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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 11653/2018 R.G., avente ad oggetto: contratti bancari promosso da con sede sociale in Catania, via Parte_1
Centuripe 1/C, codice fiscale , partita iva in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore ; Parte_2
nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_3
; C.F._2
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_4 C.F._3
;
[...] rappresentati e difesi dall'avvocato Piergiorgio Finocchiaro, giusta procura in atti;
opponenti
contro
Controparte_2
con sede Canicattì, viale Regina Margherita 63/65, codice fiscale e partita
[...]
iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'avvocato Simona Pavone, giusta procura in atti;
opposta
e con l'intervento di
1 con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, codice Controparte_3
fiscale , e per essa con sede legale in Verona, viale P.IVA_4 CP_4 dell'Agricoltura 7, codice fiscale e partita iva in persona della P.IVA_5 P.IVA_6
dott.ssa giusta procura speciale del 27.12.2018 a rogito del notaio Controparte_5 [...] di Velletri (rep. 72330 e racc. 25426), rappresentata e difesa dall'avvocato Persona_1
Simona Pavone giusta procura in atti;
terza intervenuta
***
All'udienza del giorno 10.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 2.7.2018, la società
[...]
nonché personalmente , e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
, nella qualità di fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_4
ingiuntivo n. 2504/2018 emesso dal Tribunale di Catania il 7.5.2018 e notificato il 24.5.2018,
con il quale la ha intimato il Controparte_2
pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 377.202,34 quale saldo debitore derivante dal rapporto di conto corrente n. 040/000087/87 con apertura di credito del 18.10.2007, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo e ne hanno chiesto la revoca, deducendo l'irregolarità ed l'incompletezza della documentazione contrattuale prodotta dalla banca, in difetto di certificazione ai sensi degli artt. 634 c.p.c. e 50 t.u.b.; il superamento della soglia usuraria;
la nullità delle fideiussioni prestate perché riproduttive di intese anticoncorrenziali vietate;
l'illegittimo recesso operato dalla banca;
l'illegittima segnalazione alla centrale rischi determinante danno commerciale e d'immagine. I predetti hanno chiesto, in via preliminare la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (in seguito, abbandonata all'udienza del 12.3.2019), l'accertamento delle nullità sopra elencate e, previa rielaborazione del saldo del conto corrente, la condanna della banca al risarcimento del danno, la compensazione con l'eventuale credito in favore dell'opposta e la cancellazione dei nominativi degli opponenti dall'elenco delle segnalazioni presso la BA d'TA. 2 Con comparsa di risposta depositata il 7.2.2019, si è costituita in giudizio la
[...]
, la quale ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per Controparte_2
materia in relazione alla domanda di accertamento nullità delle fideiussioni ai sensi dell'art. 2 legge 287/90, il difetto di legittimazione ad agire delle garanti, nonché l'inammissibilità delle domande e delle eccezioni attoree per violazione del principio del ne bis in idem (tenuto conto di quanto statuito con sentenza emessa dal Tribunale di Catania n. 565/2017); nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo la conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria esecutività.
Con ordinanza del 12.3.2019 è stato concesso termine per l'avvio del procedimento di mediazione, che si è concluso con esito negativo.
Con atto di intervento depositato il 2.4.2020 si è costituita ai sensi Controparte_3 dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito vantato nei confronti degli opponenti. A seguito di alcuni rinvii, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e, con ordinanza del 20.9.2022, disattese le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Disposti alcuni ulteriori rinvii, all'udienza del 10.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'odierna controversia ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quale debitrice principale, e Parte_1 CP_1
, e , nella qualità di fideiussori, nei confronti della
[...] Parte_3 Parte_4
banca con cui la società aveva intrattenuto il contratto di conto corrente n. 040/000087/87, stipulato il 18.10.2007, sul quale in pari data era stata concessa l'apertura di credito n. 200673 fino alla concorrenza di euro 50.000 (doc. 1 - 2 – fascicolo monitorio), successivamente aumentata sino alla concorrenza di euro 250.000, con lettera contratto del 2.4.2009 (doc. 1 atto di opposizione).
In relazione ai rapporti contrattuali per cui è causa la banca opposta ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 377.202,34 derivante dal saldo debitorio del conto corrente n. 040/000087/87 alla data del 31.12.2016 (cfr. c.t.p. doc. 6). A fondamento dell'ingiunzione,
l'opposta ha richiamato la sentenza n. 565/2017 emessa dal Tribunale di Catania il 3.2.2017, passata in giudicato, tra l' e la , avente ad Parte_1 Controparte_2 oggetto l'accertamento negativo del saldo del conto corrente alla data del 13.3.2013, sentenza
3 con cui il saldo è stato determinato in misura pari ad euro - 241.942,64 a debito della correntista (doc. 5 fascicolo monitorio).
I rapporti bancari oggetto di causa sono stati garantiti da , Controparte_1 Parte_3
e con tre distinte fideiussioni omnibus, rispettivamente del 19.10.2007 fino Parte_4 alla concorrenza dell'importo di euro 100.000, del 5.12.2008 fino alla concorrenza di euro
300.000 e del 2.4.2009 fino alla concorrenza dell'importo di euro 500.000 (doc.
3 - fascicolo monitorio e docc. 2 - 3 - 4 atto introduttivo).
La banca convenuta ha, inoltre, depositato nell'odierna fase di opposizione gli estratti conto analitici, con prospetti scalari, dalla data di accensione sino alla data di passaggio a sofferenza del 15.4.2016 (cfr. doc. f, comparsa di risposta).
3. Tanto premesso, appare opportuno in via preliminare esaminare le questioni di rito sollevate dalle parti.
3.1 L'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale, a favore della competenza della sezione specializzata in materia di impresa indicata dall'art. 2, comma 2, lett. A della legge
287/1990 (Tribunale di Napoli), va rigettata.
È noto come la questione della competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli rispetto alle controversie aventi ad oggetto l'accertamento delle nullità delle fideiussioni riproduttive delle intese concorrenziali, di cui alla legge
287/1990, sia stata al centro di un dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapporsi due orientamenti.
Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, fatto proprio da questo Tribunale,
“La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (cfr.
Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 33014/2023).
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a sollevare un'eccezione riconvenzionale di nullità finalizzata a paralizzare la domanda di adempimento proposta in sede monitoria dall'istituto di credito, come si desume dall'atto di opposizione. Peraltro, gli stessi opponenti
4 hanno rinunciato all'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. correlata alla esaminata questione di competenza per materia.
Per quanto sopra, sussiste la competenza del Tribunale ordinario di Catania in ordine all'eccezione di nullità sollevata da parte opponente.
3.2 Non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli opponenti, in qualità di fideiussori-non consumatori.
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire in giudizio ai sensi della legge 287/1990 “è stata ritenuta da sempre spettante in primis agli imprenditori e, di poi, anche ai consumatori e a qualsiasi operatore del mercato che possa
vantare un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere
competitivo, ovvero da chiunque sia inciso da illeciti anticoncorrenziali idonei a determinare, in virtù della creazione di intese illecite, la compromissione delle possibilità di una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 2207 del 4.2.2005). Ne consegue l'irrilevanza della qualifica di consumatori o imprenditori assunta dai fideiussori in ordine alla violazione della legge 287/1990.
3.3 La qualità di consumatore assume piuttosto rilevanza rispetto alla possibile applicabilità
della disciplina di tutela del consumatore rispetto alle clausole vessatorie, di cui al d.gs.
206/2005 (c.f. Codice del Consumo).
Sulla questione, sollevata per la prima volta da parte opponente con le note di trattazione scritta del 6.2.2024, è stato provocato il contraddittorio con la concessione di un termine a difesa a parte opposta (cfr. ordinanza del 7.2.2024), trattandosi comunque di rilievo officioso sottratto al regime delle preclusioni.
Sul punto, deve escludersi che , e siano Controparte_1 Parte_3 Parte_4
consumatrici nella vicenda negoziale oggetto di causa.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da
un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza
comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. 32225/2018; si veda
Corte di Giustizia, C-74/2015).
5 Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dall'opposta, le garanti sono socie della ciascuna titolare di una partecipazione “rilevante” del 33% (cfr. visura camerale, Parte_1
doc. d). Deve escludersi, pertanto, che le predette abbiano agito per scopi estranei all'attività
professionale o imprenditoriale svolta, con conseguente impossibilità di invocare la disciplina consumeristica finalizzata a fare valere la vessatorietà delle clausole contenute nelle tre fideiussioni.
3.4 In ordine all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per contrasto con il principio del ne bis in idem, si osserva quanto segue.
Non è controverso tra le parti che la sentenza n. 545/2016 abbia definito il giudizio di accertamento negativo del credito introdotto dalla nei confronti della Parte_1 [...]
. Tuttavia, occorre mantenere distinte le doglianze della Controparte_6
debitrice principale che hanno formato oggetto del precedente accertamento passato in giudicato da quelle sollevate dalle garanti.
Nessuna preclusione deriva dalle doglianze delle garanti, essendo pacifico che le predette non abbiano partecipato al giudizio sicché nei loro confronti non opera l'estensione soggettiva del giudicato, ex art. 2909 c.c.
Con riguardo alle doglianze sollevate dalla società richiamato il principio sancito Parte_1 dall'art. 2909 c.c. e la regola per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, non sono più contestabili le questioni attinenti alla nullità del contratto derivante dall'applicazione di interessi in misura ultralegale, pur in assenza di pattuizione scritta, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto e spese non previste, avendo già formato oggetto delle domande proposte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. rg. 3509/2013 Tribunale di Catania.
Occorre, tuttavia, precisare che l'accertamento del saldo del conto corrente operato in quel giudizio si sia attestato alla data del 31.3.2013, quando ancora il conto non era stato chiuso con il passaggio a sofferenza. Pertanto, ferma restando la preclusione derivante dal giudicato,
l'azione di adempimento promossa dalla banca ha ad oggetto l'accertamento del saldo alla data della chiusura e passaggio a sofferenza del rapporto, avvenuto il 31.12.2016.
In ordine a tali profili e nei limiti degli accertamenti successivi alla formazione del giudicato, sussiste il diritto degli opponenti di contestare le modalità di determinazione del credito vantato dalla banca opposta.
6 3.5 Sempre in punto di rito, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
e per essa di terza intervenuta quale cessionaria del credito. Controparte_3 CP_4
Esclusa la rilevanza dell'eccezione di non conformità all'originale dei documenti prodotti in copia fotostatica, essendo stata tardivamente sollevata con le note di trattazione scritta del
6.10.2021 (cfr. Cass., n. 27233 del 16.11.2017, Cass. n. 15200 del 30.5.2024), in ordine alla titolarità del credito, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 -
contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884,
Cass. civ., Sez. I, 20.07.2023, n. 21821 e Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio in rapporti oggetto di cessione.
Secondo la Suprema Corte, inoltre, cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della
propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
Nel caso di specie, la contestazione di parte opponente è stata sollevata per la prima volta con le note di trattazione del 6.10.2021, ovvero a distanza di un anno dalla costituzione in giudizio della cessionaria, dovendosi ritenere, pertanto, che gli opponenti abbiano implicitamente riconosciuto la legittimazione in giudizio della cessionaria.
In ogni caso, va rilevato che in sede di costituzione in giudizio la abbia Controparte_3 depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 5.12.2019 n. 143 attestante la cessione in blocco dei crediti appartenenti a Controparte_2
. Tra i rapporti oggetto di cessione rientra senza dubbio il credito per cui è causa,
[...] atteso che la cessione ha ad oggetto i crediti “derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti 7 ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei
crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti")”, con la specificazione che dalla suddetta tipologia di rapporti derivano i “finanziamenti (incluse le aperture di credito) sorti nel periodo tra febbraio 1975 e luglio 2019”, nei quali è identificabile quello oggetto di controversia.
Per quanto sopra, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria non merita accoglimento.
4. Venendo al merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
, e non è fondata.
[...] Controparte_1 Parte_3 Parte_4
4.1 Con il primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito l'irregolarità e l'incompletezza, ai fini probatori, della documentazione prodotta dalla banca nel giudizio monitorio, in quanto carente della certificazione prevista dagli artt. 634 c.p.c. e 50 t.u.b.
La doglianza non è fondata.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio (opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n.
13533/2001).
Con specifico riferimento all'onere probatorio incombente sulla banca che agisca per l'adempimento del contratto di conto corrente, è pacifico in giurisprudenza il principio per cui grava sulla banca l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto mediante il deposito del contratto e degli estratti conto integrali del rapporto. In questi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'eventuale mancata o parziale produzione degli estratti conto, in difetto della produzione del saldo iniziale del conto corrente, comporta che
“la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio”, essendo la medesima onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 11543 del
2.5.2019).
Nel caso di specie, escluso che la certificazione ex art. 634 c.p.c. assuma rilevanza nell'odierno giudizio (non venendo in rilievo crediti relativi a somministrazioni di merci e di 8 denaro o prestazioni di servizi tra imprenditori), l'opposta ha compiutamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico, depositando in giudizio il contratto di conto corrente, il contratto di apertura di credito, i contratti di fideiussione nonché gli estratti conto analitici e scalari del rapporto, dalla data di accensione fino al passaggio a sofferenza (cfr. doc. f, comparsa di risposta).
Per quanto sopra, non si riscontra la carenza di documentazione eccepita dagli opponenti, dovendosi ritenere compiutamente assolto l'onere della prova incombente sull'opposta.
5.2 Parimenti infondata è la doglianza relativa al dedotto superamento della soglia usuraria degli interessi moratori pattuiti con il contratto del 2.4.2009.
Premesso che dall'esame del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito del 18.10.2007 risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta ex lege, deve innanzitutto osservarsi che, in particolare, la lettera contratto del 2.4.2009
prodotta dagli opponenti - con cui è stato pattuito un aumento della linea di credito n. 200673 da euro 150.000 ad euro 250.000 – prevede espressamente che tale aumento “non concretizza
alcuna volontà o effetto novativo del contratto di apertura di credito innanzi indicato, variando detto rapporto unicamente nell'ammontare della somma messa a disposizione. In ragione di ciò, la disciplina normativa, i tassi di interesse e le altre condizioni economiche
applicabili al rapporto continueranno ad essere quelli in precedenza concordati, salve le eventuali successive variazioni” (cfr. doc.
1 - atto introduttivo).
Ciò posto, in diritto va richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori” (Cass. S.U. n. 19597 del 2020): secondo le Sezioni Unite “la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare
adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece,
l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass.
n. 14214/2022; Cass. sez. un. 19597/2020). Pertanto, ferma restando la pacifica applicabilità
della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, va esclusa la sommatoria di questi con gli interessi corrispettivi, stante l'ontologica diversità dei primi rispetto ai secondi.
Quanto alla determinazione della soglia usuraria, le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi moratori per i contratti conclusi da giorno
9 1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.03.2003) al 30.6.2011, il “tasso soglia di mora”
si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, l. 108/1996 pro
tempore vigente.
Nel caso di specie, le rilevazioni del tasso soglia relative al trimestre di riferimento prevedono,
per le aperture di credito oltre euro 5.000, un interesse medio del 8,65%, il quale deve essere aumentato della metà al fine di individuare la soglia antiusura (art. 2, legge 108 del 1996). Il
tasso soglia ascende, quindi, al 12,93%. Sicché, considerando il TAEG degli interessi di mora pari alla soglia usuraria del 12,93%, il tasso di mora risulta pattuito al 13,42%, quale percentuale inferiore al limite del 15,03% calcolato in conformità a quanto previso dall'art. 3, comma 4, del d.m. 26.3.2009 (“I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i
casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla BA
d'TA dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento a complesso delle
operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”).
Alla luce delle superiori considerazioni, la pattuizione degli interessi prevista nel contratto del
2.4.2009 con non supera la soglia usuraria. Ne Controparte_2
consegue la correttezza del provvedimento istruttorio con cui è stata rigettata la richiesta di c.t.u. tecnico-contabile, in quanto ritenuta meramente esplorativa (cfr. Cass. n. 31886 del
6.12.2019; Cass. n. 26048 del 7.9.2023).
5.3 In merito all'asserita erroneità dei conteggi svolti dall'opposta, occorre evidenziare che la banca, muovendo dall'accertamento operato nella sentenza n. 565/2017, abbia correttamente determinato il saldo di chiusura alla data del 31.12.2016 nell'importo di euro 377.202,34.
Nello specifico, la sentenza n. 565/2017, passata in giudicato, ha accertato la legittimità dei tassi pattuiti in misura ultralegale nel contratto del 18.10.2007, la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicazione della c.m.s. fino al 2009, con esclusione della commissione fido sull'accordato dal 1.9.2009 del 0,25%.
Sulla base dell'accertamento coperto dal giudicato, il ctp di parte opposta ha determinato il saldo al 15.4.2016 applicando:
- il saldo a debito della sentenza alla data del 31.3.2013 deli euro 241.942,64;
10 - gli interessi al tasso convenzionale;
- la capitalizzazione trimestrale fino al 15.4.2016;
- esclusione della commissione di fido sull'accordato.
Con riguardo al periodo successivo compreso tra il 16.4.2016 ed il 31.12.2016, il consulente di parte ha calcolato gli interessi debitori al tasso del 12,40%, senza alcuna capitalizzazione.
Il calcolo elaborato dal consulente di parte si presenta corretto e conforme alle previsioni contrattuali, dovendosi precisare la legittimità del tasso di mora e la corretta esclusione della capitalizzazione a far data dall'entrata in vigore dell'art. 17 -bis d.l. n. 18 del 2016 (inserito in sede di conversione dalla l. n. 49 del 2016) e della delibera CICR attuativa della nuova disciplina legislativa del 3.8.2016.
5.3 Con il terzo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus prestate in garanzia dei rapporti intrattenuti con
[...]
, per conformità al modello ABI sanzionato da Controparte_2
BA d'TA con provvedimento n. 55/2005, in quanto riproduttivo delle intese anticoncorrenziali vietate.
L'eccezione non è fondata.
È noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in
relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, sanzionate con il provvedimento della BA di TA n. 55 del 2.5.2005.
La presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata va, tuttavia, limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla BA di TA.
11 Il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della BA d'TA (che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.). Inoltre, deve provare: che l'istituto di credito, propria controparte contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate;
che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust.
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a dedurre la pretesa nullità (integrale o parziale) delle fideiussioni oggetto di causa in quanto riproducenti gli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dello schema ABI per le fideiussioni, oggetto del provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA, senza, tuttavia, provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate (quale elemento costitutivo ai fini della violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990).
Ed invero, tutte le garanzie fideiussorie sono state stipulate a distanza di qualche anno di distanza dall'accertamento antitrust, segnatamente in data 19.10.2007, 5.12.2008 e 2.4.2009.
Gli opponenti avevano, quindi, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della domanda ed in particolare l'elemento della persistenza dell'intesa “a monte” tra le banche: il provvedimento
ABI, infatti, e quindi la presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata, può coprire solo l'arco temporale precedente alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 (cfr. Cass., n. 29810 del 12.12.2017, Cass. 13846/2019). Pertanto, in mancanza di prova in ordine al coinvolgimento dell'istituto di credito convenuto nelle intese che hanno portato alla formazione dei rispettivi modelli di fideiussione, la domanda relativa all'accertamento della relativa nullità in violazione della disciplina antitrust va rigettata.
5.4 In subordine, gli opponenti garanti hanno, altresì, chiesto la dichiarazione della loro liberazione agli effetti dell'art. 1956 c.c. e la dichiarazione di decadenza dell'istituto di credito dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento della obbligazione per mancata proposizione delle azioni nel termine di cui all'art. 1957 c.c.
Le domande sono infondate.
12 Quanto alla nullità delle fideiussioni per l'estinzione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 1956 c.c., si osserva che gli opponenti non hanno provato, come era loro onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma per la liberazione e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l'autorizzazione del garante, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass., ord. n.
20713/2023). A tanto deve aggiungersi che per specifica previsione contrattuale (art. 5
fideiussioni) era previsto come onere del garante quello di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e non risulta che il garante abbia assolto a siffatto onere di informazione.
5.5 Quanto alla decadenza ex art. 1957 c.c. – escluso che, nel caso di specie, la clausola possa considerarsi una concreta “attuazione” di un'intesa vietata dalla normativa antitrust e che sia applicabile la disciplina del consumo per le ragioni sopra illustrate – si osserva come la medesima clausola possa essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti.
5.6 Parimenti infondato è il motivo di opposizione concernente l'illegittimità del recesso operato dalla banca con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n. 40/6 del 3.12.2007 e dall'apertura di credito del 2.4.2009, per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede.
Premesso che il contratto di mutuo citato dagli opponenti non è oggetto della domanda monitoria avanzata dall'istituto di credito, con riguardo al rapporto di conto corrente l'art. 12 delle condizioni generali di contratto consente alla banca il diritto di recesso al verificarsi di una della ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. nonché al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria della correntista;
con riguardo alle apertura di credito a tempo indeterminato, inoltre, è previsto che la banca possa recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso di cinque giorni prima (doc. 1 fascicolo opposta – sezione II).
Da tanto consegue che il recesso intimato dalla banca opposta risulta conforme alle previsioni negoziali, sicché non sussiste la lamentata illegittimità del recesso e revoca dell'affidamento concesso, in carenza peraltro di qualsivoglia dimostrazione circa il carattere abusivo del recesso (cfr. Cass. ord. n.10125 del 16.4.2021).
13 Alla luce delle superiori considerazioni, i motivi di opposizione sono infondati, non riscontrandosi alcuna delle lamentate nullità relative ai rapporti dedotti in giudizio ed ai contratti di fideiussione.
7. Passando alle domande riconvenzionali, le domande di condanna al risarcimento derivante dall'illegittimo recesso operato dalla banca e dall'asserita segnalazione illegittima alla centrale rischi formulate non sono fondate, per quanto sopra indicato.
Quanto alla sussistenza di un abuso del diritto operato dalla banca in conseguenza del recesso,
la società non ha provato alcun pregiudizio grave ed irreparabile subito in conseguenza alla revoca dell'affidamento, come sopra argomentato.
In merito all'illegittima segnalazione alla centrale rischi, si osserva come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (cfr. Cass. n. 6589 del 6.3.2023 e n. 11732 del
2.5.2024).
Nel caso di specie, la società opponente ed i fideiussori hanno un pregiudizio commerciale e di immagine rispetto al quale non ha fornito elementi di valutazione circa la loro effettiva esistenza (non potendosi ritenere sufficiente il dedotto rifiuto di alla Controparte_7
concessione di un finanziamento a – cfr. doc. 16 atto introduttivo), non Parte_3 dovendosi trascurare come l'accertamento negativo del saldo abbia giustificato la segnalazione alla Centrale Rischi.
Stessa sorte patisce la domanda di risarcimento del danno relativo alla violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale da parte della banca, avendo l'opponente genericamente dedotto l'illegittimità della condotta dell'istituto di credito, omettendo di allegare e dimostrare le specifiche condotte censurate e le violazioni contestate.
8. Per quanto sopra esposto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
, e va Parte_1 Controparte_1 Parte_3 Parte_4 rigettata ed il decreto n. 2504/2018 va dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., nei confronti degli opponenti.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 3.544 per fase di studio, euro 2.338 per fase introduttiva, euro 5.205,50 per fase istruttoria ed euro 3.082 per fase decisionale, somme calcolate applicando i valori medi alle prime due fasi e riducendo del cinquanta percento i
14 valori medi delle fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della natura documentale della controversia. Esse vanno corrisposte, in solido tra loro, alla
[...]
ed alla in quanto difese dal medesimo Controparte_2 Controparte_3
difensore.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 11653/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1 CP_1
, e avverso il decreto ingiuntivo n. 2504/2018
[...] Parte_3 Parte_4
emesso dal Tribunale di Catania il 7.5.2018, che dichiara esecutivo;
RIGETTA le domande riconvenzionali;
ND , Parte_1 Controparte_1 Parte_3
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_4 [...]
e di in solido Controparte_2 Controparte_3
tra loro, che liquida in euro 14.169,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 26 febbraio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 11653/2018 R.G., avente ad oggetto: contratti bancari promosso da con sede sociale in Catania, via Parte_1
Centuripe 1/C, codice fiscale , partita iva in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore ; Parte_2
nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_3
; C.F._2
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_4 C.F._3
;
[...] rappresentati e difesi dall'avvocato Piergiorgio Finocchiaro, giusta procura in atti;
opponenti
contro
Controparte_2
con sede Canicattì, viale Regina Margherita 63/65, codice fiscale e partita
[...]
iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'avvocato Simona Pavone, giusta procura in atti;
opposta
e con l'intervento di
1 con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, codice Controparte_3
fiscale , e per essa con sede legale in Verona, viale P.IVA_4 CP_4 dell'Agricoltura 7, codice fiscale e partita iva in persona della P.IVA_5 P.IVA_6
dott.ssa giusta procura speciale del 27.12.2018 a rogito del notaio Controparte_5 [...] di Velletri (rep. 72330 e racc. 25426), rappresentata e difesa dall'avvocato Persona_1
Simona Pavone giusta procura in atti;
terza intervenuta
***
All'udienza del giorno 10.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 2.7.2018, la società
[...]
nonché personalmente , e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
, nella qualità di fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_4
ingiuntivo n. 2504/2018 emesso dal Tribunale di Catania il 7.5.2018 e notificato il 24.5.2018,
con il quale la ha intimato il Controparte_2
pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 377.202,34 quale saldo debitore derivante dal rapporto di conto corrente n. 040/000087/87 con apertura di credito del 18.10.2007, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo e ne hanno chiesto la revoca, deducendo l'irregolarità ed l'incompletezza della documentazione contrattuale prodotta dalla banca, in difetto di certificazione ai sensi degli artt. 634 c.p.c. e 50 t.u.b.; il superamento della soglia usuraria;
la nullità delle fideiussioni prestate perché riproduttive di intese anticoncorrenziali vietate;
l'illegittimo recesso operato dalla banca;
l'illegittima segnalazione alla centrale rischi determinante danno commerciale e d'immagine. I predetti hanno chiesto, in via preliminare la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (in seguito, abbandonata all'udienza del 12.3.2019), l'accertamento delle nullità sopra elencate e, previa rielaborazione del saldo del conto corrente, la condanna della banca al risarcimento del danno, la compensazione con l'eventuale credito in favore dell'opposta e la cancellazione dei nominativi degli opponenti dall'elenco delle segnalazioni presso la BA d'TA. 2 Con comparsa di risposta depositata il 7.2.2019, si è costituita in giudizio la
[...]
, la quale ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per Controparte_2
materia in relazione alla domanda di accertamento nullità delle fideiussioni ai sensi dell'art. 2 legge 287/90, il difetto di legittimazione ad agire delle garanti, nonché l'inammissibilità delle domande e delle eccezioni attoree per violazione del principio del ne bis in idem (tenuto conto di quanto statuito con sentenza emessa dal Tribunale di Catania n. 565/2017); nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo la conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria esecutività.
Con ordinanza del 12.3.2019 è stato concesso termine per l'avvio del procedimento di mediazione, che si è concluso con esito negativo.
Con atto di intervento depositato il 2.4.2020 si è costituita ai sensi Controparte_3 dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito vantato nei confronti degli opponenti. A seguito di alcuni rinvii, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e, con ordinanza del 20.9.2022, disattese le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Disposti alcuni ulteriori rinvii, all'udienza del 10.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'odierna controversia ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quale debitrice principale, e Parte_1 CP_1
, e , nella qualità di fideiussori, nei confronti della
[...] Parte_3 Parte_4
banca con cui la società aveva intrattenuto il contratto di conto corrente n. 040/000087/87, stipulato il 18.10.2007, sul quale in pari data era stata concessa l'apertura di credito n. 200673 fino alla concorrenza di euro 50.000 (doc. 1 - 2 – fascicolo monitorio), successivamente aumentata sino alla concorrenza di euro 250.000, con lettera contratto del 2.4.2009 (doc. 1 atto di opposizione).
In relazione ai rapporti contrattuali per cui è causa la banca opposta ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 377.202,34 derivante dal saldo debitorio del conto corrente n. 040/000087/87 alla data del 31.12.2016 (cfr. c.t.p. doc. 6). A fondamento dell'ingiunzione,
l'opposta ha richiamato la sentenza n. 565/2017 emessa dal Tribunale di Catania il 3.2.2017, passata in giudicato, tra l' e la , avente ad Parte_1 Controparte_2 oggetto l'accertamento negativo del saldo del conto corrente alla data del 13.3.2013, sentenza
3 con cui il saldo è stato determinato in misura pari ad euro - 241.942,64 a debito della correntista (doc. 5 fascicolo monitorio).
I rapporti bancari oggetto di causa sono stati garantiti da , Controparte_1 Parte_3
e con tre distinte fideiussioni omnibus, rispettivamente del 19.10.2007 fino Parte_4 alla concorrenza dell'importo di euro 100.000, del 5.12.2008 fino alla concorrenza di euro
300.000 e del 2.4.2009 fino alla concorrenza dell'importo di euro 500.000 (doc.
3 - fascicolo monitorio e docc. 2 - 3 - 4 atto introduttivo).
La banca convenuta ha, inoltre, depositato nell'odierna fase di opposizione gli estratti conto analitici, con prospetti scalari, dalla data di accensione sino alla data di passaggio a sofferenza del 15.4.2016 (cfr. doc. f, comparsa di risposta).
3. Tanto premesso, appare opportuno in via preliminare esaminare le questioni di rito sollevate dalle parti.
3.1 L'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale, a favore della competenza della sezione specializzata in materia di impresa indicata dall'art. 2, comma 2, lett. A della legge
287/1990 (Tribunale di Napoli), va rigettata.
È noto come la questione della competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli rispetto alle controversie aventi ad oggetto l'accertamento delle nullità delle fideiussioni riproduttive delle intese concorrenziali, di cui alla legge
287/1990, sia stata al centro di un dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapporsi due orientamenti.
Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, fatto proprio da questo Tribunale,
“La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (cfr.
Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 33014/2023).
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a sollevare un'eccezione riconvenzionale di nullità finalizzata a paralizzare la domanda di adempimento proposta in sede monitoria dall'istituto di credito, come si desume dall'atto di opposizione. Peraltro, gli stessi opponenti
4 hanno rinunciato all'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. correlata alla esaminata questione di competenza per materia.
Per quanto sopra, sussiste la competenza del Tribunale ordinario di Catania in ordine all'eccezione di nullità sollevata da parte opponente.
3.2 Non merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli opponenti, in qualità di fideiussori-non consumatori.
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad agire in giudizio ai sensi della legge 287/1990 “è stata ritenuta da sempre spettante in primis agli imprenditori e, di poi, anche ai consumatori e a qualsiasi operatore del mercato che possa
vantare un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere
competitivo, ovvero da chiunque sia inciso da illeciti anticoncorrenziali idonei a determinare, in virtù della creazione di intese illecite, la compromissione delle possibilità di una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 2207 del 4.2.2005). Ne consegue l'irrilevanza della qualifica di consumatori o imprenditori assunta dai fideiussori in ordine alla violazione della legge 287/1990.
3.3 La qualità di consumatore assume piuttosto rilevanza rispetto alla possibile applicabilità
della disciplina di tutela del consumatore rispetto alle clausole vessatorie, di cui al d.gs.
206/2005 (c.f. Codice del Consumo).
Sulla questione, sollevata per la prima volta da parte opponente con le note di trattazione scritta del 6.2.2024, è stato provocato il contraddittorio con la concessione di un termine a difesa a parte opposta (cfr. ordinanza del 7.2.2024), trattandosi comunque di rilievo officioso sottratto al regime delle preclusioni.
Sul punto, deve escludersi che , e siano Controparte_1 Parte_3 Parte_4
consumatrici nella vicenda negoziale oggetto di causa.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da
un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza
comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. 32225/2018; si veda
Corte di Giustizia, C-74/2015).
5 Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dall'opposta, le garanti sono socie della ciascuna titolare di una partecipazione “rilevante” del 33% (cfr. visura camerale, Parte_1
doc. d). Deve escludersi, pertanto, che le predette abbiano agito per scopi estranei all'attività
professionale o imprenditoriale svolta, con conseguente impossibilità di invocare la disciplina consumeristica finalizzata a fare valere la vessatorietà delle clausole contenute nelle tre fideiussioni.
3.4 In ordine all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per contrasto con il principio del ne bis in idem, si osserva quanto segue.
Non è controverso tra le parti che la sentenza n. 545/2016 abbia definito il giudizio di accertamento negativo del credito introdotto dalla nei confronti della Parte_1 [...]
. Tuttavia, occorre mantenere distinte le doglianze della Controparte_6
debitrice principale che hanno formato oggetto del precedente accertamento passato in giudicato da quelle sollevate dalle garanti.
Nessuna preclusione deriva dalle doglianze delle garanti, essendo pacifico che le predette non abbiano partecipato al giudizio sicché nei loro confronti non opera l'estensione soggettiva del giudicato, ex art. 2909 c.c.
Con riguardo alle doglianze sollevate dalla società richiamato il principio sancito Parte_1 dall'art. 2909 c.c. e la regola per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, non sono più contestabili le questioni attinenti alla nullità del contratto derivante dall'applicazione di interessi in misura ultralegale, pur in assenza di pattuizione scritta, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto e spese non previste, avendo già formato oggetto delle domande proposte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. rg. 3509/2013 Tribunale di Catania.
Occorre, tuttavia, precisare che l'accertamento del saldo del conto corrente operato in quel giudizio si sia attestato alla data del 31.3.2013, quando ancora il conto non era stato chiuso con il passaggio a sofferenza. Pertanto, ferma restando la preclusione derivante dal giudicato,
l'azione di adempimento promossa dalla banca ha ad oggetto l'accertamento del saldo alla data della chiusura e passaggio a sofferenza del rapporto, avvenuto il 31.12.2016.
In ordine a tali profili e nei limiti degli accertamenti successivi alla formazione del giudicato, sussiste il diritto degli opponenti di contestare le modalità di determinazione del credito vantato dalla banca opposta.
6 3.5 Sempre in punto di rito, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
e per essa di terza intervenuta quale cessionaria del credito. Controparte_3 CP_4
Esclusa la rilevanza dell'eccezione di non conformità all'originale dei documenti prodotti in copia fotostatica, essendo stata tardivamente sollevata con le note di trattazione scritta del
6.10.2021 (cfr. Cass., n. 27233 del 16.11.2017, Cass. n. 15200 del 30.5.2024), in ordine alla titolarità del credito, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 -
contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884,
Cass. civ., Sez. I, 20.07.2023, n. 21821 e Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio in rapporti oggetto di cessione.
Secondo la Suprema Corte, inoltre, cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della
propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
Nel caso di specie, la contestazione di parte opponente è stata sollevata per la prima volta con le note di trattazione del 6.10.2021, ovvero a distanza di un anno dalla costituzione in giudizio della cessionaria, dovendosi ritenere, pertanto, che gli opponenti abbiano implicitamente riconosciuto la legittimazione in giudizio della cessionaria.
In ogni caso, va rilevato che in sede di costituzione in giudizio la abbia Controparte_3 depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 5.12.2019 n. 143 attestante la cessione in blocco dei crediti appartenenti a Controparte_2
. Tra i rapporti oggetto di cessione rientra senza dubbio il credito per cui è causa,
[...] atteso che la cessione ha ad oggetto i crediti “derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti 7 ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei
crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti")”, con la specificazione che dalla suddetta tipologia di rapporti derivano i “finanziamenti (incluse le aperture di credito) sorti nel periodo tra febbraio 1975 e luglio 2019”, nei quali è identificabile quello oggetto di controversia.
Per quanto sopra, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria non merita accoglimento.
4. Venendo al merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
, e non è fondata.
[...] Controparte_1 Parte_3 Parte_4
4.1 Con il primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito l'irregolarità e l'incompletezza, ai fini probatori, della documentazione prodotta dalla banca nel giudizio monitorio, in quanto carente della certificazione prevista dagli artt. 634 c.p.c. e 50 t.u.b.
La doglianza non è fondata.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio (opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n.
13533/2001).
Con specifico riferimento all'onere probatorio incombente sulla banca che agisca per l'adempimento del contratto di conto corrente, è pacifico in giurisprudenza il principio per cui grava sulla banca l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto mediante il deposito del contratto e degli estratti conto integrali del rapporto. In questi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'eventuale mancata o parziale produzione degli estratti conto, in difetto della produzione del saldo iniziale del conto corrente, comporta che
“la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio”, essendo la medesima onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 11543 del
2.5.2019).
Nel caso di specie, escluso che la certificazione ex art. 634 c.p.c. assuma rilevanza nell'odierno giudizio (non venendo in rilievo crediti relativi a somministrazioni di merci e di 8 denaro o prestazioni di servizi tra imprenditori), l'opposta ha compiutamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico, depositando in giudizio il contratto di conto corrente, il contratto di apertura di credito, i contratti di fideiussione nonché gli estratti conto analitici e scalari del rapporto, dalla data di accensione fino al passaggio a sofferenza (cfr. doc. f, comparsa di risposta).
Per quanto sopra, non si riscontra la carenza di documentazione eccepita dagli opponenti, dovendosi ritenere compiutamente assolto l'onere della prova incombente sull'opposta.
5.2 Parimenti infondata è la doglianza relativa al dedotto superamento della soglia usuraria degli interessi moratori pattuiti con il contratto del 2.4.2009.
Premesso che dall'esame del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito del 18.10.2007 risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta ex lege, deve innanzitutto osservarsi che, in particolare, la lettera contratto del 2.4.2009
prodotta dagli opponenti - con cui è stato pattuito un aumento della linea di credito n. 200673 da euro 150.000 ad euro 250.000 – prevede espressamente che tale aumento “non concretizza
alcuna volontà o effetto novativo del contratto di apertura di credito innanzi indicato, variando detto rapporto unicamente nell'ammontare della somma messa a disposizione. In ragione di ciò, la disciplina normativa, i tassi di interesse e le altre condizioni economiche
applicabili al rapporto continueranno ad essere quelli in precedenza concordati, salve le eventuali successive variazioni” (cfr. doc.
1 - atto introduttivo).
Ciò posto, in diritto va richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori” (Cass. S.U. n. 19597 del 2020): secondo le Sezioni Unite “la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare
adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece,
l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass.
n. 14214/2022; Cass. sez. un. 19597/2020). Pertanto, ferma restando la pacifica applicabilità
della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, va esclusa la sommatoria di questi con gli interessi corrispettivi, stante l'ontologica diversità dei primi rispetto ai secondi.
Quanto alla determinazione della soglia usuraria, le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi moratori per i contratti conclusi da giorno
9 1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.03.2003) al 30.6.2011, il “tasso soglia di mora”
si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, l. 108/1996 pro
tempore vigente.
Nel caso di specie, le rilevazioni del tasso soglia relative al trimestre di riferimento prevedono,
per le aperture di credito oltre euro 5.000, un interesse medio del 8,65%, il quale deve essere aumentato della metà al fine di individuare la soglia antiusura (art. 2, legge 108 del 1996). Il
tasso soglia ascende, quindi, al 12,93%. Sicché, considerando il TAEG degli interessi di mora pari alla soglia usuraria del 12,93%, il tasso di mora risulta pattuito al 13,42%, quale percentuale inferiore al limite del 15,03% calcolato in conformità a quanto previso dall'art. 3, comma 4, del d.m. 26.3.2009 (“I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i
casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla BA
d'TA dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento a complesso delle
operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”).
Alla luce delle superiori considerazioni, la pattuizione degli interessi prevista nel contratto del
2.4.2009 con non supera la soglia usuraria. Ne Controparte_2
consegue la correttezza del provvedimento istruttorio con cui è stata rigettata la richiesta di c.t.u. tecnico-contabile, in quanto ritenuta meramente esplorativa (cfr. Cass. n. 31886 del
6.12.2019; Cass. n. 26048 del 7.9.2023).
5.3 In merito all'asserita erroneità dei conteggi svolti dall'opposta, occorre evidenziare che la banca, muovendo dall'accertamento operato nella sentenza n. 565/2017, abbia correttamente determinato il saldo di chiusura alla data del 31.12.2016 nell'importo di euro 377.202,34.
Nello specifico, la sentenza n. 565/2017, passata in giudicato, ha accertato la legittimità dei tassi pattuiti in misura ultralegale nel contratto del 18.10.2007, la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicazione della c.m.s. fino al 2009, con esclusione della commissione fido sull'accordato dal 1.9.2009 del 0,25%.
Sulla base dell'accertamento coperto dal giudicato, il ctp di parte opposta ha determinato il saldo al 15.4.2016 applicando:
- il saldo a debito della sentenza alla data del 31.3.2013 deli euro 241.942,64;
10 - gli interessi al tasso convenzionale;
- la capitalizzazione trimestrale fino al 15.4.2016;
- esclusione della commissione di fido sull'accordato.
Con riguardo al periodo successivo compreso tra il 16.4.2016 ed il 31.12.2016, il consulente di parte ha calcolato gli interessi debitori al tasso del 12,40%, senza alcuna capitalizzazione.
Il calcolo elaborato dal consulente di parte si presenta corretto e conforme alle previsioni contrattuali, dovendosi precisare la legittimità del tasso di mora e la corretta esclusione della capitalizzazione a far data dall'entrata in vigore dell'art. 17 -bis d.l. n. 18 del 2016 (inserito in sede di conversione dalla l. n. 49 del 2016) e della delibera CICR attuativa della nuova disciplina legislativa del 3.8.2016.
5.3 Con il terzo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus prestate in garanzia dei rapporti intrattenuti con
[...]
, per conformità al modello ABI sanzionato da Controparte_2
BA d'TA con provvedimento n. 55/2005, in quanto riproduttivo delle intese anticoncorrenziali vietate.
L'eccezione non è fondata.
È noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in
relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, sanzionate con il provvedimento della BA di TA n. 55 del 2.5.2005.
La presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata va, tuttavia, limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla BA di TA.
11 Il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della BA d'TA (che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.). Inoltre, deve provare: che l'istituto di credito, propria controparte contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate;
che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust.
Nel caso di specie, gli opponenti si sono limitati a dedurre la pretesa nullità (integrale o parziale) delle fideiussioni oggetto di causa in quanto riproducenti gli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dello schema ABI per le fideiussioni, oggetto del provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA, senza, tuttavia, provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate (quale elemento costitutivo ai fini della violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990).
Ed invero, tutte le garanzie fideiussorie sono state stipulate a distanza di qualche anno di distanza dall'accertamento antitrust, segnatamente in data 19.10.2007, 5.12.2008 e 2.4.2009.
Gli opponenti avevano, quindi, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della domanda ed in particolare l'elemento della persistenza dell'intesa “a monte” tra le banche: il provvedimento
ABI, infatti, e quindi la presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata, può coprire solo l'arco temporale precedente alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 (cfr. Cass., n. 29810 del 12.12.2017, Cass. 13846/2019). Pertanto, in mancanza di prova in ordine al coinvolgimento dell'istituto di credito convenuto nelle intese che hanno portato alla formazione dei rispettivi modelli di fideiussione, la domanda relativa all'accertamento della relativa nullità in violazione della disciplina antitrust va rigettata.
5.4 In subordine, gli opponenti garanti hanno, altresì, chiesto la dichiarazione della loro liberazione agli effetti dell'art. 1956 c.c. e la dichiarazione di decadenza dell'istituto di credito dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento della obbligazione per mancata proposizione delle azioni nel termine di cui all'art. 1957 c.c.
Le domande sono infondate.
12 Quanto alla nullità delle fideiussioni per l'estinzione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 1956 c.c., si osserva che gli opponenti non hanno provato, come era loro onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma per la liberazione e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l'autorizzazione del garante, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass., ord. n.
20713/2023). A tanto deve aggiungersi che per specifica previsione contrattuale (art. 5
fideiussioni) era previsto come onere del garante quello di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e non risulta che il garante abbia assolto a siffatto onere di informazione.
5.5 Quanto alla decadenza ex art. 1957 c.c. – escluso che, nel caso di specie, la clausola possa considerarsi una concreta “attuazione” di un'intesa vietata dalla normativa antitrust e che sia applicabile la disciplina del consumo per le ragioni sopra illustrate – si osserva come la medesima clausola possa essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti.
5.6 Parimenti infondato è il motivo di opposizione concernente l'illegittimità del recesso operato dalla banca con riferimento al contratto di mutuo ipotecario n. 40/6 del 3.12.2007 e dall'apertura di credito del 2.4.2009, per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede.
Premesso che il contratto di mutuo citato dagli opponenti non è oggetto della domanda monitoria avanzata dall'istituto di credito, con riguardo al rapporto di conto corrente l'art. 12 delle condizioni generali di contratto consente alla banca il diritto di recesso al verificarsi di una della ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. nonché al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria della correntista;
con riguardo alle apertura di credito a tempo indeterminato, inoltre, è previsto che la banca possa recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso di cinque giorni prima (doc. 1 fascicolo opposta – sezione II).
Da tanto consegue che il recesso intimato dalla banca opposta risulta conforme alle previsioni negoziali, sicché non sussiste la lamentata illegittimità del recesso e revoca dell'affidamento concesso, in carenza peraltro di qualsivoglia dimostrazione circa il carattere abusivo del recesso (cfr. Cass. ord. n.10125 del 16.4.2021).
13 Alla luce delle superiori considerazioni, i motivi di opposizione sono infondati, non riscontrandosi alcuna delle lamentate nullità relative ai rapporti dedotti in giudizio ed ai contratti di fideiussione.
7. Passando alle domande riconvenzionali, le domande di condanna al risarcimento derivante dall'illegittimo recesso operato dalla banca e dall'asserita segnalazione illegittima alla centrale rischi formulate non sono fondate, per quanto sopra indicato.
Quanto alla sussistenza di un abuso del diritto operato dalla banca in conseguenza del recesso,
la società non ha provato alcun pregiudizio grave ed irreparabile subito in conseguenza alla revoca dell'affidamento, come sopra argomentato.
In merito all'illegittima segnalazione alla centrale rischi, si osserva come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (cfr. Cass. n. 6589 del 6.3.2023 e n. 11732 del
2.5.2024).
Nel caso di specie, la società opponente ed i fideiussori hanno un pregiudizio commerciale e di immagine rispetto al quale non ha fornito elementi di valutazione circa la loro effettiva esistenza (non potendosi ritenere sufficiente il dedotto rifiuto di alla Controparte_7
concessione di un finanziamento a – cfr. doc. 16 atto introduttivo), non Parte_3 dovendosi trascurare come l'accertamento negativo del saldo abbia giustificato la segnalazione alla Centrale Rischi.
Stessa sorte patisce la domanda di risarcimento del danno relativo alla violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale da parte della banca, avendo l'opponente genericamente dedotto l'illegittimità della condotta dell'istituto di credito, omettendo di allegare e dimostrare le specifiche condotte censurate e le violazioni contestate.
8. Per quanto sopra esposto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
, e va Parte_1 Controparte_1 Parte_3 Parte_4 rigettata ed il decreto n. 2504/2018 va dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., nei confronti degli opponenti.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 3.544 per fase di studio, euro 2.338 per fase introduttiva, euro 5.205,50 per fase istruttoria ed euro 3.082 per fase decisionale, somme calcolate applicando i valori medi alle prime due fasi e riducendo del cinquanta percento i
14 valori medi delle fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della natura documentale della controversia. Esse vanno corrisposte, in solido tra loro, alla
[...]
ed alla in quanto difese dal medesimo Controparte_2 Controparte_3
difensore.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 11653/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1 CP_1
, e avverso il decreto ingiuntivo n. 2504/2018
[...] Parte_3 Parte_4
emesso dal Tribunale di Catania il 7.5.2018, che dichiara esecutivo;
RIGETTA le domande riconvenzionali;
ND , Parte_1 Controparte_1 Parte_3
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_4 [...]
e di in solido Controparte_2 Controparte_3
tra loro, che liquida in euro 14.169,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 26 febbraio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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