Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2976
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Altro
    Nullità del sollecito per assenza di firma del responsabile

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato.

  • Altro
    Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato.

  • Altro
    Nullità dell'atto impugnato per mancata notifica dei prodromici

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato.

  • Altro
    Decadenza dell'amministrazione dalla riscossione dei tributi

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato.

  • Altro
    Prescrizione del tributo

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato.

  • Altro
    Prescrizione delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato.

  • Altro
    Carenza di motivazione sulla determinazione dell'imposta e sul criterio di calcolo

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato.

  • Altro
    Mancata indicazione degli aggi e del calcolo degli interessi

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato.

  • Altro
    Prescrizione per le annualità 2018 e 2019

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Annullamento dell'atto impugnato

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D. lgs 546/1992 avendo la società provveduto ad annullare l'avviso di accertamento esecutivo, atto presupposto del sollecito impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2976
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2976
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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