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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/02/2024, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1992/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1992/2020 promossa da:
(c.f.: ) in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1 [...]
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Tatiana Controparte_1
Traini e Gabriele Strozzieri ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Nereto (TE),
via Rote n. 14, in virtù di procura in atti
Attrice - opponente contro
c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_1
Convenuta – creditrice procedente - contumace e nei confronti di
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Cardi e Marcello Rodinò di Miglione, elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 51, in virtù di procura in atti
Convenuta – terzo pignorato
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Cardi e Marcello Rodinò di Miglione, elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51, in virtù di procura in atti
Terzo pignorato pagina 1 di 6 Oggetto: giudizio di merito - opposizione agli atti esecutivi art. 617 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 18 ottobre 2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2020, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale la e notificando l'atto anche a CP_2 Controparte_3 CP_5
, e nei termini assegnati dal G.E. per
[...] CP_6 CP_7 Controparte_3
l'introduzione del giudizio di merito con ordinanza del 23.10.2020 (con cui ha sospeso l'esecuzione presso terzi n. 444/2019 r.g.e.), per sentire “dichiarare inefficace, improcedibile e totalmente nullo il
pignoramento dei crediti derivanti dal contratto assicurativo Polizza MY LIFE della Controparte_3
e per l'effetto, ordinare al terzo pignorato di disporre la liberazione dei
[...] Controparte_3
crediti pignorati (polizza MY LIFE ) con estinzione del procedimento rg 444-2019; in subordine per accertare e dichiarare la nullità dell'intera procedura esecutiva in relazione nullità assoluta del
pignoramento presso terzi per mancanza di valida procura alle liti, e conseguente estinzione del procedimento 444-2019”.
Deduceva l'attrice che in data 5.7.2019 le notificava atto di pignoramento presso terzi con CP_2
contestuale citazione e pignorava le somme a lei dovute dalle s.p.a. , Controparte_5 CP_6
, e e la procedura esecutiva mobiliare veniva iscritta CP_7 Controparte_4 Controparte_3
al n. 444/2019 dell'intestato Tribunale.
In data 22.7.2019 ex art. 547 c.p.c. dichiarava che la sig.ra era Controparte_3 Parte_1
titolare di polizza assicurazione vita denominata per la quale risultavano applicabili i principi Org_1
generali di impignorabilità ed insequestrabilità di cui all'art. 1923 c.c.
In data 20.1.2020 l'odierna attrice con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. chiedeva al G.E. l'estinzione del pignoramento stante l'impignorabilità totale ex art. 1923, 1° comma, c.c. dei crediti suoi e del beneficiario verso l'assicuratore in forza del contratto di assicurazione sulla vita. Con ordinanza del
23.10.2020 il G.E. sospendeva l'esecuzione concedendo termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto del 26 gennaio 2021 si costituiva in giudizio che, per gli stessi motivi Controparte_3
esposti dall'attrice, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto pagina 2 di 6 sopra esposto, accertare incidenter tantum l'applicabilità dell'art. 1923, 1° comma, c.c. alla polizza di denominata “ e, conseguentemente, la correttezza della dichiarazione Controparte_3 Org_1
ex art. 547 c.p.c. del 22 luglio 2019 resa da quale soggetto terzo pignorato, in Controparte_3
seguito alla notificazione ad istanza di dell'atto di pignoramento presso terzi. Con ogni CP_2
conseguente statuizione - anche in punto di spese - sul procedimento esecutivo R.g.n. 444/2019”.
Con atto del 9.2.2021 si costituiva in giudizio che rassegnava le seguenti Controparte_4
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto sopra esposto, accertare il difetto di
legittimazione passiva della esponente e, conseguentemente, la estrometta dal presente giudizio. Con
ogni conseguente statuizione – anche in punto di spese -sul procedimento esecutivo R.g. n. 444/2019
poiché nei suoi confronti non viene formulata alcuna domanda e la dichiarazione dalla stessa resa ex
art. 547 c.p.c. (positiva per la somma complessiva di € 142,67) non è stata oggetto di contestazione e, pertanto, di fatto cessa, per quanto riguarda , la materia del contendere”. Controparte_4
Non si costituivano in giudizio gli altri terzi chiamati della procedura esecutiva mobiliare sopra indicati,
mentre la convenuta, veniva dichiarata contumace. CP_2
Con provvedimento del 7 giugno 2022 veniva effettuata proposta conciliativa ex art.. 185 bis c.p.c., che veniva accettata da parte attrice, da e da;
anche la Controparte_3 Controparte_4 CP_2
seppure irritualmente e tardivamente, depositava in data 20 settembre 2022 note scritte con cui aderiva alla proposta e chiedeva termine per definire la transazione che, però, non veniva conclusa.
All'udienza del 18 ottobre 2023, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti 30 giorni per il deposito di note conclusive.
La domanda va accolta nei seguenti termini.
I principi di tutela della previdenza e del risparmio, che costituiscono la causa delle polizze vita, hanno una rilevanza di carattere costituzionale come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno confermato l'intangibilità di ogni somma comunque riconducibile al contratto di assicurazione vita, in riferimento all'applicabilità dell'art. 1923 c.c. secondo cui: ''Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare…'' (Cass.
SS.UU. 31 marzo 2008, n. 8271).
pagina 3 di 6 Tale disposizione costituisce una significativa deroga al principio della responsabilità patrimoniale posto dall'art. 2740 c.c. e la sua ratio consiste nell'esigenza, rimarcata dal legislatore e confermata da giurisprudenza e dottrina, di promuovere e tutelare la funzione di previdenza che viene soddisfatta dall'assicurazione sulla vita, nonché di tutelare il risparmio.
Nel caso di specie, come risulta dal documento di polizza e dalle condizioni di Controparte_8
contratto My Life in atti, quello stipulato dall'attrice è un prodotto finanziario-assicurativo denominato
Unit Linked in quanto, come disposto dall'art. 8 delle Condizioni di Contratto: “in caso di decesso dell'Assicurato si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un capitale Controparte_3
il cui ammontare sarà pari al controvalore complessivo delle quote di OICR sottostanti, riferite al
Contratto, determinate in funzione dei Premi investiti al momento del verificarsi dell'evento assicurato ed incrementato di un importo variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso”.
In sostanza, il premio corrisposto dall'assicuratore alla morte del contraente sarà influenzato dalle fluttuazioni del mercato, con la conseguenza che una parte del rischio di investimento è posto in capo al sottoscrittore.
Tali tipologie di polizze sono disciplinate dalla legge n. 742 del 22 ottobre 1986 che le ha incluse tra i rami dell'assicurazione sulla vita, esattamente nel ramo III come confluito nell'art. 2, comma 1, del d.lgs.
7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).
Le successive modifiche legislative non hanno modificato affatto la natura giuridica delle polizze ramo
III, cioè contratti assicurativi sulla vita.
Da ultimo, la Direttiva IDD (Insurance Distribution Directive) n. 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa, entrata in vigore il 1° ottobre 2018, che si applica a tutti i prodotti assicurativi danni, puro rischio, risparmio, investimento e previdenza, ha stabilito che le polizze unit linked sono disciplinate dal
Codice delle Assicurazioni Private, confermando così la natura giuridica assicurativa di tali prodotti.
Secondo la giurisprudenza più recente, per decidere sulla effettiva natura giuridica assicurativa della polizza unit linked si deve valutare se la prestazione a cui l'assicuratore è tenuto nei confronti del beneficiario non sia meramente ed esclusivamente costituita dal controvalore degli investimenti sottostanti alla polizza, ma deve almeno in parte prevedere una prestazione che comporti, di fatto,
l'assunzione di un rischio demografico da parte della compagnia assicurativa “con specifico riferimento
pagina 4 di 6 all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento” e il Giudice di merito dovrà “valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il rischio demografico”
(così Cass. 5 marzo 2019, n. 6319).
Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sostiene al contrario la piena riconducibilità delle polizze linked ai prodotti assicurativi a prescindere dalla sussistenza di un rischio demografico e, quindi, dell'assunzione di un rischio finanziario da parte della compagnia, con varie pronunce (CGUE 24
febbraio 2022, cause riunite C-143/20A e C-213/20; CGUE 31 maggio 2018, causa C-542/2016).
In ogni caso, il citato art. 8 delle Condizioni di Contratto prevede espressamente che l'assicuratore assuma un rischio demografico, considerato che una porzione del premio è agganciata all'età dell'assicurato in caso di decesso e tale circostanza determina l'applicabilità alla polizza de qua dell'art. 1923 c.c.
Infine, va rigettata la domanda di accertamento del difetto di legittimazione passiva avanzata da
[...]
e di conseguente estromissione dal giudizio, in quanto essa, come si evince facilmente CP_4
dall'atto introduttivo, non è stata chiamata in giudizio dall'attrice, che ha provveduto alla sola notifica della citazione ai soggetti terzi pignorati della procedura esecutiva mobiliare.
Pertanto detto istituto di credito, non avendo nulla da opporre o domandare, poteva evitare di costituirsi/intervenire in giudizio;
conseguentemente non vanno riconosciute spese legali in suo favore.
La società convenuta - che seppur rimasta contumace ha dato causa al presente giudizio - va, invece,
condannata, secondo il principio della soccombenza, alle spese di lite nei confronti dell'attrice e della convenuta esse vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. Controparte_3
55/2014, per tre fasi processuali (con esclusione di quella istruttoria che non si è svolta), ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, la limitatezza delle difese e la contumacia della CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
a) dichiara inefficace il pignoramento dei crediti derivanti dal contratto assicurativo Polizza MY
pagina 5 di 6 Org_
della Controparte_3
b) condanna in persona del suo legale rappresentante, alla refusione delle spese CP_2
processuali in favore di:
- nell'importo di € 2.000,00 per compenso, oltre spese vive (c.u. marca ed Parte_1
eventuali notifiche), spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- in persona del legale rappresentante p.t., nell'importo di €1.200,00, Controparte_3
oltre 15% per rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 16 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1992/2020 promossa da:
(c.f.: ) in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1 [...]
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Tatiana Controparte_1
Traini e Gabriele Strozzieri ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Nereto (TE),
via Rote n. 14, in virtù di procura in atti
Attrice - opponente contro
c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_1
Convenuta – creditrice procedente - contumace e nei confronti di
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Cardi e Marcello Rodinò di Miglione, elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 51, in virtù di procura in atti
Convenuta – terzo pignorato
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Cardi e Marcello Rodinò di Miglione, elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51, in virtù di procura in atti
Terzo pignorato pagina 1 di 6 Oggetto: giudizio di merito - opposizione agli atti esecutivi art. 617 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 18 ottobre 2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2020, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale la e notificando l'atto anche a CP_2 Controparte_3 CP_5
, e nei termini assegnati dal G.E. per
[...] CP_6 CP_7 Controparte_3
l'introduzione del giudizio di merito con ordinanza del 23.10.2020 (con cui ha sospeso l'esecuzione presso terzi n. 444/2019 r.g.e.), per sentire “dichiarare inefficace, improcedibile e totalmente nullo il
pignoramento dei crediti derivanti dal contratto assicurativo Polizza MY LIFE della Controparte_3
e per l'effetto, ordinare al terzo pignorato di disporre la liberazione dei
[...] Controparte_3
crediti pignorati (polizza MY LIFE ) con estinzione del procedimento rg 444-2019; in subordine per accertare e dichiarare la nullità dell'intera procedura esecutiva in relazione nullità assoluta del
pignoramento presso terzi per mancanza di valida procura alle liti, e conseguente estinzione del procedimento 444-2019”.
Deduceva l'attrice che in data 5.7.2019 le notificava atto di pignoramento presso terzi con CP_2
contestuale citazione e pignorava le somme a lei dovute dalle s.p.a. , Controparte_5 CP_6
, e e la procedura esecutiva mobiliare veniva iscritta CP_7 Controparte_4 Controparte_3
al n. 444/2019 dell'intestato Tribunale.
In data 22.7.2019 ex art. 547 c.p.c. dichiarava che la sig.ra era Controparte_3 Parte_1
titolare di polizza assicurazione vita denominata per la quale risultavano applicabili i principi Org_1
generali di impignorabilità ed insequestrabilità di cui all'art. 1923 c.c.
In data 20.1.2020 l'odierna attrice con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. chiedeva al G.E. l'estinzione del pignoramento stante l'impignorabilità totale ex art. 1923, 1° comma, c.c. dei crediti suoi e del beneficiario verso l'assicuratore in forza del contratto di assicurazione sulla vita. Con ordinanza del
23.10.2020 il G.E. sospendeva l'esecuzione concedendo termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto del 26 gennaio 2021 si costituiva in giudizio che, per gli stessi motivi Controparte_3
esposti dall'attrice, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto pagina 2 di 6 sopra esposto, accertare incidenter tantum l'applicabilità dell'art. 1923, 1° comma, c.c. alla polizza di denominata “ e, conseguentemente, la correttezza della dichiarazione Controparte_3 Org_1
ex art. 547 c.p.c. del 22 luglio 2019 resa da quale soggetto terzo pignorato, in Controparte_3
seguito alla notificazione ad istanza di dell'atto di pignoramento presso terzi. Con ogni CP_2
conseguente statuizione - anche in punto di spese - sul procedimento esecutivo R.g.n. 444/2019”.
Con atto del 9.2.2021 si costituiva in giudizio che rassegnava le seguenti Controparte_4
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto sopra esposto, accertare il difetto di
legittimazione passiva della esponente e, conseguentemente, la estrometta dal presente giudizio. Con
ogni conseguente statuizione – anche in punto di spese -sul procedimento esecutivo R.g. n. 444/2019
poiché nei suoi confronti non viene formulata alcuna domanda e la dichiarazione dalla stessa resa ex
art. 547 c.p.c. (positiva per la somma complessiva di € 142,67) non è stata oggetto di contestazione e, pertanto, di fatto cessa, per quanto riguarda , la materia del contendere”. Controparte_4
Non si costituivano in giudizio gli altri terzi chiamati della procedura esecutiva mobiliare sopra indicati,
mentre la convenuta, veniva dichiarata contumace. CP_2
Con provvedimento del 7 giugno 2022 veniva effettuata proposta conciliativa ex art.. 185 bis c.p.c., che veniva accettata da parte attrice, da e da;
anche la Controparte_3 Controparte_4 CP_2
seppure irritualmente e tardivamente, depositava in data 20 settembre 2022 note scritte con cui aderiva alla proposta e chiedeva termine per definire la transazione che, però, non veniva conclusa.
All'udienza del 18 ottobre 2023, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti 30 giorni per il deposito di note conclusive.
La domanda va accolta nei seguenti termini.
I principi di tutela della previdenza e del risparmio, che costituiscono la causa delle polizze vita, hanno una rilevanza di carattere costituzionale come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno confermato l'intangibilità di ogni somma comunque riconducibile al contratto di assicurazione vita, in riferimento all'applicabilità dell'art. 1923 c.c. secondo cui: ''Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare…'' (Cass.
SS.UU. 31 marzo 2008, n. 8271).
pagina 3 di 6 Tale disposizione costituisce una significativa deroga al principio della responsabilità patrimoniale posto dall'art. 2740 c.c. e la sua ratio consiste nell'esigenza, rimarcata dal legislatore e confermata da giurisprudenza e dottrina, di promuovere e tutelare la funzione di previdenza che viene soddisfatta dall'assicurazione sulla vita, nonché di tutelare il risparmio.
Nel caso di specie, come risulta dal documento di polizza e dalle condizioni di Controparte_8
contratto My Life in atti, quello stipulato dall'attrice è un prodotto finanziario-assicurativo denominato
Unit Linked in quanto, come disposto dall'art. 8 delle Condizioni di Contratto: “in caso di decesso dell'Assicurato si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un capitale Controparte_3
il cui ammontare sarà pari al controvalore complessivo delle quote di OICR sottostanti, riferite al
Contratto, determinate in funzione dei Premi investiti al momento del verificarsi dell'evento assicurato ed incrementato di un importo variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso”.
In sostanza, il premio corrisposto dall'assicuratore alla morte del contraente sarà influenzato dalle fluttuazioni del mercato, con la conseguenza che una parte del rischio di investimento è posto in capo al sottoscrittore.
Tali tipologie di polizze sono disciplinate dalla legge n. 742 del 22 ottobre 1986 che le ha incluse tra i rami dell'assicurazione sulla vita, esattamente nel ramo III come confluito nell'art. 2, comma 1, del d.lgs.
7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).
Le successive modifiche legislative non hanno modificato affatto la natura giuridica delle polizze ramo
III, cioè contratti assicurativi sulla vita.
Da ultimo, la Direttiva IDD (Insurance Distribution Directive) n. 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa, entrata in vigore il 1° ottobre 2018, che si applica a tutti i prodotti assicurativi danni, puro rischio, risparmio, investimento e previdenza, ha stabilito che le polizze unit linked sono disciplinate dal
Codice delle Assicurazioni Private, confermando così la natura giuridica assicurativa di tali prodotti.
Secondo la giurisprudenza più recente, per decidere sulla effettiva natura giuridica assicurativa della polizza unit linked si deve valutare se la prestazione a cui l'assicuratore è tenuto nei confronti del beneficiario non sia meramente ed esclusivamente costituita dal controvalore degli investimenti sottostanti alla polizza, ma deve almeno in parte prevedere una prestazione che comporti, di fatto,
l'assunzione di un rischio demografico da parte della compagnia assicurativa “con specifico riferimento
pagina 4 di 6 all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento” e il Giudice di merito dovrà “valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il rischio demografico”
(così Cass. 5 marzo 2019, n. 6319).
Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sostiene al contrario la piena riconducibilità delle polizze linked ai prodotti assicurativi a prescindere dalla sussistenza di un rischio demografico e, quindi, dell'assunzione di un rischio finanziario da parte della compagnia, con varie pronunce (CGUE 24
febbraio 2022, cause riunite C-143/20A e C-213/20; CGUE 31 maggio 2018, causa C-542/2016).
In ogni caso, il citato art. 8 delle Condizioni di Contratto prevede espressamente che l'assicuratore assuma un rischio demografico, considerato che una porzione del premio è agganciata all'età dell'assicurato in caso di decesso e tale circostanza determina l'applicabilità alla polizza de qua dell'art. 1923 c.c.
Infine, va rigettata la domanda di accertamento del difetto di legittimazione passiva avanzata da
[...]
e di conseguente estromissione dal giudizio, in quanto essa, come si evince facilmente CP_4
dall'atto introduttivo, non è stata chiamata in giudizio dall'attrice, che ha provveduto alla sola notifica della citazione ai soggetti terzi pignorati della procedura esecutiva mobiliare.
Pertanto detto istituto di credito, non avendo nulla da opporre o domandare, poteva evitare di costituirsi/intervenire in giudizio;
conseguentemente non vanno riconosciute spese legali in suo favore.
La società convenuta - che seppur rimasta contumace ha dato causa al presente giudizio - va, invece,
condannata, secondo il principio della soccombenza, alle spese di lite nei confronti dell'attrice e della convenuta esse vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. Controparte_3
55/2014, per tre fasi processuali (con esclusione di quella istruttoria che non si è svolta), ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, la limitatezza delle difese e la contumacia della CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
a) dichiara inefficace il pignoramento dei crediti derivanti dal contratto assicurativo Polizza MY
pagina 5 di 6 Org_
della Controparte_3
b) condanna in persona del suo legale rappresentante, alla refusione delle spese CP_2
processuali in favore di:
- nell'importo di € 2.000,00 per compenso, oltre spese vive (c.u. marca ed Parte_1
eventuali notifiche), spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- in persona del legale rappresentante p.t., nell'importo di €1.200,00, Controparte_3
oltre 15% per rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 16 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
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