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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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- 1. Contestazioni Su Costi Di Pubblicità In Realtà Non Documentati: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché alcuni costi di pubblicità dichiarati non risultano adeguatamente documentati? In questi casi, l'Ufficio presume che le spese non siano state effettivamente sostenute o che non abbiano un collegamento diretto con l'attività aziendale. La conseguenza è il disconoscimento della deducibilità, con recupero delle imposte, sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: ci sono strumenti difensivi per dimostrare la reale inerenza e l'effettività delle spese pubblicitarie. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta i costi di pubblicità – Se mancano fatture, ricevute o contratti con agenzie e fornitori di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/07/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 06/04/2021 al numero 2822/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4182/2020, resa nel giudizio recante R.G. N. 6037/2015, in data 09/10/2020, non notificata;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Losacco;
Parte_1
- APPELLANTE -
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE TR
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Giudice;
- APPELLATO -
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_2
PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Maisto
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da memorie ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1816/2015, emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno, la sig.ra , titolare e legale rappresentante del Parte_1
Centro Estetico Immagine e Bellezza s.a.s., conveniva in giudizio, la TR
per ottenere la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
[...]
Con il predetto decreto ingiuntivo, la chiedeva ed otteneva la TR ingiunzione al pagamento della somma di euro 951,60, oltre interessi e spese, da parte del Centro Estetico Immagine e Bellezza s.a.s. sul presupposto di aver maturato dei crediti nei suoi confronti relativi al mancato pagamento della fattura n. 127/P del 04/12/2013 emessa a fronte dell'ordine formulato dalla debitrice in data 29/11/2013 ed avente ad oggetto l'utilizzo di spazi pubblicitari.
L'opponente, dal canto suo, contestava la pretesa creditoria e rappresentava di aver sottoscritto con l'opposta contratto di noleggio di spazi TR pubblicitari su impianti retroilluminati per l'affissione di poster sul circuito Giallo 1, per il periodo dal 16/12/2013 al 29/12/2013 per 7 impianti oltre 1 in omaggio;
che tale contratto avrebbe avuto la finalità di promuovere l'attività del centro estetico nel periodo natalizio sul territorio cittadino;
che, per tale servizio, sarebbe stato previsto il pagamento di euro 780,00 oltre euro 171,60 di IVA;
che il materiale per l'affissione sarebbe stato da lei predisposto e consegnato agli uffici competenti;
che, nonostante l'accordo contrattuale e la consegna del materiale, la campagna di affissione non sarebbe stata effettuata nel periodo prestabilito, né tantomeno successivamente;
che, nonostante tale inadempimento, controparte le avrebbe fatto pervenire fattura che sarebbe stata tuttavia da lei tempestivamente contestata mediante la segnalazione dell'inadempimento con richiesta di restituzione della somma di euro 300,00 per il costo sostenuto per la stampa del materiale pubblicitario.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, accertato il grave inadempimento della , dichiarare la risoluzione del TR contratto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la al TR risarcimento in suo favore dei danni patiti.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , TR la quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della sig.ra
[...]
Pt_1
Nel merito, rilevava che, come evincibile dal contratto posto a base della fattura di cui al monitorio e come confermato dall'opponente, le stampe del materiale pubblicitario oggetto di esposizione sarebbero state da realizzarsi a cura e spese della beneficiaria della prestazione, ossia del Centro Estetico;
che i suoi addetti null'altro avrebbero fatto che ritirare il materiale presso la stamperia alla quale sarebbe stato fornito il CP_3 relativo file di stampa da parte della odierna opponente per il tramite dell'agenzia che
2 avrebbe curato l'acquisizione del cliente, ossia la e, segnatamente, per il Controparte_2 tramite dell'agente di quest'ultima, sig. ; che, all'atto del ritiro, i suoi Testimone_1 addetti si sarebbero effettivamente avveduti della circostanza che, sebbene il contratto fosse stato stipulato con la società opponente, il materiale da quest'ultima consegnato alla detta tipografia sarebbe stato in realtà relativo alla ditta Controparte_4
”; che ella, dunque, in adempimento del contratto sottoscritto e nulla potendo
[...] eccepire sulla qualità ed intestazione del materiale oggetto di ordinativo da parte del Centro Estetico, avrebbe provvisto alle affissioni concordate;
che il soggetto
[...]
” sarebbe stato noto ai suoi uffici per avere un preesistente debito nei suoi CP_4 confronti;
che, pertanto, sarebbe stato verosimile ritenere che l'odierna opponente, ovvero i suoi soci, in ragione di rapporti personali intercorrenti con esponenti della ditta
, avrebbero inteso accordarsi al fine di superare la prevedibile indisponibilità della CP_4
a sottoscrivere ulteriori contratti con la inadempiente ditta TR CP_4
”.
[...]
Riteneva, inoltre, che nell'intricata vicenda avrebbe assunto un ruolo determinante la che fece da tramite, acquisendo il Centro estetico come cliente e risultandole CP_2 che sarebbe stato proprio l'agente della , , a consegnare il file CP_2 Testimone_1 di stampa alla tipografia . Chiedeva, pertanto, la chiamata in causa di tale società, CP_3 laddove, ravvisata una compartecipazione da parte dell'agenzia all'artifizio su CP_2 rappresentato, quest'ultima fosse chiamata a risponderne, in suo favore.
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale prospettata dall'opponente, ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta “Fotografo Viscido di Stromillo Roberta” la quale sarebbe risultata beneficiaria finale della prestazione da lei erogata.
Chiedeva, dunque, di rigettare la pretesa dell'opponente e di confermare il decreto ingiuntivo;
in via gradata, di condannare la ditta ” e la in Controparte_4 CP_2 via solidale o alternativa al pagamento in suo favore della somma di euro 951,60, oltre interessi.
All'udienza del 26/06/2017 il procuratore di parte opponente depositava visura camerale attestante la cancellazione del Centro Estetico dal Registro delle Imprese a far data dal 23/02/2017. Il Giudice, pertanto, disponeva l'interruzione del giudizio.
Con ricorso, depositato in data 18/07/2017, la sig.ra riassumeva il Parte_1 giudizio.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa della sola , la quale si costituiva in CP_2 giudizio, rappresentando che nell'anno 2013 tra di essa e la sarebbe TR
3 intercorso un rapporto contrattuale di procacciamento d'affari, in forza del quale essa si sarebbe impegnata a segnalare alla dei clienti che intendessero farsi TR pubblicità, utilizzando gli impianti “scrolling” presenti sul territorio salernitano;
che tale rapporto sarebbe stato di procacciamento d'affari puro, atteso che ella non avrebbe assunto alcun obbligo con riguardo allo svolgimento di attività promozionale, avendo solo la facoltà di segnalare opportunità commerciali alla;
che essa TR avrebbe semplicemente segnalato alla il cliente Centro Estetico, TR esaurendosi in ciò la sua prestazione;
che, dunque, il centro estetico avrebbe deciso autonomamente di stipulare un contratto con il Centro Estetico.
Riteneva, pertanto, di essere del tutto estranea alla vicenda in oggetto, essendosi limitata a segnalare alla un potenziale cliente e non avendo preso parte agli TR sviluppi amministrativi e fattuali della vicenda.
Veniva espletata prova testimoniale.
Con sentenza n. 4182/2020, resa nel giudizio recante R.G. N. 6037/2015, in data 09/10/2020, il Giudice di Pace di Salerno, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della e rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dalla sig.ra CP_2 [...]
Pt_1
In particolare, Il Giudice riteneva provato che avrebbe ricevuto il file dal TR
Centro Estetico ma che la pubblicità avrebbe riguardato il soggetto e Controparte_4 non il Centro Estetico medesimo, a causa di file difforme fornito dalla stessa opponente;
che avrebbe provveduto alla pubblicità di soggetto diverso TR dall'opponente, ma avrebbe comunque adempiuto al contratto di pubblicità, effettuando l'affissione del materiale fornito dal committente, anche se non riguardante il Centro Estetico.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la e , chiedendo la riforma integrale della TR CP_2 sentenza impugnata.
In particolare, con il primo motivo di impugnazione riteneva contestabile il contenuto della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto carente di legittimazione passiva la chiamata in causa . CP_2
Con il secondo motivo di appello, la sig.ra lamentava l'errata ricostruzione dei Pt_1 fatti di causa e l'errata valutazione delle prove da parte del Giudice di prime cure, nella parte in cui il Giudice non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni dei testi escussi con riferimento alla consegna della chiavetta contenente i file da stampare ed al contenuto della chiavetta medesima.
4 Con il terzo motivo di appello, impugnava la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui quest'ultimo aveva ritenuto adempiente l'odierna appellata ed aveva, di conseguenza, rigettato la proposta domanda riconvenzionale.
Con il quarto motivo di appello lamentava la mancata valutazione da parte del Giudice di prime cure della propria eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4182/2020 emessa dal giudice di Pace di Salerno, pubblicata in data 09/10/2020, RG. 6037/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“I) respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della proposta opposizione, per i motivi innanzi illustrati – dichiarare inammissibile e/o inefficace l'azione esercitata nei confronti della sig.ra dalla ricorrente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n° Parte_1 TR
1816/15 opposto perché inammissibile ed illegittimo. II) accertare l'inadempimento delle parti appellate per i motivi esposti in narrativa e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n° 1816/15; III) in entrambi i casi con accoglimento della domanda riconvenzionale quantificata in via prudenziale in € 1.000,00, somma che potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226 c.c. e che si ritiene comprensiva del danno all'immagine, lucro cessante, mancato guadagno;
IV) in via gradata in caso di parziale accoglimento delle eccezioni volte al rigetto integrale del decreto ingiuntivo in esame 1816/15 – liquidare all'opposto il corrispettivo dell'opera e dei servizi che dovessero risultare effettivamente, precisamente e puntualmente svolti, con condanna dell'opposta alle spese, diritti ed onorario del primo grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
VI) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costitutiva in giudizio la , TR eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito, riteneva le censure mosse da parte appellante del tutto destituite di fondamento, dal momento che essa avrebbe correttamente adempiuto alla propria obbligazione, avendo provveduto all'affissione del materiale pubblicitario fornitole tramite chiavetta usb.
Riteneva, inoltre, che la domanda riconvenzionale proposta da parte appellante, sarebbe risultata infondata in fatto e in diritto, in quanto sfornita di prova.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
5 “I) – in limine litis, accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello per le motivazioni di cui al capo A) della narrativa del presente atto e, per l'effetto, disporre per il rigetto del gravame allo stato degli atti;
II) – nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto appello e, per l'effetto, rigettarlo integralmente, così confermando la sentenza oggetto di gravame;
III) – condannare l'appellante alla refusione di spese e compensi di lite per il presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, da determinarsi a cura dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio anche la , la quale, ribadendo l'esistenza di un mero CP_2 rapporto di procacciamento di affari fra di essa e la , si riteneva estranea TR ai fatti di causa, chiedendo la conferma della sentenza di primo e grado che la aveva dichiarata carente di legittimazione passiva.
Il Giudice ordinava l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/12/2024.
Dopo vari rinvii, con ordinanza del 24/01/2025, il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Procedibilità, ammissibilità e proponibilità dell'appello.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c.
Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
6 In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione.
Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
Prima dell'esame del merito va, altresì, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
7 Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
Va, inoltre, rilevato che l'atto di appello risulta proponibile, non essendo emerso, nel caso di specie, che l'appellante abbia posto in essere atti di acquiescenza, ex art. 329 c.p.c., incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto ad impugnare la sentenza di primo grado.
La sostiene infatti che, avendo l'odierna appellante chiesto ed ottenuto TR una dilazione del pagamento sia della sorta capitale di cui al D.I. opposto che delle spese legali e provvedendo al pagamento della prima rata, il tutto senza formulare alcuna riserva di appello e senza che fosse in corso un'azione esecutiva, avrebbe prestato acquiescenza tacita alla sentenza di primo grado.
Con riferimento a tale specifica tematica, il Giudice di legittimità ha espressamente statuito che l'acquiescenza del soccombente, che costituisce ostacolo alla proposizione dell'impugnazione ex art. 329 c.p.c., ove non risulti da un'accettazione espressa della pronuncia giudiziale o da una formale rinuncia a sottoporla a gravame, può desumersi soltanto da atti o fatti univoci, del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione nell'ipotesi prevista. La Corte, in particolare, ha specificato che non dà luogo ad acquiescenza l'adempimento spontaneo da parte del soccombente della prestazione dovuta in base a sentenza esecutiva, non essendo tale comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione esperibile e risultando esso volto ad evitare l'esecuzione forzata del provvedimento giurisdizionale (Cass., sez. III, n. 10963 del 09/06/2004).
Nel caso di specie, dunque, la circostanza che l'odierna appellante abbia richiesto una dilazione del pagamento delle somme liquidate in sede di primo grado di giudizio ed abbia provveduto a corrispondere, in favore della originaria attrice, parte di tali somme, non osta alla proposizione dell'appello, dal momento che l'adempimento della parte soccombente della prestazione dovuta in base alla sentenza emessa dal G.d.P. non integra un atto di acquiescenza tacita.
2. Accoglimento parziale dell'appello nel merito.
Tanto premesso, deve ritenersi che l'appello proposto sia parzialmente fondato e vada pertanto accolto nei seguenti limiti.
8 Ricostruendo i termini della controversia in esame, parte appellante ritiene censurabile il contenuto della sentenza di primo grado nella parte in cui, il Giudice di Pace di Salerno, operando una errata ricostruzione della vicenda oggetto di causa ed una errata valutazione delle prove assunte, avrebbe ritenuto adempiente l'odierna appellata CP_1
ed avrebbe provveduto a dichiarare carente di legittimazione passiva l'altra
[...] appellata . CP_2
Parte appellante sostiene, infatti, che la sia da considerarsi inadempiente, TR non avendo la medesima provveduto ad affiggere il materiale pubblicitario riferibile al Parte_2
procedendo con ordine, è necessario evidenziare che la vicenda in esame trae
[...] origine dalla stipula di un contratto di pubblicità su impianti retroilluminati perfezionatosi fra la e l'appellante , all'epoca dei fatti TR Parte_1 titolare del Centro Estetico Immagine e Bellezza s.a.s (cfr. “Contratto pubblicità su impianti retroilluminati” presente nel fascicolo monitorio). Tale contratto, come risulta dal riferimento presente nel contratto medesimo e dalla prova testimoniale espletata, veniva stipulato per il tramite della e, in particolare, per il tramite dell'agente CP_2 Tes_1 che espletava la propria attività lavorativa in favore della . CP_2
All'interno del contratto si prevedeva che il materiale da affiggere sarebbe stato fornito e ritirato presso la cliente, ovvero dalla sig.ra , titolare del Centro bellezza. Parte_1
Agli atti risulta che, in effetti, il sig. in forza presso la , provvide a Tes_1 CP_2 ritirare una pennetta usb presso il Centro Estetico della sig.ra e a Parte_1 consegnarla ad un socio della tipografia “Stampe Fusco”, ovvero al sig. , per Parte_3 procedere alla stampa del materiale pubblicitario presente sulla chiavetta (cfr. p. 17 verbale di primo grado).
Il teste , in effetti, conferma che il sig. gli consegnò il materiale Parte_3 Tes_1 pubblicitario e che egli provvide a stampare i files che gli furono forniti;
files che, tuttavia, si riferivano non al Centro estetico dell'odierna appellante, ma alla ditta
”. Il teste riferisce, inoltre, che, successivamente, il responsabile del Controparte_4 settore pubblicità della , gli segnalò che vi fosse una difformità fra il TR soggetto che aveva stipulato il contratto di pubblicità (il Centro estetico) e il soggetto cui le stampe concretamente si riferivano (la ditta ”). Peraltro, il Controparte_4 medesimo teste dichiara che ebbe modo di verificare in prima persona che le immagini pubblicitarie si riferissero effettivamente alla ditta ” alla presenza del Controparte_4 sig. , il quale, tuttavia, confermò i contenuti di stampa. Testimone_1
Il sig. audito come teste, dichiara, in riferimento alla controversia in Testimone_1 esame, di aver ricevuto la chiavetta usb dalla ditta Centro Immagine e Bellezza e di averla
9 consegnata per la stampa alla detta tipografia, ma riferisce – in aperta contraddizione a quanto dichiarato dal teste – di non averne mai conosciuto il contenuto. Parte_3
Dal canto suo, l'odierna appellata , nella sua comparsa di costituzione, TR rileva come, pur avvedutasi, una volta consegnatole il materiale pubblicitario stampato, della discrepanza fra soggetto contraente e soggetto beneficiario della pubblicità, provvide in ogni caso alla affissione dei manifesti pubblicitari, seppur riferibili ad altra ditta, in adempimento del contratto sottoscritto e nulla potendo eccepire sulla qualità ed intestazione del materiale oggetto di ordinativo da parte del Centro Estetico.
Orbene, preme evidenziarsi come, in punto di diritto, era la a dover TR dimostrare, in ossequio ai principi generali in tema di onere probatorio, di aver correttamente adempiuto all'obbligazione su di lei gravante, mentre incombeva sul Centro Estetico l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di allegare l'inadempimento di controparte.
Invero, ritiene il presente Giudicante, che la non abbia dato TR dimostrazione di aver adempiuto correttamente alla propria obbligazione e, prim'ancora, di avervi proprio adempiuto. Agli atti, infatti, non risulta che la abbia, in TR ossequio al contratto stipulato con il Centro estetico appellante, provveduto ad affiggere materiale pubblicitario a quest'ultimo afferente. Né risulta comunque provato dalla che il materiale pubblicitario fornito dall'odierna appellante sarebbe TR stato riferibile, così come da lei sostenuto, alla ditta ”; ditta che, Controparte_4 sempre a detta della , sarebbe risultata effettiva beneficiaria del contratto TR pubblicitario da con il Centro estetico di . TR Parte_1
Preme osservare, da questo punto di vista, come un'esecuzione secondo buona fede del contratto stipulato da ed il Centro estetico della sig.ra avrebbe TR Pt_1 infatti quanto meno richiesto da parte della , una volta avvedutasi della TR insussistenza di identità fra soggetto beneficiario della pubblicità e soggetto stipulante il
“contratto pubblicitario”, di interrompere l'esecuzione della prestazione su di lei gravante e di richiedere chiarimenti alla controparte.
Destituita di fondamento, in quanto in alcun modo provata, risulta essere la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla , la quale ha sostenuto TR che il (effettivo beneficiario della pubblicità) sarebbe stato a lei noto CP_4 CP_4 in quanto inadempiente in altri contratti pubblicitari con lei stipulati e che, pertanto, sarebbe stato verosimile ritenere che il Centro Estetico e la ditta , in ragione di CP_4 rapporti personali fra loro intercorrenti, avrebbero inteso accordarsi nel senso di far stipulare il contratto al Centro Estetico al fine di superare la prevedibile indisponibilità della a sottoscrivere ulteriori contratti con la inadempiente ditta TR
”. Controparte_4
10 Tuttavia, la non fornisce prova dell'esistenza di tale raggiro. TR
In assenza di una possibile alternativa ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio, non può ritenersi che , affiggendo materiale pubblicitario non afferente TR all'effettivo sottoscrittore del contratto pubblicitario, abbia adempiuto alla propria obbligazione.
Ne deriva che la pronuncia del Giudice di prime cure sia certamente censurabile nella parte in cui egli ha ritenuto adempiente l'odierna appellata-originaria opposta, rigettando la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'odierna appellante-originaria opponente e la conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Considerando che ha mancato di adempiere totalmente all'obbligazione TR principale su di lei gravante, consistente nella mancata affissione di materiale pubblicitario afferente al Centro estetico, soggetto titolare del contratto pubblicitario stipulato, ritiene il presente Giudicante sussistere gli elementi per accogliere la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento formulata dall'appellante. Ed infatti la non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita qualora l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie del contratto.
Accertato il grave inadempimento della , è dunque possibile, per il TR presente giudicante, in riforma della sentenza appellata, addivenire ad una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto stipulato dalle parti con la scrittura privata del 29/11/2013 versata in atti.
Ne consegue, ovviamente, la revoca del decreto ingiuntivo 1816/2015, emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno in favore della TR
Pertanto, la domanda di parte attrice volta all'ottenimento della pronuncia di risoluzione del contratto stipulato con la ed alla relativa revoca del decreto TR ingiuntivo emesso in favore della va accolta. TR
3. Rigetto domanda di risarcimento danni di Parte_1
Per quanto attiene, invece, alla domanda riconvenzionale formulata dalla sig.ra
[...] volta all'ottenimento del risarcimento danno – domanda reiterata in sede di Pt_1 appello e il cui mancato accoglimento in primo grado è presente fra i motivi di doglianza dell'odierna appellante – preme rilevare come essa si presenti del tutto generica, oltre che sfornita di prova.
Parte appellante si limita a sostenere, in maniera del tutto generica, di aver subito un danno di immagine di cui tuttavia non si apprezza alcun elemento identificativo, né allegato, né provato.
11 Inoltre, la medesima parte appellante lamenta la perdita di guadagni (cd. lucro cessante), dal momento che la mancata effettuazione della pubblicità da parte della TR nel periodo più remunerativo dell'anno, ovvero nel periodo natalizio, avrebbe comportato la perdita di potenziali clienti.
Orbene, preme rilevare come in tema di risarcimento danni per inadempimento, ex art. 1223 c.c., spetti al “danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218, che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che ha agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass., sez. I, n. 21140 del 10/10/2007).
Peraltro, il “danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass., sez. VI, n. 5613 del 08/03/2018).
In base al succitato orientamento, da ritenersi del tutto condivisibile, dunque, parte appellante avrebbe dovuto dimostrare, seppur anche solo in via indiziaria, l'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito se l'obbligazione di pubblicizzazione della sua attività commerciale fosse stata adempiuta dall'appellata, non potendosi ritenere risarcibili i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni del tutto incerte. In assenza di una prova indiziaria di tal fatta, risulta infatti impossibile per il Giudice operare il richiesto rigoroso giudizio di probabilità che potrebbe essere svolto solo in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente.
Pertanto, il relativo motivo di appello non può essere accolto e la relativa domanda di risarcimento danni va rigettata.
4. La posizione della terza chiamata in causa . Rigetto dell'appello CP_2 proposto nei suoi confronti.
Per quanto attiene alla terza chiamata in causa da , la , si ritiene TR CP_2 di dover confermare la sentenza del Giudice di Pace di Salerno, nella parte in cui esso ha inteso dichiarare la carenza di legittimazione passiva di tale parte.
La , infatti, risulta aver avuto il ruolo di mera intermediaria, per il tramite del CP_2 suo agente fra il Centro estetico di e la nella Tes_1 Parte_1 TR conclusione del contratto per cui è causa.
12 La ne aveva in origine chiesto la chiamata in causa ritenendola TR compartecipe dell'asserito raggiro che sarebbe stato orchestrato ai suoi danni dal Centro estetico e dalla ditta ” e per vederla chiamata a rispondere di ciò. Controparte_4
A ben vedere, tuttavia, nessuna delle censure mosse dalla all'operato TR della risulta essere stata provata nel precedente grado di giudizio. Così come CP_2 non si evidenzia alcun profilo di responsabilità in capo alla così come CP_2 lamentato nel presente grado di giudizio da parte dell'appellante . Parte_1
Pertanto, il motivo di appello non può essere accolto e la domanda spiegata nei confronti dell'appellata deve essere rigettata. CP_2
5. Spese di lite.
In ragione dell'accoglimento dell'appello proposto da nei confronti della Parte_1 sola appellata , quest'ultima va condannata al pagamento in favore TR dell'attrice delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata (mancato svolgimento nella presente sede di alcuna attività istruttoria), secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
In ragione del rigetto dell'appello proposto da nei confronti dell'altra Parte_1 appellata , la prima va condannata al pagamento in favore della seconda delle CP_2 spese di lite relative al presente grado di giudizio, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 2822/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 4182/2020, resa dal Giudice di Pace TR di Salerno:
- dichiarando la risoluzione del contratto stipulato da e Parte_1 TR
;
[...]
- revocando il decreto ingiuntivo n. 1816/2015, emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno;
2) rigetta per la restante parte l'appello proposto da;
Parte_1
13 3) condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di TR giudizio in favore di , che, con riferimento al primo grado di giudizio, si Parte_1 liquidano in € 22,00 per esborsi ed € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e che, con riferimento al secondo grado di giudizio, si liquidano in € 65,00 per esborsi, ed € 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. Antonio Losacco, dichiaratosi antistatario;
4) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 in favore di che si liquidano € 462,00 per compenso professionale, oltre Controparte_2 rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da liquidarsi in favore dell'Avv. Alessandro Maisto, dichiaratosi antistatario.
Salerno, lì 21/07/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 06/04/2021 al numero 2822/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 4182/2020, resa nel giudizio recante R.G. N. 6037/2015, in data 09/10/2020, non notificata;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Losacco;
Parte_1
- APPELLANTE -
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE TR
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Giudice;
- APPELLATO -
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_2
PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Maisto
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da memorie ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1816/2015, emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno, la sig.ra , titolare e legale rappresentante del Parte_1
Centro Estetico Immagine e Bellezza s.a.s., conveniva in giudizio, la TR
per ottenere la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
[...]
Con il predetto decreto ingiuntivo, la chiedeva ed otteneva la TR ingiunzione al pagamento della somma di euro 951,60, oltre interessi e spese, da parte del Centro Estetico Immagine e Bellezza s.a.s. sul presupposto di aver maturato dei crediti nei suoi confronti relativi al mancato pagamento della fattura n. 127/P del 04/12/2013 emessa a fronte dell'ordine formulato dalla debitrice in data 29/11/2013 ed avente ad oggetto l'utilizzo di spazi pubblicitari.
L'opponente, dal canto suo, contestava la pretesa creditoria e rappresentava di aver sottoscritto con l'opposta contratto di noleggio di spazi TR pubblicitari su impianti retroilluminati per l'affissione di poster sul circuito Giallo 1, per il periodo dal 16/12/2013 al 29/12/2013 per 7 impianti oltre 1 in omaggio;
che tale contratto avrebbe avuto la finalità di promuovere l'attività del centro estetico nel periodo natalizio sul territorio cittadino;
che, per tale servizio, sarebbe stato previsto il pagamento di euro 780,00 oltre euro 171,60 di IVA;
che il materiale per l'affissione sarebbe stato da lei predisposto e consegnato agli uffici competenti;
che, nonostante l'accordo contrattuale e la consegna del materiale, la campagna di affissione non sarebbe stata effettuata nel periodo prestabilito, né tantomeno successivamente;
che, nonostante tale inadempimento, controparte le avrebbe fatto pervenire fattura che sarebbe stata tuttavia da lei tempestivamente contestata mediante la segnalazione dell'inadempimento con richiesta di restituzione della somma di euro 300,00 per il costo sostenuto per la stampa del materiale pubblicitario.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, accertato il grave inadempimento della , dichiarare la risoluzione del TR contratto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la al TR risarcimento in suo favore dei danni patiti.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , TR la quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della sig.ra
[...]
Pt_1
Nel merito, rilevava che, come evincibile dal contratto posto a base della fattura di cui al monitorio e come confermato dall'opponente, le stampe del materiale pubblicitario oggetto di esposizione sarebbero state da realizzarsi a cura e spese della beneficiaria della prestazione, ossia del Centro Estetico;
che i suoi addetti null'altro avrebbero fatto che ritirare il materiale presso la stamperia alla quale sarebbe stato fornito il CP_3 relativo file di stampa da parte della odierna opponente per il tramite dell'agenzia che
2 avrebbe curato l'acquisizione del cliente, ossia la e, segnatamente, per il Controparte_2 tramite dell'agente di quest'ultima, sig. ; che, all'atto del ritiro, i suoi Testimone_1 addetti si sarebbero effettivamente avveduti della circostanza che, sebbene il contratto fosse stato stipulato con la società opponente, il materiale da quest'ultima consegnato alla detta tipografia sarebbe stato in realtà relativo alla ditta Controparte_4
”; che ella, dunque, in adempimento del contratto sottoscritto e nulla potendo
[...] eccepire sulla qualità ed intestazione del materiale oggetto di ordinativo da parte del Centro Estetico, avrebbe provvisto alle affissioni concordate;
che il soggetto
[...]
” sarebbe stato noto ai suoi uffici per avere un preesistente debito nei suoi CP_4 confronti;
che, pertanto, sarebbe stato verosimile ritenere che l'odierna opponente, ovvero i suoi soci, in ragione di rapporti personali intercorrenti con esponenti della ditta
, avrebbero inteso accordarsi al fine di superare la prevedibile indisponibilità della CP_4
a sottoscrivere ulteriori contratti con la inadempiente ditta TR CP_4
”.
[...]
Riteneva, inoltre, che nell'intricata vicenda avrebbe assunto un ruolo determinante la che fece da tramite, acquisendo il Centro estetico come cliente e risultandole CP_2 che sarebbe stato proprio l'agente della , , a consegnare il file CP_2 Testimone_1 di stampa alla tipografia . Chiedeva, pertanto, la chiamata in causa di tale società, CP_3 laddove, ravvisata una compartecipazione da parte dell'agenzia all'artifizio su CP_2 rappresentato, quest'ultima fosse chiamata a risponderne, in suo favore.
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale prospettata dall'opponente, ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta “Fotografo Viscido di Stromillo Roberta” la quale sarebbe risultata beneficiaria finale della prestazione da lei erogata.
Chiedeva, dunque, di rigettare la pretesa dell'opponente e di confermare il decreto ingiuntivo;
in via gradata, di condannare la ditta ” e la in Controparte_4 CP_2 via solidale o alternativa al pagamento in suo favore della somma di euro 951,60, oltre interessi.
All'udienza del 26/06/2017 il procuratore di parte opponente depositava visura camerale attestante la cancellazione del Centro Estetico dal Registro delle Imprese a far data dal 23/02/2017. Il Giudice, pertanto, disponeva l'interruzione del giudizio.
Con ricorso, depositato in data 18/07/2017, la sig.ra riassumeva il Parte_1 giudizio.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa della sola , la quale si costituiva in CP_2 giudizio, rappresentando che nell'anno 2013 tra di essa e la sarebbe TR
3 intercorso un rapporto contrattuale di procacciamento d'affari, in forza del quale essa si sarebbe impegnata a segnalare alla dei clienti che intendessero farsi TR pubblicità, utilizzando gli impianti “scrolling” presenti sul territorio salernitano;
che tale rapporto sarebbe stato di procacciamento d'affari puro, atteso che ella non avrebbe assunto alcun obbligo con riguardo allo svolgimento di attività promozionale, avendo solo la facoltà di segnalare opportunità commerciali alla;
che essa TR avrebbe semplicemente segnalato alla il cliente Centro Estetico, TR esaurendosi in ciò la sua prestazione;
che, dunque, il centro estetico avrebbe deciso autonomamente di stipulare un contratto con il Centro Estetico.
Riteneva, pertanto, di essere del tutto estranea alla vicenda in oggetto, essendosi limitata a segnalare alla un potenziale cliente e non avendo preso parte agli TR sviluppi amministrativi e fattuali della vicenda.
Veniva espletata prova testimoniale.
Con sentenza n. 4182/2020, resa nel giudizio recante R.G. N. 6037/2015, in data 09/10/2020, il Giudice di Pace di Salerno, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della e rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dalla sig.ra CP_2 [...]
Pt_1
In particolare, Il Giudice riteneva provato che avrebbe ricevuto il file dal TR
Centro Estetico ma che la pubblicità avrebbe riguardato il soggetto e Controparte_4 non il Centro Estetico medesimo, a causa di file difforme fornito dalla stessa opponente;
che avrebbe provveduto alla pubblicità di soggetto diverso TR dall'opponente, ma avrebbe comunque adempiuto al contratto di pubblicità, effettuando l'affissione del materiale fornito dal committente, anche se non riguardante il Centro Estetico.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la e , chiedendo la riforma integrale della TR CP_2 sentenza impugnata.
In particolare, con il primo motivo di impugnazione riteneva contestabile il contenuto della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto carente di legittimazione passiva la chiamata in causa . CP_2
Con il secondo motivo di appello, la sig.ra lamentava l'errata ricostruzione dei Pt_1 fatti di causa e l'errata valutazione delle prove da parte del Giudice di prime cure, nella parte in cui il Giudice non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni dei testi escussi con riferimento alla consegna della chiavetta contenente i file da stampare ed al contenuto della chiavetta medesima.
4 Con il terzo motivo di appello, impugnava la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui quest'ultimo aveva ritenuto adempiente l'odierna appellata ed aveva, di conseguenza, rigettato la proposta domanda riconvenzionale.
Con il quarto motivo di appello lamentava la mancata valutazione da parte del Giudice di prime cure della propria eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4182/2020 emessa dal giudice di Pace di Salerno, pubblicata in data 09/10/2020, RG. 6037/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“I) respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della proposta opposizione, per i motivi innanzi illustrati – dichiarare inammissibile e/o inefficace l'azione esercitata nei confronti della sig.ra dalla ricorrente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n° Parte_1 TR
1816/15 opposto perché inammissibile ed illegittimo. II) accertare l'inadempimento delle parti appellate per i motivi esposti in narrativa e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n° 1816/15; III) in entrambi i casi con accoglimento della domanda riconvenzionale quantificata in via prudenziale in € 1.000,00, somma che potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226 c.c. e che si ritiene comprensiva del danno all'immagine, lucro cessante, mancato guadagno;
IV) in via gradata in caso di parziale accoglimento delle eccezioni volte al rigetto integrale del decreto ingiuntivo in esame 1816/15 – liquidare all'opposto il corrispettivo dell'opera e dei servizi che dovessero risultare effettivamente, precisamente e puntualmente svolti, con condanna dell'opposta alle spese, diritti ed onorario del primo grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
VI) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costitutiva in giudizio la , TR eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito, riteneva le censure mosse da parte appellante del tutto destituite di fondamento, dal momento che essa avrebbe correttamente adempiuto alla propria obbligazione, avendo provveduto all'affissione del materiale pubblicitario fornitole tramite chiavetta usb.
Riteneva, inoltre, che la domanda riconvenzionale proposta da parte appellante, sarebbe risultata infondata in fatto e in diritto, in quanto sfornita di prova.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
5 “I) – in limine litis, accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello per le motivazioni di cui al capo A) della narrativa del presente atto e, per l'effetto, disporre per il rigetto del gravame allo stato degli atti;
II) – nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto appello e, per l'effetto, rigettarlo integralmente, così confermando la sentenza oggetto di gravame;
III) – condannare l'appellante alla refusione di spese e compensi di lite per il presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, da determinarsi a cura dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio anche la , la quale, ribadendo l'esistenza di un mero CP_2 rapporto di procacciamento di affari fra di essa e la , si riteneva estranea TR ai fatti di causa, chiedendo la conferma della sentenza di primo e grado che la aveva dichiarata carente di legittimazione passiva.
Il Giudice ordinava l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/12/2024.
Dopo vari rinvii, con ordinanza del 24/01/2025, il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Procedibilità, ammissibilità e proponibilità dell'appello.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c.
Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
6 In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione.
Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
Prima dell'esame del merito va, altresì, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
7 Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
Va, inoltre, rilevato che l'atto di appello risulta proponibile, non essendo emerso, nel caso di specie, che l'appellante abbia posto in essere atti di acquiescenza, ex art. 329 c.p.c., incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto ad impugnare la sentenza di primo grado.
La sostiene infatti che, avendo l'odierna appellante chiesto ed ottenuto TR una dilazione del pagamento sia della sorta capitale di cui al D.I. opposto che delle spese legali e provvedendo al pagamento della prima rata, il tutto senza formulare alcuna riserva di appello e senza che fosse in corso un'azione esecutiva, avrebbe prestato acquiescenza tacita alla sentenza di primo grado.
Con riferimento a tale specifica tematica, il Giudice di legittimità ha espressamente statuito che l'acquiescenza del soccombente, che costituisce ostacolo alla proposizione dell'impugnazione ex art. 329 c.p.c., ove non risulti da un'accettazione espressa della pronuncia giudiziale o da una formale rinuncia a sottoporla a gravame, può desumersi soltanto da atti o fatti univoci, del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione nell'ipotesi prevista. La Corte, in particolare, ha specificato che non dà luogo ad acquiescenza l'adempimento spontaneo da parte del soccombente della prestazione dovuta in base a sentenza esecutiva, non essendo tale comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione esperibile e risultando esso volto ad evitare l'esecuzione forzata del provvedimento giurisdizionale (Cass., sez. III, n. 10963 del 09/06/2004).
Nel caso di specie, dunque, la circostanza che l'odierna appellante abbia richiesto una dilazione del pagamento delle somme liquidate in sede di primo grado di giudizio ed abbia provveduto a corrispondere, in favore della originaria attrice, parte di tali somme, non osta alla proposizione dell'appello, dal momento che l'adempimento della parte soccombente della prestazione dovuta in base alla sentenza emessa dal G.d.P. non integra un atto di acquiescenza tacita.
2. Accoglimento parziale dell'appello nel merito.
Tanto premesso, deve ritenersi che l'appello proposto sia parzialmente fondato e vada pertanto accolto nei seguenti limiti.
8 Ricostruendo i termini della controversia in esame, parte appellante ritiene censurabile il contenuto della sentenza di primo grado nella parte in cui, il Giudice di Pace di Salerno, operando una errata ricostruzione della vicenda oggetto di causa ed una errata valutazione delle prove assunte, avrebbe ritenuto adempiente l'odierna appellata CP_1
ed avrebbe provveduto a dichiarare carente di legittimazione passiva l'altra
[...] appellata . CP_2
Parte appellante sostiene, infatti, che la sia da considerarsi inadempiente, TR non avendo la medesima provveduto ad affiggere il materiale pubblicitario riferibile al Parte_2
procedendo con ordine, è necessario evidenziare che la vicenda in esame trae
[...] origine dalla stipula di un contratto di pubblicità su impianti retroilluminati perfezionatosi fra la e l'appellante , all'epoca dei fatti TR Parte_1 titolare del Centro Estetico Immagine e Bellezza s.a.s (cfr. “Contratto pubblicità su impianti retroilluminati” presente nel fascicolo monitorio). Tale contratto, come risulta dal riferimento presente nel contratto medesimo e dalla prova testimoniale espletata, veniva stipulato per il tramite della e, in particolare, per il tramite dell'agente CP_2 Tes_1 che espletava la propria attività lavorativa in favore della . CP_2
All'interno del contratto si prevedeva che il materiale da affiggere sarebbe stato fornito e ritirato presso la cliente, ovvero dalla sig.ra , titolare del Centro bellezza. Parte_1
Agli atti risulta che, in effetti, il sig. in forza presso la , provvide a Tes_1 CP_2 ritirare una pennetta usb presso il Centro Estetico della sig.ra e a Parte_1 consegnarla ad un socio della tipografia “Stampe Fusco”, ovvero al sig. , per Parte_3 procedere alla stampa del materiale pubblicitario presente sulla chiavetta (cfr. p. 17 verbale di primo grado).
Il teste , in effetti, conferma che il sig. gli consegnò il materiale Parte_3 Tes_1 pubblicitario e che egli provvide a stampare i files che gli furono forniti;
files che, tuttavia, si riferivano non al Centro estetico dell'odierna appellante, ma alla ditta
”. Il teste riferisce, inoltre, che, successivamente, il responsabile del Controparte_4 settore pubblicità della , gli segnalò che vi fosse una difformità fra il TR soggetto che aveva stipulato il contratto di pubblicità (il Centro estetico) e il soggetto cui le stampe concretamente si riferivano (la ditta ”). Peraltro, il Controparte_4 medesimo teste dichiara che ebbe modo di verificare in prima persona che le immagini pubblicitarie si riferissero effettivamente alla ditta ” alla presenza del Controparte_4 sig. , il quale, tuttavia, confermò i contenuti di stampa. Testimone_1
Il sig. audito come teste, dichiara, in riferimento alla controversia in Testimone_1 esame, di aver ricevuto la chiavetta usb dalla ditta Centro Immagine e Bellezza e di averla
9 consegnata per la stampa alla detta tipografia, ma riferisce – in aperta contraddizione a quanto dichiarato dal teste – di non averne mai conosciuto il contenuto. Parte_3
Dal canto suo, l'odierna appellata , nella sua comparsa di costituzione, TR rileva come, pur avvedutasi, una volta consegnatole il materiale pubblicitario stampato, della discrepanza fra soggetto contraente e soggetto beneficiario della pubblicità, provvide in ogni caso alla affissione dei manifesti pubblicitari, seppur riferibili ad altra ditta, in adempimento del contratto sottoscritto e nulla potendo eccepire sulla qualità ed intestazione del materiale oggetto di ordinativo da parte del Centro Estetico.
Orbene, preme evidenziarsi come, in punto di diritto, era la a dover TR dimostrare, in ossequio ai principi generali in tema di onere probatorio, di aver correttamente adempiuto all'obbligazione su di lei gravante, mentre incombeva sul Centro Estetico l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di allegare l'inadempimento di controparte.
Invero, ritiene il presente Giudicante, che la non abbia dato TR dimostrazione di aver adempiuto correttamente alla propria obbligazione e, prim'ancora, di avervi proprio adempiuto. Agli atti, infatti, non risulta che la abbia, in TR ossequio al contratto stipulato con il Centro estetico appellante, provveduto ad affiggere materiale pubblicitario a quest'ultimo afferente. Né risulta comunque provato dalla che il materiale pubblicitario fornito dall'odierna appellante sarebbe TR stato riferibile, così come da lei sostenuto, alla ditta ”; ditta che, Controparte_4 sempre a detta della , sarebbe risultata effettiva beneficiaria del contratto TR pubblicitario da con il Centro estetico di . TR Parte_1
Preme osservare, da questo punto di vista, come un'esecuzione secondo buona fede del contratto stipulato da ed il Centro estetico della sig.ra avrebbe TR Pt_1 infatti quanto meno richiesto da parte della , una volta avvedutasi della TR insussistenza di identità fra soggetto beneficiario della pubblicità e soggetto stipulante il
“contratto pubblicitario”, di interrompere l'esecuzione della prestazione su di lei gravante e di richiedere chiarimenti alla controparte.
Destituita di fondamento, in quanto in alcun modo provata, risulta essere la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla , la quale ha sostenuto TR che il (effettivo beneficiario della pubblicità) sarebbe stato a lei noto CP_4 CP_4 in quanto inadempiente in altri contratti pubblicitari con lei stipulati e che, pertanto, sarebbe stato verosimile ritenere che il Centro Estetico e la ditta , in ragione di CP_4 rapporti personali fra loro intercorrenti, avrebbero inteso accordarsi nel senso di far stipulare il contratto al Centro Estetico al fine di superare la prevedibile indisponibilità della a sottoscrivere ulteriori contratti con la inadempiente ditta TR
”. Controparte_4
10 Tuttavia, la non fornisce prova dell'esistenza di tale raggiro. TR
In assenza di una possibile alternativa ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio, non può ritenersi che , affiggendo materiale pubblicitario non afferente TR all'effettivo sottoscrittore del contratto pubblicitario, abbia adempiuto alla propria obbligazione.
Ne deriva che la pronuncia del Giudice di prime cure sia certamente censurabile nella parte in cui egli ha ritenuto adempiente l'odierna appellata-originaria opposta, rigettando la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'odierna appellante-originaria opponente e la conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Considerando che ha mancato di adempiere totalmente all'obbligazione TR principale su di lei gravante, consistente nella mancata affissione di materiale pubblicitario afferente al Centro estetico, soggetto titolare del contratto pubblicitario stipulato, ritiene il presente Giudicante sussistere gli elementi per accogliere la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento formulata dall'appellante. Ed infatti la non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita qualora l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie del contratto.
Accertato il grave inadempimento della , è dunque possibile, per il TR presente giudicante, in riforma della sentenza appellata, addivenire ad una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto stipulato dalle parti con la scrittura privata del 29/11/2013 versata in atti.
Ne consegue, ovviamente, la revoca del decreto ingiuntivo 1816/2015, emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno in favore della TR
Pertanto, la domanda di parte attrice volta all'ottenimento della pronuncia di risoluzione del contratto stipulato con la ed alla relativa revoca del decreto TR ingiuntivo emesso in favore della va accolta. TR
3. Rigetto domanda di risarcimento danni di Parte_1
Per quanto attiene, invece, alla domanda riconvenzionale formulata dalla sig.ra
[...] volta all'ottenimento del risarcimento danno – domanda reiterata in sede di Pt_1 appello e il cui mancato accoglimento in primo grado è presente fra i motivi di doglianza dell'odierna appellante – preme rilevare come essa si presenti del tutto generica, oltre che sfornita di prova.
Parte appellante si limita a sostenere, in maniera del tutto generica, di aver subito un danno di immagine di cui tuttavia non si apprezza alcun elemento identificativo, né allegato, né provato.
11 Inoltre, la medesima parte appellante lamenta la perdita di guadagni (cd. lucro cessante), dal momento che la mancata effettuazione della pubblicità da parte della TR nel periodo più remunerativo dell'anno, ovvero nel periodo natalizio, avrebbe comportato la perdita di potenziali clienti.
Orbene, preme rilevare come in tema di risarcimento danni per inadempimento, ex art. 1223 c.c., spetti al “danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218, che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che ha agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass., sez. I, n. 21140 del 10/10/2007).
Peraltro, il “danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass., sez. VI, n. 5613 del 08/03/2018).
In base al succitato orientamento, da ritenersi del tutto condivisibile, dunque, parte appellante avrebbe dovuto dimostrare, seppur anche solo in via indiziaria, l'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito se l'obbligazione di pubblicizzazione della sua attività commerciale fosse stata adempiuta dall'appellata, non potendosi ritenere risarcibili i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni del tutto incerte. In assenza di una prova indiziaria di tal fatta, risulta infatti impossibile per il Giudice operare il richiesto rigoroso giudizio di probabilità che potrebbe essere svolto solo in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente.
Pertanto, il relativo motivo di appello non può essere accolto e la relativa domanda di risarcimento danni va rigettata.
4. La posizione della terza chiamata in causa . Rigetto dell'appello CP_2 proposto nei suoi confronti.
Per quanto attiene alla terza chiamata in causa da , la , si ritiene TR CP_2 di dover confermare la sentenza del Giudice di Pace di Salerno, nella parte in cui esso ha inteso dichiarare la carenza di legittimazione passiva di tale parte.
La , infatti, risulta aver avuto il ruolo di mera intermediaria, per il tramite del CP_2 suo agente fra il Centro estetico di e la nella Tes_1 Parte_1 TR conclusione del contratto per cui è causa.
12 La ne aveva in origine chiesto la chiamata in causa ritenendola TR compartecipe dell'asserito raggiro che sarebbe stato orchestrato ai suoi danni dal Centro estetico e dalla ditta ” e per vederla chiamata a rispondere di ciò. Controparte_4
A ben vedere, tuttavia, nessuna delle censure mosse dalla all'operato TR della risulta essere stata provata nel precedente grado di giudizio. Così come CP_2 non si evidenzia alcun profilo di responsabilità in capo alla così come CP_2 lamentato nel presente grado di giudizio da parte dell'appellante . Parte_1
Pertanto, il motivo di appello non può essere accolto e la domanda spiegata nei confronti dell'appellata deve essere rigettata. CP_2
5. Spese di lite.
In ragione dell'accoglimento dell'appello proposto da nei confronti della Parte_1 sola appellata , quest'ultima va condannata al pagamento in favore TR dell'attrice delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata (mancato svolgimento nella presente sede di alcuna attività istruttoria), secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
In ragione del rigetto dell'appello proposto da nei confronti dell'altra Parte_1 appellata , la prima va condannata al pagamento in favore della seconda delle CP_2 spese di lite relative al presente grado di giudizio, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 2822/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 4182/2020, resa dal Giudice di Pace TR di Salerno:
- dichiarando la risoluzione del contratto stipulato da e Parte_1 TR
;
[...]
- revocando il decreto ingiuntivo n. 1816/2015, emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno;
2) rigetta per la restante parte l'appello proposto da;
Parte_1
13 3) condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di TR giudizio in favore di , che, con riferimento al primo grado di giudizio, si Parte_1 liquidano in € 22,00 per esborsi ed € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e che, con riferimento al secondo grado di giudizio, si liquidano in € 65,00 per esborsi, ed € 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. Antonio Losacco, dichiaratosi antistatario;
4) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 in favore di che si liquidano € 462,00 per compenso professionale, oltre Controparte_2 rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da liquidarsi in favore dell'Avv. Alessandro Maisto, dichiaratosi antistatario.
Salerno, lì 21/07/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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