Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00448/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00916/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolini, Maria Luisa Verecondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Prato, Questura di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per il risarcimento dei danni subiti a causa del decreto della Prefettura di Prato prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché del precedente verbale di ritiro cautelativo di armi da sparo e munizioni nonché della licenza di porto d’armi per difesa personale a guardia particolare giurata operato in data -OMISSIS-dalla Questura di Prato, atti entrambi annullati con sentenza del TAR Toscana, sez. IV, 4 luglio 2023, n. 681, non notificata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Prato e della Questura di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. LA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data -OMISSIS-la Questura di Prato ha adottato a carico dell’odierno ricorrente un provvedimento cautelativo di ritiro delle armi e munizioni regolarmente detenute presso l’abitazione, nonché del libretto di porto d'armi di cui il medesimo era titolare in ragione del lavoro svolto, essendo stati acquisiti “ elementi oggettivi che fanno dubitare del possesso o della permanenza in capo al predetto dei requisiti di affidabilità richiesti dalle norme in materia di armi ovvero elementi che consigliano, comunque, nell'interesse pubblico l'adozione di un provvedimento cautelare ”;
Dal ritiro cautelativo è derivata la sospensione del ricorrente dal lavoro di Guardia particolare giurata e dalla relativa retribuzione.
Il ritiro è dipeso dalla querela presentata, da alcuni condomini dello stabile in cui il ricorrente vive in Prato, per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. .
Tale provvedimento di ritiro è stato impugnato dal ricorrente con ricorso R.G. n. 1137 del 2022.
Con ordinanza n. 597 del 20 ottobre 2022 la seconda sezione di questo Tribunale amministrativo ha respinto la domanda incidentale di sospensione articolata in ricorso, dopo aver fra l’altro osservato che: “ la situazione conflittuale che coinvolge il ricorrente nel condominio ove risiede è circostanza pacifica in punto di fatto ed appare ragione sufficiente per disporre il ritiro cautelativo delle armi da lui detenute ”.
Con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- la Prefettura di Prato ha adottato a carico del ricorrente il divieto di detenzione armi, ed ha altresì revocato il decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto di pistola, nonché il libretto di porto di pistola intestati al ricorrente in qualità di guardia particolare giurata alle dipendenze dell'istituto di vigilanza privata International Security Service Vigilanza Privata s.p.a., e ciò sulla base dei seguenti elementi: a) la “ significativa conflittualità tra condomini, suscettibile di ulteriore peggioramento, e del rischio associato alla disponibilità di armi da parte di uno dei protagonisti della richiamata situazione di reciproca animosità ”; b) il “ quadro di straordinaria risalente conflittualità fra i coniugi -OMISSIS- – AR e vari appartenenti al medesimo condominio, con una pluralità di querele reciproche, contestazioni, dissidi e contrasti, relativi a più aspetti della vita e gestione del cennato condominio, in una misura appunto eccezionale e non ordinaria, tale da dover far ritenere sussistente un clima di ostilità generalizzata ”; c) tutto ciò inciderebbe “ sul giudizio di affidabilità sotteso alla conferma del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata ” che richiede una condotta irreprensibile e immune da censure; d) tutto ciò porterebbe a non escludere il verificarsi di episodi di possibile abuso delle armi.
Con atto di motivi aggiunti presentati sempre nel ricorso R.G. n. 1137 del 2022, il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio.
Con ordinanza n. 9 dell’11 gennaio 2023 la seconda sezione di questo Tribunale amministrativo ha nuovamente respinto la domanda di sospensione presentata in seno ai motivi aggiunti.
Con provvedimento del -OMISSIS-, versato in atti dal ricorrente il -OMISSIS-, il GIP presso il Tribunale di Prato ha accolto l’istanza di archiviazione del procedimento penale ex art. 612 bis c.p. attivato nei confronti del ricorrente e della moglie.
Con ordinanza n. 1350 del 2023 la terza sezione del Consiglio di Stato, ha accolto la domanda cautelare avverso l’ordinanza n. 9 del 2023 del T.a.r. Toscana, ai fini di una sollecita fissazione del merito, “ ritenuto che le argomentazioni dell’appellante, anche in ordine agli sviluppi processuali avanti al Tribunale ordinario, meritino approfondimento nella più opportuna sede di merito ”.
Con sentenza del 4 luglio 2023 n. 681 questa quarta sezione del T.a.r. ha accolto il ricorso, ritenendo di dover rivedere le decisioni assunte in sede cautelare “ in esito alla intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente, e in aderenza alle sollecitazioni in tal senso del Consiglio di Stato, in sede di appello sul diniego di sospensiva ”.
Questo T.a.r. ha in primo luogo evidenziato come: “ nel caso in esame il divieto di detenzione armi assuma una rilevanza particolarmente pregiudizievole per il destinatario, in relazione allo svolgimento da parte del ricorrente dell’attività di guardia particolare giurata, con conseguente perdita del posto di lavoro, stante la mancanza del suddetto titolo. Ciò non giustifica certo un’attenuazione del rilievo del contrapposto interesse pubblico della sicurezza, permanendo invece l’esigenza di vagliare con rigore la sussistenza del possibile pericolo di abuso delle armi; impone tuttavia che il provvedimento di diniego di detenzione armi sia suffragato da una motivazione più rigorosa, frutto di una istruttoria più stringente, rispetto a quella che potrebbe invece ordinariamente sorreggere analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale, per i quali pacificamente la disponibilità delle armi non costituisce in alcun modo un diritto ”.
Il Collegio ha dunque ritenuto che tale istruttoria e motivazione rafforzata fosse mancata nel caso di specie, con l’effetto che l’adottato diniego di detenzione armi risultava non adeguatamente supportato. Infatti, l’indagine per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. non aveva retto al primo vaglio, giacché la Procura della Repubblica di Prato, in data -OMISSIS-, aveva richiesto l’archiviazione della denunzia, che era poi stata disposta dal GIP.
Sul punto il T.a.r. ha osservato che: “ l’avvenuta archiviazione della denunzia-querela non elide in alcun modo, come da costante giurisprudenza, il potere dell’amministrazione di vagliare i fatti che erano alla base della vicenda penale, per rilevare se sussistano i presupposti per adottare, in sede amministrativa, il divieto di detenzione armi, stante il fatto che il ricorrente (destinatario con la moglie della suddetta denunzia) è titolare di porto d’armi in correlazione all’esercizio della sua attività di guardia particolare giurata. Tanto più lo spazio per un’autonoma valutazione amministrativa appare sussistere nel caso di specie in relazione alla circostanza che tanto la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica quanto il decreto di archiviazione del GIP di Prato stigmatizzano il clima di tensione che si è creato tra i condomini, che vede il ricorrente e la moglie contrapposti a tutti gli altri, e che ha portato a plurime denunzie reciproche. Il clima di tensione e la conflittualità tra condomini sono un dato di fatto, pacifico tra le parti. Il punto focale della vicenda in esame è se la riferita pacifica sussistenza della suddetta conflittualità sia elemento in sé sufficiente e idoneo a ritenere comprovato anche il pericolo di abuso delle armi, nel qual caso l’adozione del gravato provvedimento di divieto di detenzione armi verrebbe a costituire atto non solo legittimo ma anche doveroso; ovvero se, in alternativa, la suddetta conflittualità debba essere fatta oggetto di più attenta analisi, per comprenderne il contenuto e le modalità attuative, così che solo in esito a tale ulteriore vaglio si possa stabilire se sia logico e coerente inferire da quella conflittualità il pericolo di abuso delle armi ”.
Ebbene, secondo questo T.a.r.: “ la riferita conflittualità, da un lato, non ha mai in alcun modo coinvolto le armi e, dall’altro lato, non ha mai avuto contenuto di esplicita violenza diretta o indiretta ”. Quanto a quest’ultimo aspetto il T.a.r. ha valorizzato le conclusioni del GIP in base alle quali le condotte contestate ai coniugi -OMISSIS- -OMISSIS- che si sostanzierebbero nella incessante presentazione nel corso degli ultimi cinque anni di esposti, diffide, azioni giudiziarie in ambito civile (quale l’impugnazione delle delibere condominiali , ricorso per la revoca dell’amministratore), querele e richieste di intervento delle forze dell’ordine - sarebbero da considerarsi lecite seppure “ obbiettivamente espressive di una particolare pervicacia e rigidità nelle posizioni assunte ”.
Infatti, tutte le contestazioni del ricorrente sulla gestione del Condominio erano state veicolate in sue denunzie, esposti, azioni giudiziarie. Unico riferimento a condotta riconducibile all’area della violenza era quella che i denunziati riferivano in relazione all’assemblea condominiale del -OMISSIS-; qui vi sarebbe stato uno strattonamento, ma che sarebbe stato compiuto non dal ricorrente, bensì dalla sua consorte.
Dunque, secondo il Collegio, da tali condotte non si sarebbe potuto ricavare, invia automatica e conseguenziale, il pericolo di abuso delle armi; Risultando peraltro, da un lato che, all’elevarsi della tensione nel condominio, il ricorrente e la moglie avevano assunto un atteggiamento volto ad evitare contatti diretti con gli altri condomini, in particolare facendosi rappresentare nelle assemblee condominiali da un avvocato, ciò al fine di evitare lo scontro diretto nei contesti collegiali; e dall’altro lato che il ricorrente, nello svolgimento della sua attività di guardia giurata, con costante presenza presso il Tribunale di Firenze, si era distinto per serietà e professionalità, meritando plurimi encomi dai magistrati titolari degli uffici giudiziari.
In conclusione, i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati annullati per difetto di adeguata istruttoria e di compiuta motivazione.
In esecuzione della sentenza il ricorrente ha poi ottenuto, il -OMISSIS-, la rinnovazione della nomina a guardia particolare giurata e il conseguente rilascio della licenza di porto d’armi.
Ciò premesso, con il ricorso ora in decisione, il ricorrente, riepilogati i suddetti fatti, chiede, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., il risarcimento dei danni conseguenti all’attività provvedimentale illegittima dell’amministrazione.
I danni al ricorrente sarebbero stati infatti causati dagli atti di revoca della nomina a guardia particolare giurata e del porto d’armi, poi annullati dalla sentenza di questa sezione n. 681/2023.
Quanto all’ingiustizia del danno, il ricorrente osserva che i provvedimenti impugnati, finchè non sono stati annullati dal giudice, gli avrebbero impedito di continuare a svolgere la propria attività lavorativa di guardia giurata, determinando una lesione del suo diritto a percepire la retribuzione.
Quanto al nesso di causalità tra il pregiudizio subito ed i provvedimenti di cui è stata accertata l’illegittimità, ovvero, il ritiro cautelativo del porto d'armi e della pistola, prima, e la revoca del porto stesso e del decreto di nomina a guardia giurata particolare, poi, avrebbero immediatamente determinato, in applicazione dell'art. 120 c.c.n.l. relativo ai dipendenti degli Istituti di vigilanza privata, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, cessata solo dopo il nuovo rilascio dei titoli e la riconsegna dell'arma conseguenti alla sentenza del 4 luglio 2023, n. 681.
Il danno dunque consisterebbe nella mancata percezione della propria retribuzione per tredici mesi, nonché nella mancata contribuzione per il medesimo periodo, e sarebbe quantificabile nella somma pari ad euro 26.105,00, per il mancato versamento della retribuzione, cui andrebbero aggiunti euro 8.615,00 per il mancato versamento degli oneri contributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti con il patrocinio dell’Avvocatura argomentando con memoria in ordine all’infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
All’udienza del 26 febbraio 2026, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Viene all’attenzione del Collegio una domanda risarcitoria del danno ingiusto asseritamente scaturito dall’illegittimità - sancita con pronuncia ormai irrevocabile di questa Sezione – dei provvedimenti amministrativi adottati dalla Questura e dalla Prefettura di Prato nei confronti del ricorrente, già oggetto del separato giudizio conclusosi con la medesima sentenza di annullamento n. 681 del 2023.
E’ necessario premettere che, secondo il consolidato orientamento della giustizia amministrativa, l'esercizio illegittimo della funzione amministrativa non integra di per sé la colpa dell'amministrazione, dovendo anche accertarsi se l'adozione (o la mancata o ritardata adozione) del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede - alle quali deve essere costantemente ispirato l'esercizio dell'attività amministrativa - e si sia verificata in un contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la negligenza e l'imperizia degli uffici o degli organi dell'amministrazione, ovvero se per converso la predetta violazione sia ascrivibile all'ipotesi dell'errore scusabile, per la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo o per la complessità della situazione di fatto (cfr. Cons. St.: sez. VI, 30 agosto 2021, sez. III, 26 febbraio 2020, n. 1419).
Infatti, se è vero che, sulla base dell’orientamento prevalente, in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile, è pure vero che la presunzione di colpa dell’amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1087).
In definitiva, come ancora statuito dal Consiglio di Stato, “ ai fini dell’accertamento della responsabilità, perché si configuri la colpa dell’amministrazione, occorre avere riguardo al carattere ed al contenuto della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, in caso di sua violazione, si dovrà riconoscere la sussistenza dell'elemento psicologico. Al contrario, se il canone della condotta amministrativa è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all'autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà sussistere solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle menzionate regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, con la conseguenza che ogni altra violazione del diritto oggettivo resta assorbita nel perimetro dell’errore scusabile, ai sensi dell’art. 5 c.p. ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2023, n. 4050).
2. Ebbene, nel caso di specie, ricorrono una pluralità di indici della configurabilità di un errore scusabile dell’amministrazione.
Anzitutto, all’epoca dell’adozione degli atti amministrativi impugnati, il quadro fattuale sulla base del quale la Questura e la Prefettura si sono trovate a decidere si presentava oggettivamente critico e caratterizzato da un clima di ostilità accesa fra condomini che non irragionevolmente poteva consigliare in via preventiva il ritiro delle armi ai danni del ricorrente.
E d’altro canto, anche questo T.a.r., in sede di sommaria delibazione, ha condiviso l’orientamento della Questura e della Prefettura rispetto all’opportunità dell’adozione di provvedimenti inibitori alla detenzione di armi.
Tuttavia, riconsiderato più a fondo il merito della causa, mentre da una parte il sopraggiunto vaglio del giudice penale rassicurava circa l’assenza di impellenti motivi di allarme, d’altra, questo Tribunale ha ritenuto di discernere il presente caso dalla generalità dei casi nei quali, invece, anche una situazione di conflittualità del genere di quella che si era prodotta all’interno del condominio in questione avrebbe potuto in astratto giustificare l’adozione di provvedimenti di ritiro delle armi.
Nella fattispecie qui in esame, decisa con la sentenza n. 681 del 2023, infatti, veniva in rilievo l’incidenza diretta della misura preventiva sullo svolgimento da parte del ricorrente dell’attività di guardia particolare giurata e dunque sul suo diritto al lavoro. Proprio tale circostanza avrebbe richiesto in via eccezionale, secondo quanto deciso da questa Sezione, una motivazione rafforzata da parte delle Autorità e una più attenta ponderazione, ovvero la presenza di un pericolo di abuso delle armi di maggiore evidenza e gravità rispetto alla generalità dei casi in cui l’arma è invece detenuta per lo svolgimento di attività di svago o ludiche.
E’ dunque evidente come il caso di cui si sono occupate la Questura e la Prefettura fosse caratterizzato da una estrema incertezza in ordine all’ interpretazione da dare al “pericolo di abuso delle armi” nella specifica situazione e al grado di concretezza di tale pericolo necessario affinchè le esigenze di pubblica sicurezza prevalessero sul diritto del ricorrente allo svolgimento della sua attività professionale.
La difficoltà interpretativa è peraltro dimostrata dal diverso avviso espresso dal giudice in sede cautelare e in sede di merito, essendosi alla fine individuata una soluzione ermeneutica, non scontata rispetto al tradizionale panorama giurisprudenziale, che consente però di meglio bilanciare i contrapposti interessi pubblici e privati nella particolare evenienza che si è verificata nel caso in esame.
E’ chiaro dunque come nel caso di specie, la sussistenza dell’errore scusabile emerga in modo lampante, essendosi l’amministrazione basata su elementi di fatto - riconosciuti come esistenti anche dal GIP - i quali denotavano oggettivamente l’esistenza di un clima di forte conflittualità fra il ricorrente e i suoi vicini di casa, ed avendo l’amministrazione operato in modo coerente con l’orientamento giurisprudenziale generale per cui è bastevole di per sé la situazione di accesa litigiosità tra condomini a giustificare l'adozione degli atti inibitori della detenzione delle armi.
La decisione di annullamento presa in punto di diritto da questo T.a.r. per le particolari ragioni sopra spiegate, non è perciò tale da gettare un’ombra di colpevolezza sull’operato della Questura e della Prefettura per come si è svolto al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
3. Per le sopra esposte ragioni la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente deve essere respinta.
4. Le spese di lite possono rimanere integralmente compensate fra le parti stante la particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le persone fisiche menzionate nella sentenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
LA EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA EN | CA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.