Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 28/04/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2025, proposto da
Pjt 2411 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Concetta Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi a seguito dei seguenti titoli esecutivi:
1.D.I. 27831/2016 - NRG 54229/2016 emesso dal Tribunale di Milano in data16/11/2016, notificato in data 1/07/2021 munito della formula esecutiva del22/06/2021;
2.Sentenza n. 8121/2020 del Tribunale di Milano emessa in data 9/12/2020 e notificata in data 13/01/2022 munita della formula esecutiva del 11/01/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Napoli 3 Sud;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, il Decreto Ingiuntivo n.27831/2016, emesso in data 16/11/2016 – NRG 54229/2016 che così provvede:
- “ INGIUNGE a ASL NAPOLI 3 di pagare alla ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1. La somma di € 8296,00; 2. gli interessi come da domanda; 3. Le spese di questa procedura d’ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
2. Con sentenza n. 8121/2020 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 09.12.2020, veniva respinta l’opposizione proposta dall’amministrazione resistente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della Asl Napoli 3 Sud al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.225,00 oltre accessori ex legge.
3. La predetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 11/01/2021, è stata notificata in data 16/02/2021 alla Asl Napoli 3 Sud, unitamente ad atto di precetto intimante il pagamento della somma complessiva di € 4.902,64
3.1 Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato della predetta sentenza, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano del 12.12.2024.
4. Il decreto ingiuntivo veniva, pertanto, munito della formula esecutiva in data 22/06/2021 e in tale forma notificato in data 01/07/2021 all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud.
5. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
6. Nonostante la notifica dei predetti titoli, l’amministrazione resistente non ha adempiuto al pagamento delle somme spettanti alla ricorrente, pari complessivamente ad € 22.790,27
7. Con il ricorso in ottemperanza odierno, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare integrale esecuzione al Decreto Ingiuntivo n. 27831/2016 e alla Sentenza n. 8121/2020 del Tribunale Ordinario di Milano, per complessivi € 22.790,27 oltre interessi ex D.Lgs.231/02 successivi al 22/1/2025 del Tribunale di Milano, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, hanno chiesto la nomina di un Commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
8. In data 05.02.2025 si è costituita, con atto di mera forma e a mezzo dei propri legali, l’amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile, infondato o ancora dichiarare l’intervenuta carenza di interesse.
9. Alla camera di consiglio del 15.04.2025 l’affare è stato trattenuto in decisione.
10. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
10.1 La pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione ha genericamente contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato
10.2 L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione al Decreto Ingiuntivo n. 27831/2016 e alla Sentenza n. 8121/2020 del Tribunale Ordinario di Milano, per complessivi € 22.790,27, provvedendo in tal senso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, ovvero un dirigente dotato di idonea qualificazione da lui delegato, con il compito di portare ad integrale esecuzione il dettato giudiziale .
10.3 Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a personale già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso, al predetto Commissario ad acta.
11. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1500,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Rossetti | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO