TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RVG 2448/2024 promosso dai coniugi:
, nata a [...] il [...] e residente a [...] - C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
Nives Zanon del Foro di Belluno,
e nato a [...] il [...] e residente a [...]
(BL) in Via San Vendemiano n. 17 - C.F. rappresentato e difeso CodiceFiscale_2 dall'Avv. Liuba D'Agostini del Foro di Belluno
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
I coniugi e premettendo di essersi uniti in matrimonio con rito concordatario Pt_1 Pt_2 in Cesiomaggiore (BL) in data 11 maggio 1991, successivamente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune atto n.
3-II-A/1991, e che dall'unione coniugale sono nate Per_ le figlie e , entrambi maggiorenni, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del Per_1 matrimonio tra loro contratto.
Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dai difensori e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 19/12/2024;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 16/01/2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cesiomaggiore (BL) in data 11 maggio 1991, successivamente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune atto n. 3, parte 2, serie A, anno 1991, tra , nata a [...]_1 il 15 dicembre 1970 e residente a [...] - C.F.
e nato a [...] il [...] e CodiceFiscale_1 Parte_2 residente a [...] - C.F. , CodiceFiscale_2 alle seguenti condizioni, come concordare dalle parti e che qui si trascrivono:
1) La casa coniugale sita in Cesiomaggiore (BL), via San Vendemiano n. 17 viene definitivamente assegnata al marito Parte_2
2) Al fine di regolare definitivamente tutti i rapporti economici e patrimoniali ancora pendenti tra le parti, i coniugi concordano quanto segue: la sig.ra si impegna fin d'ora formalmente a cedere la propria Parte_1 quota di comproprietà della casa coniugale al marito che accetta;
la quota che verrà ceduta al Sig. Parte_2 corrisponde al 50% dell'alloggio con accessori censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pt_2
Cesiomaggiore al foglio 49, mappale 535, subalterno 5, piani T-1-2-, categoria A/7, classe 2, vani catastali
8,5, superficie catastale mq.260, rendita catastale 636,53, oltre al sub.6, sub.7, sub.9, sub.10, sub.11, come da atto di donazione del Notaio di Sedico del 07.06.2007 n. 20636 di rep. e n.2854 di racc. Per_3 3) Al momento della cessione di cui alla condizione 2), che dovrà avvenire entro e non oltre un mese a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, il sig. liquiderà alla moglie l'importo Parte_2 complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila euro). Detta somma sarà corrisposta alla sig.ra in Parte_1 unica soluzione, con consegna di assegno circolare il giorno stesso del rogito notarile.
4) Il sig. si impegna ad addivenire all'atto notarile a propria cura e spese presso notaio a sua scelta, Pt_2 entro un mese dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio. Ciò avverrà a titolo di regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra coniugi e in forza della legge. Trattandosi di atto che avviene in adempimento di accordo in sede di divorzio tra coniugi, le parti chiedono le esenzioni previste dall'art. 19 della
Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n.154/99 della Corte Costituzionale, cosi' come chiarite con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21 giugno 2012 cui e' seguita la circolare n. 18 del 29 maggio
2013 e confermate con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, in quanto trattasi di elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5) I coniugi si danno reciprocamente atto che con l'accordo economico di cui al punto precedente, ritengono regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso durante il matrimonio e, con l'esatto adempimento degli impegni assunti, nulla avranno più a pretendere in tal senso l'uno dall'altro.
6) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale, in quanto gli stessi svolgono entrambi attività lavorativa e sono economicamente autosufficienti.
7) Sia ordinato all'Ufficiale dell'Ufficio Anagrafe di effettuare le annotazioni di legge nel registro dello Stato
Civile del Comune di Cesiomaggiore (BL).
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Belluno il giorno 27 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta