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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12 giugno
2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2645/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso dagli Avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Buono e Giuseppe Murano, ed elettivamente domiciliato in Avellino (AV), alla Via
Matteotti n.15, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Annalisa Sarnataro ed elett.te domiciliata in
Frattamaggiore (NA) alla via Michelangelo Lupoli n° 27, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti il ricorrente, medico di base convenzionato con la , CP_2
ricorre per l'accertamento del diritto al trattamento economico, previsto dall'AIR
(Accordo Integrativo Regionale) n.15 del 17.01.2020, quanto alle indennità di cui all'art. 1 capitolo B del Fondo AFT.
Invoca la legge n.158/2012, che ha introdotto le aggregazioni funzionali territoriali
(AFT), quali forme organizzative monoprofessionali della medicina generale, e sostiene che con AIR 15 del 2020 è stato regolamentato anche il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, prevedendo all'art. 1 cap. B anche un'indennità di € 5,00, per assistito annuo, frazionato in dodicesimi, per i medici delle
AFT che non svolgono l'attività nella sede di riferimento. Il ricorrente, che afferisce alla AFT Centro 1 del Distretto n.37 di Giugliano dal gennaio
2019, sostiene di svolgere la propria attività di studio in Giugliano in Campania (NA), alla Via degli Innamorati n.167, e di avere diritto, dal gennaio 2019 al febbraio 2022, all'importo complessivo di €.#21.700,14# (ventunomilasettecento,14), oltre interessi e rivalutazioni, a titolo di Fondo AFT.
2) La resistente, nel costituirsi, sostiene che, a partire dal mese di ottobre 2021,
l'indennità per partecipazione alle attività AFT è stata regolarmente corrisposta, mentre per il pregresso, ai fini dell'erogazione dei compensi rivendicati dal ricorrente, era indispensabile l'acquisizione e l'approvazione del piano organizzativo predisposto dal coordinatore. La mancata adozione di detti piano non ha consentito la liquidazione dei compensi per lo svolgimento delle attività di AFT.
2) Il ricorso va rigettato.
3) Valorizzando il “principio processuale della ragione più liquida", di cui al combinato disposto degli artt.24 e 111 Costituzione, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, rispetto delle altre questioni sollevate, di cui agli artt.276 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c. (Cass. n.17214/2016, n.363/2019, n.11458/2018,
n.2872/2017).
L'art. 1 capitolo B AIR 2020, per il Fondo AFT attribuisce l'indennità di cui alla lett. c) riconosciuta ai medici, di medicina generale, della AFT “che concorrono agli obiettivi di presa in carico, alla continuità delle cure attraverso la rete, l'apertura degli studi, la presa in carico di PDTA, l'adesione agli screening ed alle campagne di prevenzione vaccinale, ma che non svolgono l'attività nella sede di riferimento”. L'indennità in esame presuppone la partecipazione all'AFT ma anche, come emerge dal dato letterale, lo svolgimento dell'attività in luogo diverso dalla sede di riferimento.
A parte la redazione del piano organizzativo dell'AFT e la sua trasmissione all' è CP_2
necessaria la indicazione dello svolgimento delle attività nella sede di riferimento od in altro luogo al fine di individuare quali siano i medici aderenti che operano in luogo diverso da tale sede.
Nel caso in esame, pur prescindendo dalle deduzioni dell' in ordine al pagamento CP_2 dell'indennità dall'ottobre 2021, il ricorrente precisa che la sede di riferimento della propria AFT è Giugliano in Campania (NA), ma nulla allega quanto alla redazione del relativo piano organizzativo da cui emerga lo svolgimento della sua attività presso un luogo diverso. Anzi, è lo stesso ricorrente a precisare di svolgere la propria attività di studio nella medesima sede della propria AFT, ovvero Giugliano. 4) Il ricorrente va condannato al pagamento a favore di delle spese di CP_2 lite, che si liquida nella somma €#2.109# (duemilacentonove), oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2645/2023 vertente tra nei confronti della Parte_1 CP_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
[...]
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 CP_2 lite, che si liquida nella somma €#2.109# (duemilacentonove), oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili.
Avellino, udienza del 12 giugno 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12 giugno
2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2645/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso dagli Avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Buono e Giuseppe Murano, ed elettivamente domiciliato in Avellino (AV), alla Via
Matteotti n.15, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Annalisa Sarnataro ed elett.te domiciliata in
Frattamaggiore (NA) alla via Michelangelo Lupoli n° 27, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti il ricorrente, medico di base convenzionato con la , CP_2
ricorre per l'accertamento del diritto al trattamento economico, previsto dall'AIR
(Accordo Integrativo Regionale) n.15 del 17.01.2020, quanto alle indennità di cui all'art. 1 capitolo B del Fondo AFT.
Invoca la legge n.158/2012, che ha introdotto le aggregazioni funzionali territoriali
(AFT), quali forme organizzative monoprofessionali della medicina generale, e sostiene che con AIR 15 del 2020 è stato regolamentato anche il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, prevedendo all'art. 1 cap. B anche un'indennità di € 5,00, per assistito annuo, frazionato in dodicesimi, per i medici delle
AFT che non svolgono l'attività nella sede di riferimento. Il ricorrente, che afferisce alla AFT Centro 1 del Distretto n.37 di Giugliano dal gennaio
2019, sostiene di svolgere la propria attività di studio in Giugliano in Campania (NA), alla Via degli Innamorati n.167, e di avere diritto, dal gennaio 2019 al febbraio 2022, all'importo complessivo di €.#21.700,14# (ventunomilasettecento,14), oltre interessi e rivalutazioni, a titolo di Fondo AFT.
2) La resistente, nel costituirsi, sostiene che, a partire dal mese di ottobre 2021,
l'indennità per partecipazione alle attività AFT è stata regolarmente corrisposta, mentre per il pregresso, ai fini dell'erogazione dei compensi rivendicati dal ricorrente, era indispensabile l'acquisizione e l'approvazione del piano organizzativo predisposto dal coordinatore. La mancata adozione di detti piano non ha consentito la liquidazione dei compensi per lo svolgimento delle attività di AFT.
2) Il ricorso va rigettato.
3) Valorizzando il “principio processuale della ragione più liquida", di cui al combinato disposto degli artt.24 e 111 Costituzione, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, rispetto delle altre questioni sollevate, di cui agli artt.276 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c. (Cass. n.17214/2016, n.363/2019, n.11458/2018,
n.2872/2017).
L'art. 1 capitolo B AIR 2020, per il Fondo AFT attribuisce l'indennità di cui alla lett. c) riconosciuta ai medici, di medicina generale, della AFT “che concorrono agli obiettivi di presa in carico, alla continuità delle cure attraverso la rete, l'apertura degli studi, la presa in carico di PDTA, l'adesione agli screening ed alle campagne di prevenzione vaccinale, ma che non svolgono l'attività nella sede di riferimento”. L'indennità in esame presuppone la partecipazione all'AFT ma anche, come emerge dal dato letterale, lo svolgimento dell'attività in luogo diverso dalla sede di riferimento.
A parte la redazione del piano organizzativo dell'AFT e la sua trasmissione all' è CP_2
necessaria la indicazione dello svolgimento delle attività nella sede di riferimento od in altro luogo al fine di individuare quali siano i medici aderenti che operano in luogo diverso da tale sede.
Nel caso in esame, pur prescindendo dalle deduzioni dell' in ordine al pagamento CP_2 dell'indennità dall'ottobre 2021, il ricorrente precisa che la sede di riferimento della propria AFT è Giugliano in Campania (NA), ma nulla allega quanto alla redazione del relativo piano organizzativo da cui emerga lo svolgimento della sua attività presso un luogo diverso. Anzi, è lo stesso ricorrente a precisare di svolgere la propria attività di studio nella medesima sede della propria AFT, ovvero Giugliano. 4) Il ricorrente va condannato al pagamento a favore di delle spese di CP_2 lite, che si liquida nella somma €#2.109# (duemilacentonove), oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2645/2023 vertente tra nei confronti della Parte_1 CP_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
[...]
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 CP_2 lite, che si liquida nella somma €#2.109# (duemilacentonove), oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili.
Avellino, udienza del 12 giugno 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE