Versione
14 aprile 1968
14 aprile 1968
Art. 15.
Le competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personali, saranno conservate, modificandone eventualmente la disciplina e la misura, solo se rispondano ad uno dei seguenti requisiti:
a) attengano a prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute o l'incolumita' personale;
b) competano per funzioni che richiedano in prevalenza maneggio di valori di cassa, quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali;
c) attengano a prestazioni di lavoro rese in condizioni di particolare disagio, avuto riguardo al luogo, al tempo ed alle modalita' delle prestazioni medesime, ovvero comportino assunzione di particolari responsabilita' verso terzi per danni alla persona;
d) compensino oneri direttamente connessi all'esercizio della carica o all'espletamento del servizio;
e) abbiano carattere incentivante e derivino da effettive economie nelle spese di personale, dovute a maggiore impegno e rendimento delle unita' in servizio.
I criteri stabiliti col precedente comma serviranno altresi' di principio generale ai fini delle eventuali successive leggi in materia di indennita' accessorie del personale statale.
Le rimanenti competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personale saranno conservate, con la stessa disciplina, in misura non superiore nel complesso al 10 per cento dello stipendio, paga o retribuzione tabellari in vigore al 31 dicembre 1968; l'eventuale eccedenza, permanendo le condizioni che avrebbero dato diritto alla competenza accessoria, sara' corrisposta al solo personale in servizio alla data di applicazione della nuova disciplina e sara' riassorbita con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.
Le economie che deriveranno dal riassorbimento dell'eccedenza prevista dal precedente comma saranno accantonate per essere periodicamente destinate a favore del personale civile dello Stato.
Le competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personali, saranno conservate, modificandone eventualmente la disciplina e la misura, solo se rispondano ad uno dei seguenti requisiti:
a) attengano a prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute o l'incolumita' personale;
b) competano per funzioni che richiedano in prevalenza maneggio di valori di cassa, quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali;
c) attengano a prestazioni di lavoro rese in condizioni di particolare disagio, avuto riguardo al luogo, al tempo ed alle modalita' delle prestazioni medesime, ovvero comportino assunzione di particolari responsabilita' verso terzi per danni alla persona;
d) compensino oneri direttamente connessi all'esercizio della carica o all'espletamento del servizio;
e) abbiano carattere incentivante e derivino da effettive economie nelle spese di personale, dovute a maggiore impegno e rendimento delle unita' in servizio.
I criteri stabiliti col precedente comma serviranno altresi' di principio generale ai fini delle eventuali successive leggi in materia di indennita' accessorie del personale statale.
Le rimanenti competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personale saranno conservate, con la stessa disciplina, in misura non superiore nel complesso al 10 per cento dello stipendio, paga o retribuzione tabellari in vigore al 31 dicembre 1968; l'eventuale eccedenza, permanendo le condizioni che avrebbero dato diritto alla competenza accessoria, sara' corrisposta al solo personale in servizio alla data di applicazione della nuova disciplina e sara' riassorbita con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.
Le economie che deriveranno dal riassorbimento dell'eccedenza prevista dal precedente comma saranno accantonate per essere periodicamente destinate a favore del personale civile dello Stato.
Giurisprudenza • 3
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- inammissibilità ricorso·
- principio generale deroghe·
- personale civile istituti penitenziari·
- art. 5 DLG 165/1997·
- art. 3 L. 284/1977·
- compensazione spese·
- prescrizione·
- riliquidazione pensione·
- maggiorazione servizio·
- indennità servizio di istituto·
- sovrapponibilità compiti