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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/10/2025, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 9207/2025 promossa da:
nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Luca Schera Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, In via principale: 1)disporre l'annullamento del Provvedimento della Questura di Torino Prot. 1104/2024 del Questore di Torino del 11.07.2024 notificato il 02.10.2024 che dispone il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e , conseguentemente, ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno. Con vittoria di spese, oltre I.V.A. E C.P.A, del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario”
ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Nel merito:
1 rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.5.2025, la sig.ra ha impugnato il Parte_1 provvedimento della Questura di Torino dell'11.7.2024, notificato in data 2.10.2024, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari Contr ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. c) in quanto convivente con il coniuge cittadino italiano
ON Croce.
Il Giudice fissava l'udienza di comparizione al 29.9.2025.
Il si costituiva tardivamente in giudizio in pari data 29.9.2025. Controparte_1
All'udienza del 29.9.2025 non compariva il . Il Giudice, non essendo Controparte_1 ancora stata messa in visione la comparsa di costituzione e risposta, dichiarava la contumacia del convenuto. Procedeva quindi all'interrogatorio libero della ricorrente e, ritenuta CP_1 la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la lite, trattenendo all'esito la causa in decisione.
Successivamente allo svolgimento dell'udienza, preso atto dell'intervenuta costituzione del
, il Giudice rimetteva la causa in istruttoria, fissando nuova udienza Controparte_1 avanti a sé al fine di assicurare il diritto alla difesa della ricorrente, consentendole di precisare le conclusioni e di discutere la lite avendo contezza delle difese avversarie.
All'esito dell'udienza del 13.10.2025, il Giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione.
2. La questione oggetto del presente giudizio verte sull'accertamento della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 19 c. 2 lett. c) TUI, ovvero sull'accertamento della “convivenza” tra la ricorrente e il suo coniuge cittadino italiano.
Il decreto di rigetto impugnato si fonda sugli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale di
Torino il 23.11.2023, che ha preso atto dell'assenza del sig. ON dalla casa coniugale in quanto “assente dall'Italia per motivi di lavoro” (cfr. doc. 4 resistente).
Tale ultima circostanza ha trovato conferma nel corso dell'interrogatorio libero della ricorrente;
si legge testualmente nel verbale dell'udienza del 29.9.2025: “Mio marito lavora come cuoco, prima era a Torino poi è andato in Germania per lavoro. E' andato in Germania un anno e mezzo fa. … Due anni fa mi sono trasferita da via Noè a via Valderoa, non ha mai vissuto in via Valderoa, come dicevo viene ogni tanto a trovarmi”.
2 Da tali dati emerge come il marito della richiedente abbia stabilmente trasferito la propria residenza all'estero a breve distanza dal matrimonio (celebrato il 26.4.2021).
Nel caso di specie, manca dunque la prova di quella convivenza effettiva tra i coniugi, che costituisce requisito imprescindibile per la sussistenza del permesso in oggetto. Tale convivenza non risulta infatti essere né stabile, né continuativa, ma del tutto sporadica e casuale: subito dopo il matrimonio il sig. ON si è infatti trasferito in Germania, dove lavora come cuoco, facendo ritorno in Italia soltanto per pochi giorni all'anno.
A fronte di una già molto lacunosa prova della condivisione della medesima abitazione fra il ricorrente e il marito, va rilevato come manchi del tutto la prova di una condivisione di vita e comunanza di progetti fra i coniugi. Sul punto, la giurisprudenza di merito e di legittimità è peraltro pacifica: nella materia in esame la S.C. – dopo aver chiarito, ai fini di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) D.L.gs 286/98, la necessità del requisito della convivenza – ha altresì sottolineato come “l'onere della prova di tale requisito – che, nel sistema del T.U., non è presumibile né rilevabile dalle mere risultanze anagrafiche – gravi sullo straniero (Cass.
8.2.2005, n. 2539) e come il rapporto di parentela attribuisca il diritto al soggiorno solo fino
a quando la convivenza sussista (v. Cass. 3.11.2006, n. 23598): il requisito in questione non può, dunque, essere desunto da mere circostanze documentali e formali, ma deve essere provato nella sua effettività”. Ne consegue che la “convivenza” non può risolversi nella mera condivisione degli spazi abitativi, che peraltro deve sussistere, bensì deve sfociare in una effettiva condivisione/comunione di vita, il cui onere della prova incombe al richiedente.
Nella specie, come detto, tale progetto di vita è del tutto assente, vivendo il marito della ricorrente stabilmente all'estero e non essendo stata neppure allegata la prospettiva di un suo rientro in Italia.
Sulla base di tali ragioni, il ricorso va rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− rigetta il ricorso;
− condanna la ricorrente a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Torino, il 14 ottobre 2025
Il Giudice
RI ND
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 9207/2025 promossa da:
nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Luca Schera Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, In via principale: 1)disporre l'annullamento del Provvedimento della Questura di Torino Prot. 1104/2024 del Questore di Torino del 11.07.2024 notificato il 02.10.2024 che dispone il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e , conseguentemente, ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno. Con vittoria di spese, oltre I.V.A. E C.P.A, del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario”
ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Nel merito:
1 rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. - con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.5.2025, la sig.ra ha impugnato il Parte_1 provvedimento della Questura di Torino dell'11.7.2024, notificato in data 2.10.2024, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari Contr ai sensi dell'art. 19 c. 2 lett. c) in quanto convivente con il coniuge cittadino italiano
ON Croce.
Il Giudice fissava l'udienza di comparizione al 29.9.2025.
Il si costituiva tardivamente in giudizio in pari data 29.9.2025. Controparte_1
All'udienza del 29.9.2025 non compariva il . Il Giudice, non essendo Controparte_1 ancora stata messa in visione la comparsa di costituzione e risposta, dichiarava la contumacia del convenuto. Procedeva quindi all'interrogatorio libero della ricorrente e, ritenuta CP_1 la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la lite, trattenendo all'esito la causa in decisione.
Successivamente allo svolgimento dell'udienza, preso atto dell'intervenuta costituzione del
, il Giudice rimetteva la causa in istruttoria, fissando nuova udienza Controparte_1 avanti a sé al fine di assicurare il diritto alla difesa della ricorrente, consentendole di precisare le conclusioni e di discutere la lite avendo contezza delle difese avversarie.
All'esito dell'udienza del 13.10.2025, il Giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione.
2. La questione oggetto del presente giudizio verte sull'accertamento della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 19 c. 2 lett. c) TUI, ovvero sull'accertamento della “convivenza” tra la ricorrente e il suo coniuge cittadino italiano.
Il decreto di rigetto impugnato si fonda sugli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale di
Torino il 23.11.2023, che ha preso atto dell'assenza del sig. ON dalla casa coniugale in quanto “assente dall'Italia per motivi di lavoro” (cfr. doc. 4 resistente).
Tale ultima circostanza ha trovato conferma nel corso dell'interrogatorio libero della ricorrente;
si legge testualmente nel verbale dell'udienza del 29.9.2025: “Mio marito lavora come cuoco, prima era a Torino poi è andato in Germania per lavoro. E' andato in Germania un anno e mezzo fa. … Due anni fa mi sono trasferita da via Noè a via Valderoa, non ha mai vissuto in via Valderoa, come dicevo viene ogni tanto a trovarmi”.
2 Da tali dati emerge come il marito della richiedente abbia stabilmente trasferito la propria residenza all'estero a breve distanza dal matrimonio (celebrato il 26.4.2021).
Nel caso di specie, manca dunque la prova di quella convivenza effettiva tra i coniugi, che costituisce requisito imprescindibile per la sussistenza del permesso in oggetto. Tale convivenza non risulta infatti essere né stabile, né continuativa, ma del tutto sporadica e casuale: subito dopo il matrimonio il sig. ON si è infatti trasferito in Germania, dove lavora come cuoco, facendo ritorno in Italia soltanto per pochi giorni all'anno.
A fronte di una già molto lacunosa prova della condivisione della medesima abitazione fra il ricorrente e il marito, va rilevato come manchi del tutto la prova di una condivisione di vita e comunanza di progetti fra i coniugi. Sul punto, la giurisprudenza di merito e di legittimità è peraltro pacifica: nella materia in esame la S.C. – dopo aver chiarito, ai fini di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) D.L.gs 286/98, la necessità del requisito della convivenza – ha altresì sottolineato come “l'onere della prova di tale requisito – che, nel sistema del T.U., non è presumibile né rilevabile dalle mere risultanze anagrafiche – gravi sullo straniero (Cass.
8.2.2005, n. 2539) e come il rapporto di parentela attribuisca il diritto al soggiorno solo fino
a quando la convivenza sussista (v. Cass. 3.11.2006, n. 23598): il requisito in questione non può, dunque, essere desunto da mere circostanze documentali e formali, ma deve essere provato nella sua effettività”. Ne consegue che la “convivenza” non può risolversi nella mera condivisione degli spazi abitativi, che peraltro deve sussistere, bensì deve sfociare in una effettiva condivisione/comunione di vita, il cui onere della prova incombe al richiedente.
Nella specie, come detto, tale progetto di vita è del tutto assente, vivendo il marito della ricorrente stabilmente all'estero e non essendo stata neppure allegata la prospettiva di un suo rientro in Italia.
Sulla base di tali ragioni, il ricorso va rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− rigetta il ricorso;
− condanna la ricorrente a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Torino, il 14 ottobre 2025
Il Giudice
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