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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. N. 1213 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: usucapione e pendente
TRA
( ) con l'Avv. GUGLIELMO Parte_1 C.F._1
MARCO LETTERI come da procura in atti ATTORE
E
( con l'Avv. MARGHERITA CONDEMI Controparte_1 P.IVA_1 come da procura in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: parte attrice “Piaccia all'adito Tribunale, contrariis rejectis' accogliere le conclusioni integralmente riportate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che venivano così precisate “”Piaccia all'adito Tribunale: 1) Accertare e dichiarare esistente il diritto di piena proprietà domenicale di Parte_1
C.F.: , per intervenuta usucapione ventennale
[...] C.F._2 dell'area sita in , di mq 47 c.a., identificata al Catasto Urbano di al CP_1 CP_1 foglio 160, Particella 217. 2) In subordine accertare e dichiarare esistente il diritto di proprietà superficiaria per intervenuta usucapione ventennale da data anteriore dal 1 Settembre 1983, costituta da una officina in lamiera eretto dell'area identificata al Catasto Urbano di , Foglio 160, Particella 217; 3) Munire l'emananda CP_1 sentenza dell'ordine al Conservatore dei RRII di di trascrivere la stessa, CP_1 esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, in accoglimento dei capi che precedono. Con vittoria di compensi e spese da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, dichiaratosi antistatario.” Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - rigettare integralmente la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra ha convenuto dinanzi a questo Tribunale il Parte_1 CP_1
al fine di fare accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto in suo favore, per
[...] usucapione, del diritto di proprietà di una area sita nel comune di , località La CP_1
Quercia, di mq 47 c.a., identificata al Catasto Urbano di al foglio 160, particella CP_1
217. In subordine ha chiesto il riconoscimento della proprietà superficiaria del manufatto eretto sulla indicata area. A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto: a) che in data 1/12/1981 aveva iniziato una attività di rivendita motoveicoli, biciclette e riparazione motoveicoli con la ditta individuale , attività che veniva esercitato nell'area oggi in questione, CP_2 la quale era inserita in una più vasta area censita (foglio 160, particella 5) di proprietà prima del IG. e poi della figlia b) che, agli inizi degli Persona_1 Persona_2 anni '80 i proprietari dell'intera area avevano consentito alla odierna istante attrice di esercitare l'attività di impresa da lei svolta sulla sola piccola porzione di 47 mq oggi in esame;
c) che l'intera area era stata in data 11/04/1984 oggetto di esproprio da parte del , escludendosi da tale espropriazione l'area di 47 mq occupata Controparte_1 da;
d) che l'intera area, ricompresa anche la zona oggi in questione, Parte_1 era stata poi ceduta in data 15/10/2009 al di dalla IG.ra la CP_1 CP_1 Per_1 quale con tale atto aveva voluto definire ogni questione con il e) che tale CP_1 piccola era area era separata fisicamente dal resto da una recinzione alla quale si accedeva a mezzo cancelletto provvisto di chiavistello e di chiavi di ingresso nella sua sola disponibilità; f) che, pertanto, essendovi stato possesso uti domimus del bene sin dagli anni '80 allorquando tale area era di proprietà della famiglia poteva Per_1 dirsi intervenuto l'acquisto del bene in esame per usucapione. Il costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda proposta Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto ritenuta infondata. A tal riguardo, faceva rilevare che già in precedenza la IG.ra (madre dell'odierna attrice e, quindi, dante Persona_3 causa della stessa) aveva instaurato presso il Tribunale di Viterbo procedimento per il riconoscimento, per intervenuta usucapione, del diritto di proprietà in suo favore della stessa area oggi in discussione. Tale procedimento, aggiungeva, si era concluso con sentenza del Tribunale n. 206/2015 del 06.03.2015 (RG 2856/2011) che aveva rigettato la domanda attrice, decisione, questa, poi confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5515/2022 del 12.09.2022 passata in giudicato. Aggiungeva, che nel caso in esame non poteva dirsi sussistente un'ipotesi di possesso, ma di mera detenzione del bene non essendovi stata alcuna interversione del possesso. Dava conto, in ogni caso, di una serie di atti interruttivi (il procedimento di espropriazione e gli atti precedenti di convenzione con i precedenti proprietari di tali aree), e della Per_1 natura abusiva dell'intervento eseguito sull'area in questione, atto impeditivo al riconoscimento di ogni diritto. Nel corso del processo, ammesse ed assunte le prove orali richieste dalle parti, all'udienza del 19.12.2024 la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda non è provata e, pertanto, deve essere rigettata. Come è noto, affinchè si abbia possesso utile ai fini dell'usucapione della proprietà di beni immobili, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico esercitato con l'animus possidendi che si concretizza in un potere che si manifesta mediante un'attività intenzionale del possessore, corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile, ricadendo su parte istante l'onere probatorio sugli indicati presupposti (Cass.II, n. 23849-2018).
Nel caso in esame, a parere di questo Tribunale, la prova fornita da parte attrice con riguardo agli indicati presupposti non è apparsa univoca. Parte attrice ha fondato la prova degli indicati presupposti - che, giova rilevare, risultano contestati nella memoria di costituzione del - sulla circostanza che CP_1
l'area in questione veniva dalla stessa utilizzata, unitamente al manufatto (abusivo), per l'esercizio di un'attività commerciale svolta in un determinato periodo (dal 1981 al 1985). Tale attività, dal 3/12/1987, era poi cessata e l'area in parola utilizzata come ricovero motocicli e custodia di materiali. L'apprensione di tale bene, ha indicato parte attrice, aveva avuto inizio agli inizi degli anni '80 allorquando i proprietari dell'intera area in esame, avevano Per_1
“consentito alla presente attrice di esercitare la proprietà attività di piccolo imprenditore” (atto citazione pag.2), circostanza, questa, che per la modalità descritta, appare chiaramente riferirsi ad una forma di mera tolleranza da parte dell'originario proprietario del bene in esame nei riguardi dell'odierna parte. Pertanto, una volta appreso il bene nella indicata modalità, la parte, al fine di ammettere la sussistenza di un utile possesso ad usucapire, avrebbe dovuto dar conto della intervenuta interversione attraverso una evidente e chiara sua manifestazione di volontà rivolta in tal senso al proprietario del bene. Tale circostanza, giova, invece, rilevare, non è emersa dagli atti essendosi la parte limitata a dar conto del suo rapporto avuto nel tempo con il bene in parola, elemento di per sé insufficiente ad ammettere la sussistenza del possesso nella forma indicata essendo, al contrario, necessario, uno specifico ed inequivoco atto su tale aspetto (Cass. n.1411/2021). A riprova della insussistenza - sin dall'inizio – della interversione nel possesso prima da parte della IG.ra e poi della figlia odierna istante, appare rilevante Per_3 considerare il contenuto della sentenza n. 206/2015 del Tribunale di Viterbo e di quella confermativa della Corte di Appello di Roma (n. 5515/2022). Da tali decisioni, emesse a conclusione del procedimento introdotto dalla IG.ra di usucapione del Persona_3 medesimo bene oggi in esame, emerge che la IG.ra in data 20.11.2003 e Per_3
3.4.2004, aveva trasmesso al proposte di acquisto proprio in Controparte_1 relazione al bene in questione. Tali circostanze per la loro portata apparivano, infatti, incompatibili con una forma di interversione, assumendo, al contrario, una diversa ed inequivoca valenza, per come rilevato dalla stessa Corte di Appello ( n. 5515/2022, “Ritiene la Corte che nel caso di specie le due lettere indirizzate al Comune e contenenti la proposta di acquistare il terreno, nonche' la dichiarazione resa dalla in sede di richiesta di Per_3 accatastamento dell'immobile abusivo ivi realizzato (di cui si parlera' in prosieguo) assumano in concreto valenza inequivoca circa il riconoscimento dell'altrui diritto di proprieta' sul terreno. Non si tratta infatti di una mera personale consapevolezza, da parte della circa l'altruità della cosa, bensì di una vera e propria CP_3 manifestazione di tale consapevolezza avvenuta in atti scritti, addirittura recettizi (le lettere) o comunque indirizzate ad una pubblica autorita' (richiesta di accatastamento)”. Ebbene, anche successivamente a tali atti, alcuna forma di interversione risulta intervenuta ad opera dell'odierna istante.
A tali elementi, deve, inoltre, essere aggiunta una ulteriore circostanza: è emerso infatti che, una volta che era cessata l'attività commerciale, dal dicembre 1987 l'attività della parte si era limitata alla sola custodia di beni (motocicli e materiali) senza che, vi fosse stato, inoltre, un effettivo utilizzo dell'area. La stessa, infatti, era risultata in totale stato di abbandono e di degrado per come risulta dalle foto depositate e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite (teste . Né risultano allegazioni, (foto e/o Tes_1 testimonianze), in merito alla dedotta “una recinzione ed al cancelletto”.
Alla luce di tali circostanze, la domanda di usucapione non può essere accolta, dovendosi, inoltre, rigettare ogni altra richiesta legata all'acquisto del diritto di superficie in relazione al fabbricato (certamente abusivo cfr sentenza Appello indicata) sopra eretto.
Spese come da soccombenza nella misura liquidata in dispositivo (parametro fino a 26 mila, quattro fasi di legge valori medi)
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda di usucapione proposta da nei confronti del Parte_1 di;
CP_1 CP_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, spese che si liquidano in euro 5.077,00 oltre IVA, CPA e 15% Controparte_1 spese generali.
Viterbo, 04.02.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: usucapione e pendente
TRA
( ) con l'Avv. GUGLIELMO Parte_1 C.F._1
MARCO LETTERI come da procura in atti ATTORE
E
( con l'Avv. MARGHERITA CONDEMI Controparte_1 P.IVA_1 come da procura in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: parte attrice “Piaccia all'adito Tribunale, contrariis rejectis' accogliere le conclusioni integralmente riportate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che venivano così precisate “”Piaccia all'adito Tribunale: 1) Accertare e dichiarare esistente il diritto di piena proprietà domenicale di Parte_1
C.F.: , per intervenuta usucapione ventennale
[...] C.F._2 dell'area sita in , di mq 47 c.a., identificata al Catasto Urbano di al CP_1 CP_1 foglio 160, Particella 217. 2) In subordine accertare e dichiarare esistente il diritto di proprietà superficiaria per intervenuta usucapione ventennale da data anteriore dal 1 Settembre 1983, costituta da una officina in lamiera eretto dell'area identificata al Catasto Urbano di , Foglio 160, Particella 217; 3) Munire l'emananda CP_1 sentenza dell'ordine al Conservatore dei RRII di di trascrivere la stessa, CP_1 esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, in accoglimento dei capi che precedono. Con vittoria di compensi e spese da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, dichiaratosi antistatario.” Parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - rigettare integralmente la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra ha convenuto dinanzi a questo Tribunale il Parte_1 CP_1
al fine di fare accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto in suo favore, per
[...] usucapione, del diritto di proprietà di una area sita nel comune di , località La CP_1
Quercia, di mq 47 c.a., identificata al Catasto Urbano di al foglio 160, particella CP_1
217. In subordine ha chiesto il riconoscimento della proprietà superficiaria del manufatto eretto sulla indicata area. A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto: a) che in data 1/12/1981 aveva iniziato una attività di rivendita motoveicoli, biciclette e riparazione motoveicoli con la ditta individuale , attività che veniva esercitato nell'area oggi in questione, CP_2 la quale era inserita in una più vasta area censita (foglio 160, particella 5) di proprietà prima del IG. e poi della figlia b) che, agli inizi degli Persona_1 Persona_2 anni '80 i proprietari dell'intera area avevano consentito alla odierna istante attrice di esercitare l'attività di impresa da lei svolta sulla sola piccola porzione di 47 mq oggi in esame;
c) che l'intera area era stata in data 11/04/1984 oggetto di esproprio da parte del , escludendosi da tale espropriazione l'area di 47 mq occupata Controparte_1 da;
d) che l'intera area, ricompresa anche la zona oggi in questione, Parte_1 era stata poi ceduta in data 15/10/2009 al di dalla IG.ra la CP_1 CP_1 Per_1 quale con tale atto aveva voluto definire ogni questione con il e) che tale CP_1 piccola era area era separata fisicamente dal resto da una recinzione alla quale si accedeva a mezzo cancelletto provvisto di chiavistello e di chiavi di ingresso nella sua sola disponibilità; f) che, pertanto, essendovi stato possesso uti domimus del bene sin dagli anni '80 allorquando tale area era di proprietà della famiglia poteva Per_1 dirsi intervenuto l'acquisto del bene in esame per usucapione. Il costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda proposta Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto ritenuta infondata. A tal riguardo, faceva rilevare che già in precedenza la IG.ra (madre dell'odierna attrice e, quindi, dante Persona_3 causa della stessa) aveva instaurato presso il Tribunale di Viterbo procedimento per il riconoscimento, per intervenuta usucapione, del diritto di proprietà in suo favore della stessa area oggi in discussione. Tale procedimento, aggiungeva, si era concluso con sentenza del Tribunale n. 206/2015 del 06.03.2015 (RG 2856/2011) che aveva rigettato la domanda attrice, decisione, questa, poi confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5515/2022 del 12.09.2022 passata in giudicato. Aggiungeva, che nel caso in esame non poteva dirsi sussistente un'ipotesi di possesso, ma di mera detenzione del bene non essendovi stata alcuna interversione del possesso. Dava conto, in ogni caso, di una serie di atti interruttivi (il procedimento di espropriazione e gli atti precedenti di convenzione con i precedenti proprietari di tali aree), e della Per_1 natura abusiva dell'intervento eseguito sull'area in questione, atto impeditivo al riconoscimento di ogni diritto. Nel corso del processo, ammesse ed assunte le prove orali richieste dalle parti, all'udienza del 19.12.2024 la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda non è provata e, pertanto, deve essere rigettata. Come è noto, affinchè si abbia possesso utile ai fini dell'usucapione della proprietà di beni immobili, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico esercitato con l'animus possidendi che si concretizza in un potere che si manifesta mediante un'attività intenzionale del possessore, corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile, ricadendo su parte istante l'onere probatorio sugli indicati presupposti (Cass.II, n. 23849-2018).
Nel caso in esame, a parere di questo Tribunale, la prova fornita da parte attrice con riguardo agli indicati presupposti non è apparsa univoca. Parte attrice ha fondato la prova degli indicati presupposti - che, giova rilevare, risultano contestati nella memoria di costituzione del - sulla circostanza che CP_1
l'area in questione veniva dalla stessa utilizzata, unitamente al manufatto (abusivo), per l'esercizio di un'attività commerciale svolta in un determinato periodo (dal 1981 al 1985). Tale attività, dal 3/12/1987, era poi cessata e l'area in parola utilizzata come ricovero motocicli e custodia di materiali. L'apprensione di tale bene, ha indicato parte attrice, aveva avuto inizio agli inizi degli anni '80 allorquando i proprietari dell'intera area in esame, avevano Per_1
“consentito alla presente attrice di esercitare la proprietà attività di piccolo imprenditore” (atto citazione pag.2), circostanza, questa, che per la modalità descritta, appare chiaramente riferirsi ad una forma di mera tolleranza da parte dell'originario proprietario del bene in esame nei riguardi dell'odierna parte. Pertanto, una volta appreso il bene nella indicata modalità, la parte, al fine di ammettere la sussistenza di un utile possesso ad usucapire, avrebbe dovuto dar conto della intervenuta interversione attraverso una evidente e chiara sua manifestazione di volontà rivolta in tal senso al proprietario del bene. Tale circostanza, giova, invece, rilevare, non è emersa dagli atti essendosi la parte limitata a dar conto del suo rapporto avuto nel tempo con il bene in parola, elemento di per sé insufficiente ad ammettere la sussistenza del possesso nella forma indicata essendo, al contrario, necessario, uno specifico ed inequivoco atto su tale aspetto (Cass. n.1411/2021). A riprova della insussistenza - sin dall'inizio – della interversione nel possesso prima da parte della IG.ra e poi della figlia odierna istante, appare rilevante Per_3 considerare il contenuto della sentenza n. 206/2015 del Tribunale di Viterbo e di quella confermativa della Corte di Appello di Roma (n. 5515/2022). Da tali decisioni, emesse a conclusione del procedimento introdotto dalla IG.ra di usucapione del Persona_3 medesimo bene oggi in esame, emerge che la IG.ra in data 20.11.2003 e Per_3
3.4.2004, aveva trasmesso al proposte di acquisto proprio in Controparte_1 relazione al bene in questione. Tali circostanze per la loro portata apparivano, infatti, incompatibili con una forma di interversione, assumendo, al contrario, una diversa ed inequivoca valenza, per come rilevato dalla stessa Corte di Appello ( n. 5515/2022, “Ritiene la Corte che nel caso di specie le due lettere indirizzate al Comune e contenenti la proposta di acquistare il terreno, nonche' la dichiarazione resa dalla in sede di richiesta di Per_3 accatastamento dell'immobile abusivo ivi realizzato (di cui si parlera' in prosieguo) assumano in concreto valenza inequivoca circa il riconoscimento dell'altrui diritto di proprieta' sul terreno. Non si tratta infatti di una mera personale consapevolezza, da parte della circa l'altruità della cosa, bensì di una vera e propria CP_3 manifestazione di tale consapevolezza avvenuta in atti scritti, addirittura recettizi (le lettere) o comunque indirizzate ad una pubblica autorita' (richiesta di accatastamento)”. Ebbene, anche successivamente a tali atti, alcuna forma di interversione risulta intervenuta ad opera dell'odierna istante.
A tali elementi, deve, inoltre, essere aggiunta una ulteriore circostanza: è emerso infatti che, una volta che era cessata l'attività commerciale, dal dicembre 1987 l'attività della parte si era limitata alla sola custodia di beni (motocicli e materiali) senza che, vi fosse stato, inoltre, un effettivo utilizzo dell'area. La stessa, infatti, era risultata in totale stato di abbandono e di degrado per come risulta dalle foto depositate e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite (teste . Né risultano allegazioni, (foto e/o Tes_1 testimonianze), in merito alla dedotta “una recinzione ed al cancelletto”.
Alla luce di tali circostanze, la domanda di usucapione non può essere accolta, dovendosi, inoltre, rigettare ogni altra richiesta legata all'acquisto del diritto di superficie in relazione al fabbricato (certamente abusivo cfr sentenza Appello indicata) sopra eretto.
Spese come da soccombenza nella misura liquidata in dispositivo (parametro fino a 26 mila, quattro fasi di legge valori medi)
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda di usucapione proposta da nei confronti del Parte_1 di;
CP_1 CP_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, spese che si liquidano in euro 5.077,00 oltre IVA, CPA e 15% Controparte_1 spese generali.
Viterbo, 04.02.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco