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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 06/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n.
2630 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. DADDABBO FRANCESCO;
Ricorrente
E
CP_1
rappr. e dif. dagli avv.ti ROMITO ROSA e URSINI FRANCESCO;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/03/2023 , dipendente della Parte_1 [...]
con qualifica di “operatore di esercizio par.140”, deduceva di aver Parte_2
percepito dal gennaio 2007 al dicembre 2022, in maniera continuativa, la retribuzione a titolo di indennità di presenza, indennità monoagente, ulteriore indennità di presenza, indennità di disponibilità, straordinario, diaria e trasferta, indennità interruzione turno, maggiorazione sup. limite condotta.
Lamentava il ricorrente che, nonostante il carattere fisso e comunque non occasionale di tali compensi, le predette indennità non erano state inserite nella retribuzione corrisposta a titolo di ferie.
Ciò detto, il ricorrente ha chiesto che fosse accertato, nei confronti della società datrice di lavoro, il proprio diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella base di calcolo della retribuzione corrisposta in costanza di ferie per il periodo compreso tra gennaio 2007 e sino a dicembre 2022 e che la società fosse condannata al pagamento, a titolo di differenze tra quanto percepito e CP_1
quanto avrebbe dovuto percepire ove fossero state inserite le voci sopra elencate, della somma pari
1 ad euro 5.638,22, oltre accessori di legge e di tariffa;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si costituiva la la quale eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale del CP_1
credito ed, in ogni caso, chiedendo il rigetto della domanda.
Con le note conclusive l' ha rinunciato all'inserimento della voce indennità per lavoro Pt_1
straordinario nella base di calcolo della retribuzione corrisposta nel periodo feriale.
Quindi, alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che viene di seguito riportato il precedente della locale Corte di appello (sent. n. 1664/2024), che questo giudice condivide e che si riferisce a fattispecie, quasi del tutto, sovrapponibile.
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<< Sul punto osserva la Corte che, come ben chiarisce Cass. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7,
n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Per_1
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
8.1 Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
(con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento
2 all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore
(cfr. anche Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n. 185 del
2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
“….Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra,
l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la
3 direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del
15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base”.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_2 Persona_3
60)”.
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13
Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti
29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a.,
4 C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
9. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio - non ha in questa sede alcuna rilevanza dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.
168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
A poco rileverebbe, pertanto, perfino la circostanza che l'istante non avesse formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso il lavoratore, sin dall'inizio, dedotto, come causa petendi, la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
10. Chiarisce poi la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18160/2023) che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell' erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione
“feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023 la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame)…
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11.1 Applicando i riferiti principi al caso di specie, il fatto che l'indennità di trasferta, prevista dall'art. 20 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, spettante al personale degli impianti fissi (quale l'attuale appellato) nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 21
5 relativo all'indennità di diaria ridotta riguarda, invece, il personale delle macchine), possa rivestire natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
12. Stesso discorso va fatto in relazione:
- all'indennità giornaliera di presenza ed all'ulteriore indennità di presenza corrisposta ad integrazione della prima in favore del personale di macchina, per come disciplinate dall'Accordo
Nazionale (paragrafi 3, 4) e 5) del 21.5.1981, trattandosi di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale del lavoratore;
-all'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997 (prevista a pag.
4 primo capoverso, “per ogni interruzione del turno”) posto che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo (v. pagg. 31 e 32 dell'appello), per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata;
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La questione è solo apparentemente diversa in relazione:
-all'indennità di disponibilità prevista da ultimo dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il
“personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilita” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004);…..
-alle indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, previste dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di espletamento di mansioni di guida o condotta oltre 3,30 ore ovvero oltre 4,30 ore, costituiscono componenti variabili della retribuzione in quanto dirette a compensare prestazioni lavorative eccezionalmente rese, assimilabili allo straordinario e dovute soltanto in presenza dei presupposti specifici previsti dall'accordo aziendale;
…
- alle indennità di agente unico e di monoagente le quali sono state istituite a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio ed alla attribuzione al personale di scorta dei treni ovvero al conducente degli autobus di linea, delle mansioni di emissione titoli di viaggio, le quali sebbene previste dall'accordo aziendale dell'11.12.1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”, rappresentano all'evidenza, emolumenti strettamente correlati al disagio
6 connesso alla duplice attività lavorativa cumulata dai conducenti e dunque a siffatto status professionale;
né le diposizioni contrattuali richiamate dall'Azienda (v. in particolare capitolo 2 dell'Accordo Nazionale 5.10.1988) risultano configurare tali indennità alla stregua di premi di
“produzione” in qualche modo correlati alle disponibilità del “fondo di produttività”, come sembra opinare l'azienda in base al solo fatto che le cennate indennità siano state inserite in un “capitolo” dell'Accordo, denominato “recuperi di produttività”;
13. Ne consegue che se è vero che trattasi, in determinati casi di compensi che dipendono dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni (v. sopra), è anche vero che dalle buste paga – le cui risultanze non sono state mai specificamente contestate dall'azienda – emerge in modo evidente che anche i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” (laddove, in sintonia con l'insegnamento della S.C., occorre fare riferimento alla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute come, nel caso in esame, specificamente indicato in motivazione dal primo giudice ) – risultano corrisposti in modo pressochè stabile e continuativo;
del resto, tanto è stato pure accertato dal primo giudice con apposita statuizione che qui, sintomaticamente, non risulta oggetto di alcuna espressa censura.
Ne consegue che detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame;
dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo -
“ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.>>
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Nella specie, dunque, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa (2007-2022) emerge con chiarezza che tali emolumenti sono stati percepiti dal ricorrente con netta continuità e in modo non occasionale, con costanza e uniformità, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo (cfr. buste paga del ricorrente, allegato telematicamente al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Ne consegue che le indennità (indennità di presenza, indennità monoagente, ulteriore indennità di presenza, indennità di disponibilità, diaria e trasferta, indennità interruzione turno, maggiorazione sup. limite condotta) siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa. Infatti, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con quella ordinaria, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare
7 economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, laddove, come chiarito a livello giurisprudenziale, “l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione”, intesa come ordinaria, cioè percepita durante il periodo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
A questo punto vale rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno ovvero l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
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Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione delle voci indicate nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali, incombe sulla resistente la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, la società , non avendo fornito la prova del pagamento delle Parte_2
suddette spettanze, va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rinvenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo, così come limitata la domanda nelle citate note conclusive, differenze maturate con decorrenza dal gennaio 2007 al dicembre 2022, per l'importo, come rideterminato dallo stesso ricorrente, in euro 5.638,22.
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Quanto alla eccezione di prescrizione, la stessa è infondata.
Ritiene questo Giudice di aderire alla giurisprudenza di legittimità – peraltro uniformandosi all'orientamento della sezione - secondo cui la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 Stat. Lav., come modificato dalla c.d. legge
Fornero.
Ha stabilito la Cassazione che: «il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L.
8 n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (Cass.
6.9.2022 n. 26246).
Ne consegue che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012
(18.07.2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal 18.07.2007), la cui invocabilità avrebbe potuto trovare condizionamenti da parte del lavoratore stante la vigenza della nuova disciplina dell'art. 18, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto, nel caso di specie dall'1.12.2019; sicchè alcun credito si è estinto.
Richiamando sul punto il precedente di sezione n. 1176- 2024 ( c Ferrovie del Sud Est, dott. Per_5
) può affermarsi che: Per_6
recentemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 06/09/2022, n. 26246), non rileva la previsione della nullità del licenziamento ritorsivo, quanto la circostanza che il rapporto di lavoro non appare più munito del requisito di stabilità e tale assetto giuridico è stato solo stemperato dagli interventi della Corte Costituzionale, senza tuttavia alcun sostanziale mutamento.
Quanto, in particolare, ai recenti dubbi concernenti le tutele previste per i licenziamenti ritorsivi dalla L. 92/2012, deve prendersi atto del rilievo che anch'esse sono state fortemente depotenziate, stavolta in via pretoria.
Si intende fare riferimento, in proposito, ai principi espressi, da ultimo, dalla stessa giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento sproporzionato, secondo cui “in tema di licenziamento nullo, il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto dì proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa, ma è necessario che la prova presuntiva poggi su elementi ulteriori, come l'elevato grado di sproporzione della sanzione espulsiva, anche rispetto alla scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, idonei a giustificare la collocazione dell'atto datoriale nella sfera della illiceità, anziché in quella della illegittimità” (Cass. civ., Sez. lav., 09/01/2024, n. 741).
Occorre, perciò, prendere atto che il nuovo sistema delle tutele in materia di licenziamenti, stante la predetta giurisprudenza, non protegge appieno il lavoratore dall'ipotesi di rappresaglia e che la stabilità del rapporto, derivante dalla possibilità di accesso alla tutela reintegratoria (piena), effettivamente può sopravvenire dall'attività di qualificazione del giudice (chiamato ad esprimersi sull'impugnativa del recesso datoriale).>>
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Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, quindi, la domanda deve essere accolta nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità sopra specificate nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie.
9 Per l'effetto, la società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2
tempore, va condannata al pagamento della somma di euro 5.638,22, a titolo di differenze retributive, per i predetti titoli, a decorrere dall'1.01.2007 al 31.12.2022, come richiesto in ricorso, oltre accessori come per legge.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 03/03/2023, così provvede: CP_1
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione della indennità di presenza, della indennità monoagente, della ulteriore indennità di presenza, della indennità di disponibilità, della indennità per diaria e trasferta, della indennità interruzione turno, della maggiorazione sup. limite condotta, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
-condanna la al pagamento della somma di euro 5.638,22, a titolo di differenze retributive CP_1 tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui alla narrativa del ricorso a decorrere dall'1.01.2007 al 31.12.2022, oltre accessori come per legge;
-condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.900,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Bari, in data 06/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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