TRIB
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/11/2024, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
Giudice est., 2) dott. Viviana Cusolito
3) dott. Ivana Acacia Giudice, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3435/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del 18 novembre
2024 e vertente
TRA Parte 1 c.f. C.F. 1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Fabio Di Cara che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
"elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte 2 , c.f.
, C.F. 2
Barbuscia Daniela e dall'avv. Aliberti Francesca che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 novembre 2024 i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 15 gennaio 2024.
FATTO E DIRITTO
Parte 1 esponeva di aver Con ricorso depositato in cancelleria in data 01 settembre 2023, contratto matrimonio in data 06/10/2012 con Parte 2 trascritto nei registri degli atti di ノ
matrimonio dello stato civile presso il Comune di Forza d'Agrò e che dall'unione sono nati Per_1
[...] il 21.11.2010 e Per 2 il 14.10.2015, affetto da distrofia muscolare di Duchenne.
Esponeva che la resistente con il pretesto di andare a trovare il fratello in Inghilterra nell'aprile
2023 aveva portato con sé i figli e che solo allora aveva comunicato le sue intenzioni di voler porre fine al matrimonio. Deduceva che nel mese di maggio 2023, prima Per 1 e poi Per_2 venivano ricondotti a Sant'Alessio Siculo presso l'abitazione del padre, mentre la resistente non aveva fatto ritorno. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la separazione con addebito alla Pt 2 con assegnazione della casa coniugale a sé; che fosse disposto l'affido esclusivo dei minori al padre e che fosse previsto un contributo al mantenimento dei figli a carico della resistente in misura pari alle sue disponibilità.
Il giudice delegato, con decreto del 30 settembre 2023, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc.
All'udienza del 15 gennaio 2024 fissata per esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente rilevava che la Pt 2 si era allontanata dal territorio senza dare notizie di sé né al Pt 1 , né ai figli che stavano subendo dei gravi pregiudizi determinati dall'assenza materna. Il g.i. attribuiva, pertanto, in via provvisoria l'affidamento esclusivo rafforzato dei due figli minori al Pt 1 .
All'udienza del 12 febbraio 2024, si costituiva parte resistente, la quale riferiva di essere rientrata definitivamente sul territorio e, pertanto, le parti concordavano in udienza le modalità terapeutiche di Per 2 la necessità di un supporto psicologico per Per_1, i tempi di permanenza dei minori con la madre e il contributo al mantenimento della Pt 2 Il g.i. revocava l'affidamento super
.
esclusivo dei minori al padre e ne disponeva l'affido esclusivo, disponendo altresì indagini socio- ambientali che deferiva ai servizi territoriali competenti.
Dal deposito delle relazioni emergeva, in effetti, un contesto familiare complesso e disfunzionale in cui gli sforzi dei genitori di prendersi cura dei figli minori, ciascuno con le proprie gravi difficoltà, non sempre si erano dimostrati sufficienti;
in forza di questi elementi, cui si aggiungeva la deficitaria cogenitorialità, i servizi territoriali suggerivano percorsi psicologici sia per minori che per i genitori perché fosse possibile implementare e migliorare il rapporto parentale.
All'udienza dell'08 luglio 2024, le parti concordavano sull'affidamento condiviso dei figli e sulla collocazione prevalente degli stessi presso il padre.
Successivamente, all'udienza del 18 novembre 2024, le parti concordavano di definire il giudizio alle seguenti condizioni:
1. "Conferma delle condizioni dell'affido e domiciliazione come previsto nel verbale dell'8.7.2024;
2. Previsione che le parti provvedano a regolare di tempi di permanenza dei minori con la resistente liberamente, come da consuetudine, anche relativamente al pernotto;
3. Previsione che il Pt 1 versi alla Pt 2 la somma di € 200,00 oltre aggiornamento istat annuale a titolo di assegno di mantenimento;
4. Previsione che la Per 3 provveda al mantenimento dei figli mediante l'accordo che il percepisca interamente l'assegno unico per gli stessi;
Pt 1
5. Spese straordinarie da ripartirsi nella misura del 40% a carico della Per 3 e il restante
60% a carico del Pt 1 ;
6. Impegno della Per 3 a trasferire al Pt 1 la propria quota della casa coniugale, ai fini della composizione bonaria del presente giudizio, provvedendo il Pt 1 al pagamento della complessiva somma di € 80.000,00 nei seguenti termini:
€ 5.000,00 già versati a luglio 2024;
€ 25.000,00 entro dicembre 2024;
-
€ 25.000,00 entro dicembre 2025;
€ 25.000,00 entro dicembre 2026."
- Il giudice delegato ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti dapprima a precisare le conclusioni e, successivamente, a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti precisavano e discutevano conformemente all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione in udienza alle condizioni trascritte nel verbale del 18 novembre 2024 e sopra riportate.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Forza
D'Agrò per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 con ricorso depositato in data 01 settembre 2023 nei confronti di Parte_2 in esito all'accordo raggiunto, così provvede:
Parte 1 nato in [...]) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nata in [...] il [...], contenuto SVIZZERA il 17/06/1975 e Parte_2
,
nel verbale d'udienza del 18.11.2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Forza D'Agrò di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
19/11/2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Corrado Bonanzinga) (dott. Viviana Cusolito)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
Giudice est., 2) dott. Viviana Cusolito
3) dott. Ivana Acacia Giudice, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3435/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del 18 novembre
2024 e vertente
TRA Parte 1 c.f. C.F. 1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Fabio Di Cara che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
"elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte 2 , c.f.
, C.F. 2
Barbuscia Daniela e dall'avv. Aliberti Francesca che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 novembre 2024 i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 15 gennaio 2024.
FATTO E DIRITTO
Parte 1 esponeva di aver Con ricorso depositato in cancelleria in data 01 settembre 2023, contratto matrimonio in data 06/10/2012 con Parte 2 trascritto nei registri degli atti di ノ
matrimonio dello stato civile presso il Comune di Forza d'Agrò e che dall'unione sono nati Per_1
[...] il 21.11.2010 e Per 2 il 14.10.2015, affetto da distrofia muscolare di Duchenne.
Esponeva che la resistente con il pretesto di andare a trovare il fratello in Inghilterra nell'aprile
2023 aveva portato con sé i figli e che solo allora aveva comunicato le sue intenzioni di voler porre fine al matrimonio. Deduceva che nel mese di maggio 2023, prima Per 1 e poi Per_2 venivano ricondotti a Sant'Alessio Siculo presso l'abitazione del padre, mentre la resistente non aveva fatto ritorno. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la separazione con addebito alla Pt 2 con assegnazione della casa coniugale a sé; che fosse disposto l'affido esclusivo dei minori al padre e che fosse previsto un contributo al mantenimento dei figli a carico della resistente in misura pari alle sue disponibilità.
Il giudice delegato, con decreto del 30 settembre 2023, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc.
All'udienza del 15 gennaio 2024 fissata per esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente rilevava che la Pt 2 si era allontanata dal territorio senza dare notizie di sé né al Pt 1 , né ai figli che stavano subendo dei gravi pregiudizi determinati dall'assenza materna. Il g.i. attribuiva, pertanto, in via provvisoria l'affidamento esclusivo rafforzato dei due figli minori al Pt 1 .
All'udienza del 12 febbraio 2024, si costituiva parte resistente, la quale riferiva di essere rientrata definitivamente sul territorio e, pertanto, le parti concordavano in udienza le modalità terapeutiche di Per 2 la necessità di un supporto psicologico per Per_1, i tempi di permanenza dei minori con la madre e il contributo al mantenimento della Pt 2 Il g.i. revocava l'affidamento super
.
esclusivo dei minori al padre e ne disponeva l'affido esclusivo, disponendo altresì indagini socio- ambientali che deferiva ai servizi territoriali competenti.
Dal deposito delle relazioni emergeva, in effetti, un contesto familiare complesso e disfunzionale in cui gli sforzi dei genitori di prendersi cura dei figli minori, ciascuno con le proprie gravi difficoltà, non sempre si erano dimostrati sufficienti;
in forza di questi elementi, cui si aggiungeva la deficitaria cogenitorialità, i servizi territoriali suggerivano percorsi psicologici sia per minori che per i genitori perché fosse possibile implementare e migliorare il rapporto parentale.
All'udienza dell'08 luglio 2024, le parti concordavano sull'affidamento condiviso dei figli e sulla collocazione prevalente degli stessi presso il padre.
Successivamente, all'udienza del 18 novembre 2024, le parti concordavano di definire il giudizio alle seguenti condizioni:
1. "Conferma delle condizioni dell'affido e domiciliazione come previsto nel verbale dell'8.7.2024;
2. Previsione che le parti provvedano a regolare di tempi di permanenza dei minori con la resistente liberamente, come da consuetudine, anche relativamente al pernotto;
3. Previsione che il Pt 1 versi alla Pt 2 la somma di € 200,00 oltre aggiornamento istat annuale a titolo di assegno di mantenimento;
4. Previsione che la Per 3 provveda al mantenimento dei figli mediante l'accordo che il percepisca interamente l'assegno unico per gli stessi;
Pt 1
5. Spese straordinarie da ripartirsi nella misura del 40% a carico della Per 3 e il restante
60% a carico del Pt 1 ;
6. Impegno della Per 3 a trasferire al Pt 1 la propria quota della casa coniugale, ai fini della composizione bonaria del presente giudizio, provvedendo il Pt 1 al pagamento della complessiva somma di € 80.000,00 nei seguenti termini:
€ 5.000,00 già versati a luglio 2024;
€ 25.000,00 entro dicembre 2024;
-
€ 25.000,00 entro dicembre 2025;
€ 25.000,00 entro dicembre 2026."
- Il giudice delegato ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti dapprima a precisare le conclusioni e, successivamente, a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti precisavano e discutevano conformemente all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione in udienza alle condizioni trascritte nel verbale del 18 novembre 2024 e sopra riportate.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Forza
D'Agrò per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 con ricorso depositato in data 01 settembre 2023 nei confronti di Parte_2 in esito all'accordo raggiunto, così provvede:
Parte 1 nato in [...]) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nata in [...] il [...], contenuto SVIZZERA il 17/06/1975 e Parte_2
,
nel verbale d'udienza del 18.11.2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Forza D'Agrò di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
19/11/2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Corrado Bonanzinga) (dott. Viviana Cusolito)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.