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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2358/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2358/2018 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), nella qualità di eredi di (C.F. C.F._3 Persona_1
), deceduta nelle more del giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
IANNÒ FABIO
ATTORI
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MORGANTE STEFANIA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Persona_1 innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in euro 7.823,55, da essa attrice patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 11.09.2016.
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato:
− che, in data 11.09.2016, alle ore 11.50 circa, mentre stava passeggiando, insieme ad altre persone, sul marciapiede della via S. Stefano da Nicea in , era Controparte_1
caduta a terra a causa della pavimentazione dismessa e di una buca ivi presente, riportando lesioni,
− che, a seguito della caduta, era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove le era stata diagnosticata una «frattura scafoide torsale sx, Controparte_1
frattura composta estremo distale del radio sx», con prescrizione di trenta giorni di riposo,
− che, successivamente, era stata sottoposta a medicazioni, esami radiografici e terapia medica,
− che, in data 08.06.2017, era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale.
Ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorsole doveva essere imputata in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., al quale Controparte_1
proprietario e custode del tratto di strada in cui è avvenuta la caduta.
L'attrice ha infine concluso chiedendo al Tribunale di «1) accertare e statuire la CP_ responsabilità del convenuto nel sinistro per cui è causa;
2) dichiarare e ritenere il
in persona del Suo Sindaco pro-tempore responsabile per tutti i Controparte_1 danni alla persona patiti dall'attrice e conseguentemente condannarlo al pagamento della somma complessiva di € 7.823,55 per tutte le causali di cui in espositiva oltre interessi legali e
pagina 2 di 16 rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo, ovvero dalla diversa somma che sarà determinata in corso di causa. 3) condannare il convenuto alle spese e competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.12.2018, si è costituito in giudizio il contestando sotto vari profili l'an e il quantum della Controparte_1
pretesa risarcitoria avanzata da e chiedendo al Tribunale di «rigettare in toto la Persona_1
domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che lacunosa e non provata;
rigettare la domanda giudiziale formulata, stante il determinante atteggiamento negligente/colposo di parte attrice, che comporta la caducazione del nesso causale;
statuire e dichiarare che nell'evento dannoso cui è incorsa la sig.ra , il Persona_1 Controparte_1
non ha alcuna responsabilità né ai sensi dell'art. 2043 c.c. né ai sensi dell'art. 2051
[...]
c.c.; in subordine, senza rinunciare alle superiori preliminari conclusioni, ridurre fortemente il quantum richiesto per il risarcimento, riportandolo alla cifra che il Giudice riterrà provata e congrua, riconoscendo un rilevante, preliminare concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio compreso il rimborso della nella misura del 22,80%». CP_3
All'udienza del 12.12.2018, parte attrice ha precisato di essere caduta «a causa della pavimentazione dismessa e dell'assenza di mattonelle, successivamente collocate sul marciapiede come da documentazione allegata».
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata poi istruita mediante l'escussione del testimone indicato dall'attrice.
Con comparsa ex art. 105 c.p.c. depositata in data 28.03.2022, si sono costituiti in giudizio e , nella qualità di eredi dell'attrice Parte_1 Parte_2 Parte_3
, deceduta in data 06.06.2021. Persona_1
Successivamente, con ordinanza del 17.05.2024, è stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, da effettuarsi sulla base della documentazione sanitaria prodotta in giudizio da parte attrice.
pagina 3 di 16 All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da parte attrice nei confronti del è Controparte_1
fondata nei termini di seguito indicati.
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte da parte attrice,
l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da un'anomalia della pavimentazione presente sul marciapiede della via S. Stefano da Nicea, di cui il è custode in Controparte_1
quanto proprietario.
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Il convenuto ha in proposito eccepito che, in caso di strade pubbliche soggette ad CP_1
uso diretto dei cittadini, la Pubblica Amministrazione, nonostante ne sia formalmente titolare, non ha tuttavia la possibilità di esercitare un effettivo, continuo ed immediato potere di controllo sul bene, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2051 c.c.
L'assunto non è condivisibile.
Al riguardo, si deve infatti evidenziare che, in tema di responsabilità della Pubblica
Amministrazione per i danni subiti dagli utenti di strade aperte al pubblico transito, la giurisprudenza di legittimità ammette, ormai da tempo, la ricorrenza della responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. in capo all'ente pubblico proprietario della strada in tutte le pagina 4 di 16 ipotesi in cui la custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa, sia esercitabile nel caso concreto
(ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, 1257/2018).
Nell'ipotesi in cui il bene pubblico sia costituito da strade comunali, un elemento sintomatico per il riconoscimento della possibilità di effettivo controllo del bene può essere individuato nel fatto che «la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso (Cass. Civ., sez. III, 15383/2006). CP_1
La localizzazione della strada all'interno del perimetro urbano, dotato di una serie di altre opere e, più in generale, di pubblici servizi direttamente o indirettamente sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota infatti la possibilità in capo a CP_1 quest'ultimo di esercitare un effettivo controllo della zona, e pertanto anche della strada.
Applicando tali principi al caso in esame, ritiene questo Giudice che possa dirsi sussistente in capo a parte convenuta quel potere di controllo della strada teatro del sinistro de quo in cui si sostanzia il rapporto di custodia rilevante ex art. 2051 c.c., atteso che la caduta dell'attrice si è verificata all'interno del perimetro urbano, in una traversa parallela alla via principale della città
(Corso Garibaldi), dunque in una zona soggetta ad un generale e costante controllo da parte del
Controparte_1
Il convenuto, peraltro, non ha allegato la sussistenza di particolari circostanze CP_1
idonee ad escludere tale potere di controllo sulla specifica strada di cui di discute, essendosi invece limitato a dedurre genericamente che per la Pubblica Amministrazione è (sempre) impossibile esercitare un effettivo potere di governo sulle strade ad uso pubblico a causa della loro estensione ed attitudine a subire continue modificazioni.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
pagina 5 di 16 Tale responsabilità presuppone, quindi, esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale
(Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
Colui che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
Il convenuto, in altre parole, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez. III,
4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
pagina 6 di 16 Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, nel caso in esame il compendio probatorio consente di ritenere sufficientemente provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata da
. Persona_1
Parte attrice ha infatti fornito la prova del fatto lesivo allegato nell'atto di citazione, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta e delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
Per quanto riguarda la dinamica della caduta, il testimone ha Testimone_1
riferito: «sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto mi trovavo insieme ad altri amici nella
Via in cui è ubicata la Banca San Paolo di Reggio Calabria nei pressi del Corso, non ricordo il nome della Via: ricordo che era settembre dell'anno 2016; ricordo che mentre io e i miei amici percorrevano a piedi il marciapiede laterale alla detta Via in direzione mare – monte, la signora
percorreva lo stesso marciapiede, ma in direzione opposta. Ho visto la signora Persona_1 improvvisamente cadere in avanti mentre camminava sul marciapiede e ho visto che “le si girava il piede” e che cadendo metteva le mani in avanti per pararsi il volto dalla caduta.
Preciso che il marciapiede nel senso percorso dalla signora era in discesa e che quindi la stessa dopo la caduta non riusciva ad alzarsi rimanendo per terra con la faccia verso il marciapiedi
[…] Posso dire che il marciapiede in cui transitavano non era in buone condizioni nel senso che era pieno di dislivelli;
ricordo che nel senso in cui lo ha percorso la signora mancavano delle mattonelle ed era piuttosto ripido perché in discesa. Preciso inoltre che le mattonelle essendo di colore grigio non permettevano la visibilità del punto in cui queste mancavano, in quanto avevano lo stesso colore del cemento. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite (all. 1 del fascicolo di costituzione di parte attrice) i luoghi di causa;
confermo che i luoghi ivi riprodotti sono quelli di causa e preciso che la foto indicata al n. 1A riproduce i luoghi con la mattonella grigio scuro che era assente al momento del fatto di causa. Preciso che la via in cui si è
pagina 7 di 16 verificata la caduta per cui causa è una via vicina al Corso di ed è una traversa lato CP_1 monte del Corso» (cfr. verbale dell'udienza del 10.11.2021).
Le dichiarazioni del testimone, della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, sono dotate di coerenza intrinseca e non risultano contraddette da altri elementi di prova.
Ritiene questo Giudice che tali dichiarazioni risultino sufficienti a provare la caduta di
, nonché, secondo il canone probatorio proprio del giudizio civile del “più Persona_1 probabile che non”, il nesso causale tra lo stato di dissesto del marciapiede e l'evento lesivo, non essendo emersi elementi da cui evincere una causa diversa della caduta.
Si deve a questo punto rilevare che il convenuto ha eccepito che il comportamento CP_1
imprudente (non meglio specificato) di parte attrice deve essere reputato idoneo a recidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso o almeno a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
Giova in proposito rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., sez. III, 2480/2018).
Ciò premesso, parte convenuta – sulla quale gravava il relativo onere – non ha dimostrato, né in realtà allegato in modo specifico, che parte attrice abbia tenuto un comportamento pagina 8 di 16 eccezionale ed imprevedibile tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, né ha fornito alcuna prova in ordine all'asserita condotta imprudente dell'attrice rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
Si deve inoltre evidenziare che, dall'esame delle fotografie prodotte da parte attrice, non emerge che le irregolarità del marciapiede fossero particolarmente visibili e dunque sicuramente percepibili da un fruitore della strada mediamente attento (cfr. allegato n.1 di parte attrice).
Peraltro, il testimone ha dichiarato che «le mattonelle essendo di Testimone_1
colore grigio non permettevano la visibilità del punto in cui queste mancavano, in quanto avevano lo stesso colore del cemento» (cfr. verbale dell'udienza del 10.11.2021).
Tutto ciò considerato, si deve concludere che la caduta di è stata causata da Persona_1 un'anomalia presente nella res custodita dal e che nessun Controparte_1 rimprovero, in termini di imprudenza, possa essere mosso nei confronti dell'attrice.
Venendo ora all'accertamento dei danni patiti dall'attrice, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, basata su indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che , a causa della caduta per cui è causa, ha Persona_1
riportato una «frattura composta estremo distale del radio sx, frattura dello scafoide tarsale sx»
(cfr. pag. 4 c.t.u.).
Il perito nominato dal Tribunale, dott.ssa , ha inoltre accertato che «le lesioni Persona_2 documentate sono in rapporto causale con l'evento traumatico descritto in atti» (cfr. pag. 5
c.t.u.).
Le lesioni subite in conseguenza della caduta hanno comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dalla dott.ssa : Persona_2
− un periodo di inabilità temporanea totale di trenta giorni;
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di venti giorni;
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di venti giorni;
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di venti giorni;
− una menomazione permanente dell'integrità fisica in misura pari al 3% (cfr. pag. 5
c.t.u.).
pagina 9 di 16 Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Si deve inoltre rilevare che le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In proposito, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il Giudice di merito non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione laddove condivida le valutazioni tecniche del perito ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti (ex multis, Cass. Civ., sez. III, ord. 19989/2021).
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
«1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
pagina 10 di 16 permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")» (Cass. Civ., sez. III, 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di dovere orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non quelle vigenti all'epoca del sinistro o dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ., sez. III,
7272/2012).
Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state infatti riconosciute dalla giurisprudenza quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
pagina 11 di 16 La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono»
(Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Non possono invece essere applicati i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, trattandosi di previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica ai casi non previsti dalla legge (Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo uso delle Tabelle milanesi edizione 2024, il Giudice deve accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno morale/sofferenza soggettiva interiore e, in caso di esito negativo dell'accertamento indicato, considerare e liquidare la sola voce di danno biologico/dinamico-relazionale.
In conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo alla sussistenza del danno morale/sofferenza soggettiva interiore dipende innanzitutto dalla compiuta e specifica allegazione di tale pregiudizio da parte dell'attore danneggiato.
La prova della sofferenza può poi essere raggiunta anche per presunzioni, atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice.
pagina 12 di 16 Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, debba essere riconosciuto a parte attrice esclusivamente il risarcimento del danno biologico/dinamico-relazionale patito in conseguenza della caduta dell'11.09.2016.
Parte attrice non ha infatti allegato la sussistenza di un danno morale (che si aggiunge a quello biologico/dinamico relazionale), né ha dedotto o provato alcunché in termini di patimento interiore causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa.
In assenza di specifiche e tempestive allegazioni sul punto, non può dunque essere riconosciuto all'attore il risarcimento del danno morale eventualmente sofferto in conseguenza all'incidente de quo (si veda in proposito Cass. Civ., sez. III, 339/2016).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 59) e dell'entità dei postumi permanenti, il danno non patrimoniale patito da deve Persona_1
essere liquidato:
− in euro 3.339,00 in moneta attuale per i postumi permanenti,
− in euro 5.040,00 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (la somma è stata calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 84,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale;
le Tabelle milanesi edizione 2024 indicano, infatti, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute l'importo complessivo di euro 115,00, di cui euro 84,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media, quest'ultimo non riconosciuto nel caso di specie).
Si deve a questo punto rilevare che parte attrice non ha allegato la sussistenza di conseguenze dannose anomale e del tutto peculiari tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
Com'è noto, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado pagina 13 di 16 sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 5865/2021).
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da a causa Persona_1 dell'evento lesivo di cui si discute ammonta ad euro 8.379,00 in moneta attuale.
Parte attrice ha inoltre diritto al rimborso della spesa, reputata congrua dal Giudicante, di euro 51,65, corrispondenti ad euro 62,29, in moneta attuale, sostenuta per la perizia medico- legale di parte, trattandosi di una spesa causalmente riconducibile all'evento lesivo oggetto di causa (cfr. all. 8 di parte attrice).
In conclusione, il deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1
, e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
la somma complessiva di euro 8.441,29 espressa in moneta attuale a titolo di
[...] risarcimento del danno patito da in conseguenza della caduta dell'11.09.2016. Persona_1
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di parte attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (11.09.2016) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite di , e
[...] Parte_1 Parte_2
, quali eredi di , la cui liquidazione verrà effettuata Parte_3 Persona_1
direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della pagina 14 di 16 controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attore, avv. Fabio Iannò, ex art. 93 c.p.c.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 03.09.2024, devono essere poste definitivamente a carico del
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del per Controparte_1
l'evento lesivo occorso a in data 11.09.2016 e condanna il Persona_1 [...]
a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, nella qualità di eredi di , la somma complessiva di Parte_3 Persona_1
euro 8.441,29 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. condanna il a rimborsare le spese di lite di parte attrice, Controparte_1
che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore di parte attrice, avv. Fabio Iannò, ex art. 93 c.p.c.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del Controparte_1
pagina 15 di 16 Così deciso in Reggio Calabria, in data 11/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2358/2018 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), nella qualità di eredi di (C.F. C.F._3 Persona_1
), deceduta nelle more del giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
IANNÒ FABIO
ATTORI
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MORGANTE STEFANIA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Persona_1 innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in euro 7.823,55, da essa attrice patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 11.09.2016.
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato:
− che, in data 11.09.2016, alle ore 11.50 circa, mentre stava passeggiando, insieme ad altre persone, sul marciapiede della via S. Stefano da Nicea in , era Controparte_1
caduta a terra a causa della pavimentazione dismessa e di una buca ivi presente, riportando lesioni,
− che, a seguito della caduta, era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove le era stata diagnosticata una «frattura scafoide torsale sx, Controparte_1
frattura composta estremo distale del radio sx», con prescrizione di trenta giorni di riposo,
− che, successivamente, era stata sottoposta a medicazioni, esami radiografici e terapia medica,
− che, in data 08.06.2017, era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale.
Ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorsole doveva essere imputata in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., al quale Controparte_1
proprietario e custode del tratto di strada in cui è avvenuta la caduta.
L'attrice ha infine concluso chiedendo al Tribunale di «1) accertare e statuire la CP_ responsabilità del convenuto nel sinistro per cui è causa;
2) dichiarare e ritenere il
in persona del Suo Sindaco pro-tempore responsabile per tutti i Controparte_1 danni alla persona patiti dall'attrice e conseguentemente condannarlo al pagamento della somma complessiva di € 7.823,55 per tutte le causali di cui in espositiva oltre interessi legali e
pagina 2 di 16 rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo, ovvero dalla diversa somma che sarà determinata in corso di causa. 3) condannare il convenuto alle spese e competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.12.2018, si è costituito in giudizio il contestando sotto vari profili l'an e il quantum della Controparte_1
pretesa risarcitoria avanzata da e chiedendo al Tribunale di «rigettare in toto la Persona_1
domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che lacunosa e non provata;
rigettare la domanda giudiziale formulata, stante il determinante atteggiamento negligente/colposo di parte attrice, che comporta la caducazione del nesso causale;
statuire e dichiarare che nell'evento dannoso cui è incorsa la sig.ra , il Persona_1 Controparte_1
non ha alcuna responsabilità né ai sensi dell'art. 2043 c.c. né ai sensi dell'art. 2051
[...]
c.c.; in subordine, senza rinunciare alle superiori preliminari conclusioni, ridurre fortemente il quantum richiesto per il risarcimento, riportandolo alla cifra che il Giudice riterrà provata e congrua, riconoscendo un rilevante, preliminare concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio compreso il rimborso della nella misura del 22,80%». CP_3
All'udienza del 12.12.2018, parte attrice ha precisato di essere caduta «a causa della pavimentazione dismessa e dell'assenza di mattonelle, successivamente collocate sul marciapiede come da documentazione allegata».
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata poi istruita mediante l'escussione del testimone indicato dall'attrice.
Con comparsa ex art. 105 c.p.c. depositata in data 28.03.2022, si sono costituiti in giudizio e , nella qualità di eredi dell'attrice Parte_1 Parte_2 Parte_3
, deceduta in data 06.06.2021. Persona_1
Successivamente, con ordinanza del 17.05.2024, è stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, da effettuarsi sulla base della documentazione sanitaria prodotta in giudizio da parte attrice.
pagina 3 di 16 All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da parte attrice nei confronti del è Controparte_1
fondata nei termini di seguito indicati.
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte da parte attrice,
l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da un'anomalia della pavimentazione presente sul marciapiede della via S. Stefano da Nicea, di cui il è custode in Controparte_1
quanto proprietario.
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Il convenuto ha in proposito eccepito che, in caso di strade pubbliche soggette ad CP_1
uso diretto dei cittadini, la Pubblica Amministrazione, nonostante ne sia formalmente titolare, non ha tuttavia la possibilità di esercitare un effettivo, continuo ed immediato potere di controllo sul bene, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2051 c.c.
L'assunto non è condivisibile.
Al riguardo, si deve infatti evidenziare che, in tema di responsabilità della Pubblica
Amministrazione per i danni subiti dagli utenti di strade aperte al pubblico transito, la giurisprudenza di legittimità ammette, ormai da tempo, la ricorrenza della responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. in capo all'ente pubblico proprietario della strada in tutte le pagina 4 di 16 ipotesi in cui la custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa, sia esercitabile nel caso concreto
(ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, 1257/2018).
Nell'ipotesi in cui il bene pubblico sia costituito da strade comunali, un elemento sintomatico per il riconoscimento della possibilità di effettivo controllo del bene può essere individuato nel fatto che «la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso (Cass. Civ., sez. III, 15383/2006). CP_1
La localizzazione della strada all'interno del perimetro urbano, dotato di una serie di altre opere e, più in generale, di pubblici servizi direttamente o indirettamente sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota infatti la possibilità in capo a CP_1 quest'ultimo di esercitare un effettivo controllo della zona, e pertanto anche della strada.
Applicando tali principi al caso in esame, ritiene questo Giudice che possa dirsi sussistente in capo a parte convenuta quel potere di controllo della strada teatro del sinistro de quo in cui si sostanzia il rapporto di custodia rilevante ex art. 2051 c.c., atteso che la caduta dell'attrice si è verificata all'interno del perimetro urbano, in una traversa parallela alla via principale della città
(Corso Garibaldi), dunque in una zona soggetta ad un generale e costante controllo da parte del
Controparte_1
Il convenuto, peraltro, non ha allegato la sussistenza di particolari circostanze CP_1
idonee ad escludere tale potere di controllo sulla specifica strada di cui di discute, essendosi invece limitato a dedurre genericamente che per la Pubblica Amministrazione è (sempre) impossibile esercitare un effettivo potere di governo sulle strade ad uso pubblico a causa della loro estensione ed attitudine a subire continue modificazioni.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
pagina 5 di 16 Tale responsabilità presuppone, quindi, esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale
(Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
Colui che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
Il convenuto, in altre parole, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez. III,
4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
pagina 6 di 16 Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, nel caso in esame il compendio probatorio consente di ritenere sufficientemente provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata da
. Persona_1
Parte attrice ha infatti fornito la prova del fatto lesivo allegato nell'atto di citazione, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta e delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
Per quanto riguarda la dinamica della caduta, il testimone ha Testimone_1
riferito: «sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto mi trovavo insieme ad altri amici nella
Via in cui è ubicata la Banca San Paolo di Reggio Calabria nei pressi del Corso, non ricordo il nome della Via: ricordo che era settembre dell'anno 2016; ricordo che mentre io e i miei amici percorrevano a piedi il marciapiede laterale alla detta Via in direzione mare – monte, la signora
percorreva lo stesso marciapiede, ma in direzione opposta. Ho visto la signora Persona_1 improvvisamente cadere in avanti mentre camminava sul marciapiede e ho visto che “le si girava il piede” e che cadendo metteva le mani in avanti per pararsi il volto dalla caduta.
Preciso che il marciapiede nel senso percorso dalla signora era in discesa e che quindi la stessa dopo la caduta non riusciva ad alzarsi rimanendo per terra con la faccia verso il marciapiedi
[…] Posso dire che il marciapiede in cui transitavano non era in buone condizioni nel senso che era pieno di dislivelli;
ricordo che nel senso in cui lo ha percorso la signora mancavano delle mattonelle ed era piuttosto ripido perché in discesa. Preciso inoltre che le mattonelle essendo di colore grigio non permettevano la visibilità del punto in cui queste mancavano, in quanto avevano lo stesso colore del cemento. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite (all. 1 del fascicolo di costituzione di parte attrice) i luoghi di causa;
confermo che i luoghi ivi riprodotti sono quelli di causa e preciso che la foto indicata al n. 1A riproduce i luoghi con la mattonella grigio scuro che era assente al momento del fatto di causa. Preciso che la via in cui si è
pagina 7 di 16 verificata la caduta per cui causa è una via vicina al Corso di ed è una traversa lato CP_1 monte del Corso» (cfr. verbale dell'udienza del 10.11.2021).
Le dichiarazioni del testimone, della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, sono dotate di coerenza intrinseca e non risultano contraddette da altri elementi di prova.
Ritiene questo Giudice che tali dichiarazioni risultino sufficienti a provare la caduta di
, nonché, secondo il canone probatorio proprio del giudizio civile del “più Persona_1 probabile che non”, il nesso causale tra lo stato di dissesto del marciapiede e l'evento lesivo, non essendo emersi elementi da cui evincere una causa diversa della caduta.
Si deve a questo punto rilevare che il convenuto ha eccepito che il comportamento CP_1
imprudente (non meglio specificato) di parte attrice deve essere reputato idoneo a recidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso o almeno a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
Giova in proposito rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., sez. III, 2480/2018).
Ciò premesso, parte convenuta – sulla quale gravava il relativo onere – non ha dimostrato, né in realtà allegato in modo specifico, che parte attrice abbia tenuto un comportamento pagina 8 di 16 eccezionale ed imprevedibile tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, né ha fornito alcuna prova in ordine all'asserita condotta imprudente dell'attrice rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
Si deve inoltre evidenziare che, dall'esame delle fotografie prodotte da parte attrice, non emerge che le irregolarità del marciapiede fossero particolarmente visibili e dunque sicuramente percepibili da un fruitore della strada mediamente attento (cfr. allegato n.1 di parte attrice).
Peraltro, il testimone ha dichiarato che «le mattonelle essendo di Testimone_1
colore grigio non permettevano la visibilità del punto in cui queste mancavano, in quanto avevano lo stesso colore del cemento» (cfr. verbale dell'udienza del 10.11.2021).
Tutto ciò considerato, si deve concludere che la caduta di è stata causata da Persona_1 un'anomalia presente nella res custodita dal e che nessun Controparte_1 rimprovero, in termini di imprudenza, possa essere mosso nei confronti dell'attrice.
Venendo ora all'accertamento dei danni patiti dall'attrice, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, basata su indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che , a causa della caduta per cui è causa, ha Persona_1
riportato una «frattura composta estremo distale del radio sx, frattura dello scafoide tarsale sx»
(cfr. pag. 4 c.t.u.).
Il perito nominato dal Tribunale, dott.ssa , ha inoltre accertato che «le lesioni Persona_2 documentate sono in rapporto causale con l'evento traumatico descritto in atti» (cfr. pag. 5
c.t.u.).
Le lesioni subite in conseguenza della caduta hanno comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dalla dott.ssa : Persona_2
− un periodo di inabilità temporanea totale di trenta giorni;
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di venti giorni;
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di venti giorni;
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di venti giorni;
− una menomazione permanente dell'integrità fisica in misura pari al 3% (cfr. pag. 5
c.t.u.).
pagina 9 di 16 Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Si deve inoltre rilevare che le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In proposito, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il Giudice di merito non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione laddove condivida le valutazioni tecniche del perito ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti (ex multis, Cass. Civ., sez. III, ord. 19989/2021).
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
«1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
pagina 10 di 16 permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")» (Cass. Civ., sez. III, 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di dovere orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non quelle vigenti all'epoca del sinistro o dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ., sez. III,
7272/2012).
Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state infatti riconosciute dalla giurisprudenza quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
pagina 11 di 16 La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono»
(Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Non possono invece essere applicati i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, trattandosi di previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica ai casi non previsti dalla legge (Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo uso delle Tabelle milanesi edizione 2024, il Giudice deve accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno morale/sofferenza soggettiva interiore e, in caso di esito negativo dell'accertamento indicato, considerare e liquidare la sola voce di danno biologico/dinamico-relazionale.
In conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo alla sussistenza del danno morale/sofferenza soggettiva interiore dipende innanzitutto dalla compiuta e specifica allegazione di tale pregiudizio da parte dell'attore danneggiato.
La prova della sofferenza può poi essere raggiunta anche per presunzioni, atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice.
pagina 12 di 16 Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, debba essere riconosciuto a parte attrice esclusivamente il risarcimento del danno biologico/dinamico-relazionale patito in conseguenza della caduta dell'11.09.2016.
Parte attrice non ha infatti allegato la sussistenza di un danno morale (che si aggiunge a quello biologico/dinamico relazionale), né ha dedotto o provato alcunché in termini di patimento interiore causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa.
In assenza di specifiche e tempestive allegazioni sul punto, non può dunque essere riconosciuto all'attore il risarcimento del danno morale eventualmente sofferto in conseguenza all'incidente de quo (si veda in proposito Cass. Civ., sez. III, 339/2016).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 59) e dell'entità dei postumi permanenti, il danno non patrimoniale patito da deve Persona_1
essere liquidato:
− in euro 3.339,00 in moneta attuale per i postumi permanenti,
− in euro 5.040,00 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (la somma è stata calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 84,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale;
le Tabelle milanesi edizione 2024 indicano, infatti, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute l'importo complessivo di euro 115,00, di cui euro 84,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media, quest'ultimo non riconosciuto nel caso di specie).
Si deve a questo punto rilevare che parte attrice non ha allegato la sussistenza di conseguenze dannose anomale e del tutto peculiari tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
Com'è noto, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado pagina 13 di 16 sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 5865/2021).
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da a causa Persona_1 dell'evento lesivo di cui si discute ammonta ad euro 8.379,00 in moneta attuale.
Parte attrice ha inoltre diritto al rimborso della spesa, reputata congrua dal Giudicante, di euro 51,65, corrispondenti ad euro 62,29, in moneta attuale, sostenuta per la perizia medico- legale di parte, trattandosi di una spesa causalmente riconducibile all'evento lesivo oggetto di causa (cfr. all. 8 di parte attrice).
In conclusione, il deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1
, e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
la somma complessiva di euro 8.441,29 espressa in moneta attuale a titolo di
[...] risarcimento del danno patito da in conseguenza della caduta dell'11.09.2016. Persona_1
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di parte attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (11.09.2016) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite di , e
[...] Parte_1 Parte_2
, quali eredi di , la cui liquidazione verrà effettuata Parte_3 Persona_1
direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della pagina 14 di 16 controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attore, avv. Fabio Iannò, ex art. 93 c.p.c.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 03.09.2024, devono essere poste definitivamente a carico del
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del per Controparte_1
l'evento lesivo occorso a in data 11.09.2016 e condanna il Persona_1 [...]
a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, nella qualità di eredi di , la somma complessiva di Parte_3 Persona_1
euro 8.441,29 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. condanna il a rimborsare le spese di lite di parte attrice, Controparte_1
che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 264,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore di parte attrice, avv. Fabio Iannò, ex art. 93 c.p.c.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del Controparte_1
pagina 15 di 16 Così deciso in Reggio Calabria, in data 11/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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