Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 800/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 800 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 16.1.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Diano Marina, Viale G. Matteotti n.99 presso lo studio dell'avv.to Guido Belmondo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “...pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Relativamente alle condizioni patrimoniali del divorzio il ricorrente non intende avanzare alcuna pretesa, chiedendo la conferma delle disposizioni già assunte con la Sentenza di separazione che rigettò ogni domanda economica avanzata dalla moglie per le corrette motivazioni in essa esposte. Con spese compensate per il caso di mancate contestazioni ed opposizione della moglie e vittoria di spese di spese ed onorari del giudizio per il caso di ingiusta opposizione…”;
dr. Andrea CANCIANI 1
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 16.1.2025 – premettendo di essersi Parte_1 unita in matrimonio in ON (Rep. Dominicana) il 6.2.2014 con Controparte_1
(matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Diano
[...] Castello dell'anno 2014, n. 2, Parte II, Serie C); che il Tribunale di Imperia con sentenza in data 23.5.2018 (n.329/18) ha pronunziato la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Evidenziava come dall'unione non fossero nati figli e non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Non si costituiva in giudizio della quale, verificata la Controparte_1 regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 16.1.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile proposta da , in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dallo stesso riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 16.1.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dalla resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificata (a mani proprie), non ha inteso costituirsi in giudizio. E' inoltre trascorso oltre l'anno dalla comparazione dei coniugi di fronte al Presidente nella causa di separazione giudiziale.
Null'altro deve essere disposto dal Collegio in assenza di ulteriori domande.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in ON (Rep.
Dominicana) il giorno 6.2.2014 tra i coniugi nato a Parte_1
ZZ il 21.8.1943 e nata a Controparte_1
ON (Rep. Dominicana) il 11.10.1975; matrimonio trascritto agli atti dello
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 800/2024 R.G.A.C.C.
Stato Civile del Comune di Diano Castello dell'anno 2014, n. 2, Parte II, Serie C;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 25.1.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3