizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20/4/2012, n. 2334), non potendosi dubitare in tali ipotesi della sussistenza del giudicato (cfr. certificato di non proposta impugnazione depositato in atti corredato dalla attestazione di conformità all’originale, versato nel ricorso R.G. 5870 del 2026).
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, co. 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all'art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, come comprovato dalla produzione documentale versata in atti dai ricorrenti in esecuzione delle ordinanze collegiali di questo T.A.R. di cui sopra.
Va dunque dichiarato l'obbligo dell'ente intimato di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nel decreto ingiuntivo in oggetto, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme ad essi spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già corrisposto.
L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
In accoglimento della sollevata eccezione sollevata dalla difesa dell’ente, non sono dovute le spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 5310 del 2025).
Sempre in accoglimento della domanda attorea viene nominato sin da ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli che potrà delegare un funzionario dell’ufficio, il quale si insedierà alla scadenza del termine assegnato alle parti resistenti per l’adempimento e previa richiesta in tal senso ad opera di parte ricorrente, provvedendo nel successivo termine di 60 giorni dall’insediamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), previa riunione, accoglie i ricorsi in epigrafe nei limiti e nei sensi indicati in parte motiva.
Condanna il Comune di Casapesenna al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, da suddividere in parti uguali tra i ricorrenti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI SC, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
AN Di Vita, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN Di Vita | TI SC |
IL SEGRETARIO