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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11279/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N.11279 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
tra
“ , in persona del suo legale rapp.te sita in Via OC Parte_1
Jemma 76, Palermo (P.I. ) elett.te domiciliata in Via Nicolò Turrisi, 38/b, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Francesco Paolo Bondì (C.F. – P.I. – C.F._1 P.IVA_2
che la rappresenta e difende giusto mandato in calce Email_1 all'atto di citazione attrice
Contro
( nato a LI SA (PA) in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
20.03.1946 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Palermo, via Giovanni Pacini, 67 presso lo studio dell'avv. Francesco Salvo ( - C.F._3
pagina 1 di 13 – fax 0916125969) che lo rappresenta e difende in forza della Email_2 procura in atti rilasciata su foglio separato
-convenuto-
E contro nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Fonti n. 2; nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Casal Samperi n. 9; nato a [...] il [...] e residente Controparte_4 in Terrasini, vicolo Oreto n. 21; nata a [...] il 25 settembre Parte_2
1962 ed ivi residente in [...]delle Piante n. 1, quali eredi di nata a Persona_1
LI SA il 22.08.1939 (C.F. ed ivi deceduta in data C.F._4
27.07.2024, tutti, difesi e rappresentati dall'Avv. Sandro Silvestri (C.F.: ), C.F._5 del Foro di Termini Imerese, in virtù di procura alle liti rilasciata in data 4 gennaio 2025, su atto separato, e presso il cui studio in via Carlo V° n. 34 a LI SA (PA) eleggono domicilio
E nei confronti di
domiciliato in Palermo via OC Iemma n. 88 CP_5
Terzo chiamato –contumace
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni
Conclusioni: parte attrice: 1) Condannare, in solido, , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 CP_4 nq. di eredi di e – previa declaratoria di responsabilità a carico degli stessi, per i
[...] Persona_1 Controparte_1 titoli e le causali di cui in atto di citazione - al risarcimento dei danni subiti dal locale commerciale sito in Palermo, Via OC Jemma, tra i numeri 74 e 80, adibito all'esposizione e alla vendita di mobili e complementi d'arredo, denominato“ , nella misura di €. 19.361,17 come infra specificato. Parte_1
2) Ritenere e dichiarare che la ditta ha diritto al risarcimento del danno da lucro cessante per fermo tecnico Parte_1 prodottosi a causa delle infiltrazioni d'acqua verificatesi nel mese di Aprile 2017 che hanno costretto alla chiusura al pubblico con notevoli disagi anche nei mesi successivi nella misura come infra precisato;
3) Ritenere e dichiarare che la ditta ha diritto al risarcimento del danno da lucro cessante per fermo tecnico Parte_1 relativo al periodo di tempo necessario all'effettuazione dei lavori che determinerà un ulteriore periodo di chiusura dell'attività commerciale.
4) Alle superiori somme dovranno aggiungersi le spese e compensi per l'attività stragiudiziale, il procedimento di ATP, la spesa d'acconto CTU posti in essere e pari a €. 3.976,31 come precisato in atto di citazione. Con riconoscimento dei danni da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, da liquidarsi col riconoscimento degli interessi legali oltre svalutazione.
Parte convenuta : Controparte_1 Rigettare integral avverse – quantomeno nei confronti del sig. - in quanto Controparte_1 infondate in fatto ed illegittime in diritto per i motivi rappresentati nella comparsa di risposta;
In subordine ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nell'eventualità in cui fosse accertata la CP_5 sussistenza dei danni lamentati dalla e del nesso di causa tra questi e Parte_1 Parte_1 l'immobile dei sig.ri Per_1
pagina 2 di 13 in ulteriore subordine, azzerare o ridurre le richieste risarcitorie attoree alle voci provate o comunque ad una cifra congrua in relazione alle eccezioni e difese, anche ex art. 1227 c.c., indicate nella parte motiva della comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa oltre accessori come per legge.
Parte convenuta , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 CP_4
nq. di eredi di :
[...] Persona_1 iarare il difetto passiva della dante causa (e conseguentemente degli Persona_1 odierni convenuti) nella presente controversia, in ragione della ma di fatto degli stessi con l'immobile di via OC Jemma n. 88 in Palermo, nonché dei relativi poteri di controllo e di intervento (ex art. 2051 c.c.).
-Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
-In via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. quale proprietario (per i ¾ dell'intero), e possessore esclusivo Controparte_1 dell'intero immobile, per avere in esso la sorella (proprietaria per ¼) dalla disponibilità e Per_1 governo del bene, per avere intrattenuto in via esclusiva i rapporti derivanti dal contratto di locazione senza il consenso della sorella, per avere intrattenuto in via esclusiva i rapporti sia con il Condominio di via OC Jemma e sia con la ditta Sgadari esecutrice dei lavori di manutenzione all'impianto idrico;
essendo quindi l'unico ad avere la disponibilità di fatto sull'immobile, oltreché giuridica, il potere fisico sullo stesso, e quindi, l'onere di impedire che da esso potessero derivare pregiudizi a terzi;
e/o del sig. quale conduttore CP_5 dell'immobile medesimo e come tale anch'egli tenuto ad impedire la cau nni lamentati, sia riparando il collettore della centralina idrica posta all'esterno del muro che dava sulla chiostrina, luogo ben visibile e di libero accesso, e la cui riparazione non imponeva opere murarie, sia mantenendo ferma la chiusura della manopola della centralina idrica effettuata a seguito di intervento dei VVFF;
fermo restando la sussistenza di un concorso di colpa di parte attrice per i fatti per cui è causa,per non avere posto in essere alcun comportamento atto ad evitare ulteriori danni tali da escludere o ridurre ogni eventuale addebito, e con manleva degli odierni comparenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , la società “ Parte_1
, quale locataria dell' immobile commerciale sito in Palermo, Via OC Jemma,
[...]
tra numeri 74 e 80, ed adibito all'esposizione ed alla vendita di mobili e complementi di pagina 3 di 13 arredo, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Palermo i fratelli e Persona_1
esponendo, in fatto, che a far data dal mese di aprile 2017 all'interno del Controparte_1
locale commerciale si verificavano copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio dell' appartamento del piano superiore, di proprietà dei convenuti e e che Persona_1 CP_1
attraversando il controsoffitto , ove erano allocate le linee degli impianti elettrici, si sversava nell'area del locale ove era esposto il mobilio, quadri e suppellettili. Riferiva, che di seguito all'evento , aveva conferito incarico ad un proprio consulente di parte , ing. il quale , Per_2
con riferimento alle cause delle infiltrazioni accertava che l''acqua proveniva da una perdita della tubazione di alimentazione del lavandino della cucina dell''appartamento dei convenuti, i quali resi edotti dell'evento, intervenivano per eseguire lavori di riparazione , ma che tuttavia, prima nel mese di agosto 2017e successivamente nell'agosto del 2018 si verificavano nuovi e più gravi episodi di infiltrazioni . Evidenziava che tutti gli episodi riferiti erano riscontrati anche dalle schede di intervento dei VV.F n °3568/1 del 22 APR
2017, n°8429/1 dell' 8 AGO 2017 e n°8319/1 del 10 AGO 2018, i quali intervenuti sui luoghi, anche al fine di accertare la presenza di eventuali pericoli considerato anche che l acqua era entrata in contatto con parti degli impianti elettrici, di allarme e di videosorveglianza, verificavano “la presenza delle infiltrazioni d'acqua proveniente dal piano superiore e saliti al piano superiore verificavano la presenza di acqua nelle pareti del vano bagno “ e per questo procedevano alla chiusura della chiave di arresto dell'appartamento del piano superiore e riferivano al proprietario di non aprire l'acqua se non prima avere riparato Controparte_1
la perdita (cfr Rapporto di intervento dei VV. F. del 22.04.17 e 8.8.2017). Lamentava che , seppure richiesto con racc.te a/r del 10 .
8.17 e 19.3.18 ai convenuti l'eliminazione delle cause ed il risarcimento di tutti i danni subiti , le richieste rimanevano prive di effetto e, per questo, continuando a sussistere una grave situazione di pericolo , con ricorso depositato in data 17.09.18 , instaurava un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 696 bis c.p.c., affinchè il CTU nominato provvedesse alla verifica e alla descrizione dello stato dei luoghi, al l'accertamento delle cause, della responsabilità dell'evento, alla specifica dei l avori necessari e alla quantificazione dei danni sussistenti e del periodo necessario alle riparazioni.
In tale sede, veniva nominato ctu l'ing. , il quale verificati i luoghi , riferiva Persona_3
che “ gli inconvenienti lamentati sono conseguenza di perdite di acqua sanitaria e di procedure adottate per la riparazione dei collettori, certamente, poco mirate alla risoluzione degli inconvenienti pagina 4 di 13 che si sono infatti ripresentati in Agosto 2017 dopo la loro comparsa nell' Aprile 2017 , ancora nell'
Agosto 2018” quantificando i danni nella misura complessiva di €. 17.700. Per le ragioni esposte , parte attrice chiedeva nel presente giudizio di accertare il verificarsi degli eventi sinistrosi dellaprile 207 all'agosto 2018 , di accertare la perdurante esistenza delle infiltrazioni, di stabilire le cause di detti fenomeni , di accertare i danni ai beni immobili e mobili (mobilio quadri, attrezzature elettriche etc…) e tutti i danni emergenti ed il lucro cessante e condannare i convenuti ciascuno per la percentuale di rispettiva responsabilità al risarcimento dei danni .
Incardinatasi la lite si costituiva il sig. il quale contestava in fatto ed in Controparte_1
diritto l'avversa domanda. In particolare, sosteneva in fatto che nel periodo in cui si verificavano le infiltrazioni l'appartamento dei sig.ri era locato al sig. ; Per_1 CP_5
che prima della locazione, ed in particolare nel giugno del 2016, il sig. aveva Per_1
effettuato, tramite la ditta Sgadari Settimo incaricata dalla società GDL Spa, lavori di rifacimento dell'impianto idraulico all'interno dell'appartamento, così come descritti nella fattura della che allegava;
che a seguito della segnalazione della perdita era intervenuta la ditta Sgadari per eseguire le riparazioni e che ne assicurava il buon esito. In punto di responsabilità ex art 2051 cc assumeva che , lo stato di custodia era venuto meno nel momento in cui aveva ceduto il godimento del bene al conduttore, , per questo CP_5 chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il predetto conduttore quale responsabile esclusivo dei danni lamentati. Contestava , poi, le risultanze dell'ATP ed il quantum risarcitorio ritenendolo eccessivo ed invocando il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del danneggiato.
Si costituiva, altresi', con comparsa di costituzione e risposta la signora , che Persona_1
deceduta nel corso del giudizio, dichiarato interrotto e riassunto il giudizio dall'attrice, si costituivano gli eredi legittimi , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e i quali nel confermare le precedenti difese insistevano
[...] Parte_2 nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del de cuis, adducendo che l'immobile in questione, di cui la era comproprietari per la quota di 1/4 , dopo la morte dei Persona_1
genitori , si trova nella disponibilità esclusiva del che lo deteneva e lo gestiva Controparte_1 autonomamente;
contestavano nel merito le domande risarcitorie , anche sul rilievo che,
l'appartamento era concesso in locazione, e la responsabilità dei danni verificatisi pagina 5 di 13 nell'immobile di parte attrice doveva essere attribuita al conduttore;
quanto alla dedotta responsabilità ne contestava il fondamento assumendo da un lato che trattandosi di riparazioni visibili, come anche accertato dal CTU nella relazione peritale nel giudizio di ATP, gli stessi erano a carico dell'inquilino in quanto riparazioni di ordinaria manutenzione;
dall'altro invocava la responsabilità di parte attrice per non avere provveduto ad Parte_1
attenuare le conseguenze del presunto evento dannoso, con la conseguenza che non poteva pretendere un risarcimento in forma integrale.
Autorizzata la chiamata in causa, il sig. , restava contumace. CP_5
Istruita la causa con acquisizione della documentazione , l'espletamento delle prove orali, sulle conclusioni rassegnate dalle parti , è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso va rilevato che non è sostanzialmente contestato fra le parti che le infiltrazioni di acqua in questione provenissero dall'appartamento sovrastante, di proprietà dei convenuti e degli eredi di e avessero cagionato danni all'immobile Controparte_1 Persona_1
sottostante di proprietà dell'attrice . Parte_1
Va subito detto , infatti, che tanto il verificarsi dei fenomeni infiltrativi nel locale commerciale e sia le cause che ne hanno determinato le infiltrazioni, non sono state dai convenuti contestati,
i quali , peraltro, in particolare il , sul punto, deduce di essersi attivato ed Controparte_1
intervenuto prontamente per riparare la tubatura .
In ogni caso, le lamentate infiltrazioni sono state confermate anche in sede istruttoria , sia a mezzo dei testi escussi ( cfr verbale di udienza del 19 luglio 2023 teste , Testimone_1
amministratore all'epoca dell'evento del aprile 2017, ha riferito : “Ho fatto notare al sig. che Per_1 la colonna condominiale era integra e quindi lo stesso si è attivato per eliminare il guasto all'interno del suo appartamento. So che sono intervenute delle maestranza nell'appartamento del da lui incaricate per Per_1 verificare eventuali guasti;
me lo ha riferito lo stesso;
ed ancora il teste Per_1 Testimone_2 all'udienza del 12.12.2022 ha dichiarato “ho visto personalmente scendere acqua abbondante dal soffitto del negozio” ), sia dalle schede dei VVFF intervenuti sui luoghi ( nelle date 22 aprile 2027, 8.8.2017 e
10.08.2018) in occasione del verificarsi delle infiltrazioni ( cfr doc. allegati al fascicolo ATP).
Quanto alle cause delle infiltrazioni vi è agli atti la relazione tecnica redatta in sede di A.T.P.
Vale la pena osservare che l'elaborato peritale svolto in sede di ATP promosso da parte attrice nei confronti di entrambi i convenuti, è utilizzabile a fini della decisione atteso che la Suprema
Corte ha statuito che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente pagina 6 di 13 acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.” (Cass. Civ. 24/3/2023 n.8496 e conf. Cass. Civ. n.18567 del 13/7/2018).
La cassazione ha, peraltro, affermato, in maniera condivisibile, che gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo, cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose, possono essere considerati dal giudice come fonte di prova della causa degli stessi, allorché consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse e come base dell'indagine affidata a un consulente tecnico nel corso del processo, allorché, per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause, sia necessario l'ausilio di competenze tecniche [cfr. Cass. civ. sez. II, sentenza n. 6319 del 22/3/2006].
Dalla relazione redatta in sede di A.T.P. , ovvero dagli accertamenti condotti dal consulente nominato in sede di Atp, Ing. – le cui conclusioni rassegnate nella relazione Persona_3 acquisita in atti del giudizio sono pienamente condivisibili e dalle quali il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico immune da vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto- è possibile ritenere che l'acqua caduta nel locale commerciale di parte attrice è “ conseguenza di perdite di acque sanitaria
e di procedure adottate per la riparazione dei collettori certamente, poco mirate alla risoluzione degli inconvenienti che si sono infatti ripresentati nell'agosto 2017 dopo la loro comparsa del aprile 2017, poi nell'agosto 2017 ed ancora nell'agosto 2018 , il tutto è dimostrato dalle Schede di intervento dei VV FF
n° 3568/1 del 22aprile 2017, n° 8429/ del 8 agosto 2017 e n°8319/1 del 10 agosto 2018” .
In particolare ha riferito il CTU che , ispezionati i luoghi ed in particolare l'appartamento dei signori emerge quanto segue: “ l'appartamento dei signori si trova al piano primo di via Per_1 Per_1
OC MM , con accesso al civico 88 interno 7, questo risulta nel suo sviluppo planimetrico sovrastante ad una porzione dell'area destinata al commercio al minuto della ditta di con accesso al Parte_1 Parte_1 civico 80 dello stesso asse viario. L'ingresso all'unità immobiliare confina per la parte di interesse con un tramezzo del bagno e a 90 gradi con esso con il tompagno (muratura esterna) portanti due luci- catastalmente- che si affacciano sul balcone verandato che si aggetta sulla chiostrina di cui alle ritrazioni fotografiche nr 5. Queste pareti e così le omologhe perimetrali che delimitano il bagno si presentano, sul lato che perimetra il corridoio, interessate dagli esiti di infiltrazioni umidifere di risalita. Dalla ricostruzione operata dallo scrivente i rigonfiamenti e l'esfoliazioni registrate sulle partizioni edilizie in progressione dal basso verso l'alto non possono pagina 7 di 13 che essere causa e conseguenza dell'acqua sanitaria dispersa nel solaio/pavimento dell'appartamento. Per le perdite registrate e filmate dallo stesso , socio e germano della titolare della Persona_4 Parte_1 società commerciale , dalla visione del filmato è inequivoca che le perdite idriche del foro del tubo di Parte_1 distribuzione in rame collegato alla distribuzione incassata nella muratura di tompagnamento del retroprospetto venivano assorbite dal solaio sottostante e venivano rilasciate una volta che lo spessore del pacco costituente il pavimento soffitto (estradosso intradosso) del solaio comune alle due unità immobiliari prima Controparte_6 che le acque vengano rilasciate dal solaio all'interno dell'Unità commerciale sottostante vengono in parte assorbite dalle porzioni edilizie di perimetro che impiantate nel solaio di interesse si sopraelevano fino all'omologo del Piano secondo di copertura”.
Evidenziava , infatti, il CTU che “le perdite idriche verificatesi nell'aprile del 2017 sono state contrastate con interventi succedanei e non esaustivi, non mirati opportunamente alla risoluzione dell'inconveniente oppure l'impianto denunciava vetustà e cattiva messa a terra , diversamente non si spiegano le ripetute perdite dalle tubazioni verificatesi ancora da agosto 2017 e poi nell'agosto 2018”, situazione che era possibile riscontrare dalle foto allegate alla relazione, ed in particolare dalla foto numero 47, che documenta il gocciolamento delle tubazioni all'interno della centralina distributrice di acqua sanitaria verificatosi tra aprile 2017 luglio 2017 , quando già si era intervenuto da parte dello stesso proprietario con qualche riparazione non Controparte_1
risolutiva .
Tanto risulta anche dalla testimonianza resa dal teste il quale ha confermato Testimone_3
di avere eseguito “ lavori di rifacimento dell'impianto idraulico all'interno dell'appartamento di proprietà del sig. nel senso che abbiamo sostituito la vasca da bagno con il piatto doccia ..siamo intervenuti Per_1 nell'impianto doccia nel senso che abbiamo fatto il prolungamento della tubazione esistente di circa 50/60 cm e la relativa rubinetteria con gli accessori per l'impianto della doccia . e che nel mese di agosto 2017 sono intervenuto sullo stesso immobile perché il sig. mi ha riferito essersi verificate delle infiltrazioni nell'appartamento Per_1 sottostante…Confermo la ditta GDL ci ha chiamati per verificare se c'erano perdite , siamo quindi intervenuti soltanto nella parte di lavoro che avevamo eseguito , ovvero all'interno della doccia, abbiamo tolto qualche piastrella e verificato che il pezzo di tubazione da noi sostituito era integro non abbiamo controllato altri punti
d'acqua e di scarico ….non so neanche dove era posta la centralina perché all'occorrenza chiedevo di chiudere ed aprire l'acqua ma non so da dove si interveniva… non abbiamo sostituito tubazione ma abbiamo solo fatto un prolungamento della tubazione esistente per la doccia. Ho anche controllato lo scarico di acqua della doccia , ma non ricordo se abbiamo smontato il piatto doccia.”.
Ora, con riferimento ai danni ed alla loro quantificazione , dalla relazione redatta in sede di
ATP, essi sono consistiti nel danneggiamento: di mobili , attrezzature e complementi di pagina 8 di 13 arredo che il ctu ha quantificato in euro 7057,00; di intonaci, pannelli, truciolare ed impianti quantificati in euro 9.890,00 ( pag. 38) , oltre al lucro cessante per chiusura dell'attività, prevedendo una durata di lavori per manutenzione e rifunzionalizzazione di gg. 7 , e quantificato in euro 700,00 ( cfr pagg. 26-37-38 -39-40 unitamente ai fotogrammi allegati alla relazione tecnica d'ufficio); è così pervenuto ad un importo complessivo di euro 17.700,00.
Precisa , poi, il ctu di avere escluso dal superiore conteggio l'importo indicato da parte ricorrente/ attrice pari ad euro 1661,17 pari a giorni 19 di chiusura dell'attività, per non avere rinvenuto alcuna documentazione circa l'effettiva chiusura dell'attività nei due periodi del
2017 a causa delle infiltrazioni d'acqua verificatisi.
Al riguardo, giova evidenziare che nel presente giudizio parte attrice , al fine di comprovare l'assunto, ha articolato una prova testimoniale con la teste . Testimone_2
Orbene la testimonianza resa dalla predetta teste (unico elemento acquisito in giudizio), deve ritenersi sul punto scarsamente attendibile posto che trattasi di teste non del tutto disinteressato, essendo come dichiarato dalla stessa legata da rapporti di parentela ( moglie del socio ) nonché socio essa stessa. Persona_4
Posto quanto sopra e venendo ai profili di responsabilità delle infiltrazioni verificatesi, è utile procedere alla qualificazione del rimedio esperito dalla parte attrice.
In particolare, la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo della previsione di cui all'art. 2051 c.c., ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Per i danni cagionati da cose in custodia, la richiamata norma individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui applicazione è sufficiente la sussistenza di un rapporto di custodia tra un soggetto e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Il caso fortuito -val bene sin d'ora precisare- attiene non ad un comportamento del custode, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno che abbia i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
pagina 9 di 13 Conseguenza ne è l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale;
incombe sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre incombe sul convenuto la prova del caso fortuito.
La norma citata, configura, dunque, una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva a carico del custode, la quale si fonda, pertanto, non su un comportamento o un'attività di tipo colposo, ma sulla semplice relazione causale tra la cosa e l'evento.
È consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui “la responsabilità di danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha carattere oggettivo, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
che tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno” (Cass. Civ. sez. III, 18/02/2014, n. 3793; Cass. Civ. 19/05/2011, n. 1106; Cass. Civ. Sez.
III, 05/12/2008, n. 28811; nel medesimo senso si veda anche, Cass. Civ. sez. III, 17/01/2020, n.
858; Cass. Civ. sez. III, 27/03/2020, n.7580; Cass. Civ. sez. VI, 16/05/2017, n. 12027; Cass. Civ.
11/03/2011, n. 5910; Cass. Civ. n. 25594/2015; Cass. Civ. n. 23584/2013; Tribunale Lecce,
06/04/2020, n. 934; Tribunale L'Aquila, 09/07/2019, n. 530).
Inoltre, la Corte di Cassazione Sez. U.U., con Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 ha riconfermato il carattere oggettivo della responsabilità del custode, affermando che: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”
pagina 10 di 13 Nel caso di specie entrambi i convenuti, operando una ludatio actoris, hanno eccepito che la responsabilità esclusiva di quanto verificatosi ricade sul conduttore dell'immobile sig
[...]
che lo abitava e che ne aveva la custodia e il cui guasto proveniente dalle tubazioni CP_5 poste all'interno della chiostrina facilmente accessibile allo stesso, ne ha provocato la fuoriuscita dell'acqua penetrata nell'unità immobiliare di parte attrice.
Nel caso di locazione della cosa, costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n. 11815 del 09/06/2016 Sez. 3, Sentenza n. 21788 del
27/10/2015; Cass. n. 20335/04; Cass. n. 1948/03; Cass. n. 11321/96; Cass. n. 12019/91) che il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati a terzi da dette strutture ed impianti (salvo rivalsa sul conduttore che abbia omesso di avvertirlo ex art. 1577 c.c.), mentre con riguardo ad altre parti ed accessori del bene locato, delle quali il conduttore ha la disponibilità con facoltà od obbligo di intervenire allo scopo di evitare pregiudizio a terzi, la responsabilità verso i terzi, secondo la previsione della suddetta norma, grava soltanto sul medesimo.
La rottura di una parte della tubazione dell'impianto idrico posto a servizio dell'intero immobile , non può essere considerata bene accessorio del bene locato, e pertanto, non integra tale ipotesi una manutenzione ordinaria, sicchè unico soggetto su cui grava l'obbligo di custodia dell'impianto idrico deve ritenersi il suo proprietario.
Quanto, infine , al difetto di legittimazione passiva della dante causa , in ragione Persona_1
della mancata relazione di fatto con l'immobile di via OC Jemma n. 88 in Palermo, nonché dei relativi poteri di controllo e di intervento ex art. 2051 c.c..
Si osserva come nel caso di specie non è controverso, ed anzi pacifico, il diritto di comproprietà dell'immobile di Via OC Jemma da parte della dante causa Persona_1
nella misura di ¼ , ma ciò che si contesta è la privazione del possesso da parte dell'altro comunista da cui ne dovrebbe discendere l'esclusione di responsabilità ex Controparte_1
art. 2051 c.c..
L'eccezione va disattesa, posto che deve ritenersi irrilevante la diversa partecipazione dei due convenuti comunisti alla comunione della proprietà dalla quale le infiltrazioni sono derivate, in quanto la loro obbligazione per fatto illecito è comunque solidale ai sensi dell'art.
pagina 11 di 13 2055 c.c. ,salvo poi la diversa ripartizione nei rapporti interni, il che li rende sicuramente responsabili in solido come custodi del bene dalla cui cattiva manutenzione è derivato il danno subito da parte attrice.
Da ciò consegue che entrambi i convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento in favore degli attori della superiore somma di euro 17.700,00 come accertata dal CTU in sede di
ATP.
La citata somma di euro 17.700,00 che il e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e quali eredi legittimi di Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 Per_1
sono tenuti a pagare, in quanto credito di valore, va rivalutata secondo gli indici dei
[...]
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dal 14/12/2019 (data del deposito della suindicata c.t.u.), sino ad oggi. Trattandosi di credito valore, sulla somma sopra liquidata, devalutata al 17.09.2018 (data del deposito del ricorso cautelare in cui i danni in questione si erano già verificati), devono, altresì, essere corrisposti gli interessi legali che vanno calcolati sulle somme annualmente rivalutate secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a decorrere dalla suddetta data e sino ad oggi.
Le spese ( compensi e spese del presente giudizio e di quelle per ATP, resasi necessaria seguito della condotta illegittima dei convenuti) seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede definitivamente pronunciando in ordine alle domande formulate con atto di citazione da
“ ”, nei confronti dei convenuti e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, e in qualità di
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
eredi di disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, richiesta o Persona_1
eccezione:
1. accoglie le domande proposte da parte attrice “ , e, per Parte_3
l'effetto, così dispone: condanna, in solido, i convenuti al pagamento, in favore di “
[...]
della somma di € 17.700,00, per le causali specificate in motivazione, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi come da parte motiva;
nonché oltre interessi al tasso legale dalla predetta data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
pagina 12 di 13 2. condanna, in solido , i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice delle spese e competenze del presente giudizio e di quelle per ATP e liquida tali spese e competenze nella somma di € 570,00 per esborsi ( di cui euro 500,00 per spese di CTU svolta in sede di ATP) , ed €
4070,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
3. Così deciso in Palermo, 01 aprile 2025
Il Giudice Onorario
dott. Giuseppina Notonica
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N.11279 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
tra
“ , in persona del suo legale rapp.te sita in Via OC Parte_1
Jemma 76, Palermo (P.I. ) elett.te domiciliata in Via Nicolò Turrisi, 38/b, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Francesco Paolo Bondì (C.F. – P.I. – C.F._1 P.IVA_2
che la rappresenta e difende giusto mandato in calce Email_1 all'atto di citazione attrice
Contro
( nato a LI SA (PA) in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
20.03.1946 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Palermo, via Giovanni Pacini, 67 presso lo studio dell'avv. Francesco Salvo ( - C.F._3
pagina 1 di 13 – fax 0916125969) che lo rappresenta e difende in forza della Email_2 procura in atti rilasciata su foglio separato
-convenuto-
E contro nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Fonti n. 2; nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Casal Samperi n. 9; nato a [...] il [...] e residente Controparte_4 in Terrasini, vicolo Oreto n. 21; nata a [...] il 25 settembre Parte_2
1962 ed ivi residente in [...]delle Piante n. 1, quali eredi di nata a Persona_1
LI SA il 22.08.1939 (C.F. ed ivi deceduta in data C.F._4
27.07.2024, tutti, difesi e rappresentati dall'Avv. Sandro Silvestri (C.F.: ), C.F._5 del Foro di Termini Imerese, in virtù di procura alle liti rilasciata in data 4 gennaio 2025, su atto separato, e presso il cui studio in via Carlo V° n. 34 a LI SA (PA) eleggono domicilio
E nei confronti di
domiciliato in Palermo via OC Iemma n. 88 CP_5
Terzo chiamato –contumace
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni
Conclusioni: parte attrice: 1) Condannare, in solido, , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 CP_4 nq. di eredi di e – previa declaratoria di responsabilità a carico degli stessi, per i
[...] Persona_1 Controparte_1 titoli e le causali di cui in atto di citazione - al risarcimento dei danni subiti dal locale commerciale sito in Palermo, Via OC Jemma, tra i numeri 74 e 80, adibito all'esposizione e alla vendita di mobili e complementi d'arredo, denominato“ , nella misura di €. 19.361,17 come infra specificato. Parte_1
2) Ritenere e dichiarare che la ditta ha diritto al risarcimento del danno da lucro cessante per fermo tecnico Parte_1 prodottosi a causa delle infiltrazioni d'acqua verificatesi nel mese di Aprile 2017 che hanno costretto alla chiusura al pubblico con notevoli disagi anche nei mesi successivi nella misura come infra precisato;
3) Ritenere e dichiarare che la ditta ha diritto al risarcimento del danno da lucro cessante per fermo tecnico Parte_1 relativo al periodo di tempo necessario all'effettuazione dei lavori che determinerà un ulteriore periodo di chiusura dell'attività commerciale.
4) Alle superiori somme dovranno aggiungersi le spese e compensi per l'attività stragiudiziale, il procedimento di ATP, la spesa d'acconto CTU posti in essere e pari a €. 3.976,31 come precisato in atto di citazione. Con riconoscimento dei danni da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, da liquidarsi col riconoscimento degli interessi legali oltre svalutazione.
Parte convenuta : Controparte_1 Rigettare integral avverse – quantomeno nei confronti del sig. - in quanto Controparte_1 infondate in fatto ed illegittime in diritto per i motivi rappresentati nella comparsa di risposta;
In subordine ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nell'eventualità in cui fosse accertata la CP_5 sussistenza dei danni lamentati dalla e del nesso di causa tra questi e Parte_1 Parte_1 l'immobile dei sig.ri Per_1
pagina 2 di 13 in ulteriore subordine, azzerare o ridurre le richieste risarcitorie attoree alle voci provate o comunque ad una cifra congrua in relazione alle eccezioni e difese, anche ex art. 1227 c.c., indicate nella parte motiva della comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa oltre accessori come per legge.
Parte convenuta , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 CP_4
nq. di eredi di :
[...] Persona_1 iarare il difetto passiva della dante causa (e conseguentemente degli Persona_1 odierni convenuti) nella presente controversia, in ragione della ma di fatto degli stessi con l'immobile di via OC Jemma n. 88 in Palermo, nonché dei relativi poteri di controllo e di intervento (ex art. 2051 c.c.).
-Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
-In via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. quale proprietario (per i ¾ dell'intero), e possessore esclusivo Controparte_1 dell'intero immobile, per avere in esso la sorella (proprietaria per ¼) dalla disponibilità e Per_1 governo del bene, per avere intrattenuto in via esclusiva i rapporti derivanti dal contratto di locazione senza il consenso della sorella, per avere intrattenuto in via esclusiva i rapporti sia con il Condominio di via OC Jemma e sia con la ditta Sgadari esecutrice dei lavori di manutenzione all'impianto idrico;
essendo quindi l'unico ad avere la disponibilità di fatto sull'immobile, oltreché giuridica, il potere fisico sullo stesso, e quindi, l'onere di impedire che da esso potessero derivare pregiudizi a terzi;
e/o del sig. quale conduttore CP_5 dell'immobile medesimo e come tale anch'egli tenuto ad impedire la cau nni lamentati, sia riparando il collettore della centralina idrica posta all'esterno del muro che dava sulla chiostrina, luogo ben visibile e di libero accesso, e la cui riparazione non imponeva opere murarie, sia mantenendo ferma la chiusura della manopola della centralina idrica effettuata a seguito di intervento dei VVFF;
fermo restando la sussistenza di un concorso di colpa di parte attrice per i fatti per cui è causa,per non avere posto in essere alcun comportamento atto ad evitare ulteriori danni tali da escludere o ridurre ogni eventuale addebito, e con manleva degli odierni comparenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , la società “ Parte_1
, quale locataria dell' immobile commerciale sito in Palermo, Via OC Jemma,
[...]
tra numeri 74 e 80, ed adibito all'esposizione ed alla vendita di mobili e complementi di pagina 3 di 13 arredo, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Palermo i fratelli e Persona_1
esponendo, in fatto, che a far data dal mese di aprile 2017 all'interno del Controparte_1
locale commerciale si verificavano copiose infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio dell' appartamento del piano superiore, di proprietà dei convenuti e e che Persona_1 CP_1
attraversando il controsoffitto , ove erano allocate le linee degli impianti elettrici, si sversava nell'area del locale ove era esposto il mobilio, quadri e suppellettili. Riferiva, che di seguito all'evento , aveva conferito incarico ad un proprio consulente di parte , ing. il quale , Per_2
con riferimento alle cause delle infiltrazioni accertava che l''acqua proveniva da una perdita della tubazione di alimentazione del lavandino della cucina dell''appartamento dei convenuti, i quali resi edotti dell'evento, intervenivano per eseguire lavori di riparazione , ma che tuttavia, prima nel mese di agosto 2017e successivamente nell'agosto del 2018 si verificavano nuovi e più gravi episodi di infiltrazioni . Evidenziava che tutti gli episodi riferiti erano riscontrati anche dalle schede di intervento dei VV.F n °3568/1 del 22 APR
2017, n°8429/1 dell' 8 AGO 2017 e n°8319/1 del 10 AGO 2018, i quali intervenuti sui luoghi, anche al fine di accertare la presenza di eventuali pericoli considerato anche che l acqua era entrata in contatto con parti degli impianti elettrici, di allarme e di videosorveglianza, verificavano “la presenza delle infiltrazioni d'acqua proveniente dal piano superiore e saliti al piano superiore verificavano la presenza di acqua nelle pareti del vano bagno “ e per questo procedevano alla chiusura della chiave di arresto dell'appartamento del piano superiore e riferivano al proprietario di non aprire l'acqua se non prima avere riparato Controparte_1
la perdita (cfr Rapporto di intervento dei VV. F. del 22.04.17 e 8.8.2017). Lamentava che , seppure richiesto con racc.te a/r del 10 .
8.17 e 19.3.18 ai convenuti l'eliminazione delle cause ed il risarcimento di tutti i danni subiti , le richieste rimanevano prive di effetto e, per questo, continuando a sussistere una grave situazione di pericolo , con ricorso depositato in data 17.09.18 , instaurava un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 696 bis c.p.c., affinchè il CTU nominato provvedesse alla verifica e alla descrizione dello stato dei luoghi, al l'accertamento delle cause, della responsabilità dell'evento, alla specifica dei l avori necessari e alla quantificazione dei danni sussistenti e del periodo necessario alle riparazioni.
In tale sede, veniva nominato ctu l'ing. , il quale verificati i luoghi , riferiva Persona_3
che “ gli inconvenienti lamentati sono conseguenza di perdite di acqua sanitaria e di procedure adottate per la riparazione dei collettori, certamente, poco mirate alla risoluzione degli inconvenienti pagina 4 di 13 che si sono infatti ripresentati in Agosto 2017 dopo la loro comparsa nell' Aprile 2017 , ancora nell'
Agosto 2018” quantificando i danni nella misura complessiva di €. 17.700. Per le ragioni esposte , parte attrice chiedeva nel presente giudizio di accertare il verificarsi degli eventi sinistrosi dellaprile 207 all'agosto 2018 , di accertare la perdurante esistenza delle infiltrazioni, di stabilire le cause di detti fenomeni , di accertare i danni ai beni immobili e mobili (mobilio quadri, attrezzature elettriche etc…) e tutti i danni emergenti ed il lucro cessante e condannare i convenuti ciascuno per la percentuale di rispettiva responsabilità al risarcimento dei danni .
Incardinatasi la lite si costituiva il sig. il quale contestava in fatto ed in Controparte_1
diritto l'avversa domanda. In particolare, sosteneva in fatto che nel periodo in cui si verificavano le infiltrazioni l'appartamento dei sig.ri era locato al sig. ; Per_1 CP_5
che prima della locazione, ed in particolare nel giugno del 2016, il sig. aveva Per_1
effettuato, tramite la ditta Sgadari Settimo incaricata dalla società GDL Spa, lavori di rifacimento dell'impianto idraulico all'interno dell'appartamento, così come descritti nella fattura della che allegava;
che a seguito della segnalazione della perdita era intervenuta la ditta Sgadari per eseguire le riparazioni e che ne assicurava il buon esito. In punto di responsabilità ex art 2051 cc assumeva che , lo stato di custodia era venuto meno nel momento in cui aveva ceduto il godimento del bene al conduttore, , per questo CP_5 chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il predetto conduttore quale responsabile esclusivo dei danni lamentati. Contestava , poi, le risultanze dell'ATP ed il quantum risarcitorio ritenendolo eccessivo ed invocando il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del danneggiato.
Si costituiva, altresi', con comparsa di costituzione e risposta la signora , che Persona_1
deceduta nel corso del giudizio, dichiarato interrotto e riassunto il giudizio dall'attrice, si costituivano gli eredi legittimi , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e i quali nel confermare le precedenti difese insistevano
[...] Parte_2 nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del de cuis, adducendo che l'immobile in questione, di cui la era comproprietari per la quota di 1/4 , dopo la morte dei Persona_1
genitori , si trova nella disponibilità esclusiva del che lo deteneva e lo gestiva Controparte_1 autonomamente;
contestavano nel merito le domande risarcitorie , anche sul rilievo che,
l'appartamento era concesso in locazione, e la responsabilità dei danni verificatisi pagina 5 di 13 nell'immobile di parte attrice doveva essere attribuita al conduttore;
quanto alla dedotta responsabilità ne contestava il fondamento assumendo da un lato che trattandosi di riparazioni visibili, come anche accertato dal CTU nella relazione peritale nel giudizio di ATP, gli stessi erano a carico dell'inquilino in quanto riparazioni di ordinaria manutenzione;
dall'altro invocava la responsabilità di parte attrice per non avere provveduto ad Parte_1
attenuare le conseguenze del presunto evento dannoso, con la conseguenza che non poteva pretendere un risarcimento in forma integrale.
Autorizzata la chiamata in causa, il sig. , restava contumace. CP_5
Istruita la causa con acquisizione della documentazione , l'espletamento delle prove orali, sulle conclusioni rassegnate dalle parti , è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso va rilevato che non è sostanzialmente contestato fra le parti che le infiltrazioni di acqua in questione provenissero dall'appartamento sovrastante, di proprietà dei convenuti e degli eredi di e avessero cagionato danni all'immobile Controparte_1 Persona_1
sottostante di proprietà dell'attrice . Parte_1
Va subito detto , infatti, che tanto il verificarsi dei fenomeni infiltrativi nel locale commerciale e sia le cause che ne hanno determinato le infiltrazioni, non sono state dai convenuti contestati,
i quali , peraltro, in particolare il , sul punto, deduce di essersi attivato ed Controparte_1
intervenuto prontamente per riparare la tubatura .
In ogni caso, le lamentate infiltrazioni sono state confermate anche in sede istruttoria , sia a mezzo dei testi escussi ( cfr verbale di udienza del 19 luglio 2023 teste , Testimone_1
amministratore all'epoca dell'evento del aprile 2017, ha riferito : “Ho fatto notare al sig. che Per_1 la colonna condominiale era integra e quindi lo stesso si è attivato per eliminare il guasto all'interno del suo appartamento. So che sono intervenute delle maestranza nell'appartamento del da lui incaricate per Per_1 verificare eventuali guasti;
me lo ha riferito lo stesso;
ed ancora il teste Per_1 Testimone_2 all'udienza del 12.12.2022 ha dichiarato “ho visto personalmente scendere acqua abbondante dal soffitto del negozio” ), sia dalle schede dei VVFF intervenuti sui luoghi ( nelle date 22 aprile 2027, 8.8.2017 e
10.08.2018) in occasione del verificarsi delle infiltrazioni ( cfr doc. allegati al fascicolo ATP).
Quanto alle cause delle infiltrazioni vi è agli atti la relazione tecnica redatta in sede di A.T.P.
Vale la pena osservare che l'elaborato peritale svolto in sede di ATP promosso da parte attrice nei confronti di entrambi i convenuti, è utilizzabile a fini della decisione atteso che la Suprema
Corte ha statuito che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente pagina 6 di 13 acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.” (Cass. Civ. 24/3/2023 n.8496 e conf. Cass. Civ. n.18567 del 13/7/2018).
La cassazione ha, peraltro, affermato, in maniera condivisibile, che gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo, cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose, possono essere considerati dal giudice come fonte di prova della causa degli stessi, allorché consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse e come base dell'indagine affidata a un consulente tecnico nel corso del processo, allorché, per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause, sia necessario l'ausilio di competenze tecniche [cfr. Cass. civ. sez. II, sentenza n. 6319 del 22/3/2006].
Dalla relazione redatta in sede di A.T.P. , ovvero dagli accertamenti condotti dal consulente nominato in sede di Atp, Ing. – le cui conclusioni rassegnate nella relazione Persona_3 acquisita in atti del giudizio sono pienamente condivisibili e dalle quali il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico immune da vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto- è possibile ritenere che l'acqua caduta nel locale commerciale di parte attrice è “ conseguenza di perdite di acque sanitaria
e di procedure adottate per la riparazione dei collettori certamente, poco mirate alla risoluzione degli inconvenienti che si sono infatti ripresentati nell'agosto 2017 dopo la loro comparsa del aprile 2017, poi nell'agosto 2017 ed ancora nell'agosto 2018 , il tutto è dimostrato dalle Schede di intervento dei VV FF
n° 3568/1 del 22aprile 2017, n° 8429/ del 8 agosto 2017 e n°8319/1 del 10 agosto 2018” .
In particolare ha riferito il CTU che , ispezionati i luoghi ed in particolare l'appartamento dei signori emerge quanto segue: “ l'appartamento dei signori si trova al piano primo di via Per_1 Per_1
OC MM , con accesso al civico 88 interno 7, questo risulta nel suo sviluppo planimetrico sovrastante ad una porzione dell'area destinata al commercio al minuto della ditta di con accesso al Parte_1 Parte_1 civico 80 dello stesso asse viario. L'ingresso all'unità immobiliare confina per la parte di interesse con un tramezzo del bagno e a 90 gradi con esso con il tompagno (muratura esterna) portanti due luci- catastalmente- che si affacciano sul balcone verandato che si aggetta sulla chiostrina di cui alle ritrazioni fotografiche nr 5. Queste pareti e così le omologhe perimetrali che delimitano il bagno si presentano, sul lato che perimetra il corridoio, interessate dagli esiti di infiltrazioni umidifere di risalita. Dalla ricostruzione operata dallo scrivente i rigonfiamenti e l'esfoliazioni registrate sulle partizioni edilizie in progressione dal basso verso l'alto non possono pagina 7 di 13 che essere causa e conseguenza dell'acqua sanitaria dispersa nel solaio/pavimento dell'appartamento. Per le perdite registrate e filmate dallo stesso , socio e germano della titolare della Persona_4 Parte_1 società commerciale , dalla visione del filmato è inequivoca che le perdite idriche del foro del tubo di Parte_1 distribuzione in rame collegato alla distribuzione incassata nella muratura di tompagnamento del retroprospetto venivano assorbite dal solaio sottostante e venivano rilasciate una volta che lo spessore del pacco costituente il pavimento soffitto (estradosso intradosso) del solaio comune alle due unità immobiliari prima Controparte_6 che le acque vengano rilasciate dal solaio all'interno dell'Unità commerciale sottostante vengono in parte assorbite dalle porzioni edilizie di perimetro che impiantate nel solaio di interesse si sopraelevano fino all'omologo del Piano secondo di copertura”.
Evidenziava , infatti, il CTU che “le perdite idriche verificatesi nell'aprile del 2017 sono state contrastate con interventi succedanei e non esaustivi, non mirati opportunamente alla risoluzione dell'inconveniente oppure l'impianto denunciava vetustà e cattiva messa a terra , diversamente non si spiegano le ripetute perdite dalle tubazioni verificatesi ancora da agosto 2017 e poi nell'agosto 2018”, situazione che era possibile riscontrare dalle foto allegate alla relazione, ed in particolare dalla foto numero 47, che documenta il gocciolamento delle tubazioni all'interno della centralina distributrice di acqua sanitaria verificatosi tra aprile 2017 luglio 2017 , quando già si era intervenuto da parte dello stesso proprietario con qualche riparazione non Controparte_1
risolutiva .
Tanto risulta anche dalla testimonianza resa dal teste il quale ha confermato Testimone_3
di avere eseguito “ lavori di rifacimento dell'impianto idraulico all'interno dell'appartamento di proprietà del sig. nel senso che abbiamo sostituito la vasca da bagno con il piatto doccia ..siamo intervenuti Per_1 nell'impianto doccia nel senso che abbiamo fatto il prolungamento della tubazione esistente di circa 50/60 cm e la relativa rubinetteria con gli accessori per l'impianto della doccia . e che nel mese di agosto 2017 sono intervenuto sullo stesso immobile perché il sig. mi ha riferito essersi verificate delle infiltrazioni nell'appartamento Per_1 sottostante…Confermo la ditta GDL ci ha chiamati per verificare se c'erano perdite , siamo quindi intervenuti soltanto nella parte di lavoro che avevamo eseguito , ovvero all'interno della doccia, abbiamo tolto qualche piastrella e verificato che il pezzo di tubazione da noi sostituito era integro non abbiamo controllato altri punti
d'acqua e di scarico ….non so neanche dove era posta la centralina perché all'occorrenza chiedevo di chiudere ed aprire l'acqua ma non so da dove si interveniva… non abbiamo sostituito tubazione ma abbiamo solo fatto un prolungamento della tubazione esistente per la doccia. Ho anche controllato lo scarico di acqua della doccia , ma non ricordo se abbiamo smontato il piatto doccia.”.
Ora, con riferimento ai danni ed alla loro quantificazione , dalla relazione redatta in sede di
ATP, essi sono consistiti nel danneggiamento: di mobili , attrezzature e complementi di pagina 8 di 13 arredo che il ctu ha quantificato in euro 7057,00; di intonaci, pannelli, truciolare ed impianti quantificati in euro 9.890,00 ( pag. 38) , oltre al lucro cessante per chiusura dell'attività, prevedendo una durata di lavori per manutenzione e rifunzionalizzazione di gg. 7 , e quantificato in euro 700,00 ( cfr pagg. 26-37-38 -39-40 unitamente ai fotogrammi allegati alla relazione tecnica d'ufficio); è così pervenuto ad un importo complessivo di euro 17.700,00.
Precisa , poi, il ctu di avere escluso dal superiore conteggio l'importo indicato da parte ricorrente/ attrice pari ad euro 1661,17 pari a giorni 19 di chiusura dell'attività, per non avere rinvenuto alcuna documentazione circa l'effettiva chiusura dell'attività nei due periodi del
2017 a causa delle infiltrazioni d'acqua verificatisi.
Al riguardo, giova evidenziare che nel presente giudizio parte attrice , al fine di comprovare l'assunto, ha articolato una prova testimoniale con la teste . Testimone_2
Orbene la testimonianza resa dalla predetta teste (unico elemento acquisito in giudizio), deve ritenersi sul punto scarsamente attendibile posto che trattasi di teste non del tutto disinteressato, essendo come dichiarato dalla stessa legata da rapporti di parentela ( moglie del socio ) nonché socio essa stessa. Persona_4
Posto quanto sopra e venendo ai profili di responsabilità delle infiltrazioni verificatesi, è utile procedere alla qualificazione del rimedio esperito dalla parte attrice.
In particolare, la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo della previsione di cui all'art. 2051 c.c., ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Per i danni cagionati da cose in custodia, la richiamata norma individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui applicazione è sufficiente la sussistenza di un rapporto di custodia tra un soggetto e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Il caso fortuito -val bene sin d'ora precisare- attiene non ad un comportamento del custode, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno che abbia i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
pagina 9 di 13 Conseguenza ne è l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale;
incombe sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre incombe sul convenuto la prova del caso fortuito.
La norma citata, configura, dunque, una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva a carico del custode, la quale si fonda, pertanto, non su un comportamento o un'attività di tipo colposo, ma sulla semplice relazione causale tra la cosa e l'evento.
È consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui “la responsabilità di danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha carattere oggettivo, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
che tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno” (Cass. Civ. sez. III, 18/02/2014, n. 3793; Cass. Civ. 19/05/2011, n. 1106; Cass. Civ. Sez.
III, 05/12/2008, n. 28811; nel medesimo senso si veda anche, Cass. Civ. sez. III, 17/01/2020, n.
858; Cass. Civ. sez. III, 27/03/2020, n.7580; Cass. Civ. sez. VI, 16/05/2017, n. 12027; Cass. Civ.
11/03/2011, n. 5910; Cass. Civ. n. 25594/2015; Cass. Civ. n. 23584/2013; Tribunale Lecce,
06/04/2020, n. 934; Tribunale L'Aquila, 09/07/2019, n. 530).
Inoltre, la Corte di Cassazione Sez. U.U., con Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 ha riconfermato il carattere oggettivo della responsabilità del custode, affermando che: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”
pagina 10 di 13 Nel caso di specie entrambi i convenuti, operando una ludatio actoris, hanno eccepito che la responsabilità esclusiva di quanto verificatosi ricade sul conduttore dell'immobile sig
[...]
che lo abitava e che ne aveva la custodia e il cui guasto proveniente dalle tubazioni CP_5 poste all'interno della chiostrina facilmente accessibile allo stesso, ne ha provocato la fuoriuscita dell'acqua penetrata nell'unità immobiliare di parte attrice.
Nel caso di locazione della cosa, costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n. 11815 del 09/06/2016 Sez. 3, Sentenza n. 21788 del
27/10/2015; Cass. n. 20335/04; Cass. n. 1948/03; Cass. n. 11321/96; Cass. n. 12019/91) che il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati a terzi da dette strutture ed impianti (salvo rivalsa sul conduttore che abbia omesso di avvertirlo ex art. 1577 c.c.), mentre con riguardo ad altre parti ed accessori del bene locato, delle quali il conduttore ha la disponibilità con facoltà od obbligo di intervenire allo scopo di evitare pregiudizio a terzi, la responsabilità verso i terzi, secondo la previsione della suddetta norma, grava soltanto sul medesimo.
La rottura di una parte della tubazione dell'impianto idrico posto a servizio dell'intero immobile , non può essere considerata bene accessorio del bene locato, e pertanto, non integra tale ipotesi una manutenzione ordinaria, sicchè unico soggetto su cui grava l'obbligo di custodia dell'impianto idrico deve ritenersi il suo proprietario.
Quanto, infine , al difetto di legittimazione passiva della dante causa , in ragione Persona_1
della mancata relazione di fatto con l'immobile di via OC Jemma n. 88 in Palermo, nonché dei relativi poteri di controllo e di intervento ex art. 2051 c.c..
Si osserva come nel caso di specie non è controverso, ed anzi pacifico, il diritto di comproprietà dell'immobile di Via OC Jemma da parte della dante causa Persona_1
nella misura di ¼ , ma ciò che si contesta è la privazione del possesso da parte dell'altro comunista da cui ne dovrebbe discendere l'esclusione di responsabilità ex Controparte_1
art. 2051 c.c..
L'eccezione va disattesa, posto che deve ritenersi irrilevante la diversa partecipazione dei due convenuti comunisti alla comunione della proprietà dalla quale le infiltrazioni sono derivate, in quanto la loro obbligazione per fatto illecito è comunque solidale ai sensi dell'art.
pagina 11 di 13 2055 c.c. ,salvo poi la diversa ripartizione nei rapporti interni, il che li rende sicuramente responsabili in solido come custodi del bene dalla cui cattiva manutenzione è derivato il danno subito da parte attrice.
Da ciò consegue che entrambi i convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento in favore degli attori della superiore somma di euro 17.700,00 come accertata dal CTU in sede di
ATP.
La citata somma di euro 17.700,00 che il e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e quali eredi legittimi di Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 Per_1
sono tenuti a pagare, in quanto credito di valore, va rivalutata secondo gli indici dei
[...]
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dal 14/12/2019 (data del deposito della suindicata c.t.u.), sino ad oggi. Trattandosi di credito valore, sulla somma sopra liquidata, devalutata al 17.09.2018 (data del deposito del ricorso cautelare in cui i danni in questione si erano già verificati), devono, altresì, essere corrisposti gli interessi legali che vanno calcolati sulle somme annualmente rivalutate secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a decorrere dalla suddetta data e sino ad oggi.
Le spese ( compensi e spese del presente giudizio e di quelle per ATP, resasi necessaria seguito della condotta illegittima dei convenuti) seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede definitivamente pronunciando in ordine alle domande formulate con atto di citazione da
“ ”, nei confronti dei convenuti e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, e in qualità di
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
eredi di disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, richiesta o Persona_1
eccezione:
1. accoglie le domande proposte da parte attrice “ , e, per Parte_3
l'effetto, così dispone: condanna, in solido, i convenuti al pagamento, in favore di “
[...]
della somma di € 17.700,00, per le causali specificate in motivazione, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi come da parte motiva;
nonché oltre interessi al tasso legale dalla predetta data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
pagina 12 di 13 2. condanna, in solido , i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice delle spese e competenze del presente giudizio e di quelle per ATP e liquida tali spese e competenze nella somma di € 570,00 per esborsi ( di cui euro 500,00 per spese di CTU svolta in sede di ATP) , ed €
4070,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
3. Così deciso in Palermo, 01 aprile 2025
Il Giudice Onorario
dott. Giuseppina Notonica
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