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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 10 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 779 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, corr. in TO e ivi elett.te dom.ta in Viale
Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi dal quale è
rappresentata e difesa, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
l'11.2.1997, res.te in TO (GR) e ivi elett.te dom.to in Via Trento n. 86,
presso e nello Studio dell'Avv. Giacomo De Cesaris dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Tufo, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTO OGGETTO: opposizione ad esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: "Voglia il Tribunale di TO, in funzione di Giudice del Lavoro,
contrariis reiectis:
- in via preliminare, sussistendo gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del
Verbale di Diffida Accertativa azionato;
- nel merito, previo accertamento della illegittimità ed infondatezza del Verbale di
Con Diffida Accertativa per crediti patrimoniali n. DA-GR/2024-0021, emesso dall' ,
sede di TO, in data 23.01.2024 e notificato in data 31.01.2024, dichiarare la
insussistenza degli obblighi retributivi posti a carico della società ricorrente, e, per
l'effetto, dichiarare l'insussistenza del diritto del sig. a procedere a Controparte_1
esecuzione forzata. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
Opposto: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui alla
memoria difensiva, rigettare integralmente le domande avversarie, confermando la
legittimità e fondatezza del Verbale di Diffida Accertativa per crediti patrimoniali n.
Con DA-GR/2024-0021, emesso dall' , sede di TO, in data 23.1.2024 e notificato in
data 31.1.2024, e dichiarando la sussistenza degli obblighi retributivi posti a carico della
società opponente e del diritto del sig. a procedere a esecuzione forzata. Con CP_1
vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9 settembre 2024 Pt_1 Parte_1
ha proposto opposizione all'esecuzione intrapresa da in Controparte_1
forza della diffida accertativa n. notificata in data 31/01/2024, Controparte_3
Pag. 2 di 6 Con con la quale l' di TO aveva diffidato la società a corrispondere all' spettanze patrimoniali che si asserivano dovute a titolo di CP_1
compenso per lavoro straordinario. In data 1° agosto 2024 l' notificava CP_1
infatti all'opponente atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 3.982,39.
Parte opponente contestava il fondamento degli accertamenti ispettivi e, in specie, la durata della pausa pranzo che sarebbe stata – a giudizio dell'organo accertatore - di una sola ora a fronte delle due contrattualmente previste;
su tale assunto svolgimento di un maggior orario si fondava quindi la contestata prassi che avrebbe giustificato il credito maturato per lavoro straordinario da parte dell' nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2019 e il 31 luglio 2022. Per CP_1
l'effetto l'opponente concludeva come in epigrafe, chiedendo che il Tribunale
volesse dichiarare come non dovuta la somma oggetto di intimazione.
2. Preso atto di quanto sopra esposto, con provvedimento inaudita altera parte
del giorno 11 settembre 2024, il Tribunale sospendeva ex art. 615, co. 1 ult.
periodo, cpc l'efficacia esecutiva del titolo notificato sul fondamento della suddetta diffida accertativa.
3. Si è costituito il lavoratore deducendo l'infondatezza della domanda in ragione del contenuto degli elementi probatori posti alla base dell'accertamento. Ha quindi concluso come in epigrafe.
4. Escussi i testi addotti dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
5. La presente vicenda impone di affrontare il merito della pretesa.
Pag. 3 di 6 Sul punto è bene ribadire preliminarmente che nelle cause di opposizione a precetto fondate su diffide accertative per crediti patrimoniali ex art. 12 del d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124, il destinatario della diffida ben può far valere motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa creditoria. Egli dunque, in qualità di opponente, conserva la posizione sostanziale di convenuto mentre l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore, cui compete l'onere della prova ex art. 2087 c.c.
A siffatta conclusione si perviene attraverso la ricostruzione sistematica dei principi. Sebbene infatti l'art. 12 cit. non disciplini gli aspetti relativi alla tutela giurisdizionale avverso una diffida accertativa, è decisivo in tal senso il rilievo per cui, acquistando la diffida efficacia di titolo esecutivo, se non si garantisse in sede giudiziale il pieno diritto del datore di lavoro (ex art. 24 Cost.) a far valere l'infondatezza dei crediti riconosciuti dall'organo accertatore in favore del lavoratore, egli si troverebbe esposto a un titolo esecutivo formatosi senza la sua partecipazione.
Nel caso specifico, l'opposto è chiamato a fornire piena prova del maggior orario svolto nel periodo lavorativo indicato (un'ora al giorno nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2019 e il 31 luglio 2022 durante la pausa pranzo,
quindi riducendone la durata da due ore a una).
Alla luce delle inequivoche conclusioni formulate dall'opposto, questo (e solo questo) è l'oggetto dell'odierno accertamento.
6. L'orario di lavoro dell' era fissato de facto dalle 8,30 alle 12,30 e dalle CP_1
Con 14.30 alle 16,30 alle 18,30. Esso risulta dal verbale di accertamento dell' (di cui l'opposto chiede conferma di legittimità e fondamento), da quanto dedotto dallo stesso nella propria comparsa di costituzione (cfr. pag.10) e CP_1
Pag. 4 di 6 dalla dichiarazione resa a verbale dell'udienza del 9.04.2025 dal teste – peraltro addotto da entrambe le parti - il quale ha confermato che si Testimone_1
trattava dello stesso orario da lui osservato.
La teste di parte opposta si è limitata ad affermare che, per quanto a sua Tes_2
conoscenza, non venivano effettuati interventi in pausa pranzo (“che io sappia
non effettuava interventi in pausa pranzo, ma ovviamente non mi trovavo con lui nel
furgone”).
La circostanza che tanto il che il abbiano fatto riferimento alla Tes_2 Tes_1
possibilità che saltuariamente potesse accadere che l'orario di lavoro si protraesse oltre le 18,30 – oltre a non costituire oggetto di accertamento per le ragioni sopra esposte in quanto estranea al thema decidendum – non risulta comunque idoneamente comprovata poiché affidata unicamente al generico ricordo dei detti testi.
Alla luce di ciò, l'opposizione deve essere accolta.
7. Tenuto conto degli esiti dell'accertamento ispettivo, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
- accertata l'infondatezza del verbale di diffida accertativa per crediti
Con patrimoniali n. DA-GR/2024/0021, emesso dall' di TO in data 23
gennaio 2024, dichiara l'insussistenza degli obblighi retributivi posti a carico
Pag. 5 di 6 della società opponente e del diritto dell'opposto a Controparte_1
procedere a esecuzione forzata;
- compensa tra le parti le spese di lite.
TO, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 10 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 779 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, corr. in TO e ivi elett.te dom.ta in Viale
Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi dal quale è
rappresentata e difesa, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
l'11.2.1997, res.te in TO (GR) e ivi elett.te dom.to in Via Trento n. 86,
presso e nello Studio dell'Avv. Giacomo De Cesaris dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Tufo, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTO OGGETTO: opposizione ad esecuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: "Voglia il Tribunale di TO, in funzione di Giudice del Lavoro,
contrariis reiectis:
- in via preliminare, sussistendo gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del
Verbale di Diffida Accertativa azionato;
- nel merito, previo accertamento della illegittimità ed infondatezza del Verbale di
Con Diffida Accertativa per crediti patrimoniali n. DA-GR/2024-0021, emesso dall' ,
sede di TO, in data 23.01.2024 e notificato in data 31.01.2024, dichiarare la
insussistenza degli obblighi retributivi posti a carico della società ricorrente, e, per
l'effetto, dichiarare l'insussistenza del diritto del sig. a procedere a Controparte_1
esecuzione forzata. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
Opposto: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui alla
memoria difensiva, rigettare integralmente le domande avversarie, confermando la
legittimità e fondatezza del Verbale di Diffida Accertativa per crediti patrimoniali n.
Con DA-GR/2024-0021, emesso dall' , sede di TO, in data 23.1.2024 e notificato in
data 31.1.2024, e dichiarando la sussistenza degli obblighi retributivi posti a carico della
società opponente e del diritto del sig. a procedere a esecuzione forzata. Con CP_1
vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9 settembre 2024 Pt_1 Parte_1
ha proposto opposizione all'esecuzione intrapresa da in Controparte_1
forza della diffida accertativa n. notificata in data 31/01/2024, Controparte_3
Pag. 2 di 6 Con con la quale l' di TO aveva diffidato la società a corrispondere all' spettanze patrimoniali che si asserivano dovute a titolo di CP_1
compenso per lavoro straordinario. In data 1° agosto 2024 l' notificava CP_1
infatti all'opponente atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 3.982,39.
Parte opponente contestava il fondamento degli accertamenti ispettivi e, in specie, la durata della pausa pranzo che sarebbe stata – a giudizio dell'organo accertatore - di una sola ora a fronte delle due contrattualmente previste;
su tale assunto svolgimento di un maggior orario si fondava quindi la contestata prassi che avrebbe giustificato il credito maturato per lavoro straordinario da parte dell' nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2019 e il 31 luglio 2022. Per CP_1
l'effetto l'opponente concludeva come in epigrafe, chiedendo che il Tribunale
volesse dichiarare come non dovuta la somma oggetto di intimazione.
2. Preso atto di quanto sopra esposto, con provvedimento inaudita altera parte
del giorno 11 settembre 2024, il Tribunale sospendeva ex art. 615, co. 1 ult.
periodo, cpc l'efficacia esecutiva del titolo notificato sul fondamento della suddetta diffida accertativa.
3. Si è costituito il lavoratore deducendo l'infondatezza della domanda in ragione del contenuto degli elementi probatori posti alla base dell'accertamento. Ha quindi concluso come in epigrafe.
4. Escussi i testi addotti dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
5. La presente vicenda impone di affrontare il merito della pretesa.
Pag. 3 di 6 Sul punto è bene ribadire preliminarmente che nelle cause di opposizione a precetto fondate su diffide accertative per crediti patrimoniali ex art. 12 del d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124, il destinatario della diffida ben può far valere motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa creditoria. Egli dunque, in qualità di opponente, conserva la posizione sostanziale di convenuto mentre l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore, cui compete l'onere della prova ex art. 2087 c.c.
A siffatta conclusione si perviene attraverso la ricostruzione sistematica dei principi. Sebbene infatti l'art. 12 cit. non disciplini gli aspetti relativi alla tutela giurisdizionale avverso una diffida accertativa, è decisivo in tal senso il rilievo per cui, acquistando la diffida efficacia di titolo esecutivo, se non si garantisse in sede giudiziale il pieno diritto del datore di lavoro (ex art. 24 Cost.) a far valere l'infondatezza dei crediti riconosciuti dall'organo accertatore in favore del lavoratore, egli si troverebbe esposto a un titolo esecutivo formatosi senza la sua partecipazione.
Nel caso specifico, l'opposto è chiamato a fornire piena prova del maggior orario svolto nel periodo lavorativo indicato (un'ora al giorno nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2019 e il 31 luglio 2022 durante la pausa pranzo,
quindi riducendone la durata da due ore a una).
Alla luce delle inequivoche conclusioni formulate dall'opposto, questo (e solo questo) è l'oggetto dell'odierno accertamento.
6. L'orario di lavoro dell' era fissato de facto dalle 8,30 alle 12,30 e dalle CP_1
Con 14.30 alle 16,30 alle 18,30. Esso risulta dal verbale di accertamento dell' (di cui l'opposto chiede conferma di legittimità e fondamento), da quanto dedotto dallo stesso nella propria comparsa di costituzione (cfr. pag.10) e CP_1
Pag. 4 di 6 dalla dichiarazione resa a verbale dell'udienza del 9.04.2025 dal teste – peraltro addotto da entrambe le parti - il quale ha confermato che si Testimone_1
trattava dello stesso orario da lui osservato.
La teste di parte opposta si è limitata ad affermare che, per quanto a sua Tes_2
conoscenza, non venivano effettuati interventi in pausa pranzo (“che io sappia
non effettuava interventi in pausa pranzo, ma ovviamente non mi trovavo con lui nel
furgone”).
La circostanza che tanto il che il abbiano fatto riferimento alla Tes_2 Tes_1
possibilità che saltuariamente potesse accadere che l'orario di lavoro si protraesse oltre le 18,30 – oltre a non costituire oggetto di accertamento per le ragioni sopra esposte in quanto estranea al thema decidendum – non risulta comunque idoneamente comprovata poiché affidata unicamente al generico ricordo dei detti testi.
Alla luce di ciò, l'opposizione deve essere accolta.
7. Tenuto conto degli esiti dell'accertamento ispettivo, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
- accertata l'infondatezza del verbale di diffida accertativa per crediti
Con patrimoniali n. DA-GR/2024/0021, emesso dall' di TO in data 23
gennaio 2024, dichiara l'insussistenza degli obblighi retributivi posti a carico
Pag. 5 di 6 della società opponente e del diritto dell'opposto a Controparte_1
procedere a esecuzione forzata;
- compensa tra le parti le spese di lite.
TO, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 6 di 6