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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/11/2024, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
composto dai Sigg.:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Viviana Cusolito Giudice
dott. Simona Monforte Giudice est.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1890 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SCARCELLA ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 04/06/2024 i coniugi , nata a [...] il 18 maggio Parte_1
1983, e , nato a [...] il [...], premesso di avere Controparte_1
contratto matrimonio nel Comune di IA OS (ME) il 10/06/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 12, parte 2, serie A, anno 2006; che dall'unione erano
Per_ nati due figli: nato a [...] il [...], e nato a [...] Persona_2
1 il 3 giugno 2010; che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale
di Messina con sentenza n. 1394/2023 pubblicata il 13/07/2023; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso,
chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26/06/2024.
Alla suddetta udienza del 28/10/2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1394/2023 pubblicata il
13/07/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
2 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/06/2024,
provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di
IA OS (ME) il 10/06/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
12, parte 2, serie A, anno 2006, tra , nata a [...] il 18 maggio Parte_1
1983, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di IA OS (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 4/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
composto dai Sigg.:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Viviana Cusolito Giudice
dott. Simona Monforte Giudice est.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1890 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SCARCELLA ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 04/06/2024 i coniugi , nata a [...] il 18 maggio Parte_1
1983, e , nato a [...] il [...], premesso di avere Controparte_1
contratto matrimonio nel Comune di IA OS (ME) il 10/06/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 12, parte 2, serie A, anno 2006; che dall'unione erano
Per_ nati due figli: nato a [...] il [...], e nato a [...] Persona_2
1 il 3 giugno 2010; che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale
di Messina con sentenza n. 1394/2023 pubblicata il 13/07/2023; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso,
chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26/06/2024.
Alla suddetta udienza del 28/10/2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1394/2023 pubblicata il
13/07/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
2 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/06/2024,
provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di
IA OS (ME) il 10/06/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
12, parte 2, serie A, anno 2006, tra , nata a [...] il 18 maggio Parte_1
1983, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di IA OS (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 4/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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