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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1655 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 1° ottobre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 12 settembre 2024, vertente
TRA
( ) in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore avv. rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesco Calvelli, nel cui studio sito in Cosenza (CS) alla Piazza F. e L. Gullo n. 81, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE =
CONTRO
( , Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
( ) e ( ) in persona del suo C.F._2 Controparte_4 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. rappresentati e difesi, in virtù di procura Controparte_5 alle liti, dall'avv. Maurizio Nucci, nel cui studio sito in Cosenza (CS) alla via E. e M.
Cristofaro n. 57, hanno eletto domicilio;
- APPELLATI =
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, e in accoglimento del proposto appello, annullare e riformare totalmente la sentenza n. 1560/2021 (RG 4981/2016) del Tribunale di Cosenza e per
l'effetto rigettare ogni domanda avanzata dagli attori perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.” nonché nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 1° ottobre 2024:
“Voglia l'On.le Corte adita dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia ed in ogni caso dichiarare cessata la materia del contendere sempre e comunque con compensazione delle spese di lite”.
Per gli appellati e rassegnate Controparte_2 Controparte_3 CP_6 nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1.
Dichiarare – in accoglimento delle eccezioni preliminari di cui in narrativa -
l'inammissibilità dell'appello proposto dal Parte_2
siccome posto in violazione dei precetti di legge ex art. 342, comma I cpc (ed ex art
348 bis cpc);
2. Rigettare nel merito l'appello ex adverso proposto siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto ed illegittimo per tutte le motivazioni esposte in premessa e, quindi, confermare la sentenza n. 1560/ 2021 emessa dal
Tribunale di Cosenza;
3. in ogni caso condannare l'appellante ex art. 96 cpc, al risarcimento danni da valutarsi in via equitativa e/o nella misura forfetaria di €
1000,00 per aver resistito e/o agito in primo e nel presente grado – per tutti i motivi ed i rilievi sopra esplicati – quantomeno con colpa grave;
4. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio (si evidenzia che le spese e competenze riconosciute in primo grado non ancora corrisposte da controparte) in ogni caso commisurate ai rilievi ut supra esplicati e da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore. IN VIA ISTRUTTORIA: si depositano i documenti come da separato indice.”.
PREMESSA IN FATTO
e la nella premessa di essere Controparte_2 Controparte_3 CP_6
proprietari di unità immobiliari ubicate nel sito Controparte_7
in Cosenza alla Piazza Europa n. 9, citavano in giudizio il suddetto Parte_1 chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare
2 adottata il 13 luglio 2016 e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di nullità o annullamento della stessa delibera, oltre che di quelle precedenti e successive adottate dal , con richiesta di addebito delle spese processuali. Parte_1
Gli attori sostenevano la nullità o annullabilità della delibera impugnata, relativa all'approvazione dei bilanci consuntivi per gli anni 2012-2015, insieme ai relativi piani di riparto. Asserivano che tali bilanci venivano approvati in assenza di documentazione adeguata o sulla base di documenti parziali e inidonei, con conseguente violazione dell'articolo 1130 bis c.c.
Il si costituiva in giudizio per contestare le Parte_1
argomentazioni degli attori, che riteneva infondate e sosteneva che la delibera impugnata fosse pienamente legittima ed efficace e che non sussistessero motivi di nullità o annullabilità.
Aggiungeva che l'amministratore pro-tempore aveva messo a disposizione dei condomini tutta la documentazione contabile necessaria, consentendo loro di verificare e controllare i bilanci. Precisava, inoltre, che il bilancio consuntivo e il piano di riparto venivano redatti utilizzando i documenti disponibili al momento, considerando che, nel passaggio di consegne tra amministratori, per un periodo il nuovo amministratore non aveva avuto la disponibilità di parte degli atti. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto delle richieste degli attori e la loro condanna alle spese processuali.
Espletata c.t.u. contabile e conclusa la fase istruttoria, con sentenza n. 1560/2021 del 5 luglio 2021 pubblicata in data 6 luglio 2021, il Tribunale di Cosenza così provvedeva
“accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la annullabilità della delibera assembleare del 13 luglio 2016. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano per spese vive euro 518,00, e spese CTU già liquidate con separato decreto, euro 3.824,00 per onorari (per valore indeterminato a bassa complessità), oltre forfetario 15%, oltre oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
A fondamento della decisione il Tribunale, dopo aver richiamato i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di invalidità delle delibere condominiali, evidenziava la distinzione tra vizi sostanziali, che determinano la nullità, e vizi formali, che comportano l'annullabilità. Alla luce di tali principi, stabiliva che la mancanza di documentazione contabile completa e adeguata, pur
3 configurando un vizio rilevante, non determinava la nullità della delibera, ma la sua annullabilità, conformemente a quanto previsto dall'art. 1130-bis c.c.
Inoltre, evidenziava che c.t.u. aveva riscontrato rilevanti carenze nella documentazione contabile, tali da compromettere una verifica completa e affidabile della situazione finanziaria del . In particolare, risultava accertato che la Parte_1 delibera assembleare del 13 luglio 2016, avente ad oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi per gli esercizi 2012-2015, era stata adottata in assenza di una documentazione di supporto sufficiente a garantirne la trasparenza e la validità.
Pertanto, il Giudice dichiarava l'annullabilità della suddetta delibera assembleare per difetto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 1130-bis c.c., ritenendo il vizio accertato di natura formale e non sostanziale.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello il Parte_1
articolando i seguenti motivi.
[...]
Il giudice di primo grado avrebbe trascurato circostanze di fatto, peraltro non contestate dalle controparti, fondamentali per comprendere il contesto in cui fu adottata la delibera del 13 luglio 2016. In particolare: a seguito del cambio di amministrazione avvenuto il 24 ottobre 2015, l'amministratore subentrante,
, non era in possesso della documentazione contabile necessaria per Controparte_8
redigere i bilanci consuntivi 2012-2015, a causa dell'irreperibilità del precedente amministratore, , e del suo rifiuto di consegnare i documenti. Tale Persona_1
situazione avrebbe costretto il a richiedere un provvedimento cautelare ex Parte_1 art. 700 c.p.c. al Tribunale di Cosenza per ottenere l'ordine di consegna della documentazione contabile. Per di più, la mancata approvazione dei bilanci per gli anni
2012-2015 aveva generato un'esposizione debitoria superiore a € 100.000,00, compromettendo i servizi essenziali, tra cui il riscaldamento centralizzato nell'inverno
2015-2016.
Il giudice non avrebbe considerato che l'amministratore in carica si trovava in una condizione incolpevolmente eccezionale, poichè privo della documentazione contabile completa per l'inadempimento del precedente amministratore. In tale contesto, la redazione dei bilanci basata su dati verificabili e parzialmente ricostruiti rispondeva alla necessità di garantire la continuità gestionale e l'esigibilità delle quote condominiali.
4 Il Tribunale di Cosenza, applicando in modo rigido i requisiti di completezza documentale previsti dalla normativa sulla contabilità condominiale, avrebbe erroneamente dichiarato annullabile la delibera del 13 luglio 2016 per presunta violazione dell'art. 1130-bis c.c.
La sentenza, poi, non avrebbe preso in esame la delibera assembleare del 30 maggio
2016, mai impugnata, che autorizzava l'amministratore a ricostruire i bilanci consuntivi 2012-2015 sulla base delle spese e dei versamenti disponibili, senza redigere uno stato patrimoniale completo per l'assenza di documentazione. La delibera del 13 luglio 2016 si limitava ad approvare bilanci redatti seguendo le direttive già ratificate dall'assemblea. Pertanto, l'impugnazione successiva risultava inammissibile, poiché non teneva conto delle decisioni già validate dai condomini.
Il giudice avrebbe, inoltre, travisato alcune risultanze della c.t.u., che invece confermavano la conformità dei bilanci ai criteri approvati dalla delibera del 30 maggio 2016; peraltro, nella sua relazione l'ausiliario avrebbe utilizzato documentazione prodotta dalla controparte (matrici e copie di assegni) tardivamente e, quindi, inammissibilmente.
Oltretutto, l'annullamento della delibera del 13 luglio 2016 impedirebbe al condominio di riscuotere le quote necessarie per garantire i servizi essenziali, creando un precedente giuridico ingiusto, in cui un amministratore, privo di documenti per cause indipendenti dalla sua volontà, non potrebbe mai approvare bilanci consuntivi.
In conclusione, chiedeva alla Corte d'Appello di rigettare le domande degli attori dichiarare inammissibili i documenti prodotti tardivamente e di compensare o porre a carico degli attori le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio e la i Controparte_2 Controparte_3 CP_6 quali, argomentando in ordine all'inammissibilità e infondatezza dell'appello, ne chiedevano il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
domandavano anche la condanna alle spese e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Nelle more del giudizio di appello, preso atto della delibera del 28 febbraio 2022 prodotta dagli appellati, con cui era stata revocata la delibera oggetto di giudizio e approvati nuovi bilanci, la Corte, sollecitato il contraddittorio delle parti sul contenuto e sugli effetti giuridici della stessa, all'udienza di precisazione del 1° ottobre 2024,
5 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che, nel corso del giudizio, è intervenuta la revoca della delibera impugnata del 13 luglio 2016 che approvava i bilanci 2012-2015; l'assemblea condominiale ha deliberato di abbandonare gli appelli contro le sentenze del Tribunale di Cosenza n. 1560/2021 e n. 1561/2021.
Tanto comporta che il non ha più interesse a proseguire il gravame Parte_1
avverso la sentenza impugnata, venendo meno un interesse concreto, attuale ed effettivo alla prosecuzione del giudizio.
Considerate le concordi conclusioni delle parti, che, mediante le rispettive richieste e i comportamenti processuali, hanno riconosciuto il sopravvenire di eventi o situazioni tali da rendere inutile o superflua la prosecuzione del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Infatti, è opportuno precisare che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa.” (Cass. Civ. n. 21757/2021, ed inoltre Cass. Civ. Sez II n.
6 30251/2023 e Trib. Pisa n. 254/2023).
Nella fattispecie, dalle note autorizzate depositate dagli appellati in data 1 febbraio
2024, nelle quali si afferma che “Ciò posto in via principale - precisandosi le conclusioni attraverso il richiamo per relationem ai propri atti - si è, evidentemente, al cospetto di un'ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse ad agire atta a configurare la relativa pronuncia dichiarativa del medesimo”, nonché dalle note autorizzate depositate dagli appellanti in data 6 maggio 2024, laddove si specifica che
“alla luce di quanto sopra, si chiede che l'On.le Corte adita voglia dichiarare
l'improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia ed in ogni caso dichiarare cessata la materia del contendere”, risulta che entrambe le parti hanno concluso conformemente per il riconoscimento della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e, dunque, per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Residua, quindi, solo la questione delle spese di lite e del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., richiesto dagli appellati.
Sotto il primo profilo, le spese vanno regolate in base al criterio della soccombenza virtuale: occorre, quindi, verificare quale delle due parti sarebbe rimasta soccombente, se il processo fosse proseguito fino alla decisione di merito.
Sul punto si osserva che:
- ai sensi dell'art. 1130-bis c.c. e alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. S.U., n. 4806/2005) la mancanza o incompletezza della documentazione contabile comporta l'annullabilità della delibera condominiale e non la nullità, dunque, il Tribunale ha correttamente applicato il principio della distinzione tra vizi sostanziali, comportanti la nullità, e vizi formali, che determinano l'annullabilità, ritenendo che l'assenza di elementi essenziali quali lo stato patrimoniale e il registro di contabilità fosse idonea a giustificare l'annullamento della delibera, pur tenendo conto dell'eccezionalità delle circostanze;
- le difficoltà operative prospettate dal , conseguenti alla mancata Parte_1 collaborazione del precedente amministratore, non eliminano l'obbligo di conformarsi ai principi di trasparenza e completezza nella redazione dei bilanci, come previsto dall'art. 1130-bis c.c. (in tal senso, Trib. Torino, 4 luglio 2017, n. 3528);
- il principio di buona fede, sebbene applicabile ai rapporti condominiali, non può essere
7 invocato per derogare alle disposizioni normative che tutelano il diritto dei condomini a una gestione chiara e trasparente;
- neppure la giustificazione di uno stato di necessità può ritenersi sufficiente, atteso che i bilanci approvati risultavano privi della documentazione essenziale, come accertato dal c.t.u. nominato, il quale ha evidenziato significative lacune contabili ostative a una corretta verifica della gestione condominiale;
la consulenza tecnica d'ufficio ha confermato l'inadeguatezza della documentazione contabile, evidenziando gravi carenze, tra cui l'assenza del registro di contabilità e dello stato patrimoniale, elementi indispensabili per una verifica completa dei bilanci;
- sebbene il c.t.u. abbia rilevato una conformità dei bilanci ai criteri indicati nella delibera del 30 maggio 2016, tale conformità non esclude l'impugnabilità della delibera successiva, atteso che quella del 30 maggio 2016 aveva natura meramente preparatoria e programmatica, di per sé inautonoma fino a quando quei criteri non si fossero concretizzati nell'effettiva redazione di un bilancio;
detta anteriore delibera, peraltro, non può sanare la mancanza dei i requisiti di trasparenza e completezza richiesti dall'art. 1130-bis c.c..
In conclusione, il gravame, nel merito – sia pure valutato ai soli fini della c.d. soccombenza virtuale – è infondato.
Pertanto, il deve considerarsi virtualmente Parte_2
soccombente e deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022
(valore della causa: indeterminabile - complessità bassa - valori minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni trattate), con distrazione, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maurizio Nucci.
Infine, dev'essere rigettata la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabile una colpa grave, in capo al nell'esercizio della Parte_1
facoltà di impugnazione e non essendo stato dimostrato, neppure a livello indiziario, un pregiudizio per gli appellanti che non sia ristorabile con la refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona Parte_1
8 dell'amministratore p.t. nei confronti di ed Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza n. 1560/2021 del Tribunale di Cosenza del 5 luglio CP_6
2021 pubblicata in data 6 luglio 2021 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere.
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., spiegata dagli appellati;
3. condanna il appellante alla rifusione, in favore degli appellati, Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 4.996,00, oltre rimb. forf. spese gen.,
c.p.a. e Iva con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Maurizio
Nucci, che ne ha fatto richiesta;
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 28.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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