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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 10/06/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 197/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI TRENTO Seconda sezione civile La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliera ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa rg n.197/2024 promossa in appello con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2024 da
, CF: _1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Trinco Stefano del foro di Rovereto
- appellante - contro e per essa procuratrice mandataria di Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
Rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani e Guido Gargani del foro di Roma
- appellata - In punto: impugnazione sentenza n. 246 2024 del Tribunale di Rovereto Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 27.5.2025 sulle seguenti Conclusioni dell'appellante Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta In via preliminare si eccepisce la improcedibilità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo a cui fa seguito la costituzione della convenuta opposta, per difetto di attivazione della procedura di mediazione. NEL MERITO Per i motivi tutti enunciati in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, invalido il decreto ingiuntivo nr. 145/23 dd. 19/07/2023 del Tribunale di Rovereto per le ragioni tutte di cui in narrativa con precipuo riferimento al difetto di legittimazione passiva dell'opponente, difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente, violazione del divieto del ne bis in idem carenza di notificazione della cessione del credito e indeterminatezza dell'importo ingiunto pagina 1 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi i documenti prodotti con riserva di integrazione nei termini di legge anche in ragione del comportamento processuale di controparte. Si chiede che il Giudice voglia acquisire copia dell'atto di intervento depositato dalla odierna parte opposta, nell'esecuzione immobiliare sub R.G. n. 10/2023 Tribunale di Rovereto, a carico di Parte_2
IN OGNI CASO Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI dell'appellata
-dichiarare la nullità dell'avversa citazione in appello, adottando i provvedimenti conseguenti;
− dichiarare l'inammissibilità del gravame avversario ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. (nuovo testo);
− rigettare, comunque, il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza avversaria;
− con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso monitorio depositato in data 31/05/2023 quale Controparte_4 mandataria di adiva il Tribunale di Rovereto chiedendo Parte_3
l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di ON
; pur dando atto che detta società era stata dichiarata fallita ha precisato
[...] di chiedere comunque l' emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della stessa al solo dichiarato fine di escutere la garanzia ipotecaria rilasciata da Parte_2
In particolare, la ricorrente esponeva che si era resa cessionaria Parte_3 dei crediti originariamente vantati da Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo- Società Cooperativa (nella quale si era fusa la Cassa Rurale Di Isera) nei confronti della società giusta contratto di apertura di credito ON in conto corrente dd. 11/10/2010 a rogito del Notaio Dott.ssa , garantito Persona_1 da con ipoteca volontaria intavolata nl foglio c) della P.T. 4468 C.C. Parte_2
carico delle porzioni 5, 7, 11, 21, 27 e 28 della p. ed. 1185. CP_6
In accoglimento di detto ricorso il Tribunale di Rovereto emetteva nei confronti di decreto ingiuntivo n. 145/2023 d.d. ON
19/07/2023, per la somma di € 637.848,46, oltre ad interessi e spese di procedura, “al solo fine di permettere alla ricorrente di escutere la garanza ipotecaria rilasciata dal sig. . Parte_2
Avverso il decreto ingiuntivo de quo proponeva opposizione : _1 rilevava innanzitutto che essendo la debitrice una società fallita, era inammissibile il procedimento monitorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 L.F. nei suoi confronti dovendo il credito trovare tutela nell'ambito della procedura concorsuale ed affermava in ragione di ciò il “ difetto di legittimazione passiva di ”. _1
pagina 2 di 6 Eccepiva ancora violazione di giudicato, considerato che in questo giudizio era stata proposta la stessa domanda già asseritamente azionata in un precedente giudizio e conclusosi con sentenza passata in giudicato.
Altresì eccepiva difetto di legittimazione attiva di rilevando che Controparte_4 precedente “promotore” risultava essere MCE Locam S.p.A.. ed affermava che vi era difetto di notifica della cessione del credito. Si costituiva in giudizio e per essa in forza di Controparte_1 CP_2 procura speciale conferita da cessionaria pro Controparte_3 soluto della esponendo di aver acquistato il credito Parte_3 esistente verso da in virtù di contratto di ON Parte_3 cessione pro soluto dd. 27/12/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 13 gennaio 2024 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. Chiedeva in primo luogo che venisse accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione di per aver egli _1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo in proprio e non quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante della unico soggetto verso cui il ON decreto ingiuntivo era stato emanato Negava poi che sussistesse violazione del giudicato, posto che la sentenza richiamata da controparte non aveva avuto alcun effetto nei confronti della ON
Affermava ulteriormente che vi era la prova delle cessioni del credito. Con la memoria integrativa ex art 171ter n.1 cpc l'opponente eccepiva ulteriormente in via preliminare “ la improcedibilità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo a cui fa seguito la costituzione della convenuta opposta, per difetto di attivazione della procedura di mediazione” ed altresì lamentava l' indeterminatezza del quantum debeatur portato dal decreto ingiuntivo. Con sentenza n. 246/2024 il Tribunale di Rovereto rilevava che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti della società nonostante la pendenza ON del e per le ragioni espresse nel decreto medesimo ovvero al solo fine di Parte_4 costituire un tiolo nei confronti del terzo datore di ipoteca altresì Parte_2 rilevava che la notifica del decreto ingiuntivo era stata eseguita tanto presso la sede legale della società quanto presso la residenza di nella sua qualità Persona_2 di Amministratore unico della Pt_2 ON
Osservava che l'opposizione era invece stata proposta da in proprio Persona_2
“senza spendere in alcun modo la sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società, né tale qualità risulta desumibile altrove, nell'atto di opposizione;
d'aiuto non è nemmeno la procura, nella quale, ancora una volta, è che conferisce il mandato alle liti all'avv. TRINCO ed è sempre _1
senza ulteriore specificazione, che firma in calce la procura”:. _1
Ritenuto che dunque l'opposizione fosse stata proposta da soggetto diverso dal destinatario del decreto ingiuntivo dichiarava l'opposizione inammissibile, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite. pagina 3 di 6 Propone appello con atto di citazione in appello dd 30.9.2024. _1 lamentando che il Tribunale ha svolto una erronea valutazione in ordine al difetto di legittimazione dell'opponente ed afferma che” poiché il decreto ingiuntivo fu notificato a in qualità di amministratore della società _1 ON
dichiarata fallita” ed allora “il sig ha svolto le proprie difese ovviamente in
[...] Pt_2 tale qualità ancorchè non ripetuta”. Afferma che egli era il rappresentante della società, successivamente dichiarata fallita ed aveva” interesse a contrastare la richiesta formulata soprattutto attesa la inerzia della curatela” Rileva poi che il Tribunale avendo ritenuto fondata l'eccezione di difetto di sua legittimazione aveva omesso ogni valutazione e motivazione relativamente alle doglianze espresse nell' atto di opposizione in primo grado ( divieto di bis in idem , difetto di notifica della cessione del credito- difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente, improcedibilità per difetto di esperimento della procedura di mediazione obbligatoria , indeterminatezza dell'importo ingiunto ) che ripropone in questo grado. La appellata costituitasi in questa fase del giudizio eccepisce la nullità dell'atto di citazione d'appello per aver parte appellante “assegnato alla parte appellata termine di giorni 70 per la costituzione”; eccepisce altresì l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 1 comma cpc per difetto di specificità ed analiticità. Rimarca poi la infondatezza dell'appello e ne chiede il rigetto.
Va preliminarmente rilevato che effettivamente l'appellante ha indicato un termine a comparire (70 gg. anteriori all'udienza) diverso da quello di legge per la costituzione che deve intendersi essere invece di 20 giorni come desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 343 c. 1 e 342 c. 2 c.p.c: invero la riforma di cui al D. lgs. n. 149/2022 presentava un difetto di coordinamento tra l'art. 347 c.p.c. e la disciplina prevista per il I grado;
già prima del ”Correttivo” intervenuto medio tempore che ha sanato detto difetto di coordinamento il termine per la costituzione tempestiva dell'appellato doveva comunque intendersi, per ragioni sistematiche di 20 giorni prima dell'udienza (art. 343 c. 1 c.p.c); ciò nonostante va esclusa la nullità invocata dall'appellato posto che l'appellato si è costituito e non ha chiesto la fissazione di una nuova prima udienza per espletare le sue difese, che ha compiutamente esposto. Deve preliminarmente escludersi altresì l'inammissibilità dell'appello invocata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che l'atto introduttivo contiene l'esposizione degli elementi richiesti dalla citata norma essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal Giudice di primo grado a sostegno della decisione. Nel merito l'appello è infondato pagina 4 di 6 Per espressa indicazione contenuta nel decreto ingiuntivo stesso, il decreto è stato emesso nei confronti della società (non del fallimento) per finalità estranee alla procedura fallimentare essendo stato espressamente e testualmente specificato in esso che viene ingiunto il pagamento delle indicate somme “al solo fine di permettere alla ricorrente di escutere la garanza ipotecaria rilasciata dal sig. . Parte_2
A fronte di ciò, trattandosi di contenzioso estraneo al Fallimento e alle esigenze del concorso, legittimata a proporre l'opposizione risulta essere la sola società
[...]
in persona del suo “ultimo” legale rappresentante ante fallimento: va ON rimarcato infatti che la perdita di capacità della società fallita è “relativa” mantenendo la fallita capacità processuale per le posizioni estranee al concorso fallimentare. Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato non solo emesso specificatamente nei confronti della società con la precisazione di cui sopra, ma anche ritualmente notificato non ad in proprio bensì alla società (oltre che al terzo _1 datore di ipoteca e ciò presso la sede legale della società e residenza Parte_2 dell'amministratore unico della società, , espressamente notificato _1 in tale sua qualità. Con l'atto di appello l'appellante si limita a dire che egli avrebbe agito evidentemente nella qualità di rappresentante della società ancorchè “non ripetuta” ma tale affermazione è inequivocabilmente contraddetta da quanto emerso in causa. Ed invero la procura è stata rilasciata da in proprio posto che , _1 come correttamente sottolineato dal Tribunale, non vi è né nel corpo della stessa né laddove vi è la firma dell' alcuna spendita della sua qualità di legale Pt_2 rappresentante della società.
L' atto di citazione in opposizione è stato anch'esso proposto da _1 senza alcuna indicazione della sua qualità di legale rappresentante della società (v prima pagina dell'atto di citazione) altresì richiamando la procura (“giusta delega a margine del presente atto”) , che a sua volta, come già detto, non contiene alcuna spendita della qualità di legale rappresentante della società. Neppure nel corpo dell'atto di citazione vi è mai alcun riferimento a detta sua qualità ed anzi , al contrario a pag 4 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nel formulare l' eccezione di difetto di legittimazione, l'opponente ha addirittura proposto tale eccezione specificamente con riferimento alla sua persona fisica ( v pag 4 che reca un paragrafo intitolato “difetto di legittimazione di _1
) con ciò evidenziandosi ulteriormente come egli abbia proposto la
[...] opposizione in proprio. La sentenza di primo grado va dunque confermata Le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante liquidate secondo scaglione di valore (per le cause superiori ad € 520.000,00) nei minimi stante il basso grado di complessità della controversia
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza _1 del Tribunale di Rovereto n.246 2024 che conferma
2) condanna al pagamento, in favore di parte _1 appellata delle spese del grado che liquida in euro 13.078,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame. Deciso in Trento il 27.5.2025 La presidente rel ed est
Dott Liliana Guzzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI TRENTO Seconda sezione civile La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliera ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa rg n.197/2024 promossa in appello con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2024 da
, CF: _1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Trinco Stefano del foro di Rovereto
- appellante - contro e per essa procuratrice mandataria di Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
Rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani e Guido Gargani del foro di Roma
- appellata - In punto: impugnazione sentenza n. 246 2024 del Tribunale di Rovereto Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 27.5.2025 sulle seguenti Conclusioni dell'appellante Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta In via preliminare si eccepisce la improcedibilità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo a cui fa seguito la costituzione della convenuta opposta, per difetto di attivazione della procedura di mediazione. NEL MERITO Per i motivi tutti enunciati in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, invalido il decreto ingiuntivo nr. 145/23 dd. 19/07/2023 del Tribunale di Rovereto per le ragioni tutte di cui in narrativa con precipuo riferimento al difetto di legittimazione passiva dell'opponente, difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente, violazione del divieto del ne bis in idem carenza di notificazione della cessione del credito e indeterminatezza dell'importo ingiunto pagina 1 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi i documenti prodotti con riserva di integrazione nei termini di legge anche in ragione del comportamento processuale di controparte. Si chiede che il Giudice voglia acquisire copia dell'atto di intervento depositato dalla odierna parte opposta, nell'esecuzione immobiliare sub R.G. n. 10/2023 Tribunale di Rovereto, a carico di Parte_2
IN OGNI CASO Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI dell'appellata
-dichiarare la nullità dell'avversa citazione in appello, adottando i provvedimenti conseguenti;
− dichiarare l'inammissibilità del gravame avversario ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. (nuovo testo);
− rigettare, comunque, il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza avversaria;
− con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso monitorio depositato in data 31/05/2023 quale Controparte_4 mandataria di adiva il Tribunale di Rovereto chiedendo Parte_3
l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di ON
; pur dando atto che detta società era stata dichiarata fallita ha precisato
[...] di chiedere comunque l' emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della stessa al solo dichiarato fine di escutere la garanzia ipotecaria rilasciata da Parte_2
In particolare, la ricorrente esponeva che si era resa cessionaria Parte_3 dei crediti originariamente vantati da Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo- Società Cooperativa (nella quale si era fusa la Cassa Rurale Di Isera) nei confronti della società giusta contratto di apertura di credito ON in conto corrente dd. 11/10/2010 a rogito del Notaio Dott.ssa , garantito Persona_1 da con ipoteca volontaria intavolata nl foglio c) della P.T. 4468 C.C. Parte_2
carico delle porzioni 5, 7, 11, 21, 27 e 28 della p. ed. 1185. CP_6
In accoglimento di detto ricorso il Tribunale di Rovereto emetteva nei confronti di decreto ingiuntivo n. 145/2023 d.d. ON
19/07/2023, per la somma di € 637.848,46, oltre ad interessi e spese di procedura, “al solo fine di permettere alla ricorrente di escutere la garanza ipotecaria rilasciata dal sig. . Parte_2
Avverso il decreto ingiuntivo de quo proponeva opposizione : _1 rilevava innanzitutto che essendo la debitrice una società fallita, era inammissibile il procedimento monitorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 L.F. nei suoi confronti dovendo il credito trovare tutela nell'ambito della procedura concorsuale ed affermava in ragione di ciò il “ difetto di legittimazione passiva di ”. _1
pagina 2 di 6 Eccepiva ancora violazione di giudicato, considerato che in questo giudizio era stata proposta la stessa domanda già asseritamente azionata in un precedente giudizio e conclusosi con sentenza passata in giudicato.
Altresì eccepiva difetto di legittimazione attiva di rilevando che Controparte_4 precedente “promotore” risultava essere MCE Locam S.p.A.. ed affermava che vi era difetto di notifica della cessione del credito. Si costituiva in giudizio e per essa in forza di Controparte_1 CP_2 procura speciale conferita da cessionaria pro Controparte_3 soluto della esponendo di aver acquistato il credito Parte_3 esistente verso da in virtù di contratto di ON Parte_3 cessione pro soluto dd. 27/12/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 13 gennaio 2024 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. Chiedeva in primo luogo che venisse accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione di per aver egli _1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo in proprio e non quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante della unico soggetto verso cui il ON decreto ingiuntivo era stato emanato Negava poi che sussistesse violazione del giudicato, posto che la sentenza richiamata da controparte non aveva avuto alcun effetto nei confronti della ON
Affermava ulteriormente che vi era la prova delle cessioni del credito. Con la memoria integrativa ex art 171ter n.1 cpc l'opponente eccepiva ulteriormente in via preliminare “ la improcedibilità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo a cui fa seguito la costituzione della convenuta opposta, per difetto di attivazione della procedura di mediazione” ed altresì lamentava l' indeterminatezza del quantum debeatur portato dal decreto ingiuntivo. Con sentenza n. 246/2024 il Tribunale di Rovereto rilevava che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti della società nonostante la pendenza ON del e per le ragioni espresse nel decreto medesimo ovvero al solo fine di Parte_4 costituire un tiolo nei confronti del terzo datore di ipoteca altresì Parte_2 rilevava che la notifica del decreto ingiuntivo era stata eseguita tanto presso la sede legale della società quanto presso la residenza di nella sua qualità Persona_2 di Amministratore unico della Pt_2 ON
Osservava che l'opposizione era invece stata proposta da in proprio Persona_2
“senza spendere in alcun modo la sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società, né tale qualità risulta desumibile altrove, nell'atto di opposizione;
d'aiuto non è nemmeno la procura, nella quale, ancora una volta, è che conferisce il mandato alle liti all'avv. TRINCO ed è sempre _1
senza ulteriore specificazione, che firma in calce la procura”:. _1
Ritenuto che dunque l'opposizione fosse stata proposta da soggetto diverso dal destinatario del decreto ingiuntivo dichiarava l'opposizione inammissibile, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite. pagina 3 di 6 Propone appello con atto di citazione in appello dd 30.9.2024. _1 lamentando che il Tribunale ha svolto una erronea valutazione in ordine al difetto di legittimazione dell'opponente ed afferma che” poiché il decreto ingiuntivo fu notificato a in qualità di amministratore della società _1 ON
dichiarata fallita” ed allora “il sig ha svolto le proprie difese ovviamente in
[...] Pt_2 tale qualità ancorchè non ripetuta”. Afferma che egli era il rappresentante della società, successivamente dichiarata fallita ed aveva” interesse a contrastare la richiesta formulata soprattutto attesa la inerzia della curatela” Rileva poi che il Tribunale avendo ritenuto fondata l'eccezione di difetto di sua legittimazione aveva omesso ogni valutazione e motivazione relativamente alle doglianze espresse nell' atto di opposizione in primo grado ( divieto di bis in idem , difetto di notifica della cessione del credito- difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente, improcedibilità per difetto di esperimento della procedura di mediazione obbligatoria , indeterminatezza dell'importo ingiunto ) che ripropone in questo grado. La appellata costituitasi in questa fase del giudizio eccepisce la nullità dell'atto di citazione d'appello per aver parte appellante “assegnato alla parte appellata termine di giorni 70 per la costituzione”; eccepisce altresì l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 1 comma cpc per difetto di specificità ed analiticità. Rimarca poi la infondatezza dell'appello e ne chiede il rigetto.
Va preliminarmente rilevato che effettivamente l'appellante ha indicato un termine a comparire (70 gg. anteriori all'udienza) diverso da quello di legge per la costituzione che deve intendersi essere invece di 20 giorni come desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 343 c. 1 e 342 c. 2 c.p.c: invero la riforma di cui al D. lgs. n. 149/2022 presentava un difetto di coordinamento tra l'art. 347 c.p.c. e la disciplina prevista per il I grado;
già prima del ”Correttivo” intervenuto medio tempore che ha sanato detto difetto di coordinamento il termine per la costituzione tempestiva dell'appellato doveva comunque intendersi, per ragioni sistematiche di 20 giorni prima dell'udienza (art. 343 c. 1 c.p.c); ciò nonostante va esclusa la nullità invocata dall'appellato posto che l'appellato si è costituito e non ha chiesto la fissazione di una nuova prima udienza per espletare le sue difese, che ha compiutamente esposto. Deve preliminarmente escludersi altresì l'inammissibilità dell'appello invocata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che l'atto introduttivo contiene l'esposizione degli elementi richiesti dalla citata norma essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal Giudice di primo grado a sostegno della decisione. Nel merito l'appello è infondato pagina 4 di 6 Per espressa indicazione contenuta nel decreto ingiuntivo stesso, il decreto è stato emesso nei confronti della società (non del fallimento) per finalità estranee alla procedura fallimentare essendo stato espressamente e testualmente specificato in esso che viene ingiunto il pagamento delle indicate somme “al solo fine di permettere alla ricorrente di escutere la garanza ipotecaria rilasciata dal sig. . Parte_2
A fronte di ciò, trattandosi di contenzioso estraneo al Fallimento e alle esigenze del concorso, legittimata a proporre l'opposizione risulta essere la sola società
[...]
in persona del suo “ultimo” legale rappresentante ante fallimento: va ON rimarcato infatti che la perdita di capacità della società fallita è “relativa” mantenendo la fallita capacità processuale per le posizioni estranee al concorso fallimentare. Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato non solo emesso specificatamente nei confronti della società con la precisazione di cui sopra, ma anche ritualmente notificato non ad in proprio bensì alla società (oltre che al terzo _1 datore di ipoteca e ciò presso la sede legale della società e residenza Parte_2 dell'amministratore unico della società, , espressamente notificato _1 in tale sua qualità. Con l'atto di appello l'appellante si limita a dire che egli avrebbe agito evidentemente nella qualità di rappresentante della società ancorchè “non ripetuta” ma tale affermazione è inequivocabilmente contraddetta da quanto emerso in causa. Ed invero la procura è stata rilasciata da in proprio posto che , _1 come correttamente sottolineato dal Tribunale, non vi è né nel corpo della stessa né laddove vi è la firma dell' alcuna spendita della sua qualità di legale Pt_2 rappresentante della società.
L' atto di citazione in opposizione è stato anch'esso proposto da _1 senza alcuna indicazione della sua qualità di legale rappresentante della società (v prima pagina dell'atto di citazione) altresì richiamando la procura (“giusta delega a margine del presente atto”) , che a sua volta, come già detto, non contiene alcuna spendita della qualità di legale rappresentante della società. Neppure nel corpo dell'atto di citazione vi è mai alcun riferimento a detta sua qualità ed anzi , al contrario a pag 4 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nel formulare l' eccezione di difetto di legittimazione, l'opponente ha addirittura proposto tale eccezione specificamente con riferimento alla sua persona fisica ( v pag 4 che reca un paragrafo intitolato “difetto di legittimazione di _1
) con ciò evidenziandosi ulteriormente come egli abbia proposto la
[...] opposizione in proprio. La sentenza di primo grado va dunque confermata Le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante liquidate secondo scaglione di valore (per le cause superiori ad € 520.000,00) nei minimi stante il basso grado di complessità della controversia
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza _1 del Tribunale di Rovereto n.246 2024 che conferma
2) condanna al pagamento, in favore di parte _1 appellata delle spese del grado che liquida in euro 13.078,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame. Deciso in Trento il 27.5.2025 La presidente rel ed est
Dott Liliana Guzzo
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