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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2976/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIETRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 906/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 2024000217530131399585 TARI 2018
- SOLLECITO n. 2024000217530131399585 TARI 2019
- SOLLECITO n. 2024000217530131399585 TARI 2020
- SOLLECITO n. 2024000217530131399585 TARI 2021
- SOLLECITO n. 2024000217530131399585 TARI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2982/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “preliminarmente dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o revoca dell'atto impugnato per carenza del presupposto impositivo, ivi compresa la sopravvenuta prescrizione, con ogni conseguenza ad esso inerente. In via del tutto subordinata annullare le richieste riferite alle annualità 2018 e 2019 e ridurne la pretesa per intervenuta prescrizione. (…) Vinte le spese”.
Resistente: “Dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'annullamento dell'atto impugnato, con compensazione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 17 dicembre 2024 sollecito di pagamento n. 20240002171530131399585 della somma di euro 4.147,22, comprensiva di interessi e sanzioni e di cui euro 2.464,43 a titolo di sola imposta, per TARI dal 2018 al 2020, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo alla Società_1 S.r.l. ed al Comune di Napoli in data 13 gennaio 2025 a mezzo PEC.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità ed illegittimità del sollecito di pagamento in quanto privo della firma del responsabile;
con il secondo motivo ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione dell'atto; con il terzo motivo, il Ricorrente_1 ha eccepito la mancata notifica degli prodromici che determina la nullità dell'atto impugnato;
con il quarto motivo è stata eccepita la decadenza dell'amministrazione dalla riscossione dei tributi di cui al sollecito;
con il quinto motivo il ricorrente ha eccepito la prescrizione del tributo e con il sesto la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
con il settimo motivo il Ricorrente_1 si duole della carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell'imposta ed al criterio di calcolo adottato;
con l'ottavo motivo il ricorrente eccepisce la mancata indicazione degli aggi e del calcolo degli interessi.
Il ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Disattesa all'udienza del 17 marzo 2025 l'istanza di sospensione avanzata unitamente al ricorso, si è costituita il 19 maggio 2025 la NOV S.r.l. deducendo che “Con contratto di servizio del 7.8.2024 (allegato) è stato trasferito il potere accertativo e di riscossione dei tributi locali per conto del Comune di Napoli da NOV
(società di progetto) a Municipia spa aggiudicataria del servizio, socio unico ed iscritta all'albo dei concessionari e ciò ha determinato la necessità dell'annullamento in autotutela sostitutiva degli atti impostivi di Società_2 ad opera di Municipia spa. Tale trasferimento è consentito dall'art. 184 c. II del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale è possibile l'affidamento del servizio da parte della società di progetto ai propri soci nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione. La riemissione di nuovi atti ed il contestuale annullamento in autotutela sostitutiva dei precedenti emessi da Società_2, è consentito inoltre per motivi organizzativi o innovazioni (come riconosciuto dalla Corte di Cass. sent. n. 4272/2010) e tale ultima attività, per effetto del prevalente principio di perennità dell'azione amministrativa, non è esclusa secondo i più recenti orientamenti (sent. Cass. SS.UU. 30051 del 21 novembre 2024) neanche se peggiorativa o in malam partem.
In virtù di ciò la società resistente ha annullato l'atto impugnato dal contribuente, come da documentazione allegata”. La resistente ha concluso, quindi, come sopra indicato.
La causa è stata decisa nell'odierna udienza in camera di consiglio con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D. lgs 546/1992 avendo la NOV S.r.l. provveduto la NOV S.r.l. ad annullare, a seguito di riorganizzazione del servizio di riscossione, l'avviso di accertamento esecutivo, atto presupposto del sollecito impugnato.
Sussistono i presupposti per compensare interamente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Napoli, 16 febbraio 2026
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIETRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 906/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 2024000217530131399585 TARI 2018
- SOLLECITO n. 2024000217530131399585 TARI 2019
- SOLLECITO n. 2024000217530131399585 TARI 2020
- SOLLECITO n. 2024000217530131399585 TARI 2021
- SOLLECITO n. 2024000217530131399585 TARI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2982/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “preliminarmente dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o revoca dell'atto impugnato per carenza del presupposto impositivo, ivi compresa la sopravvenuta prescrizione, con ogni conseguenza ad esso inerente. In via del tutto subordinata annullare le richieste riferite alle annualità 2018 e 2019 e ridurne la pretesa per intervenuta prescrizione. (…) Vinte le spese”.
Resistente: “Dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'annullamento dell'atto impugnato, con compensazione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica in data 17 dicembre 2024 sollecito di pagamento n. 20240002171530131399585 della somma di euro 4.147,22, comprensiva di interessi e sanzioni e di cui euro 2.464,43 a titolo di sola imposta, per TARI dal 2018 al 2020, Ricorrente_1 ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado notificandolo alla Società_1 S.r.l. ed al Comune di Napoli in data 13 gennaio 2025 a mezzo PEC.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità ed illegittimità del sollecito di pagamento in quanto privo della firma del responsabile;
con il secondo motivo ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione dell'atto; con il terzo motivo, il Ricorrente_1 ha eccepito la mancata notifica degli prodromici che determina la nullità dell'atto impugnato;
con il quarto motivo è stata eccepita la decadenza dell'amministrazione dalla riscossione dei tributi di cui al sollecito;
con il quinto motivo il ricorrente ha eccepito la prescrizione del tributo e con il sesto la prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
con il settimo motivo il Ricorrente_1 si duole della carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell'imposta ed al criterio di calcolo adottato;
con l'ottavo motivo il ricorrente eccepisce la mancata indicazione degli aggi e del calcolo degli interessi.
Il ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Disattesa all'udienza del 17 marzo 2025 l'istanza di sospensione avanzata unitamente al ricorso, si è costituita il 19 maggio 2025 la NOV S.r.l. deducendo che “Con contratto di servizio del 7.8.2024 (allegato) è stato trasferito il potere accertativo e di riscossione dei tributi locali per conto del Comune di Napoli da NOV
(società di progetto) a Municipia spa aggiudicataria del servizio, socio unico ed iscritta all'albo dei concessionari e ciò ha determinato la necessità dell'annullamento in autotutela sostitutiva degli atti impostivi di Società_2 ad opera di Municipia spa. Tale trasferimento è consentito dall'art. 184 c. II del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale è possibile l'affidamento del servizio da parte della società di progetto ai propri soci nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione. La riemissione di nuovi atti ed il contestuale annullamento in autotutela sostitutiva dei precedenti emessi da Società_2, è consentito inoltre per motivi organizzativi o innovazioni (come riconosciuto dalla Corte di Cass. sent. n. 4272/2010) e tale ultima attività, per effetto del prevalente principio di perennità dell'azione amministrativa, non è esclusa secondo i più recenti orientamenti (sent. Cass. SS.UU. 30051 del 21 novembre 2024) neanche se peggiorativa o in malam partem.
In virtù di ciò la società resistente ha annullato l'atto impugnato dal contribuente, come da documentazione allegata”. La resistente ha concluso, quindi, come sopra indicato.
La causa è stata decisa nell'odierna udienza in camera di consiglio con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D. lgs 546/1992 avendo la NOV S.r.l. provveduto la NOV S.r.l. ad annullare, a seguito di riorganizzazione del servizio di riscossione, l'avviso di accertamento esecutivo, atto presupposto del sollecito impugnato.
Sussistono i presupposti per compensare interamente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Napoli, 16 febbraio 2026
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)