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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 493 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(che ha fuso per incorporazione già Parte_1 Controparte_1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Barotti, Nicola Calabrò e Alberto Barotti contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fruscione
e contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Alberto Giovanardi e Cristiano Ruspi
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1593/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 19.09.2023 e depositata in data 20.09.2023.
Conclusioni di Parte_1
“NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1. In riforma della sentenza impugnata, accertarsi che nessun pagamento è mai stato effettuato a favore di (che ha fuso per incorporazione Parte_1 [...]
già già per le CP_1 Parte_2 Controparte_4
causali di cui al Ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado e che, conseguentemente, difetta in capo ad la titolarità passiva Parte_1 del rapporto e dell'azione ex articolo 2033 del codice civile e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto da a per alcun titolo o ragione. Parte_1 Controparte_2
2. Accertato, in ogni caso, il difetto dei presupposti per la disapplicazione degli articoli 5 e
6 del D.L. 511/1988 per le motivazioni dedotte in narrativa, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettarsi integralmente le domande avanzate da in primo grado Controparte_2
in quanto infondate.
IN OGNI CASO
3. Per le ragioni di cui in narrativa, riformarsi la statuizione sulle spese di lite di primo grado, dichiarandole integralmente compensate tra le parti e con compensazione altresì delle spese per il presente grado, anche in caso di rigetto dell'appello.
IN VIA ISTRUTTORIA
Come da Atto di citazione in appello notificato in data 18 marzo 2024”.
Conclusioni di Controparte_2
“a) in via principale, rigettare l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo Controparte_2
grado;
b) in via subordinata e per l'eventualità dell'accoglimento del secondo motivo di appello proposto da previo rigetto degli altri motivi confermare la Parte_1 disapplicazione dell'art. 6, comma 1, del DL n. 511/1988, in quanto in contrasto con l'art.
2 1, p. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia della
UE, con conseguente illegittimità della rivalsa effettuata dal fornitore Parte_2 nei confronti di a Socio unico e, in accoglimento dell'appello incidentale Controparte_2
condizionato dichiarare il diritto di a socio unico alla restituzione della Controparte_2
somma pagata a con condanna di Controparte_5 quest'ultima a restituire la somma di € 49.920,37 (quarantanovemilanovecentoventi/37) relativa al periodo marzo 2010 - dicembre 2011, in quanto indebitamente corrisposta, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari come per legge”.
Conclusioni di Controparte_3
“in via pregiudiziale:
➢ rigettare il secondo motivo di appello di e l'appello Parte_1
incidentale condizionato di e, per l'effetto, confermare il capo della sentenza Controparte_2
n. 1593/2023 pubblicata il 20 settembre 2023 a definizione del procedimento ex art. 702 bis e ss. c.p.c., iscritto al R.G. n. 5056/2020 del Tribunale di Treviso, ove è stato accertato il difetto di legittimazione passiva di rispetto Controparte_5
alla pretesa azionata da Controparte_2
nel merito, in via principale:
➢ accogliere il terzo e quarto motivo di appello di e, per Parte_1
l'effetto, accertare il difetto dei presupposti per la disapplicazione degli articoli 5 e 6 del
D.L. 511/1988 e rigettare integralmente le domande avanzate da Controparte_2
nel merito, in via subordinata:
➢ in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte da nei Controparte_2
confronti di accertare il diritto di Controparte_5 [...]
di essere manlevata e tenuta indenne da Controparte_5 [...]
– domanda riproposta ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. - da qualsivoglia Parte_1 pregiudizio a lei derivante dal presente giudizio e, per l'effetto, condannare
[...]
a pagare a ogni somma che Parte_1 Controparte_5 quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare a qualunque titolo, anche in solido con essa,
3 in favore di oltre che a risarcire gli ulteriori danni ulteriori patiti e Controparte_2 patiendi, compresa ogni spesa e costo per l'assistenza legale dell'esponente.
In ogni caso:
➢ emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
➢ con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e
i.v.a. con riferimento al presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 04.08.2020 davanti al Tribunale di
Treviso, chiedeva la condanna di e/o di Controparte_2 Parte_2 [...] alla restituzione della somma di €49.920,37, maggiorata Controparte_3
degli interessi moratori, versata a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica relativamente al periodo marzo 2010 - dicembre 2011, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta - l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della Direttiva
2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17, così come riconosciuto in più occasioni dalla stessa Corte di Cassazione.
Si costituivano ed chiedendo Parte_2 Controparte_3
entrambe il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Treviso, disposto il mutamento del rito, con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da (la quale Parte_2
si era nel frattempo fusa per incorporazione nella società , Parte_1
accertava il difetto di titolarità, dal lato passivo del rapporto giuridico controverso, in capo a e condannava a restituire a Controparte_3 Parte_1 la somma di €49.920,37 oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 cod. Controparte_2
civ. a decorrere dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo, compensando interamente le spese processuali tra e ed in Controparte_2 Controparte_3
4 ragione della metà tra e a carico della quale Controparte_2 Parte_1
veniva posta la quota residua
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo Parte_1
appello, affidato a cinque motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo si duole del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
2.2 Col il secondo motivo contesta la decisione laddove ha individuato nella convenuta il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate dall'attrice a titolo di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, affermando che il rapporto negoziale intercorso tra e in forza del quale ha Pt_1 Controparte_5 Controparte_2 eseguito i pagamenti in favore di quest'ultima, non è qualificabile come una mera cessione di credito bensì come un vero e proprio contratto di factoring, in base al quale ha CP_3 agito quale mandataria per l'incasso e non quale effettiva nuova titolare del credito ceduto.
L'appellante deduce che tale statuizione si pone in contrasto con i principi secondo cui: a) rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta;
b) il contratto di
"factoring", ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicchè il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non "del cedente verso il factor", ma del debitore ceduto verso quest'ultimo.
Rileva altresì che le fatture versate in atti recano l'espressa indicazione che “Il pagamento per essere liberatorio deve essere effettuato esclusivamente al […] nella sua CP_6 qualità di cessionario del credito”, dando evidenza dell'acquisto, da parte di Controparte_3
della titolarità dei crediti ceduti.
2.3 Con il terzo motivo denuncia l'erroneità della decisione nella parte in cui ha disapplicato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 per contrasto con l'art. 1, 2, della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla C.G.U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa
5 C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17, sulla base del rilievo che l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla C.G.U.E. sia immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e imponga al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa, senza considerare che la direttiva in questione rientra nel novero di quelle non self-executing che non sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno.
2.4 Con il quarto motivo lamenta che il tribunale abbia ritenuto che l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE sia immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed imponga al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che risultino in contrasto o incompatibili con essa, senza avvedersi che i casi esaminati della CGUE riguardano autonomi tributi istituiti parallelamente all'accisa, a differenza dell'addizionale, che ha natura accessoria.
2.4 Con il quinto motivo censura il capo della sentenza che l'ha condannata alla parziale rifusione delle spese di lite, in quanto alla luce dell'art. 14, comma 4 del d. lgs. 26 ottobre
1995 n. 504, che non contempla la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico, risulta giustificato il suo rifiuto di aderire spontaneamente alle richieste dell'attrice.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_2
sentenza impugnata.
Essa ha inoltre svolto appello incidentale condizionato all'accoglimento del secondo motivo di gravame principale, denunciando l'erroneità del capo della sentenza che ha accertato l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di Controparte_3
e chiedendo la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di €49.920,37,
[...]
maggiorata degli interessi moratori.
4. Si è costituita la quale ha contestato la Controparte_5
fondatezza del secondo motivo di gravame principale formulato da Controparte_7
[..
[...] [
e dell'unico motivo di appello incidentale condizionato avanzato da
[...] Controparte_2
aderendo al terzo ed al quarto motivo di gravame principale.
Essa ha inoltre riproposto, in via subordinata, la domanda già avanzata in primo grado e rimasta assorbita, diretta ad essere tenuta indenne da da ogni Parte_1
conseguenza derivante dalla sua eventuale soccombenza, sia in forza della clausola di garanzia contenuta nel contratto di factoring stipulato tra le due società, sia ex lege.
5. Il primo motivo di gravame principale è infondato.
L'art. 21 delle condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti prevede che: “Per ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso”.
L'appellante contesta l'applicabilità di tale clausola negoziale, giacché l'azione di ripetizione di indebito non trova la sua fonte nel contratto, bensì direttamente nell'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988, e deduce che i criteri dettati dall'art. 20 c.p.c. individuano alternativamente nel Tribunale di Bolzano, di Milano o di Venezia (luoghi in cui le tre società hanno la loro sede legale) il giudice competente.
Sennonché il tenore letterale della clausola in esame, che fa riferimento a tutte le controversie collegate all'interpretazione ed esecuzione del contratto, consente di ricondurre pure la controversia in esame nella sua sfera di previsione, giacché il meccanismo della rivalsa, mediante il quale il fornitore, che ex lege è l'unico soggetto obbligato verso l'amministrazione finanziaria al pagamento dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, ne ha riversato l'onere a postula proprio l'esistenza del Controparte_2 contratto, il quale precisa che “E' a carico dell'impresa, ed in fattura sarà esposta con voce separata, ogni imposta sui consumi di energia elettrica” (v. art. 9.2).
Sicché l'azione civilistica di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, pur non essendo fondata sulla affermazione dell'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale è stata eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, risulta comunque inscindibilmente connessa al contratto di fornitura.
In senso conforme si è espressa la giurisprudenza di legittimità, laddove ha riconosciuto che la clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale tutte le
7 controversie inerenti il contratto, e non già le sole controversie fondate sul o scaturenti dal contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri (Cass. 09/12/2010, n. 24869).
6. Il secondo motivo di gravame principale è fondato.
E' incontestato che le somme di cui ha chiesto la restituzione sono state Controparte_2
corrisposte dalla medesima a in virtù del Controparte_3
contratto di factoring stipulato da quest'ultima con Parte_2
censura la valutazione operata dal tribunale che Parte_1 [...] abbia agito in veste di mera rappresentante dell'appellante, Controparte_3
evidenziando come il contratto di "factoring", ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il factor, ma del debitore ceduto verso quest'ultimo.
La doglianza è meritevole di accoglimento.
In tema di contratti, anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sulla cessione dei crediti di impresa, il 'factoring' rimane un contratto atipico il cui nucleo essenziale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivanti o derivandi dall'esercizio dell'impresa. Ne consegue che, ai fini della qualificazione del contratto, che dipende dagli effetti giuridici, e non da quelli pratico-economici, il giudice deve fare riferimento all'intento negoziale delle parti che renda palese il risultato concreto perseguito, valutando in particolare se esse abbiano optato per quello 'vendendi', per quello 'mandati' o per altro ancora (cfr. Cass. n. 17116/2004).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che il factor, così come conformatosi nella prassi commerciale, non è il mandatario del cedente (Cass. 02/10/2015
n. 19716); in particolare, ha affermato che il contratto di "factoring", ove postuli una
8 cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non "del cedente verso il factor", ma del debitore ceduto verso quest'ultimo. Pertanto, le clausole contrattuali devono essere scrutinate alla luce di questo tratto saliente del negozio, ove il trasferimento della titolarità dei crediti, a fronte di un corrispettivo di cessione, costituisce l'elemento primario del contratto. E, in effetti, nella prassi la prestazione principale richiesta al factor rimane la cessione dei crediti, con tutti gli effetti traslativi che ne conseguono, nei confronti dei terzi debitori ceduti, anche se il factoring presenta un più ampio e variabile contenuto in senso economico e in senso giuridico per le due parti contrattuali. Se si tratta di factoring pro soluto, al momento dell'incasso o al momento successivo pattuito, il factor corrisponde al cedente il prezzo di cessione, diminuito degli anticipi e dei cosiddetti interessi, nonché della commissione. L'eventuale anticipazione costituisce un pagamento parziale, in forma anticipata, del prezzo di trasferimento del credito. Se si tratta di factoring pro solvendo, in caso di incasso si ripete lo schema precedente;
mentre, in caso di mancato incasso, la
"rivalsa" prevista ha ad oggetto quanto il cedente ha percepito in via anticipata, oltre le spese e commissioni e interessi maturati e convenuti (cfr. Cass. 26 maggio 2020, n. 9875).
Nel caso di specie, dalle fatture dimesse dalla stessa ricorrente risulta a chiare lettere che si tratta di “Credito Ceduto alla e Controparte_3 che “Il pagamento per essere liberatorio deve essere effettuato esclusivamente al predetto nella sua qualità di cessionario del credito”. CP_6
Anche il documento n. 4 prodotto in primo grado da attesta Parte_2
l'intervenuta cessione a di tutti i crediti vantati dall'odierna appellante nei confronti CP_3
di Controparte_2
Si versa dunque nell'ipotesi in cui il contratto di factoring, postulando una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del "factor", attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito proprio del debitore ceduto verso il "factor" (così Cass. 19716/2015).
9 E poiché colui che è legittimato passivo rispetto all'azione di indebito obiettivo, la quale è un'azione personale che resta circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, è il soggetto che ha effettivamente ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass.
n. 11073 del 2003; Cass. n. 17146 del 2003; Cass. n. 25170 del 2016), nel caso in esame è
il soggetto nei confronti del quale Controparte_3 Controparte_2
deve far valere la propria pretesa restitutoria.
E' irrilevante il fatto, accertato dal giudice di prime cure con statuizione che non è stata fatta oggetto di specifica censura, che abbia Controparte_3
corrisposto a le somme ricevute a titolo di addizionale per Parte_1 consentire a quest'ultima di adempiere agli obblighi verso l'Erario, perché l'accipiens è il soggetto che ha ricevuto il pagamento da Controparte_2
7. Vanno a questo punto esaminati il terzo ed il quarto motivo di gravame principale formulati da ai quali Parte_1 Controparte_3
ha dichiarato di aderire.
7.1 Si osserva in primis che l'appello adesivo tardivo formulato da Controparte_3
è senza dubbio ammissibile, giacché, come recentemente chiarito dalla
[...]
Sezioni Unite della Suprema Corte, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (cfr. Cass.
S.U. n. 8486 del 28/03/2024).
7.2 Quanto al merito delle censure sollevate, conviene innanzitutto rammentare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88
(convertito con modificazioni dalla legge n. 20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del
27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25.2.1992
(successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008),
10 ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva
2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n.
23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale (Cass. n.
15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n. 8399/2021; Cass.n.
31609/2022; Cass. n. 25149/2023), l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise
o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto del
11 11.6.2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n.
511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
7.3 Nel corso del presente giudizio d'appello è intervenuta la sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22 (
[...]
che - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di Controparte_8
un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la
Direttiva n. 2008/118/CE – ha enunciato principi che imporrebbero una revisione dell'orientamento fino a qui seguito dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo tale indirizzo: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n.
25149/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della
12 menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
7.4 La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto
UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore
13 sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, è da ritenersi contraria al principio di effettività.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n.
6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non potrebbe trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
7.5 Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' Parte_3
(«In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore
[...]
finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell Parte_3
; in senso conforme v. anche Cass. n. 24373 dell'11/09/2024).
[...]
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione
14 straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Parte_3
in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione
[...] soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di
Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in applicazione del CP_9
principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022,
15 cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
7.5. Sennonché nel frattempo la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n.
43/2025 del 15/04/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
8. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va accolto l'appello incidentale condizionato svolto da e di conseguenza Controparte_2 Controparte_3 va condannata a corrispondere a quest'ultima la somma di €49.920,37, maggiorata
[...]
degli interessi moratori.
9. La domanda di manleva che ha svolto nei Controparte_3
confronti di è meritevole di accoglimento. Parte_1
In primo luogo va preso atto che non ne ha mai contestato la Parte_1
fondatezza.
16 Risulta inoltre ex actis che con il contratto di factoring stipulato dalle due società in data
21.02.2007, ha espressamente garantito a con Parte_1 Controparte_3 espressa rinuncia ad ogni eccezione: “a) che i crediti, anche futuri, oggetto di cessione siano certi, liquidi ed esigibili a scadenza;
b) che l'importo dei crediti sia incontestabilmente dovuto dal debitore al Fornitore” (v. art. 3 del doc. 1 del fascicolo di primo grado di . Controparte_3
Pertanto nella fattispecie in esame opera la garanzia contrattuale prestata da
[...]
essendo tenuta a restituire al cliente del servizio di fornitura di Parte_1 Controparte_3
energia elettrica la quota di credito ceduto inerente alle addizionali.
10. In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato svolto da e del quinto motivo di Controparte_2
gravame proposto da ed in riforma della sentenza impugnata: Parte_1
1) respinge la domanda di ripetizione di indebito proposta da nei confronti di Controparte_2
Parte_1
2) accoglie la domanda di ripetizione di indebito proposta da nei confronti di Controparte_2
e, per l'effetto, condanna quest'ultima a Controparte_3 corrispondere alla prima la somma di €49.920,37 oltre agli interessi al tasso legale di cui
17 all'art. 1284 cod. civ. a decorrere dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo;
3) condanna a tenere indenne Parte_1 Controparte_3 da quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere a in conseguenza
[...] Controparte_2
della statuizione di cui sopra;
4) compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di primo grado;
5) compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 493 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(che ha fuso per incorporazione già Parte_1 Controparte_1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Barotti, Nicola Calabrò e Alberto Barotti contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fruscione
e contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Alberto Giovanardi e Cristiano Ruspi
1
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1593/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 19.09.2023 e depositata in data 20.09.2023.
Conclusioni di Parte_1
“NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1. In riforma della sentenza impugnata, accertarsi che nessun pagamento è mai stato effettuato a favore di (che ha fuso per incorporazione Parte_1 [...]
già già per le CP_1 Parte_2 Controparte_4
causali di cui al Ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado e che, conseguentemente, difetta in capo ad la titolarità passiva Parte_1 del rapporto e dell'azione ex articolo 2033 del codice civile e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto da a per alcun titolo o ragione. Parte_1 Controparte_2
2. Accertato, in ogni caso, il difetto dei presupposti per la disapplicazione degli articoli 5 e
6 del D.L. 511/1988 per le motivazioni dedotte in narrativa, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettarsi integralmente le domande avanzate da in primo grado Controparte_2
in quanto infondate.
IN OGNI CASO
3. Per le ragioni di cui in narrativa, riformarsi la statuizione sulle spese di lite di primo grado, dichiarandole integralmente compensate tra le parti e con compensazione altresì delle spese per il presente grado, anche in caso di rigetto dell'appello.
IN VIA ISTRUTTORIA
Come da Atto di citazione in appello notificato in data 18 marzo 2024”.
Conclusioni di Controparte_2
“a) in via principale, rigettare l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo Controparte_2
grado;
b) in via subordinata e per l'eventualità dell'accoglimento del secondo motivo di appello proposto da previo rigetto degli altri motivi confermare la Parte_1 disapplicazione dell'art. 6, comma 1, del DL n. 511/1988, in quanto in contrasto con l'art.
2 1, p. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia della
UE, con conseguente illegittimità della rivalsa effettuata dal fornitore Parte_2 nei confronti di a Socio unico e, in accoglimento dell'appello incidentale Controparte_2
condizionato dichiarare il diritto di a socio unico alla restituzione della Controparte_2
somma pagata a con condanna di Controparte_5 quest'ultima a restituire la somma di € 49.920,37 (quarantanovemilanovecentoventi/37) relativa al periodo marzo 2010 - dicembre 2011, in quanto indebitamente corrisposta, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari come per legge”.
Conclusioni di Controparte_3
“in via pregiudiziale:
➢ rigettare il secondo motivo di appello di e l'appello Parte_1
incidentale condizionato di e, per l'effetto, confermare il capo della sentenza Controparte_2
n. 1593/2023 pubblicata il 20 settembre 2023 a definizione del procedimento ex art. 702 bis e ss. c.p.c., iscritto al R.G. n. 5056/2020 del Tribunale di Treviso, ove è stato accertato il difetto di legittimazione passiva di rispetto Controparte_5
alla pretesa azionata da Controparte_2
nel merito, in via principale:
➢ accogliere il terzo e quarto motivo di appello di e, per Parte_1
l'effetto, accertare il difetto dei presupposti per la disapplicazione degli articoli 5 e 6 del
D.L. 511/1988 e rigettare integralmente le domande avanzate da Controparte_2
nel merito, in via subordinata:
➢ in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte da nei Controparte_2
confronti di accertare il diritto di Controparte_5 [...]
di essere manlevata e tenuta indenne da Controparte_5 [...]
– domanda riproposta ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. - da qualsivoglia Parte_1 pregiudizio a lei derivante dal presente giudizio e, per l'effetto, condannare
[...]
a pagare a ogni somma che Parte_1 Controparte_5 quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare a qualunque titolo, anche in solido con essa,
3 in favore di oltre che a risarcire gli ulteriori danni ulteriori patiti e Controparte_2 patiendi, compresa ogni spesa e costo per l'assistenza legale dell'esponente.
In ogni caso:
➢ emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
➢ con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e
i.v.a. con riferimento al presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 04.08.2020 davanti al Tribunale di
Treviso, chiedeva la condanna di e/o di Controparte_2 Parte_2 [...] alla restituzione della somma di €49.920,37, maggiorata Controparte_3
degli interessi moratori, versata a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica relativamente al periodo marzo 2010 - dicembre 2011, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta - l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della Direttiva
2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17, così come riconosciuto in più occasioni dalla stessa Corte di Cassazione.
Si costituivano ed chiedendo Parte_2 Controparte_3
entrambe il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Treviso, disposto il mutamento del rito, con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da (la quale Parte_2
si era nel frattempo fusa per incorporazione nella società , Parte_1
accertava il difetto di titolarità, dal lato passivo del rapporto giuridico controverso, in capo a e condannava a restituire a Controparte_3 Parte_1 la somma di €49.920,37 oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 cod. Controparte_2
civ. a decorrere dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo, compensando interamente le spese processuali tra e ed in Controparte_2 Controparte_3
4 ragione della metà tra e a carico della quale Controparte_2 Parte_1
veniva posta la quota residua
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo Parte_1
appello, affidato a cinque motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo si duole del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
2.2 Col il secondo motivo contesta la decisione laddove ha individuato nella convenuta il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate dall'attrice a titolo di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, affermando che il rapporto negoziale intercorso tra e in forza del quale ha Pt_1 Controparte_5 Controparte_2 eseguito i pagamenti in favore di quest'ultima, non è qualificabile come una mera cessione di credito bensì come un vero e proprio contratto di factoring, in base al quale ha CP_3 agito quale mandataria per l'incasso e non quale effettiva nuova titolare del credito ceduto.
L'appellante deduce che tale statuizione si pone in contrasto con i principi secondo cui: a) rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta;
b) il contratto di
"factoring", ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicchè il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non "del cedente verso il factor", ma del debitore ceduto verso quest'ultimo.
Rileva altresì che le fatture versate in atti recano l'espressa indicazione che “Il pagamento per essere liberatorio deve essere effettuato esclusivamente al […] nella sua CP_6 qualità di cessionario del credito”, dando evidenza dell'acquisto, da parte di Controparte_3
della titolarità dei crediti ceduti.
2.3 Con il terzo motivo denuncia l'erroneità della decisione nella parte in cui ha disapplicato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 per contrasto con l'art. 1, 2, della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla C.G.U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa
5 C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17, sulla base del rilievo che l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla C.G.U.E. sia immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e imponga al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa, senza considerare che la direttiva in questione rientra nel novero di quelle non self-executing che non sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno.
2.4 Con il quarto motivo lamenta che il tribunale abbia ritenuto che l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE sia immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed imponga al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che risultino in contrasto o incompatibili con essa, senza avvedersi che i casi esaminati della CGUE riguardano autonomi tributi istituiti parallelamente all'accisa, a differenza dell'addizionale, che ha natura accessoria.
2.4 Con il quinto motivo censura il capo della sentenza che l'ha condannata alla parziale rifusione delle spese di lite, in quanto alla luce dell'art. 14, comma 4 del d. lgs. 26 ottobre
1995 n. 504, che non contempla la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico, risulta giustificato il suo rifiuto di aderire spontaneamente alle richieste dell'attrice.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_2
sentenza impugnata.
Essa ha inoltre svolto appello incidentale condizionato all'accoglimento del secondo motivo di gravame principale, denunciando l'erroneità del capo della sentenza che ha accertato l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di Controparte_3
e chiedendo la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di €49.920,37,
[...]
maggiorata degli interessi moratori.
4. Si è costituita la quale ha contestato la Controparte_5
fondatezza del secondo motivo di gravame principale formulato da Controparte_7
[..
[...] [
e dell'unico motivo di appello incidentale condizionato avanzato da
[...] Controparte_2
aderendo al terzo ed al quarto motivo di gravame principale.
Essa ha inoltre riproposto, in via subordinata, la domanda già avanzata in primo grado e rimasta assorbita, diretta ad essere tenuta indenne da da ogni Parte_1
conseguenza derivante dalla sua eventuale soccombenza, sia in forza della clausola di garanzia contenuta nel contratto di factoring stipulato tra le due società, sia ex lege.
5. Il primo motivo di gravame principale è infondato.
L'art. 21 delle condizioni generali del contratto sottoscritto dalle parti prevede che: “Per ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso”.
L'appellante contesta l'applicabilità di tale clausola negoziale, giacché l'azione di ripetizione di indebito non trova la sua fonte nel contratto, bensì direttamente nell'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988, e deduce che i criteri dettati dall'art. 20 c.p.c. individuano alternativamente nel Tribunale di Bolzano, di Milano o di Venezia (luoghi in cui le tre società hanno la loro sede legale) il giudice competente.
Sennonché il tenore letterale della clausola in esame, che fa riferimento a tutte le controversie collegate all'interpretazione ed esecuzione del contratto, consente di ricondurre pure la controversia in esame nella sua sfera di previsione, giacché il meccanismo della rivalsa, mediante il quale il fornitore, che ex lege è l'unico soggetto obbligato verso l'amministrazione finanziaria al pagamento dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, ne ha riversato l'onere a postula proprio l'esistenza del Controparte_2 contratto, il quale precisa che “E' a carico dell'impresa, ed in fattura sarà esposta con voce separata, ogni imposta sui consumi di energia elettrica” (v. art. 9.2).
Sicché l'azione civilistica di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, pur non essendo fondata sulla affermazione dell'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale è stata eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, risulta comunque inscindibilmente connessa al contratto di fornitura.
In senso conforme si è espressa la giurisprudenza di legittimità, laddove ha riconosciuto che la clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale tutte le
7 controversie inerenti il contratto, e non già le sole controversie fondate sul o scaturenti dal contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri (Cass. 09/12/2010, n. 24869).
6. Il secondo motivo di gravame principale è fondato.
E' incontestato che le somme di cui ha chiesto la restituzione sono state Controparte_2
corrisposte dalla medesima a in virtù del Controparte_3
contratto di factoring stipulato da quest'ultima con Parte_2
censura la valutazione operata dal tribunale che Parte_1 [...] abbia agito in veste di mera rappresentante dell'appellante, Controparte_3
evidenziando come il contratto di "factoring", ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il factor, ma del debitore ceduto verso quest'ultimo.
La doglianza è meritevole di accoglimento.
In tema di contratti, anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sulla cessione dei crediti di impresa, il 'factoring' rimane un contratto atipico il cui nucleo essenziale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivanti o derivandi dall'esercizio dell'impresa. Ne consegue che, ai fini della qualificazione del contratto, che dipende dagli effetti giuridici, e non da quelli pratico-economici, il giudice deve fare riferimento all'intento negoziale delle parti che renda palese il risultato concreto perseguito, valutando in particolare se esse abbiano optato per quello 'vendendi', per quello 'mandati' o per altro ancora (cfr. Cass. n. 17116/2004).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che il factor, così come conformatosi nella prassi commerciale, non è il mandatario del cedente (Cass. 02/10/2015
n. 19716); in particolare, ha affermato che il contratto di "factoring", ove postuli una
8 cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del factor, attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non "del cedente verso il factor", ma del debitore ceduto verso quest'ultimo. Pertanto, le clausole contrattuali devono essere scrutinate alla luce di questo tratto saliente del negozio, ove il trasferimento della titolarità dei crediti, a fronte di un corrispettivo di cessione, costituisce l'elemento primario del contratto. E, in effetti, nella prassi la prestazione principale richiesta al factor rimane la cessione dei crediti, con tutti gli effetti traslativi che ne conseguono, nei confronti dei terzi debitori ceduti, anche se il factoring presenta un più ampio e variabile contenuto in senso economico e in senso giuridico per le due parti contrattuali. Se si tratta di factoring pro soluto, al momento dell'incasso o al momento successivo pattuito, il factor corrisponde al cedente il prezzo di cessione, diminuito degli anticipi e dei cosiddetti interessi, nonché della commissione. L'eventuale anticipazione costituisce un pagamento parziale, in forma anticipata, del prezzo di trasferimento del credito. Se si tratta di factoring pro solvendo, in caso di incasso si ripete lo schema precedente;
mentre, in caso di mancato incasso, la
"rivalsa" prevista ha ad oggetto quanto il cedente ha percepito in via anticipata, oltre le spese e commissioni e interessi maturati e convenuti (cfr. Cass. 26 maggio 2020, n. 9875).
Nel caso di specie, dalle fatture dimesse dalla stessa ricorrente risulta a chiare lettere che si tratta di “Credito Ceduto alla e Controparte_3 che “Il pagamento per essere liberatorio deve essere effettuato esclusivamente al predetto nella sua qualità di cessionario del credito”. CP_6
Anche il documento n. 4 prodotto in primo grado da attesta Parte_2
l'intervenuta cessione a di tutti i crediti vantati dall'odierna appellante nei confronti CP_3
di Controparte_2
Si versa dunque nell'ipotesi in cui il contratto di factoring, postulando una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del "factor", attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito proprio del debitore ceduto verso il "factor" (così Cass. 19716/2015).
9 E poiché colui che è legittimato passivo rispetto all'azione di indebito obiettivo, la quale è un'azione personale che resta circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, è il soggetto che ha effettivamente ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass.
n. 11073 del 2003; Cass. n. 17146 del 2003; Cass. n. 25170 del 2016), nel caso in esame è
il soggetto nei confronti del quale Controparte_3 Controparte_2
deve far valere la propria pretesa restitutoria.
E' irrilevante il fatto, accertato dal giudice di prime cure con statuizione che non è stata fatta oggetto di specifica censura, che abbia Controparte_3
corrisposto a le somme ricevute a titolo di addizionale per Parte_1 consentire a quest'ultima di adempiere agli obblighi verso l'Erario, perché l'accipiens è il soggetto che ha ricevuto il pagamento da Controparte_2
7. Vanno a questo punto esaminati il terzo ed il quarto motivo di gravame principale formulati da ai quali Parte_1 Controparte_3
ha dichiarato di aderire.
7.1 Si osserva in primis che l'appello adesivo tardivo formulato da Controparte_3
è senza dubbio ammissibile, giacché, come recentemente chiarito dalla
[...]
Sezioni Unite della Suprema Corte, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (cfr. Cass.
S.U. n. 8486 del 28/03/2024).
7.2 Quanto al merito delle censure sollevate, conviene innanzitutto rammentare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88
(convertito con modificazioni dalla legge n. 20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del
27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25.2.1992
(successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008),
10 ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva
2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n.
23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale (Cass. n.
15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n. 8399/2021; Cass.n.
31609/2022; Cass. n. 25149/2023), l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise
o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto del
11 11.6.2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n.
511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
7.3 Nel corso del presente giudizio d'appello è intervenuta la sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22 (
[...]
che - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di Controparte_8
un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la
Direttiva n. 2008/118/CE – ha enunciato principi che imporrebbero una revisione dell'orientamento fino a qui seguito dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo tale indirizzo: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n.
25149/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della
12 menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
7.4 La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto
UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore
13 sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, è da ritenersi contraria al principio di effettività.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n.
6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non potrebbe trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
7.5 Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' Parte_3
(«In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore
[...]
finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell Parte_3
; in senso conforme v. anche Cass. n. 24373 dell'11/09/2024).
[...]
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione
14 straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Parte_3
in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione
[...] soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di
Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in applicazione del CP_9
principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022,
15 cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
7.5. Sennonché nel frattempo la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n.
43/2025 del 15/04/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
8. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va accolto l'appello incidentale condizionato svolto da e di conseguenza Controparte_2 Controparte_3 va condannata a corrispondere a quest'ultima la somma di €49.920,37, maggiorata
[...]
degli interessi moratori.
9. La domanda di manleva che ha svolto nei Controparte_3
confronti di è meritevole di accoglimento. Parte_1
In primo luogo va preso atto che non ne ha mai contestato la Parte_1
fondatezza.
16 Risulta inoltre ex actis che con il contratto di factoring stipulato dalle due società in data
21.02.2007, ha espressamente garantito a con Parte_1 Controparte_3 espressa rinuncia ad ogni eccezione: “a) che i crediti, anche futuri, oggetto di cessione siano certi, liquidi ed esigibili a scadenza;
b) che l'importo dei crediti sia incontestabilmente dovuto dal debitore al Fornitore” (v. art. 3 del doc. 1 del fascicolo di primo grado di . Controparte_3
Pertanto nella fattispecie in esame opera la garanzia contrattuale prestata da
[...]
essendo tenuta a restituire al cliente del servizio di fornitura di Parte_1 Controparte_3
energia elettrica la quota di credito ceduto inerente alle addizionali.
10. In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato svolto da e del quinto motivo di Controparte_2
gravame proposto da ed in riforma della sentenza impugnata: Parte_1
1) respinge la domanda di ripetizione di indebito proposta da nei confronti di Controparte_2
Parte_1
2) accoglie la domanda di ripetizione di indebito proposta da nei confronti di Controparte_2
e, per l'effetto, condanna quest'ultima a Controparte_3 corrispondere alla prima la somma di €49.920,37 oltre agli interessi al tasso legale di cui
17 all'art. 1284 cod. civ. a decorrere dalla data di costituzione in mora al saldo effettivo;
3) condanna a tenere indenne Parte_1 Controparte_3 da quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere a in conseguenza
[...] Controparte_2
della statuizione di cui sopra;
4) compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di primo grado;
5) compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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