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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Tribunale delle Imprese
N.R.G. 779/2023 in persona di
Elena Covi Presidente
Alex Kuno Tarneller Giudice relatore
Francesco Laus Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
, (c.f. ) con l'avv. GARAVAGLIA SILVIA Parte_1 C.F._1
ATTORE
(c.f. ) con gli avv.ti CERBONE DARIO, CERBONE TR P.IVA_1
MARCO e MARRA IMMACOLATA
CONVENUTA
Oggetto: compenso e rimborso spese dell'amministratore, arricchimento senza giusta causa;
azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c.;
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare
- sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. all'esito di quello pendente avanti alla CEDU, trattandosi di una decisione pregiudiziale per quella del presente giudizio per i motivi esposti in atti;
In via preliminare
-accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'azione avversaria e quindi dalle domande svolte in via riconvenzionale e/o l'intervenuta prescrizione delle stesse per i motivi di cui in atti;
pagina 1 di 19 In via principale:
-previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria in ordine al diritto del sig. ai Pt_1
compensi come AU e poi come membro del CDA di Circurs Energy S.r.l. per il periodo dal
5.7.2011 al 30.10.2017, oltre che al rimborso dei costi e delle spese legali, condannare la società
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in TR favore dell'attore, per i titoli e le causali di cui in narrativa, dell'importo complessivo di Euro
89.400,00 o comunque di quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o di equità. Il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di integrale e/o parziale accoglimento della domanda svolta in via principale:
- accertare e dichiarare l'intervenuto arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. della convenuta nei confronti dell'attore, atteso quanto esposto in atti;
- per l'effetto condannare in persona del suo legale rappresentante pro- TR tempore, ex art. 2041 c.c. al pagamento a favore dell'attore della somma di Euro 89.400,00 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o di equità, oltre gli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e degli onorari di causa.
In via istruttoria: [omissis]
Parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- In via principale rigettare, siccome destituita di fondamento in fatto ed in diritto, e comunque indimostrata, ogni domanda attorea, per le ragioni esposte in narrativa, accertando e dichiarando che nulla è dovuto da al sig. per i titoli e le ragioni di cui è causa, TR Parte_1 occorrendo anche in considerazione dell'eccezione di inadempimento formulata da
[...] ai sensi dell'art. 1460 c.c., per le ragioni di cui alla domanda riconvenzionale che CP_1
segue.
- In subordine: dichiarare la prescrizione della domanda di compenso con riferimento al mandato di consigliere conferito al per il periodo che va dal 15.02.2017 al 30.11.2017 e, in ogni caso, Pt_1
rigettare le domande di rivalutazione monetaria e interessi siccome infondate;
pagina 2 di 19 - In via riconvenzionale accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la responsabilità del sig. Pt_1
ai sensi dell'art. 2476 c.c., e, per l'effetto:
[...]
a) condannare il sig. al risarcimento dei danni causati alla Parte_1 CP_1
a titolo di esborsi sostenuti per i procedimenti penale, amministrativo ed in Corte dei Conti
[...]
in cui è stata coinvolta la Società per effetto delle condotte del , quantificati in misura Pt_1
non inferiore ad Euro 237.846,92 o, comunque, nella misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) emettere una pronuncia di condanna generica del sig. al risarcimento degli Parte_1
ulteriori danni conseguenti alla decadenza della Società dal diritto al conseguimento e conservazione delle incentivazioni riconosciute dal GSE nonché dei danni conseguenti all'esecuzione della confisca disposta in sede penale, riferibili al valore dell'asset in questione al momento dell'esecuzione della confisca ed alla perdita di guadagno inerente ai flussi economici futuri derivanti dalla vendita di energia elettrica, da determinarsi dal momento della confisca e sino alla fine della vita utile dell'impianto; danni quelli qui indicati per i quali ci si riserva espressamente di attivare, per le ragioni evidenziate nel presente atto, un separato giudizio volto alla relativa quantificazione e conseguimento dei medesimi danni.
- In ogni caso, con il favore di spese e onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
- Istanze istruttorie [omissis]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha evocato separatamente in giudizio (R.G. 779/2023) e Parte_1 TR
(R.G. 793/2023) e ha proposto, in qualità di ex amministratore, nei confronti di Controparte_2
entrambe le società domande analoghe, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 89.400,00 a titolo di compenso e rimborso di spese, in subordine a titolo di arricchimento senza giusta causa. Entrambe le società si sono costituite, proponendo in via riconvenzionale azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. Le due cause, infatti, traggono origine dalla stessa vicenda sostanziale e proprio perché parallele, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. è stata disposta la riunione. Non essendo, poi, stata assunta istruttoria congiunta perché la causa appariva matura per la decisione è stata disposta di nuovo la pagina 3 di 19 separazione delle cause riunite poiché la redazione di due sentenze separate appariva più congrua e ordinata. Con la sentenza de qua, il Tribunale decide quindi soltanto sulle domande avanzate tra e Ciò premesso, si procede innanzitutto ad una succinta Parte_1 TR
ricostruzione del fatto.
1. Premessa in fatto
La società di diritto cinese ha deciso di investire in Italia nel settore delle Controparte_3
energie rinnovabili, stipulando nel 2011 vari contratti con diverse società, tutte riconducibili all'attore . Parte_1
In data 18.05.2011, infatti, ha stipulato il cd. Project Management Contract con P_
( era legale rappresentante e socio fino alla cancellazione d'ufficio, doc.
[...] Parte_1
5 convenuta), affidando a quest'ultima la gestione di un progetto per l'acquisto di tre società attive nella progettazione di impianti da fonti energetici rinnovabili e ciascuna in possesso del
100% dei permessi e dei diritti fondiari per costruire e gestire un parco solare con una potenza di picco totale di circa (ma inferiore) a (1) MWp: Solarpark Serre 1 s.r.l., con permessi a Serre;
e entrambi con permessi a TR (doc. 7 convenuta). TR Controparte_2
Sempre in data 18.05.2011, ha stipulato con un cd. CP_3 CP_3 Controparte_4
Supply Agreement per la fornitura dei materiali per la costruzione dei tre parchi solari (doc. 8 convenuta). Ed infine, con l'Installation Agreement d.d. 18.05.2011, ha affidato ad
[...]
( è legale rappresentante e socio, doc. 4 convenuta) l'incarico di CP_5 Parte_1
progettazione e costruzione dei tre impianti fotovoltaici (doc. 9 convenuta).
In data 01.06.2011, ( aveva il controllo indiretto dal Controparte_6 Parte_1
19.08.2011 fino alla cancellazione d'ufficio tramite controllante al 100%, Controparte_4
doc. 6 convenuta) ha acquistato tutte le partecipazioni della società (doc. 10 TR
convenuta) e con delibera d.d. 05.07.2011 è stato nominato amministratore Parte_1
unico di predetta società (doc. 2 attore).
Con accordo d.d. 18.07.2011, – all'epoca socio unico di Controparte_6 CP_1
– ha riconosciuto a un compenso annuale a partire dal 2012, da calcolarsi
[...] Parte_1
sulla base degli utili conseguiti (doc. 13 attore).
ha poi presentato, in qualità di amministratore unico di in Parte_1 TR data 31.08.2011 domanda di ammissione alla tariffa incentivante per l'impianto fotovoltaico, che pagina 4 di 19 è stata riconosciuta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 27.12.2011 con convenzione n. I08L229540907 (doc. 22 convenuta).
In data 25.10.2011, ha stipulato con il c.d. TR Controparte_5
Operation and Maintenance Agreement (doc. 12 convenuta), prevedendo da parte di
[...]
, tra l'altro, servizi di manutenzione per porre rimedio ad eventuali guasti o difetti CP_5
che compromettano la sicurezza o il corretto funzionamento del parco solare, servizi di sicurezza, nonché il procacciamento di una polizza assicurativa per l'impianto.
Con atto notarile d.d. 11.01.2012, ad impianto già realizzato, GY (Italy) Marche Solarpower
S.r.l., interamente controllata dalla società cinese (doc. 3 convenuta), ha Controparte_3 acquistato dalla l'intero capitale sociale della (doc. 11 Controparte_6 TR
convenuta).
In data 30.01.2012, ha concluso con un ulteriore TR Controparte_5
contratto di c.d. Asset Management, prevedendo, in particolare, i seguenti servizi in favore della gestione adempimenti Agenzia delle Dogane, telelettura misuratori TR dell'energia prodotta, compilazione del registro UTF con dati della produzione e della cessione, servizi di segreteria, servizi di cassa, servizi di contabilità, risk assesment e rapporti con enti territoriali per l'autorizzazione edilizia, così come specificati nell'allegato A del contratto (doc.
14 convenuta).
Con ordinanza d.d. 06.12.2012, il GIP del Tribunale di TR ha disposto il sequestro preventivo degli impianti fotovoltaici di e e l'applicazione degli arresti TR Controparte_2
domiciliari per , in qualità di legale rappresentante di e Parte_1 TR [...]
nonché in qualità di legale rappresentante dell'impresa esecutrice CP_2 Controparte_5
dei predetti impianti (doc. 15 convenuta), perché concorreva “all'artificioso
[...]
frazionamento del Parco fotovoltaico ubicato in TR alla contrada Santa Perpetua (di potenza complessiva di circa 3 MW) in distinti impianti fra loro contigui e di potenza di poco inferiore a
1 MW ciascuno in modo da eludere la complessa procedura prevista per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale e, per conseguenza, beneficiare degli incentivi economici statali previsti dal c.d. Conto energia nella misura riservata agli impianti di potenza inferiore al predetto limite di 1 MW” (art. 44 c. 1 lett. b) DPR n. 380/2001, in relazione all'art. 12 c. 3 d.lgs.
n. 387/2003; art. 44 c. 1 lett. c) DPR n. 380/2001, in relazione all'art. 30; art. 640 bis c.p.) e perché “attestava falsamente all' di TR che i lavori di realizzazione degli impianti CP_7
pagina 5 di 19 fotovoltaici [di e erano stati ultimati in data antecedente a TR Controparte_2 quella reale (con ciò salvaguardando la validità del titolo edificatorio in virtù dell'art. 23 co. 2
DPR 380/2001 che fissa in tre anni l'efficacia della DIA)” (art. 483 c.p.).
All'esito delle indagini preliminari, il PM ha chiesto il rinvio a giudizio di per i Parte_1 reati sopra descritti, esercitando l'azione penale anche nei confronti delle società CP_1
e ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (doc. 16 convenuta).
[...] Controparte_2
e hanno presentato istanza di patteggiamento. Con sentenza di TR Controparte_2 patteggiamento d.d. 03.11.2016, il GUP ha disposto l'applicazione della sanzione pecuniaria finale di € 12.900,00 per ciascuna società (doc. 17 convenuta). Con ordinanza d.d. 22.03.2017, ha poi disposto la confisca della somma di € 89.757,82 per e di € 85.530,62 per TR
(doc. 18 convenuta). Infine, con decreto d.d. 20.05.2017, ha liquidato il compenso Controparte_2 per la gestione di per ciascuno dei due amministratori giudiziari nell'importo TR di € 34.932,81, oltre € 1.746,64 spese generali, oltre IVA e Cassa Professionale (doc. 19 convenuta).
Nelle more del procedimento penale, all'assemblea del 15.02.2017, “alla luce dell'intenzione del socio unico di nominare un consiglio di amministrazione”, ha rassegnato le Parte_1
dimissioni dalla carica di amministratore unico.
L'assemblea ha dunque deliberato di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di amministrazione (CDA), nominando e componenti di esso. Ha Parte_1 Persona_1
eletto presidente del Consiglio di amministrazione, con rappresentanza legale e Persona_1 poteri di ordinaria amministrazione in via esclusiva. L'assemblea ha altresì deliberato “che nessun emolumento verrà attribuito ai nuovi Consiglieri di Amministrazione derivanti da tale carica per l'intero periodo di durata della stessa” (doc. 3 attore). Detto Consiglio di amministrazione è stato poi revocato con delibera d.d. 30.10.2017, “manlevando [i consiglieri] da ogni e qualsiasi responsabilità, costo e/o spesa derivante da dette attività svolte nella loro carica di membri del consiglio di amministrazione” (doc. 5 attore, pp. 11-14).
Sempre nel 2017, e hanno concordato con TR Controparte_2 Parte_1 che gli avrebbero rimborsato le spese legali per il procedimento penale per complessivi €
30.000,00, oltre IVA. In particolare, ciascuna delle due società avrebbe pagato a Parte_1
nel 2017, 2018 e 2019 ogni anno l'importo di € 5.000,00, oltre IVA. Con mail d.d.
[...]
pagina 6 di 19 13.03.2019, ha confermato di aver ricevuto i pagamenti per i primi due anni Parte_1
(docc. 36-39, 42, 44 convenuta).
, infatti, è stato rinviato a giudizio. Con sentenza d.d. 29.01.2020, il Tribunale Parte_1
di TR ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per i reati edilizi ed il reato di falso, perché estinti per intervenuta prescrizione, l'ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di truffa continuata e aggravata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed ha ordinato la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, siti in agro di
TR, Contrada Santa Perpetua, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, assegnando una provvisionale.
Con sentenza d.d. 28.11.2022, la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di anche in ordine al reato di truffa, perché estinto per intervenuta Parte_1 prescrizione, ed ha ridotto l'ammontare della provvisionale, confermando nel resto – per quanto riguarda la posizione di – la sentenza di primo grado (doc. 21 convenuta). Parte_1
Oltre al procedimento penale, è iniziato anche un contenzioso in sede amministrativa. In data
01.06.2017, infatti, il GSE ha comunicato la decadenza della società dal diritto alle tariffe incentivanti, con recupero integrale degli incentivi percepiti (doc. 24 convenuta). Avverso tale provvedimento di decadenza, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, TR
respinto con sentenza d.d. 12.12.2018 (doc. 26 convenuta) e definitivamente rigettato in appello dal Consiglio di Stato con sentenza d.d. 07.03.2023 (doc. 51 convenuta).
Con atto d.d. 22.05.2020, la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Puglia ha invitato tutti i soggetti coinvolti nella vicenda a depositare deduzioni in merito al possibile avvio di un procedimento per danno erariale (doc. 30 convenuta). Tale procedimento è stato poi archiviato con decreto d.d. 07.10.2021, poiché il GSE aveva già chiesto la restituzione dell'intero ammontare degli incentivi erogati (doc. 32 convenuta).
2. Oggetto di causa
Con atto di citazione d.d. 24.02.2023, ha evocato in giudizio la società Parte_1 [...]
di cui era amministratore unico e poi membro del CDA, chiedendo la condanna CP_1 della convenuta al pagamento di € 59.400,00 a titolo di compenso, € 15.000,00 a titolo di rimborso di spese di viaggio, nonché € 15.000,00 a titolo di rimborso di spese legali come da accordo, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In
pagina 7 di 19 subordine, ha chiesto la condanna al pagamento di complessivi € 89.400,00 a titolo di arricchimento senza giusta causa.
Costituitasi in giudizio con comparsa d.d. 12.06.2023, ha chiesto il rigetto di TR
tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, ed ha eccepito, in subordine,
l'inadempimento ex art. 1460 c.c., nonché la prescrizione della domanda di rimborso delle spese di viaggio e della domanda di compenso con riferimento al periodo dal 15.02.2017 al 30.11.2017.
Ha inoltre proposto in via riconvenzionale azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. nei confronti dell'ex amministratore. Secondo la prospettazione della società, proprio per effetto delle condotte dell'attore – accertate penalmente – essa avrebbe dovuto affrontare vari procedimenti giudiziari con esborsi di complessivi € 237.846,92 (quantum così precisato in prima memoria).
Ha anche chiesto interessi legali e rivalutazione monetaria su tale importo, nonché la condanna generica dell'attore al risarcimento degli ulteriori danni conseguenti alla revoca degli incentivi riconosciuti dal GSE, nonché quelli conseguenti alla confisca del terreno su cui si trova l'impianto.
Alla prima udienza del 25.07.2023, l'attore ha eccepito “l'inammissibilità e/o la nullità, oltre che
l'infondatezza, della domanda riconvenzionale di condanna generica, con riserva di quantificare
e provare il danno in separato giudizio.” In prima memoria d.d. 25.09.2023, ha poi eccepito la prescrizione e/o decadenza della pretesa azionata in via riconvenzionale e chiesto la sospensione del giudizio con riferimento alle domande riconvenzionali all'esito di quello penale pendente avanti la Cassazione.
Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 28.11.2022 della Corte d'Appello di Bari è stato rigettato in data 16.11.2023 (allegato A convenuta, deposito del 17.09.2024). L'attore ha quindi chiesto la sospensione del giudizio all'esito di quello instaurato avanti alla CEDU.
3. Decisione
3.1 Le domande dell'attore a) Il compenso
Con delibera d.d. 15.02.2017, l'assemblea ha nominato il nuovo CDA statuendo esplicitamente la gratuità dell'incarico affidato ai membri dello stesso (doc. 3 attore). Nulla questio, dunque, che l'attore non ha diritto al compenso per l'attività svolta dal 15.02.2017 al 30.10.2017. L'eccezione di prescrizione sul punto rimane assorbita.
pagina 8 di 19 Ciò che richiede invece approfondimento, è se all'attore spetti il compenso per l'incarico di amministratore unico, svolto dal 05.07.2011 fino al 15.02.2017.
Va premesso che la lettera di d.d. 18.07.2011, controfirmata dalla Parte_1 [...]
in qualità di socio unico di con cui si è Controparte_6 TR Parte_1
fatto riconoscere un compenso annuale da calcolarsi sulla base degli utili conseguiti (doc. 13 attore), non è opponibile alla società ed ai nuovi proprietari, poiché non costituisce delibera formale risultante dai libri societari.
Ciò posto, con l'accettazione della carica si conclude un contratto di amministrazione che si presume comunque oneroso. Anche in assenza di specifica pattuizione, l'amministratore può dunque chiedere la liquidazione del compenso al giudice, allegando e provando l'attività concretamente svolta: “In tema di compenso degli amministratori di società di capitali, laddove manchi una disposizione dell'atto costitutivo e l'assemblea si rifiuti o ometta di stabilirlo o lo determini in misura inadeguata, l'amministratore è abilitato a richiederne al giudice la determinazione, anche in via equitativa, purché alleghi e provi la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per sé sola insufficiente l'indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 23004/2014, Rv.
632935 - 01).
In ossequio a tale principio, l'attore ha allegato nell'atto di citazione di aver svolto “la seguente attività di gestione:
• Verifica, tenuta e aggiornamento delle scritture contabili e relativi registri;
• adempimenti fiscali in genere;
• individuazione, contrattazione e sottoscrizione dei contratti con i fornitori e relativi pagamenti, oltre che con società appaltatrici ad esempio per contratti di assistenza amministrativa e manutenzione.
• offerta di servizi integrati, realizzazione e coordinamento, verifica, controllo dell'operato delle società appaltatrici per la gestione di interventi per il risparmio energetico, quali, ad esempio,
l'analisi dei consumi energetici, la valutazione delle possibilità di intervento per l'incremento dell'efficienza energetica, di finanziamento, anche parziale, e realizzazione degli interventi stessi, di eventuale gestione e manutenzione degli impianti, della gestione del rischio;
• realizzazione e gestione di impianti volti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico);
pagina 9 di 19 • attuazione ed esecuzione del modello 231 e nomina organo di vigilanza […];
• ricerche e studio delle problematiche fiscali-ambientali, quali la cd. Tremonti Ambiente;
• accessi e contatti con la P.A. sia per l'attività volta alla realizzazione degli impianti fotovoltaici che per il recupero degli incentivi” (atto di citazione, pp. 2-3).
Dagli atti di causa risulta però che dette attività sono state affidate essenzialmente alla società
, con l'Installation Agreement d.d. 18.05.2011 (doc. 9 convenuta), con Controparte_5
il c.d. Operation and Maintenance Agreement d.d. 25.10.2011 (doc. 12 convenuta), nonché con il contratto di Asset Management d.d. 30.01.2012 (doc. 14 convenuta). In virtù di detti contratti, infatti, ha svolto, fra l'altro, i seguenti servizi: Controparte_5
- progettazione e costruzione dell'impianto fotovoltaico (Installation Agreement);
- servizi di gestione e manutenzione (Operation and Maintenance Agreement);
- servizi di sicurezza, con procacciamento di una polizza assicurativa per l'impianto
(Operation and Maintenance Agreement);
- servizi di segreteria: “Servizi generali di back office, compresi servizi di ordinaria amministrazione e segreteria relativamente a, o in supporto a, qualsiasi tipo di attività commerciale o professionale. Servizi di segretariato, compreso l'inoltro della posta/fax/e- mail ai clienti e fornitori in tutto il mondo” (Asset Management, allegato A, punto 4);
- servizi di cassa: “Le attività possono comprendere la preparazione e l'elaborazione di fatture di vendita e di acquisto, la gestione degli affari bancari della società che porta alla redazione dei documenti contabili societari, nonché la gestione dei report contabili.
Il servizio prevede la fatturazione, registrazioni contabili, contabilità rispetto degli obblighi fiscali e IVA” (Asset Management, allegato A, punto 5);
- servizi di contabilità: “Il servizio prevede il controllo e la previsione dei flussi economici
e delle attività, lo stesso sarà eseguito nel rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari che riguardano tali materie. Saranno eseguite tutte quelle attività di verifica intermedia dei flussi di cassa atti ad evitare ogni situazione di esposizione bancaria e o verso terzi. Il servizio svolgerà il raccordo e l'interfaccia con lo studio tributario e fiscale designato dal cliente” (Asset Management, allegato A, punto 6);
- risk assesment: “I Servizi previsti dal presente Contratto includono attività di individuazione, valutazione, gestione, individuazione di strategie e soluzione degli aspetti
e problemi amministrativi, gestionali, societari, fiscali, tributari, legali, tecnici etc. della
pagina 10 di 19 SPV e dei relativi assets, nonché tutta l'attività di monitoraggio delle varie attività della
SPV oltreché dei problemi negli ambiti sopra individuati” (Asset Management, allegato
A, punto 7);
- rapporti con enti territoriali per l'autorizzazione edilizia: “La società per mezzo di personale di adeguata qualificazione intratterrà i rapporti con gli enti territoriali,
Comune, Provincia, Asl, ARPA, Dipartimento Forestale, ANAS, etc. coinvolti nella autorizzazione alla costruzione e gestione degli assets della SPV e curerà gli adempimenti previsti in seno all'autorizzazione” (Asset Management, allegato A, punto
8);
Per completezza va ricordato che durante il periodo di sequestro, dal 06.12.2012 al 03.11.2016,
l'approvazione delle spese e la gestione dei flussi di cassa sul conto corrente spettavano agli amministratori giudiziari nominati dal GIP.
Orbene, alla luce dei servizi svolti da , pare evidente che in capo Controparte_5 all'amministratore di non restino compiti significativi. Tenendo conto, in TR particolare, dell'ampia descrizione del servizio di “risk assesment” nel contratto di Asset
Management, si ritiene che l'intera attività gestoria, anche quella straordinaria e prettamente manageriale, sia stata affidata ad TR
, invece, non ha provato di aver svolto attività gestoria in qualità di legale
[...]
rappresentante di poiché è impossibile distinguere il ruolo di TR [...]
da quello di , infatti, è anche legale CP_5 Controparte_9
rappresentante di ed è stato dunque, in ogni caso, lui la persona fisica Controparte_5 ad eseguire o comunque supervisionare l'attività.
Spogliatosi dell'intera attività di gestione, ciò che resta in capo all'amministratore è il potere di firma, in virtù del potere di rappresentanza. Pare pacifico, infatti, che i contratti stipulati dalla società siano stati sottoscritti da in qualità di legale rappresentante di Parte_1 [...]
Ma la mera sottoscrizione di contratti, della cui preparazione si è CP_1 Parte_1
comunque occupato in qualità di legale rappresentante di , non pare Controparte_5
suscettibile di quantificazione economica.
Anzi, il Collegio ritiene, valutando l'intera operazione nel suo complesso, che l'incarico di amministratore unico di conferito a , sia stato ab origine TR Parte_1
gratuito. L'attore, infatti, non è soltanto legale rappresentante, ma anche socio di Controparte_5
pagina 11 di 19 & , ed ha dunque, evidentemente, tratto profitto tramite quest'ultima società che ha, di CP_5 fatto, eseguito tutte le attività dell'amministratore (di ) e che è stata a tal fine CP_1
remunerata.
La mail d.d. 23.12.2013 (doc. 61 attore), con cui ha comunicato che il Controparte_3 compenso dell'amministratore per potrebbe essere finanziato da GY Marche per Pt_1
l'anno 2013 (“Director's fees for can be financed by GY Marche for year 2013”, doc. Pt_1
61 attore), non inficia per nulla tale conclusione. La rispettiva fattura, infatti, successivamente inviata, è stata emessa da proprio per l'importo di € 9.000,00 (doc. 64 Controparte_5
convenuta, pp. 1 e 7), stabilito nel contratto di Asset Management quale corrispettivo annuale per le voci 4-8 dell'allegato A del contratto (doc. 14 convenuta, p. 9, € 750,00 x 12 mesi = €
9.000,00).
Il doc. 64 della convenuta che contiene l'appena citata fattura, va ribadito, costituisce prova contraria rispetto al doc. 61 dell'attore, depositato con la seconda memoria. Il deposito del doc.
64 della convenuta con la terza memoria era dunque tempestivo.
Accertata la gratuità dell'incarico tanto di amministratore unico quanto di membro del CDA,
l'attore non ha diritto al compenso e la domanda va pertanto rigettata.
b) Il rimborso delle spese di viaggio
L'attore ha inoltre chiesto il rimborso delle spese di viaggio dalla Germania a Bolzano e/o a TR
e Bari per l'importo di € 15.000,00. Le spese di viaggio, però, sono state allegate in maniera del tutto generica nell'atto di citazione e non sono neanche state precisate in prima memoria.
L'attore, infatti, non ha allegato negli atti in modo specifico quando ha fatto quali viaggi e che costi ha sostenuto al riguardo. La mera produzione di documenti (sub docc. 59 e 59 bis attore) non è sufficiente ai fini di allegazione.
Sul punto occorre ricordare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018, Rv. 647939 - 01).
pagina 12 di 19 L'accertamento giudiziale consiste nella presa d'atto delle allegazioni delle parti, contenute negli atti (thema decidendum), e nella successiva valutazione se le allegazioni trovano riscontro nelle prove, tra cui in particolare nei documenti (valutazione della prova). Non è compito del giudice ricercare gli elementi di fatto a sostegno della domanda, non allegati con sufficiente chiarezza dalle parti nei rispettivi atti, nei documenti da loro prodotti.
Pertanto, in assenza di puntuale allegazione delle spese di viaggio da parte dell'attore, la rispettiva domanda di rimborso va rigettata. L'eccezione di prescrizione rimane assorbita.
c) Il rimborso delle spese legali
Per quanto riguarda invece le spese legali, e hanno concluso TR Controparte_2
con una specie di transazione, obbligandosi a rimborsargli le spese in parte. Parte_1
Ciascuna società avrebbe pagato all'amministratore, in tre rate, complessivi € 15.000,00, oltre
IVA (docc. 36-39, 42, 44 convenuta). Tale accordo, occorre ribadire, rimane valido e vincolante anche a seguito di condanna penale dell'attore, senza che sia necessario provare le spese sostenute.
Posto che ha rilasciato quietanza per i primi due pagamenti di ciascuna società Parte_1
(doc. 44 convenuta), egli ha diritto ai restanti € 5.000,00 oltre IVA, e quindi complessivi €
6.100,00.
La rivalutazione monetaria non si applica, perché non si tratta di debito di valore. Poiché il rifiuto ad adempiere – valutando il rapporto tra le parti nel suo insieme – era legittimo ex art. 1460 c.c. e proporzionato all'inadempimento della controparte, la società non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento di interessi moratori (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
21315/2017, Rv. 645426 - 01).
d) L'arricchimento senza giusta causa
In via subordinata, l'attore ha proposto domanda di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041
c.c., che deve essere considerata per la parte della pretesa non soddisfatta in via principiale. Va però ricordato che la domanda di arricchimento senza giusta causa ha carattere meramente sussidiario: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia
pagina 13 di 19 rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 33954/2023, Rv. 669447 - 01).
Posto che fra le parti sussiste un valido contratto di amministrazione rispettivamente di transazione, che l'attore fa valere proprio in via principale, la domanda di arricchimento senza giusta causa va dichiarata inammissibile.
3.2 La domanda riconvenzionale
L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale, sollevata dall'attore soltanto in prima memoria, è tardiva ex art. 183 c. 5 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
33327/2024, Rv. 673058 - 01).
Tanto stabilito, ai sensi dell'art. 2476 c. 1 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale responsabilità ha natura contrattuale e comporta l'applicazione della regola posta dall'art. 1218 c.c. in tema di onere della prova: “Anche di recente questa Corte ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, con la conseguenza che quest'ultima - o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 I. fall. - può limitarsi «ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri», dovendo solo «provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri»
(Cass. 12567/2021), nonché «l'adempimento degli obblighi loro imposti» (Cass. 2975/2020; conf. Cass. 15470/2017, 22911/2010)” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29252/2021, p. 15). Basta dunque allegare l'inadempimento dell'amministratore e provare il danno e il nesso di causalità tra inadempimento e danno.
La società convenuta, però, non si è limitata soltanto ad allegare l'inadempimento dell'ex amministratore, ma ha anche prodotto la sentenza penale irrevocabile di non doversi procedere nei suoi confronti, per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, con confisca del terreno e condanna al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili (doc. 21 convenuta). Il Giudice penale ha dunque, in sostanza, accertato la sussistenza dei reati contestati. E proprio perché la pagina 14 di 19 sentenza è coperta dal giudicato, non si ravvisano i presupposti ex art. 295 c.p.c. per procedere ad una sospensione del giudizio in relazione al ricorso pendente avanti alla CEDU.
Ai sensi dell'art. 654 c.p.p., tale sentenza penale ha poi efficacia di giudicato nei confronti dell'imputato anche nel presente giudizio civile. Si controverte, infatti, intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale;
i fatti accertati sono stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e la legge civile non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. I fatti accertati in sede penale sono dunque coperti dal giudicato e il Collegio ritiene che costituiscano anche inadempimento sotto il profilo contrattuale civile.
A nulla rileva, sul punto, che la società abbia sostenuto la tesi della legittimità dell'operato di dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Ciò ha fatto, in virtù dell'art. 1227 c. 2 Parte_1
c.c., cercando di evitare danni usando l'ordinaria diligenza.
La promessa di manleva, poi, contenuta nella delibera d.d. 30.10.2017, sembra riferirsi soltanto alla responsabilità nei confronti di terzi ed è, in ogni caso, limitata alla carica di membro del
Consiglio di amministrazione (doc. 5 attore, pp. 11-14). I fatti posti a base della domanda riconvenzionale, invece, riguardano il precedente operato dell'attore in veste di amministratore unico.
Ciò posto, la società ha diritto al risarcimento dei danni che sono conseguenza della condotta penalmente accertata di , ossia l'artificioso frazionamento del parco Parte_1
fotovoltaico e la falsa attestazione della data di fine lavori.
a) Le spese per i vari procedimenti giudiziari
La società, innanzitutto, fa valere le spese sostenute con riferimento al procedimento penale e pare evidente che dette spese siano conseguenza della condotta dell'amministratore. Dette spese, peraltro, non sono contestate in maniera specifica dall'attore, ma comunque provate documentalmente: € 12.900,00 a titolo di sanzione pecuniaria, applicata dal GUP con sentenza di patteggiamento d.d. 03.11.2016 (doc. 17 convenuta), € 89.757,82 a titolo di confisca, disposta dal
GUP con ordinanza d.d. 22.03.2017 (doc. 18 convenuta), € 69.865,62 a titolo di compenso degli amministratori giudiziari, liquidato dal GUP con decreto d.d. 20.05.2017 (doc. 19 convenuta), €
5.304,26 a titolo di spese legali, documentate con fatture d.d. 12.07.2017 e 14.07.2017 (doc. 20 convenuta). In relazione al procedimento penale va dunque riconosciuto alla società l'importo complessivo di € 177.827,70.
pagina 15 di 19 Anche le spese per il processo amministrativo e per l'istruttoria contabile non sono state contestate specificatamente. All'epoca, però, non era più amministratore della Parte_1 società. Poiché l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, dei quali ha conoscenza diretta (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14652/2016, Rv. 640518 - 01), il Collegio ritiene che il principio di non contestazione non operi con riferimento alle spese del processo amministrativo e dell'istruttoria contabile, che vanno dunque sottoposte ad un attento vaglio del
Tribunale.
Il GSE, infatti, a causa delle condotte per cui è stato rinviato a giudizio, ha Parte_1
comunicato in data 01.06.2017 la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, con recupero integrale degli incentivi percepiti (doc. 24 convenuta). A fronte dell'ingente danno prospettato,
l'impugnazione di detto provvedimento in sede amministrativa era di certo ragionevole e le spese documentate di complessivi € 25.501,94 per entrambi i gradi di giudizio sono da considerare conseguenza ex art. 1223 c.c. delle condotte di . Le rispettive fatture risalgono Parte_1 dal 12.07.2017 fino al 17.07.2019 (doc. 28 convenuta). L'ulteriore importo di € 5.390,27 per l'appello, invece, non va riconosciuto, poiché risulta soltanto dal preventivo (doc. 29 convenuta), senza che sia stata depositata specifica fattura al riguardo.
Anche l'attività svolta dinnanzi alla Corte dei Conti trae origine dalle condotte dell'amministratore (doc. 30 convenuta), con spese di complessivi € 19.136,00, documentate con fatture d.d. 17.07.2020 e 19.11.2021 (doc. 31 convenuta). Tale importo pare però eccessivo, tenendo conto del fatto che è stato lo stesso avvocato che ha difeso la società in sede amministrativa ad occuparsi anche della vicenda dinnanzi alla Corte dei Conti, nonché ricordando che l'istruttoria della Procura alla fine è stata archiviata (doc. 32 convenuta). Un compenso di questo ordine di grandezza sarebbe invece congruo, ai sensi delle tabelle del DM n. 55/2014, in caso di svolgimento del processo dalla fase di studio fino alla fase decisionale. Poiché dagli atti non è ricavabile nessuna particolare complessità dell'attività svolta, il Collegio riconosce soltanto l'importo di € 10.000,00 omnia.
La società convenuta pretende inoltre la restituzione di ciò che ha pagato all'attore a titolo di rimborso delle spese legali. Ma come già argomentato sub
2.1 c), l'accordo di transazione rimane valido e vincolante per la società. non ha pertanto diritto alla restituzione TR
degli importi corrisposti in esecuzione di detto accordo.
pagina 16 di 19 , in definitiva, deve risarcire alla società convenuta danni pari a complessivi € Parte_1
213.329,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.
Considerato che
le singole voci del danno, di valore diverso, sono maturati in momenti diversi, la rivalutazione e gli interessi compensativi possono essere calcolati dalla data intermedia del 01.06.2017 fino ad oggi.
b) La domanda di condanna generica
Oltre a far valere le spese per i vari procedimenti giudiziari, la convenuta ha chiesto la condanna generica dell'attore al risarcimento dei danni conseguenti alla revoca degli incentivi riconosciuti dal GSE, nonché quelli conseguenti alla confisca del terreno. L'attore ha eccepito in prima udienza l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna generica.
Ai sensi dell'art. 278 c.p.c., quando è già accertata la sussistenza di un diritto ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il Collegio può limitarsi su istanza di parte a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. Il Codice di procedura civile, dunque, prevede la condanna generica soltanto nella forma della sentenza non definitiva, con immediata prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum.
Le Sezioni Unite, però, hanno chiarito nel 2022 che la condanna generica può essere pronunciata anche con sentenza definitiva: “Ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio” (Cass., Sez. U, Sentenza n.
29862/2022, Rv. 665940 - 02). “Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che
l'esistenza del danno appaia anche solo probabile” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 29862/2022, Rv.
665940 - 03). Il Collegio ritiene che tali principi enunciati in materia di responsabilità extracontrattuale siano applicabili anche in ambito contrattuale. L'eccezione di inammissibilità va dunque rigettata.
Ciò posto, pare evidente che la revoca degli incentivi comporti un ingente danno per la società convenuta e che la revoca e quindi il danno siano conseguenza delle condotte dell'amministratore. Lo stesso dicasi per la confisca del terreno del quale TR
sarebbe stata superficiaria fino al 2036 (doc. 50 convenuta, art. 5), disposta proprio in sede penale.
pagina 17 di 19 Poiché basta, ai fini della condanna generica, che l'esistenza del danno appaia probabile, senza che debba essere accertato il suo concreto ammontare, la possibilità di presentare istanza di decurtazione degli incentivi ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011 non va considerata nel presente giudizio.
va dunque condannato genericamente a risarcire a i danni – Parte_1 TR
da quantificare successivamente in separato giudizio – derivanti dalla decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti del GSE, comunicata in data 01.06.2017 (doc. 24 convenuta), nonché dalla confisca del terreno sui cui si trova l'impianto, ordinata dal Tribunale di TR con sentenza d.d.
29.01.2020 e confermata in sede di appello (doc. 21 convenuta).
3.3 La compensazione impropria
L'attore ha diritto al pagamento di € 6.100,00. La società ha diritto – per quanto riguarda il danno già liquidato – al pagamento di complessivi € 213.329,64, oltre rivalutazione ed interessi compensativi dal 01.06.2017 fino ad oggi. Poiché detti debiti e crediti traggono origine da un unico rapporto, il Giudice può procedere anche d'ufficio alla compensazione c.d. impropria:
“Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26365/2024, Rv. 672664 - 01).
Detraendo dunque il credito di dal suo debito nei confronti della società, Parte_1
rimane un credito in favore di pari ad € 207.229,64 (€ 213.329,64 - € TR
6.100,00 = € 207.229,64), oltre rivalutazione ed interessi compensativi dal 01.06.2017 fino ad oggi. Calcolando gli interessi sul capitale rivalutato in base agli indici Istat (FOI), come da sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, il danno va liquidato nell'importo finale di €
274.472,93. Su tale importo sono dovuti interessi legali dalla data odierna fino al saldo effettivo.
4. Spese
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 260.000,01-520.000,00, parametri medi per studio ed introduzione, parametri medi dimezzati per istruttoria e decisione, in considerazione dall'istruttoria solo documentale e del valore prossimo alla soglia bassa dello scaglione.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. previa determinazione degli importi di dare ed avere, condanna l'attore a Parte_1 pagare alla convenuta l'importo complessivo di € 274.472,93, oltre interessi TR
legali dalla data odierna fino al saldo effettivo;
2. condanna l'attore genericamente a risarcire alla convenuta Parte_1 CP_1
i danni – da quantificare successivamente in separato giudizio – derivanti dalla decadenza
[...]
dal diritto alle tariffe incentivanti del GSE, comunicata in data 01.06.2017 (doc. 24 convenuta), nonché dalla confisca del terreno sui cui si trova l'impianto, ordinata dal Tribunale di TR con sentenza d.d. 29.01.2020 e confermata in sede di appello (doc. 21 convenuta);
3. condanna l'attore a rimborsare alla convenuta a titolo di Parte_1 TR spese di lite, € 14.170,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e spese successive necessarie.
06/06/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Alex Kuno Tarneller Elena Covi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Tribunale delle Imprese
N.R.G. 779/2023 in persona di
Elena Covi Presidente
Alex Kuno Tarneller Giudice relatore
Francesco Laus Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
, (c.f. ) con l'avv. GARAVAGLIA SILVIA Parte_1 C.F._1
ATTORE
(c.f. ) con gli avv.ti CERBONE DARIO, CERBONE TR P.IVA_1
MARCO e MARRA IMMACOLATA
CONVENUTA
Oggetto: compenso e rimborso spese dell'amministratore, arricchimento senza giusta causa;
azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c.;
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in via pregiudiziale e/o preliminare
- sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. all'esito di quello pendente avanti alla CEDU, trattandosi di una decisione pregiudiziale per quella del presente giudizio per i motivi esposti in atti;
In via preliminare
-accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'azione avversaria e quindi dalle domande svolte in via riconvenzionale e/o l'intervenuta prescrizione delle stesse per i motivi di cui in atti;
pagina 1 di 19 In via principale:
-previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria in ordine al diritto del sig. ai Pt_1
compensi come AU e poi come membro del CDA di Circurs Energy S.r.l. per il periodo dal
5.7.2011 al 30.10.2017, oltre che al rimborso dei costi e delle spese legali, condannare la società
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in TR favore dell'attore, per i titoli e le causali di cui in narrativa, dell'importo complessivo di Euro
89.400,00 o comunque di quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o di equità. Il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di integrale e/o parziale accoglimento della domanda svolta in via principale:
- accertare e dichiarare l'intervenuto arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. della convenuta nei confronti dell'attore, atteso quanto esposto in atti;
- per l'effetto condannare in persona del suo legale rappresentante pro- TR tempore, ex art. 2041 c.c. al pagamento a favore dell'attore della somma di Euro 89.400,00 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o di equità, oltre gli interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e degli onorari di causa.
In via istruttoria: [omissis]
Parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- In via principale rigettare, siccome destituita di fondamento in fatto ed in diritto, e comunque indimostrata, ogni domanda attorea, per le ragioni esposte in narrativa, accertando e dichiarando che nulla è dovuto da al sig. per i titoli e le ragioni di cui è causa, TR Parte_1 occorrendo anche in considerazione dell'eccezione di inadempimento formulata da
[...] ai sensi dell'art. 1460 c.c., per le ragioni di cui alla domanda riconvenzionale che CP_1
segue.
- In subordine: dichiarare la prescrizione della domanda di compenso con riferimento al mandato di consigliere conferito al per il periodo che va dal 15.02.2017 al 30.11.2017 e, in ogni caso, Pt_1
rigettare le domande di rivalutazione monetaria e interessi siccome infondate;
pagina 2 di 19 - In via riconvenzionale accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la responsabilità del sig. Pt_1
ai sensi dell'art. 2476 c.c., e, per l'effetto:
[...]
a) condannare il sig. al risarcimento dei danni causati alla Parte_1 CP_1
a titolo di esborsi sostenuti per i procedimenti penale, amministrativo ed in Corte dei Conti
[...]
in cui è stata coinvolta la Società per effetto delle condotte del , quantificati in misura Pt_1
non inferiore ad Euro 237.846,92 o, comunque, nella misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) emettere una pronuncia di condanna generica del sig. al risarcimento degli Parte_1
ulteriori danni conseguenti alla decadenza della Società dal diritto al conseguimento e conservazione delle incentivazioni riconosciute dal GSE nonché dei danni conseguenti all'esecuzione della confisca disposta in sede penale, riferibili al valore dell'asset in questione al momento dell'esecuzione della confisca ed alla perdita di guadagno inerente ai flussi economici futuri derivanti dalla vendita di energia elettrica, da determinarsi dal momento della confisca e sino alla fine della vita utile dell'impianto; danni quelli qui indicati per i quali ci si riserva espressamente di attivare, per le ragioni evidenziate nel presente atto, un separato giudizio volto alla relativa quantificazione e conseguimento dei medesimi danni.
- In ogni caso, con il favore di spese e onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
- Istanze istruttorie [omissis]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha evocato separatamente in giudizio (R.G. 779/2023) e Parte_1 TR
(R.G. 793/2023) e ha proposto, in qualità di ex amministratore, nei confronti di Controparte_2
entrambe le società domande analoghe, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 89.400,00 a titolo di compenso e rimborso di spese, in subordine a titolo di arricchimento senza giusta causa. Entrambe le società si sono costituite, proponendo in via riconvenzionale azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. Le due cause, infatti, traggono origine dalla stessa vicenda sostanziale e proprio perché parallele, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. è stata disposta la riunione. Non essendo, poi, stata assunta istruttoria congiunta perché la causa appariva matura per la decisione è stata disposta di nuovo la pagina 3 di 19 separazione delle cause riunite poiché la redazione di due sentenze separate appariva più congrua e ordinata. Con la sentenza de qua, il Tribunale decide quindi soltanto sulle domande avanzate tra e Ciò premesso, si procede innanzitutto ad una succinta Parte_1 TR
ricostruzione del fatto.
1. Premessa in fatto
La società di diritto cinese ha deciso di investire in Italia nel settore delle Controparte_3
energie rinnovabili, stipulando nel 2011 vari contratti con diverse società, tutte riconducibili all'attore . Parte_1
In data 18.05.2011, infatti, ha stipulato il cd. Project Management Contract con P_
( era legale rappresentante e socio fino alla cancellazione d'ufficio, doc.
[...] Parte_1
5 convenuta), affidando a quest'ultima la gestione di un progetto per l'acquisto di tre società attive nella progettazione di impianti da fonti energetici rinnovabili e ciascuna in possesso del
100% dei permessi e dei diritti fondiari per costruire e gestire un parco solare con una potenza di picco totale di circa (ma inferiore) a (1) MWp: Solarpark Serre 1 s.r.l., con permessi a Serre;
e entrambi con permessi a TR (doc. 7 convenuta). TR Controparte_2
Sempre in data 18.05.2011, ha stipulato con un cd. CP_3 CP_3 Controparte_4
Supply Agreement per la fornitura dei materiali per la costruzione dei tre parchi solari (doc. 8 convenuta). Ed infine, con l'Installation Agreement d.d. 18.05.2011, ha affidato ad
[...]
( è legale rappresentante e socio, doc. 4 convenuta) l'incarico di CP_5 Parte_1
progettazione e costruzione dei tre impianti fotovoltaici (doc. 9 convenuta).
In data 01.06.2011, ( aveva il controllo indiretto dal Controparte_6 Parte_1
19.08.2011 fino alla cancellazione d'ufficio tramite controllante al 100%, Controparte_4
doc. 6 convenuta) ha acquistato tutte le partecipazioni della società (doc. 10 TR
convenuta) e con delibera d.d. 05.07.2011 è stato nominato amministratore Parte_1
unico di predetta società (doc. 2 attore).
Con accordo d.d. 18.07.2011, – all'epoca socio unico di Controparte_6 CP_1
– ha riconosciuto a un compenso annuale a partire dal 2012, da calcolarsi
[...] Parte_1
sulla base degli utili conseguiti (doc. 13 attore).
ha poi presentato, in qualità di amministratore unico di in Parte_1 TR data 31.08.2011 domanda di ammissione alla tariffa incentivante per l'impianto fotovoltaico, che pagina 4 di 19 è stata riconosciuta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 27.12.2011 con convenzione n. I08L229540907 (doc. 22 convenuta).
In data 25.10.2011, ha stipulato con il c.d. TR Controparte_5
Operation and Maintenance Agreement (doc. 12 convenuta), prevedendo da parte di
[...]
, tra l'altro, servizi di manutenzione per porre rimedio ad eventuali guasti o difetti CP_5
che compromettano la sicurezza o il corretto funzionamento del parco solare, servizi di sicurezza, nonché il procacciamento di una polizza assicurativa per l'impianto.
Con atto notarile d.d. 11.01.2012, ad impianto già realizzato, GY (Italy) Marche Solarpower
S.r.l., interamente controllata dalla società cinese (doc. 3 convenuta), ha Controparte_3 acquistato dalla l'intero capitale sociale della (doc. 11 Controparte_6 TR
convenuta).
In data 30.01.2012, ha concluso con un ulteriore TR Controparte_5
contratto di c.d. Asset Management, prevedendo, in particolare, i seguenti servizi in favore della gestione adempimenti Agenzia delle Dogane, telelettura misuratori TR dell'energia prodotta, compilazione del registro UTF con dati della produzione e della cessione, servizi di segreteria, servizi di cassa, servizi di contabilità, risk assesment e rapporti con enti territoriali per l'autorizzazione edilizia, così come specificati nell'allegato A del contratto (doc.
14 convenuta).
Con ordinanza d.d. 06.12.2012, il GIP del Tribunale di TR ha disposto il sequestro preventivo degli impianti fotovoltaici di e e l'applicazione degli arresti TR Controparte_2
domiciliari per , in qualità di legale rappresentante di e Parte_1 TR [...]
nonché in qualità di legale rappresentante dell'impresa esecutrice CP_2 Controparte_5
dei predetti impianti (doc. 15 convenuta), perché concorreva “all'artificioso
[...]
frazionamento del Parco fotovoltaico ubicato in TR alla contrada Santa Perpetua (di potenza complessiva di circa 3 MW) in distinti impianti fra loro contigui e di potenza di poco inferiore a
1 MW ciascuno in modo da eludere la complessa procedura prevista per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale e, per conseguenza, beneficiare degli incentivi economici statali previsti dal c.d. Conto energia nella misura riservata agli impianti di potenza inferiore al predetto limite di 1 MW” (art. 44 c. 1 lett. b) DPR n. 380/2001, in relazione all'art. 12 c. 3 d.lgs.
n. 387/2003; art. 44 c. 1 lett. c) DPR n. 380/2001, in relazione all'art. 30; art. 640 bis c.p.) e perché “attestava falsamente all' di TR che i lavori di realizzazione degli impianti CP_7
pagina 5 di 19 fotovoltaici [di e erano stati ultimati in data antecedente a TR Controparte_2 quella reale (con ciò salvaguardando la validità del titolo edificatorio in virtù dell'art. 23 co. 2
DPR 380/2001 che fissa in tre anni l'efficacia della DIA)” (art. 483 c.p.).
All'esito delle indagini preliminari, il PM ha chiesto il rinvio a giudizio di per i Parte_1 reati sopra descritti, esercitando l'azione penale anche nei confronti delle società CP_1
e ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (doc. 16 convenuta).
[...] Controparte_2
e hanno presentato istanza di patteggiamento. Con sentenza di TR Controparte_2 patteggiamento d.d. 03.11.2016, il GUP ha disposto l'applicazione della sanzione pecuniaria finale di € 12.900,00 per ciascuna società (doc. 17 convenuta). Con ordinanza d.d. 22.03.2017, ha poi disposto la confisca della somma di € 89.757,82 per e di € 85.530,62 per TR
(doc. 18 convenuta). Infine, con decreto d.d. 20.05.2017, ha liquidato il compenso Controparte_2 per la gestione di per ciascuno dei due amministratori giudiziari nell'importo TR di € 34.932,81, oltre € 1.746,64 spese generali, oltre IVA e Cassa Professionale (doc. 19 convenuta).
Nelle more del procedimento penale, all'assemblea del 15.02.2017, “alla luce dell'intenzione del socio unico di nominare un consiglio di amministrazione”, ha rassegnato le Parte_1
dimissioni dalla carica di amministratore unico.
L'assemblea ha dunque deliberato di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di amministrazione (CDA), nominando e componenti di esso. Ha Parte_1 Persona_1
eletto presidente del Consiglio di amministrazione, con rappresentanza legale e Persona_1 poteri di ordinaria amministrazione in via esclusiva. L'assemblea ha altresì deliberato “che nessun emolumento verrà attribuito ai nuovi Consiglieri di Amministrazione derivanti da tale carica per l'intero periodo di durata della stessa” (doc. 3 attore). Detto Consiglio di amministrazione è stato poi revocato con delibera d.d. 30.10.2017, “manlevando [i consiglieri] da ogni e qualsiasi responsabilità, costo e/o spesa derivante da dette attività svolte nella loro carica di membri del consiglio di amministrazione” (doc. 5 attore, pp. 11-14).
Sempre nel 2017, e hanno concordato con TR Controparte_2 Parte_1 che gli avrebbero rimborsato le spese legali per il procedimento penale per complessivi €
30.000,00, oltre IVA. In particolare, ciascuna delle due società avrebbe pagato a Parte_1
nel 2017, 2018 e 2019 ogni anno l'importo di € 5.000,00, oltre IVA. Con mail d.d.
[...]
pagina 6 di 19 13.03.2019, ha confermato di aver ricevuto i pagamenti per i primi due anni Parte_1
(docc. 36-39, 42, 44 convenuta).
, infatti, è stato rinviato a giudizio. Con sentenza d.d. 29.01.2020, il Tribunale Parte_1
di TR ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per i reati edilizi ed il reato di falso, perché estinti per intervenuta prescrizione, l'ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di truffa continuata e aggravata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed ha ordinato la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, siti in agro di
TR, Contrada Santa Perpetua, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, assegnando una provvisionale.
Con sentenza d.d. 28.11.2022, la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di anche in ordine al reato di truffa, perché estinto per intervenuta Parte_1 prescrizione, ed ha ridotto l'ammontare della provvisionale, confermando nel resto – per quanto riguarda la posizione di – la sentenza di primo grado (doc. 21 convenuta). Parte_1
Oltre al procedimento penale, è iniziato anche un contenzioso in sede amministrativa. In data
01.06.2017, infatti, il GSE ha comunicato la decadenza della società dal diritto alle tariffe incentivanti, con recupero integrale degli incentivi percepiti (doc. 24 convenuta). Avverso tale provvedimento di decadenza, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, TR
respinto con sentenza d.d. 12.12.2018 (doc. 26 convenuta) e definitivamente rigettato in appello dal Consiglio di Stato con sentenza d.d. 07.03.2023 (doc. 51 convenuta).
Con atto d.d. 22.05.2020, la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Puglia ha invitato tutti i soggetti coinvolti nella vicenda a depositare deduzioni in merito al possibile avvio di un procedimento per danno erariale (doc. 30 convenuta). Tale procedimento è stato poi archiviato con decreto d.d. 07.10.2021, poiché il GSE aveva già chiesto la restituzione dell'intero ammontare degli incentivi erogati (doc. 32 convenuta).
2. Oggetto di causa
Con atto di citazione d.d. 24.02.2023, ha evocato in giudizio la società Parte_1 [...]
di cui era amministratore unico e poi membro del CDA, chiedendo la condanna CP_1 della convenuta al pagamento di € 59.400,00 a titolo di compenso, € 15.000,00 a titolo di rimborso di spese di viaggio, nonché € 15.000,00 a titolo di rimborso di spese legali come da accordo, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In
pagina 7 di 19 subordine, ha chiesto la condanna al pagamento di complessivi € 89.400,00 a titolo di arricchimento senza giusta causa.
Costituitasi in giudizio con comparsa d.d. 12.06.2023, ha chiesto il rigetto di TR
tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, ed ha eccepito, in subordine,
l'inadempimento ex art. 1460 c.c., nonché la prescrizione della domanda di rimborso delle spese di viaggio e della domanda di compenso con riferimento al periodo dal 15.02.2017 al 30.11.2017.
Ha inoltre proposto in via riconvenzionale azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. nei confronti dell'ex amministratore. Secondo la prospettazione della società, proprio per effetto delle condotte dell'attore – accertate penalmente – essa avrebbe dovuto affrontare vari procedimenti giudiziari con esborsi di complessivi € 237.846,92 (quantum così precisato in prima memoria).
Ha anche chiesto interessi legali e rivalutazione monetaria su tale importo, nonché la condanna generica dell'attore al risarcimento degli ulteriori danni conseguenti alla revoca degli incentivi riconosciuti dal GSE, nonché quelli conseguenti alla confisca del terreno su cui si trova l'impianto.
Alla prima udienza del 25.07.2023, l'attore ha eccepito “l'inammissibilità e/o la nullità, oltre che
l'infondatezza, della domanda riconvenzionale di condanna generica, con riserva di quantificare
e provare il danno in separato giudizio.” In prima memoria d.d. 25.09.2023, ha poi eccepito la prescrizione e/o decadenza della pretesa azionata in via riconvenzionale e chiesto la sospensione del giudizio con riferimento alle domande riconvenzionali all'esito di quello penale pendente avanti la Cassazione.
Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 28.11.2022 della Corte d'Appello di Bari è stato rigettato in data 16.11.2023 (allegato A convenuta, deposito del 17.09.2024). L'attore ha quindi chiesto la sospensione del giudizio all'esito di quello instaurato avanti alla CEDU.
3. Decisione
3.1 Le domande dell'attore a) Il compenso
Con delibera d.d. 15.02.2017, l'assemblea ha nominato il nuovo CDA statuendo esplicitamente la gratuità dell'incarico affidato ai membri dello stesso (doc. 3 attore). Nulla questio, dunque, che l'attore non ha diritto al compenso per l'attività svolta dal 15.02.2017 al 30.10.2017. L'eccezione di prescrizione sul punto rimane assorbita.
pagina 8 di 19 Ciò che richiede invece approfondimento, è se all'attore spetti il compenso per l'incarico di amministratore unico, svolto dal 05.07.2011 fino al 15.02.2017.
Va premesso che la lettera di d.d. 18.07.2011, controfirmata dalla Parte_1 [...]
in qualità di socio unico di con cui si è Controparte_6 TR Parte_1
fatto riconoscere un compenso annuale da calcolarsi sulla base degli utili conseguiti (doc. 13 attore), non è opponibile alla società ed ai nuovi proprietari, poiché non costituisce delibera formale risultante dai libri societari.
Ciò posto, con l'accettazione della carica si conclude un contratto di amministrazione che si presume comunque oneroso. Anche in assenza di specifica pattuizione, l'amministratore può dunque chiedere la liquidazione del compenso al giudice, allegando e provando l'attività concretamente svolta: “In tema di compenso degli amministratori di società di capitali, laddove manchi una disposizione dell'atto costitutivo e l'assemblea si rifiuti o ometta di stabilirlo o lo determini in misura inadeguata, l'amministratore è abilitato a richiederne al giudice la determinazione, anche in via equitativa, purché alleghi e provi la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per sé sola insufficiente l'indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 23004/2014, Rv.
632935 - 01).
In ossequio a tale principio, l'attore ha allegato nell'atto di citazione di aver svolto “la seguente attività di gestione:
• Verifica, tenuta e aggiornamento delle scritture contabili e relativi registri;
• adempimenti fiscali in genere;
• individuazione, contrattazione e sottoscrizione dei contratti con i fornitori e relativi pagamenti, oltre che con società appaltatrici ad esempio per contratti di assistenza amministrativa e manutenzione.
• offerta di servizi integrati, realizzazione e coordinamento, verifica, controllo dell'operato delle società appaltatrici per la gestione di interventi per il risparmio energetico, quali, ad esempio,
l'analisi dei consumi energetici, la valutazione delle possibilità di intervento per l'incremento dell'efficienza energetica, di finanziamento, anche parziale, e realizzazione degli interventi stessi, di eventuale gestione e manutenzione degli impianti, della gestione del rischio;
• realizzazione e gestione di impianti volti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico);
pagina 9 di 19 • attuazione ed esecuzione del modello 231 e nomina organo di vigilanza […];
• ricerche e studio delle problematiche fiscali-ambientali, quali la cd. Tremonti Ambiente;
• accessi e contatti con la P.A. sia per l'attività volta alla realizzazione degli impianti fotovoltaici che per il recupero degli incentivi” (atto di citazione, pp. 2-3).
Dagli atti di causa risulta però che dette attività sono state affidate essenzialmente alla società
, con l'Installation Agreement d.d. 18.05.2011 (doc. 9 convenuta), con Controparte_5
il c.d. Operation and Maintenance Agreement d.d. 25.10.2011 (doc. 12 convenuta), nonché con il contratto di Asset Management d.d. 30.01.2012 (doc. 14 convenuta). In virtù di detti contratti, infatti, ha svolto, fra l'altro, i seguenti servizi: Controparte_5
- progettazione e costruzione dell'impianto fotovoltaico (Installation Agreement);
- servizi di gestione e manutenzione (Operation and Maintenance Agreement);
- servizi di sicurezza, con procacciamento di una polizza assicurativa per l'impianto
(Operation and Maintenance Agreement);
- servizi di segreteria: “Servizi generali di back office, compresi servizi di ordinaria amministrazione e segreteria relativamente a, o in supporto a, qualsiasi tipo di attività commerciale o professionale. Servizi di segretariato, compreso l'inoltro della posta/fax/e- mail ai clienti e fornitori in tutto il mondo” (Asset Management, allegato A, punto 4);
- servizi di cassa: “Le attività possono comprendere la preparazione e l'elaborazione di fatture di vendita e di acquisto, la gestione degli affari bancari della società che porta alla redazione dei documenti contabili societari, nonché la gestione dei report contabili.
Il servizio prevede la fatturazione, registrazioni contabili, contabilità rispetto degli obblighi fiscali e IVA” (Asset Management, allegato A, punto 5);
- servizi di contabilità: “Il servizio prevede il controllo e la previsione dei flussi economici
e delle attività, lo stesso sarà eseguito nel rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari che riguardano tali materie. Saranno eseguite tutte quelle attività di verifica intermedia dei flussi di cassa atti ad evitare ogni situazione di esposizione bancaria e o verso terzi. Il servizio svolgerà il raccordo e l'interfaccia con lo studio tributario e fiscale designato dal cliente” (Asset Management, allegato A, punto 6);
- risk assesment: “I Servizi previsti dal presente Contratto includono attività di individuazione, valutazione, gestione, individuazione di strategie e soluzione degli aspetti
e problemi amministrativi, gestionali, societari, fiscali, tributari, legali, tecnici etc. della
pagina 10 di 19 SPV e dei relativi assets, nonché tutta l'attività di monitoraggio delle varie attività della
SPV oltreché dei problemi negli ambiti sopra individuati” (Asset Management, allegato
A, punto 7);
- rapporti con enti territoriali per l'autorizzazione edilizia: “La società per mezzo di personale di adeguata qualificazione intratterrà i rapporti con gli enti territoriali,
Comune, Provincia, Asl, ARPA, Dipartimento Forestale, ANAS, etc. coinvolti nella autorizzazione alla costruzione e gestione degli assets della SPV e curerà gli adempimenti previsti in seno all'autorizzazione” (Asset Management, allegato A, punto
8);
Per completezza va ricordato che durante il periodo di sequestro, dal 06.12.2012 al 03.11.2016,
l'approvazione delle spese e la gestione dei flussi di cassa sul conto corrente spettavano agli amministratori giudiziari nominati dal GIP.
Orbene, alla luce dei servizi svolti da , pare evidente che in capo Controparte_5 all'amministratore di non restino compiti significativi. Tenendo conto, in TR particolare, dell'ampia descrizione del servizio di “risk assesment” nel contratto di Asset
Management, si ritiene che l'intera attività gestoria, anche quella straordinaria e prettamente manageriale, sia stata affidata ad TR
, invece, non ha provato di aver svolto attività gestoria in qualità di legale
[...]
rappresentante di poiché è impossibile distinguere il ruolo di TR [...]
da quello di , infatti, è anche legale CP_5 Controparte_9
rappresentante di ed è stato dunque, in ogni caso, lui la persona fisica Controparte_5 ad eseguire o comunque supervisionare l'attività.
Spogliatosi dell'intera attività di gestione, ciò che resta in capo all'amministratore è il potere di firma, in virtù del potere di rappresentanza. Pare pacifico, infatti, che i contratti stipulati dalla società siano stati sottoscritti da in qualità di legale rappresentante di Parte_1 [...]
Ma la mera sottoscrizione di contratti, della cui preparazione si è CP_1 Parte_1
comunque occupato in qualità di legale rappresentante di , non pare Controparte_5
suscettibile di quantificazione economica.
Anzi, il Collegio ritiene, valutando l'intera operazione nel suo complesso, che l'incarico di amministratore unico di conferito a , sia stato ab origine TR Parte_1
gratuito. L'attore, infatti, non è soltanto legale rappresentante, ma anche socio di Controparte_5
pagina 11 di 19 & , ed ha dunque, evidentemente, tratto profitto tramite quest'ultima società che ha, di CP_5 fatto, eseguito tutte le attività dell'amministratore (di ) e che è stata a tal fine CP_1
remunerata.
La mail d.d. 23.12.2013 (doc. 61 attore), con cui ha comunicato che il Controparte_3 compenso dell'amministratore per potrebbe essere finanziato da GY Marche per Pt_1
l'anno 2013 (“Director's fees for can be financed by GY Marche for year 2013”, doc. Pt_1
61 attore), non inficia per nulla tale conclusione. La rispettiva fattura, infatti, successivamente inviata, è stata emessa da proprio per l'importo di € 9.000,00 (doc. 64 Controparte_5
convenuta, pp. 1 e 7), stabilito nel contratto di Asset Management quale corrispettivo annuale per le voci 4-8 dell'allegato A del contratto (doc. 14 convenuta, p. 9, € 750,00 x 12 mesi = €
9.000,00).
Il doc. 64 della convenuta che contiene l'appena citata fattura, va ribadito, costituisce prova contraria rispetto al doc. 61 dell'attore, depositato con la seconda memoria. Il deposito del doc.
64 della convenuta con la terza memoria era dunque tempestivo.
Accertata la gratuità dell'incarico tanto di amministratore unico quanto di membro del CDA,
l'attore non ha diritto al compenso e la domanda va pertanto rigettata.
b) Il rimborso delle spese di viaggio
L'attore ha inoltre chiesto il rimborso delle spese di viaggio dalla Germania a Bolzano e/o a TR
e Bari per l'importo di € 15.000,00. Le spese di viaggio, però, sono state allegate in maniera del tutto generica nell'atto di citazione e non sono neanche state precisate in prima memoria.
L'attore, infatti, non ha allegato negli atti in modo specifico quando ha fatto quali viaggi e che costi ha sostenuto al riguardo. La mera produzione di documenti (sub docc. 59 e 59 bis attore) non è sufficiente ai fini di allegazione.
Sul punto occorre ricordare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018, Rv. 647939 - 01).
pagina 12 di 19 L'accertamento giudiziale consiste nella presa d'atto delle allegazioni delle parti, contenute negli atti (thema decidendum), e nella successiva valutazione se le allegazioni trovano riscontro nelle prove, tra cui in particolare nei documenti (valutazione della prova). Non è compito del giudice ricercare gli elementi di fatto a sostegno della domanda, non allegati con sufficiente chiarezza dalle parti nei rispettivi atti, nei documenti da loro prodotti.
Pertanto, in assenza di puntuale allegazione delle spese di viaggio da parte dell'attore, la rispettiva domanda di rimborso va rigettata. L'eccezione di prescrizione rimane assorbita.
c) Il rimborso delle spese legali
Per quanto riguarda invece le spese legali, e hanno concluso TR Controparte_2
con una specie di transazione, obbligandosi a rimborsargli le spese in parte. Parte_1
Ciascuna società avrebbe pagato all'amministratore, in tre rate, complessivi € 15.000,00, oltre
IVA (docc. 36-39, 42, 44 convenuta). Tale accordo, occorre ribadire, rimane valido e vincolante anche a seguito di condanna penale dell'attore, senza che sia necessario provare le spese sostenute.
Posto che ha rilasciato quietanza per i primi due pagamenti di ciascuna società Parte_1
(doc. 44 convenuta), egli ha diritto ai restanti € 5.000,00 oltre IVA, e quindi complessivi €
6.100,00.
La rivalutazione monetaria non si applica, perché non si tratta di debito di valore. Poiché il rifiuto ad adempiere – valutando il rapporto tra le parti nel suo insieme – era legittimo ex art. 1460 c.c. e proporzionato all'inadempimento della controparte, la società non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento di interessi moratori (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
21315/2017, Rv. 645426 - 01).
d) L'arricchimento senza giusta causa
In via subordinata, l'attore ha proposto domanda di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041
c.c., che deve essere considerata per la parte della pretesa non soddisfatta in via principiale. Va però ricordato che la domanda di arricchimento senza giusta causa ha carattere meramente sussidiario: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia
pagina 13 di 19 rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 33954/2023, Rv. 669447 - 01).
Posto che fra le parti sussiste un valido contratto di amministrazione rispettivamente di transazione, che l'attore fa valere proprio in via principale, la domanda di arricchimento senza giusta causa va dichiarata inammissibile.
3.2 La domanda riconvenzionale
L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale, sollevata dall'attore soltanto in prima memoria, è tardiva ex art. 183 c. 5 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
33327/2024, Rv. 673058 - 01).
Tanto stabilito, ai sensi dell'art. 2476 c. 1 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale responsabilità ha natura contrattuale e comporta l'applicazione della regola posta dall'art. 1218 c.c. in tema di onere della prova: “Anche di recente questa Corte ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, con la conseguenza che quest'ultima - o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 I. fall. - può limitarsi «ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri», dovendo solo «provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri»
(Cass. 12567/2021), nonché «l'adempimento degli obblighi loro imposti» (Cass. 2975/2020; conf. Cass. 15470/2017, 22911/2010)” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29252/2021, p. 15). Basta dunque allegare l'inadempimento dell'amministratore e provare il danno e il nesso di causalità tra inadempimento e danno.
La società convenuta, però, non si è limitata soltanto ad allegare l'inadempimento dell'ex amministratore, ma ha anche prodotto la sentenza penale irrevocabile di non doversi procedere nei suoi confronti, per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, con confisca del terreno e condanna al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili (doc. 21 convenuta). Il Giudice penale ha dunque, in sostanza, accertato la sussistenza dei reati contestati. E proprio perché la pagina 14 di 19 sentenza è coperta dal giudicato, non si ravvisano i presupposti ex art. 295 c.p.c. per procedere ad una sospensione del giudizio in relazione al ricorso pendente avanti alla CEDU.
Ai sensi dell'art. 654 c.p.p., tale sentenza penale ha poi efficacia di giudicato nei confronti dell'imputato anche nel presente giudizio civile. Si controverte, infatti, intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale;
i fatti accertati sono stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e la legge civile non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. I fatti accertati in sede penale sono dunque coperti dal giudicato e il Collegio ritiene che costituiscano anche inadempimento sotto il profilo contrattuale civile.
A nulla rileva, sul punto, che la società abbia sostenuto la tesi della legittimità dell'operato di dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Ciò ha fatto, in virtù dell'art. 1227 c. 2 Parte_1
c.c., cercando di evitare danni usando l'ordinaria diligenza.
La promessa di manleva, poi, contenuta nella delibera d.d. 30.10.2017, sembra riferirsi soltanto alla responsabilità nei confronti di terzi ed è, in ogni caso, limitata alla carica di membro del
Consiglio di amministrazione (doc. 5 attore, pp. 11-14). I fatti posti a base della domanda riconvenzionale, invece, riguardano il precedente operato dell'attore in veste di amministratore unico.
Ciò posto, la società ha diritto al risarcimento dei danni che sono conseguenza della condotta penalmente accertata di , ossia l'artificioso frazionamento del parco Parte_1
fotovoltaico e la falsa attestazione della data di fine lavori.
a) Le spese per i vari procedimenti giudiziari
La società, innanzitutto, fa valere le spese sostenute con riferimento al procedimento penale e pare evidente che dette spese siano conseguenza della condotta dell'amministratore. Dette spese, peraltro, non sono contestate in maniera specifica dall'attore, ma comunque provate documentalmente: € 12.900,00 a titolo di sanzione pecuniaria, applicata dal GUP con sentenza di patteggiamento d.d. 03.11.2016 (doc. 17 convenuta), € 89.757,82 a titolo di confisca, disposta dal
GUP con ordinanza d.d. 22.03.2017 (doc. 18 convenuta), € 69.865,62 a titolo di compenso degli amministratori giudiziari, liquidato dal GUP con decreto d.d. 20.05.2017 (doc. 19 convenuta), €
5.304,26 a titolo di spese legali, documentate con fatture d.d. 12.07.2017 e 14.07.2017 (doc. 20 convenuta). In relazione al procedimento penale va dunque riconosciuto alla società l'importo complessivo di € 177.827,70.
pagina 15 di 19 Anche le spese per il processo amministrativo e per l'istruttoria contabile non sono state contestate specificatamente. All'epoca, però, non era più amministratore della Parte_1 società. Poiché l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, dei quali ha conoscenza diretta (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14652/2016, Rv. 640518 - 01), il Collegio ritiene che il principio di non contestazione non operi con riferimento alle spese del processo amministrativo e dell'istruttoria contabile, che vanno dunque sottoposte ad un attento vaglio del
Tribunale.
Il GSE, infatti, a causa delle condotte per cui è stato rinviato a giudizio, ha Parte_1
comunicato in data 01.06.2017 la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, con recupero integrale degli incentivi percepiti (doc. 24 convenuta). A fronte dell'ingente danno prospettato,
l'impugnazione di detto provvedimento in sede amministrativa era di certo ragionevole e le spese documentate di complessivi € 25.501,94 per entrambi i gradi di giudizio sono da considerare conseguenza ex art. 1223 c.c. delle condotte di . Le rispettive fatture risalgono Parte_1 dal 12.07.2017 fino al 17.07.2019 (doc. 28 convenuta). L'ulteriore importo di € 5.390,27 per l'appello, invece, non va riconosciuto, poiché risulta soltanto dal preventivo (doc. 29 convenuta), senza che sia stata depositata specifica fattura al riguardo.
Anche l'attività svolta dinnanzi alla Corte dei Conti trae origine dalle condotte dell'amministratore (doc. 30 convenuta), con spese di complessivi € 19.136,00, documentate con fatture d.d. 17.07.2020 e 19.11.2021 (doc. 31 convenuta). Tale importo pare però eccessivo, tenendo conto del fatto che è stato lo stesso avvocato che ha difeso la società in sede amministrativa ad occuparsi anche della vicenda dinnanzi alla Corte dei Conti, nonché ricordando che l'istruttoria della Procura alla fine è stata archiviata (doc. 32 convenuta). Un compenso di questo ordine di grandezza sarebbe invece congruo, ai sensi delle tabelle del DM n. 55/2014, in caso di svolgimento del processo dalla fase di studio fino alla fase decisionale. Poiché dagli atti non è ricavabile nessuna particolare complessità dell'attività svolta, il Collegio riconosce soltanto l'importo di € 10.000,00 omnia.
La società convenuta pretende inoltre la restituzione di ciò che ha pagato all'attore a titolo di rimborso delle spese legali. Ma come già argomentato sub
2.1 c), l'accordo di transazione rimane valido e vincolante per la società. non ha pertanto diritto alla restituzione TR
degli importi corrisposti in esecuzione di detto accordo.
pagina 16 di 19 , in definitiva, deve risarcire alla società convenuta danni pari a complessivi € Parte_1
213.329,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.
Considerato che
le singole voci del danno, di valore diverso, sono maturati in momenti diversi, la rivalutazione e gli interessi compensativi possono essere calcolati dalla data intermedia del 01.06.2017 fino ad oggi.
b) La domanda di condanna generica
Oltre a far valere le spese per i vari procedimenti giudiziari, la convenuta ha chiesto la condanna generica dell'attore al risarcimento dei danni conseguenti alla revoca degli incentivi riconosciuti dal GSE, nonché quelli conseguenti alla confisca del terreno. L'attore ha eccepito in prima udienza l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna generica.
Ai sensi dell'art. 278 c.p.c., quando è già accertata la sussistenza di un diritto ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il Collegio può limitarsi su istanza di parte a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. Il Codice di procedura civile, dunque, prevede la condanna generica soltanto nella forma della sentenza non definitiva, con immediata prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum.
Le Sezioni Unite, però, hanno chiarito nel 2022 che la condanna generica può essere pronunciata anche con sentenza definitiva: “Ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio” (Cass., Sez. U, Sentenza n.
29862/2022, Rv. 665940 - 02). “Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che
l'esistenza del danno appaia anche solo probabile” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 29862/2022, Rv.
665940 - 03). Il Collegio ritiene che tali principi enunciati in materia di responsabilità extracontrattuale siano applicabili anche in ambito contrattuale. L'eccezione di inammissibilità va dunque rigettata.
Ciò posto, pare evidente che la revoca degli incentivi comporti un ingente danno per la società convenuta e che la revoca e quindi il danno siano conseguenza delle condotte dell'amministratore. Lo stesso dicasi per la confisca del terreno del quale TR
sarebbe stata superficiaria fino al 2036 (doc. 50 convenuta, art. 5), disposta proprio in sede penale.
pagina 17 di 19 Poiché basta, ai fini della condanna generica, che l'esistenza del danno appaia probabile, senza che debba essere accertato il suo concreto ammontare, la possibilità di presentare istanza di decurtazione degli incentivi ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011 non va considerata nel presente giudizio.
va dunque condannato genericamente a risarcire a i danni – Parte_1 TR
da quantificare successivamente in separato giudizio – derivanti dalla decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti del GSE, comunicata in data 01.06.2017 (doc. 24 convenuta), nonché dalla confisca del terreno sui cui si trova l'impianto, ordinata dal Tribunale di TR con sentenza d.d.
29.01.2020 e confermata in sede di appello (doc. 21 convenuta).
3.3 La compensazione impropria
L'attore ha diritto al pagamento di € 6.100,00. La società ha diritto – per quanto riguarda il danno già liquidato – al pagamento di complessivi € 213.329,64, oltre rivalutazione ed interessi compensativi dal 01.06.2017 fino ad oggi. Poiché detti debiti e crediti traggono origine da un unico rapporto, il Giudice può procedere anche d'ufficio alla compensazione c.d. impropria:
“Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26365/2024, Rv. 672664 - 01).
Detraendo dunque il credito di dal suo debito nei confronti della società, Parte_1
rimane un credito in favore di pari ad € 207.229,64 (€ 213.329,64 - € TR
6.100,00 = € 207.229,64), oltre rivalutazione ed interessi compensativi dal 01.06.2017 fino ad oggi. Calcolando gli interessi sul capitale rivalutato in base agli indici Istat (FOI), come da sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, il danno va liquidato nell'importo finale di €
274.472,93. Su tale importo sono dovuti interessi legali dalla data odierna fino al saldo effettivo.
4. Spese
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 260.000,01-520.000,00, parametri medi per studio ed introduzione, parametri medi dimezzati per istruttoria e decisione, in considerazione dall'istruttoria solo documentale e del valore prossimo alla soglia bassa dello scaglione.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. previa determinazione degli importi di dare ed avere, condanna l'attore a Parte_1 pagare alla convenuta l'importo complessivo di € 274.472,93, oltre interessi TR
legali dalla data odierna fino al saldo effettivo;
2. condanna l'attore genericamente a risarcire alla convenuta Parte_1 CP_1
i danni – da quantificare successivamente in separato giudizio – derivanti dalla decadenza
[...]
dal diritto alle tariffe incentivanti del GSE, comunicata in data 01.06.2017 (doc. 24 convenuta), nonché dalla confisca del terreno sui cui si trova l'impianto, ordinata dal Tribunale di TR con sentenza d.d. 29.01.2020 e confermata in sede di appello (doc. 21 convenuta);
3. condanna l'attore a rimborsare alla convenuta a titolo di Parte_1 TR spese di lite, € 14.170,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e spese successive necessarie.
06/06/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Alex Kuno Tarneller Elena Covi
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