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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2024, n. 5712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5712 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3255/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa da n. a CATANIA il 13/06/1974 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. CASERTA PLACIDO PATRICK, presso il cui studio legale in CATANIA via Galileo Ferraris n. 7 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA il 31/07/1974 (C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 09/10/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28/03/2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con CP_1 in CATANIA il 22/03/1997 dal quale sono nati i figli (n. il
[...] Persona_1
18/12/1992) (n. il 29/03/1999) e (n. il 01/08/2002), Persona_2 Per_3
tutti maggiorenni ed economicamente autonomi, senza formulare ulteriori domande di carattere accessorio.
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliato, a tal fine allegava sentenza di separazione personale dei coniugi n. 4836/2023 emessa da questo Tribunale il 28/11/2023, passata in giudicato.
All'udienza di prima comparizione del 09/10/2024 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, quindi, ritenuta matura la causa, il Presidente poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la quale, Controparte_1
nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla Controparte_1
prodotta copia della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 4836/2023 emessa da questo Tribunale il 28/11/2023, passata in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti, senza ulteriori statuizioni di carattere accessorio.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa n. 3255/2024 R.G., così statuisce: dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in CATANIA il 22/03/1997, trascritto nei registri di matrimonio Controparte_1
dello stato civile del Comune di CATANIA, al n. 103, parte I, anno 1997; ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune di CATANIA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 17/10/2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3255/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa da n. a CATANIA il 13/06/1974 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. CASERTA PLACIDO PATRICK, presso il cui studio legale in CATANIA via Galileo Ferraris n. 7 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA il 31/07/1974 (C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 09/10/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28/03/2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con CP_1 in CATANIA il 22/03/1997 dal quale sono nati i figli (n. il
[...] Persona_1
18/12/1992) (n. il 29/03/1999) e (n. il 01/08/2002), Persona_2 Per_3
tutti maggiorenni ed economicamente autonomi, senza formulare ulteriori domande di carattere accessorio.
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliato, a tal fine allegava sentenza di separazione personale dei coniugi n. 4836/2023 emessa da questo Tribunale il 28/11/2023, passata in giudicato.
All'udienza di prima comparizione del 09/10/2024 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, quindi, ritenuta matura la causa, il Presidente poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la quale, Controparte_1
nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla Controparte_1
prodotta copia della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 4836/2023 emessa da questo Tribunale il 28/11/2023, passata in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti, senza ulteriori statuizioni di carattere accessorio.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa n. 3255/2024 R.G., così statuisce: dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in CATANIA il 22/03/1997, trascritto nei registri di matrimonio Controparte_1
dello stato civile del Comune di CATANIA, al n. 103, parte I, anno 1997; ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune di CATANIA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 17/10/2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher