Art. 1.
E' concesso all'Ente di colonizzazione della Libia un contributo straordinario di lire trentacinque milioni per l'esercizio finanziario 1949-50.
E' concesso all'Ente di colonizzazione della Libia un contributo straordinario di lire trentacinque milioni per l'esercizio finanziario 1949-50.