CASS
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/12/2025, n. 34277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34277 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6862/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) -ricorrente- contro SS RT, SS IN, rappresentati e difesi dagli avvocati CRAMAROSSA FABIO ([...]) e MASTINO RI RA ([...]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte, n. 1282/2016 depositata il 20/10/2016. Civile Sent. Sez. 5 Num. 34277 Anno 2025 Presidente: LA AC RI Relatore: SO LO EO Data pubblicazione: 27/12/2025 2 di 7 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2025 dal Consigliere LO EO SO. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dei contribuenti e, in riforma della decisione di primo grado, annullava l’avviso di accertamento per nuova determinazione della rendita catastale dopo una procedura Docfa presentata dai contribuenti;
2. propone ricorso in cassazione l’Agenzia delle entrate con sei motivi di ricorso;
3. resistono con controdeduzione i contribuenti che chiedono il rigetto del ricorso;
4. la Procura generale della Cassazione, Sost. Proc. Gen. Anna Maria LD, ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, di accoglimento del secondo motivo del ricorso, di rigetto del primo motivo, assorbiti gli altri motivi;
5. le parti presenti si sono riportate alle conclusioni dei loro atti, ricorso e controricorso. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il secondo ed il sesto motivo di ricorso sono fondati, infondato il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. 2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle entrate prospetta una omessa pronuncia sull’eccezione di 3 di 7 inammissibilità dell’appello (art. 112, 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 53, d. lgs. n. 546 del 1002). La CTR avendo deciso il ricorso ha implicitamente deciso (ritenendola infondata) la questione dell’inammissibilità dell’appello; conseguentemente sussiste una decisione implicita e non un’omissione («L'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale;
pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto di tale invalidità. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che accogliendo la domanda aveva adottato una implicita decisione di rigetto della questione processuale relativa alla tardività dell'impugnazione, senza che, in sede di legittimità, fosse stata nuovamente censurata detta questione, dolendosi il ricorrente della pretesa omissione di pronuncia al riguardo)» Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15100, Rv. 671180 - 01). Nel ricorso in cassazione l’Agenzia delle entrate prospetta solo l’omessa pronuncia, ma non ripropone in Cassazione la questione dell’inammissibilità dell’appello, in modo specifico e diretto. Del resto, per completezza, la specificità dei motivi di appello in materia tributaria deve essere desunta dal complesso dell’atto: «Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di 4 di 7 contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione» (Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 707, Rv. 652186 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv. 658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 - 01). La volontà di impugnazione era, quindi, nel caso in giudizio, inequivoca. 3. È fondato, invece, il secondo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione del D.M. 701 del 1994, sull’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, dopo la procedura DOCFA, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). La CTR ha ritenuto non motivato l’avviso di accertamento nella rettifica, da A/2 proposta con la DOCFA, ad A/1 accertato dall’Agenzia. È incontestato che non sussistono modifiche in relazione ai vani, essendo gli stessi, sia nella DOCFA sia nell’avviso di accertamento, sempre in n. di 10. Le modifiche, quindi, non hanno interessato i vani. Conseguentemente, non può trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sulla motivazione dell’avviso di accertamento, relativamente alla diversa consistenza dei vani catastali: «In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di 5 di 7 classe e rendita in cui si concreta il riclassamento» (Cass. Sez. 5, 10/05/2021, n. 12278, Rv. 661200 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 26/06/2024, n. 17624, Rv. 671616 – 01; in precedenza in maniera difforme vedi Cass. Sez. 5, 09/02/2021, n. 3104, Rv. 660644 - 01). Nel caso in giudizio non sussiste una diversa determinazione del numero dei vani. L’attribuzione della rendita catastale è intervenuta senza disattendere gli elementi di fatto, indicati dai contribuenti nella DOCFA. Conseguentemente, deve ritenersi motivato l’avviso di accertamento con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe (rendita) attribuita: «In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita;
mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» (Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 – 01; vedi anche Cass. Sez. 6, 07/12/2018, n. 31809, Rv. 652165 - 01). Il diritto di difesa, infatti, è stato salvaguardato, in quanto gli stessi elementi posti a base del classamento DOCFA, dai contribuenti, sono stati utilizzati dall’Agenzia delle entrate con l’avviso di accertamento impugnato. 4. Fondato anche il sesto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del D.M. del 1969, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). La sentenza di secondo grado 6 di 7 annullava l’avviso in considerazione della circostanza che l’immobile non presentava le caratteristiche di lusso di cui al D.M. del 1969. Invece, «In tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o "popolare" corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal d.m. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è volto all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini "di lusso", ai sensi del citato d.m., risponde alla finalità di precludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali» (Cass. Sez. 5, 02/02/2021, n. 2250, Rv. 660480 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 31/10/2014, n. 23235, Rv. 633089 - 01). Conseguentemente la valutazione doveva effettuarsi su parametri diversi e non sui presupposti del D.M. citato. L’attribuzione della categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile) non implica, necessariamente, che l’immobile costituisca un’abitazione di lusso;
i due concetti sono autonomi e normativamente distinti («L'art. 2 del D.L. 7/2/1985 n. 12, convertito con modificazioni con legge 5/4/1985 n. 118, nel delimitare il proprio ambito di applicazione alle abitazioni non di lusso, rinvia ai parametri fissati dal D.M. 2/8/69 pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, senza alcun riferimento alle categorie catastali. Ne discende che il carattere non di lusso del fabbricato, per l'applicazione dell'aliquota agevolata di registro sulla "prima casa", deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale» Cass. Sez. 5, 23/06/2000, n. 8600, Rv. 537985 - 01). … 7 di 7
P.Q.M.
accoglie il secondo ed il sesto motivo del ricorso rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10/06/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LO EO SO AC RI LA
2. propone ricorso in cassazione l’Agenzia delle entrate con sei motivi di ricorso;
3. resistono con controdeduzione i contribuenti che chiedono il rigetto del ricorso;
4. la Procura generale della Cassazione, Sost. Proc. Gen. Anna Maria LD, ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, di accoglimento del secondo motivo del ricorso, di rigetto del primo motivo, assorbiti gli altri motivi;
5. le parti presenti si sono riportate alle conclusioni dei loro atti, ricorso e controricorso. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il secondo ed il sesto motivo di ricorso sono fondati, infondato il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. 2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle entrate prospetta una omessa pronuncia sull’eccezione di 3 di 7 inammissibilità dell’appello (art. 112, 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 53, d. lgs. n. 546 del 1002). La CTR avendo deciso il ricorso ha implicitamente deciso (ritenendola infondata) la questione dell’inammissibilità dell’appello; conseguentemente sussiste una decisione implicita e non un’omissione («L'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale;
pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto di tale invalidità. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che accogliendo la domanda aveva adottato una implicita decisione di rigetto della questione processuale relativa alla tardività dell'impugnazione, senza che, in sede di legittimità, fosse stata nuovamente censurata detta questione, dolendosi il ricorrente della pretesa omissione di pronuncia al riguardo)» Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15100, Rv. 671180 - 01). Nel ricorso in cassazione l’Agenzia delle entrate prospetta solo l’omessa pronuncia, ma non ripropone in Cassazione la questione dell’inammissibilità dell’appello, in modo specifico e diretto. Del resto, per completezza, la specificità dei motivi di appello in materia tributaria deve essere desunta dal complesso dell’atto: «Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di 4 di 7 contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione» (Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 707, Rv. 652186 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv. 658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 - 01). La volontà di impugnazione era, quindi, nel caso in giudizio, inequivoca. 3. È fondato, invece, il secondo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione del D.M. 701 del 1994, sull’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, dopo la procedura DOCFA, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). La CTR ha ritenuto non motivato l’avviso di accertamento nella rettifica, da A/2 proposta con la DOCFA, ad A/1 accertato dall’Agenzia. È incontestato che non sussistono modifiche in relazione ai vani, essendo gli stessi, sia nella DOCFA sia nell’avviso di accertamento, sempre in n. di 10. Le modifiche, quindi, non hanno interessato i vani. Conseguentemente, non può trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sulla motivazione dell’avviso di accertamento, relativamente alla diversa consistenza dei vani catastali: «In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di 5 di 7 classe e rendita in cui si concreta il riclassamento» (Cass. Sez. 5, 10/05/2021, n. 12278, Rv. 661200 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 26/06/2024, n. 17624, Rv. 671616 – 01; in precedenza in maniera difforme vedi Cass. Sez. 5, 09/02/2021, n. 3104, Rv. 660644 - 01). Nel caso in giudizio non sussiste una diversa determinazione del numero dei vani. L’attribuzione della rendita catastale è intervenuta senza disattendere gli elementi di fatto, indicati dai contribuenti nella DOCFA. Conseguentemente, deve ritenersi motivato l’avviso di accertamento con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe (rendita) attribuita: «In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita;
mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» (Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 – 01; vedi anche Cass. Sez. 6, 07/12/2018, n. 31809, Rv. 652165 - 01). Il diritto di difesa, infatti, è stato salvaguardato, in quanto gli stessi elementi posti a base del classamento DOCFA, dai contribuenti, sono stati utilizzati dall’Agenzia delle entrate con l’avviso di accertamento impugnato. 4. Fondato anche il sesto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del D.M. del 1969, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). La sentenza di secondo grado 6 di 7 annullava l’avviso in considerazione della circostanza che l’immobile non presentava le caratteristiche di lusso di cui al D.M. del 1969. Invece, «In tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o "popolare" corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal d.m. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è volto all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini "di lusso", ai sensi del citato d.m., risponde alla finalità di precludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali» (Cass. Sez. 5, 02/02/2021, n. 2250, Rv. 660480 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 31/10/2014, n. 23235, Rv. 633089 - 01). Conseguentemente la valutazione doveva effettuarsi su parametri diversi e non sui presupposti del D.M. citato. L’attribuzione della categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile) non implica, necessariamente, che l’immobile costituisca un’abitazione di lusso;
i due concetti sono autonomi e normativamente distinti («L'art. 2 del D.L. 7/2/1985 n. 12, convertito con modificazioni con legge 5/4/1985 n. 118, nel delimitare il proprio ambito di applicazione alle abitazioni non di lusso, rinvia ai parametri fissati dal D.M. 2/8/69 pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, senza alcun riferimento alle categorie catastali. Ne discende che il carattere non di lusso del fabbricato, per l'applicazione dell'aliquota agevolata di registro sulla "prima casa", deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale» Cass. Sez. 5, 23/06/2000, n. 8600, Rv. 537985 - 01). … 7 di 7
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accoglie il secondo ed il sesto motivo del ricorso rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10/06/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LO EO SO AC RI LA